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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 17/07/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 860 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 860 / 2025 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi
TRA
) nata il [...] in [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. Barbara FRATEIACCI come da procura in atti RICORRENTE E
( ) nato il [...] in [...], Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Angela MANZI, come da procura in atti RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 16.07.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione Parte_1 personale da in relazione al matrimonio celebrato in data CP_1 Controparte_1
25.07.2015 in Romania, atto trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune di Focsani, Romania, Serie CG al n. 936399, e successivamente nel Registro dello Stato Civile del Comune di Civita Castellana in data 31.10.2024, Parte II, Serie C, numero 68.
Aggiungeva che da tale unione era nata la figlia in data 24.05.2018 e Persona_1 che a causa di condotte gravemente pregiudizievoli del coniuge nei suoi confronti la loro relazione affettiva era venuta meno così da rendere non più possibile il mantenimento del vincolo coniugale. Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda di separazione, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava. Nel corso della prima udienza le parti dichiaravano di avere raggiunto il seguente accordo che si riporta, chiedendo l'emissione di sentenza ex art. 473.bis, co. IV CPC: 1. Autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
2. Disporre l'affidamento super esclusivo della figlia minore, nata il Persona_1
24.5.2018, alla madre, nata il [...], con esercizio esclusivo alla Pt_1 Parte_1 stessa della responsabilità genitoriale sia per le decisioni ordinarie che per le decisioni straordinarie per la vita della figlia;
3. Disporre che con decorrenza dal luglio 2025 il IG. sia tenuto a contribuire al Per_1 mantenimento della figlia mediante versamento a mezzo bonifico Persona_1 sull'Iban già comunicato, la somma mensile di euro 300,00, da versarsi entro e non oltre il 15 di ogni mese rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la crescita e l'educazione della minore come disposto dal Protocollo del Tribunale di Viterbo;
4. Disporre che la IG.ra continuerà a percepire, in via esclusiva, la Parte_1
l'Assegno unico INPS per la figlia;
Persona_1
5. Il padre potrà incontrare la figlia sulla base di incontri, con una frequenza minima Per_1 di un incontro a settimana, che saranno organizzati dai Servizi Sociali del Comune di Civita Castellana secondo modalità e termini che saranno stabiliti dagli stessi Servizi che monitoreranno gli esiti degli incontri;
6. Disporre che la casa familiare di Civita Castellana, Via del Risorgimento n.33, condotta in Pt_ locazione, sia assegnata alla madre, IG.ra , in qualità di genitore convivente con la figlia minore;
7. Il sig. nato il [...] cede e trasferisca alla moglie Controparte_2 Parte_1
l'autovettura tg. FE483EW con spese di passaggio a carico della stessa.
[...]
8. Spese compensate e rinunci all'impugnazione
Tutto ciò premesso, il Tribunale: preso atto che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, l'equità e la congruità delle condizioni concordate oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge potendo, pertanto la domanda essere accolta previa trasformazione del rito rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo inoltre rinunciato all'impugnazione della presente decisione
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
in relazione al matrimonio celebrato in data 25.07.2015 in Romania, atto
[...] trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune di Focsani, (Romania) Serie CG al n. 936399 e successivamente nel Registro dello Stato Civile del Comune di Civita Castellana in data 31.10.2024, Parte II, Serie C, numero 68.
2. Ordina la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
3. dispone in merito agli ulteriori punti come da accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione.
4. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti. 5. Dispone trasmettersi copia della presente decisione ai Servizi Sociali del Comune di Civita Castellana, che provvederanno ad organizzare gli incontri del padre con la figlia minore (come da punto n. 5 dell'accordo con almeno un incontro a settimana) secondo tempi e modalità che saranno stabiliti dagli stessi servizi, i quali all'esito, relazioneranno al Pubblico Ministero al quale evidenzieranno gli esiti di tali incontri e/o eventuali criticità.
