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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 07/10/2025, n. 2136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2136 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7296/2024
Successivamente, all'udienza del 07/10/2025, di fronte al G.I.
Dott.ssa Camilla Fin, sono presenti per parte attrice l'avv.
NI CO e per parte convenuta l'avv. SBOARINA
ZA.
L'avv. Ballarini, sulla questione di giurisdizione, evidenzia che le sentenze citate dal Giudice si riferiscono a casi in cui alla notifica della citazione il vincolo era già in essere.
Il procuratore di parte convenuta, quanto alla eccezione di difetto di giurisdizione, ritiene che nelle fattispecie citate dalle sentenze non vi sia un provvedimento che dichiari che quei beni sono gravati da uso civico. Nel caso in esame, invece, la regione ha emanato un provvedimento in cui ha dichiarato