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 16/07/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 860 / 2025 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi
TRA
) nata il [...] in [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. Barbara FRATEIACCI come da procura in atti RICORRENTE E
( ) nato il [...] in [...], Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Angela MANZI, come da procura in atti RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 16.07.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione Parte_1 personale da in relazione al matrimonio celebrato in data CP_1 Controparte_1
25.07.2015 in Romania, atto trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune di Focsani, Romania, Serie CG al n. 936399, e successivamente nel Registro dello Stato Civile del Comune di Civita Castellana in data 31.10.2024, Parte II, Serie C, numero 68.
Aggiungeva che da tale unione era nata la figlia in data 24.05.2018 e Persona_1 che a causa di condotte gravemente pregiudizievoli del coniuge nei suoi confronti la loro relazione affettiva era venuta meno così da rendere non più possibile il mantenimento del vincolo coniugale. Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda di separazione, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava. Nel corso della prima udienza le parti dichiaravano di avere raggiunto il seguente accordo che si riporta, chiedendo l'emissione di sentenza ex art. 473.bis, co. IV CPC: 1. Autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
2. Disporre l'affidamento super esclusivo della figlia minore, nata il Persona_1
24.5.2018, alla madre, nata il [...], con esercizio esclusivo alla Pt_1 Parte_1 stessa della responsabilità genitoriale sia per le decisioni ordinarie che per le decisioni straordinarie per la vita della figlia;
3. Disporre che con decorrenza dal luglio 2025 il IG. sia tenuto a contribuire al Per_1 mantenimento della figlia mediante versamento a mezzo bonifico Persona_1 sull'Iban già comunicato, la somma mensile di euro 300,00, da versarsi entro e non oltre il 15 di ogni mese rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la crescita e l'educazione della minore come disposto dal Protocollo del Tribunale di Viterbo;
4. Disporre che la IG.ra continuerà a percepire, in via esclusiva, la Parte_1
l'Assegno unico INPS per la figlia;
Persona_1
5. Il padre potrà incontrare la figlia sulla base di incontri, con una frequenza minima Per_1 di un incontro a settimana, che saranno organizzati dai Servizi Sociali del Comune di Civita Castellana secondo modalità e termini che saranno stabiliti dagli stessi Servizi che monitoreranno gli esiti degli incontri;
6. Disporre che la casa familiare di Civita Castellana, Via del Risorgimento n.33, condotta in Pt_ locazione, sia assegnata alla madre, IG.ra , in qualità di genitore convivente con la figlia minore;
7. Il sig. nato il [...] cede e trasferisca alla moglie Controparte_2 Parte_1
l'autovettura tg. FE483EW con spese di passaggio a carico della stessa.
[...]
8. Spese compensate e rinunci all'impugnazione
Tutto ciò premesso, il Tribunale: preso atto che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, l'equità e la congruità delle condizioni concordate oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge potendo, pertanto la domanda essere accolta previa trasformazione del rito rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo inoltre rinunciato all'impugnazione della presente decisione
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
in relazione al matrimonio celebrato in data 25.07.2015 in Romania, atto
[...] trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune di Focsani, (Romania) Serie CG al n. 936399 e successivamente nel Registro dello Stato Civile del Comune di Civita Castellana in data 31.10.2024, Parte II, Serie C, numero 68.
2. Ordina la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
3. dispone in merito agli ulteriori punti come da accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione.
4. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti. 5. Dispone trasmettersi copia della presente decisione ai Servizi Sociali del Comune di Civita Castellana, che provvederanno ad organizzare gli incontri del padre con la figlia minore (come da punto n. 5 dell'accordo con almeno un incontro a settimana) secondo tempi e modalità che saranno stabiliti dagli stessi servizi, i quali all'esito, relazioneranno al Pubblico Ministero al quale evidenzieranno gli esiti di tali incontri e/o eventuali criticità.
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 16/07/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco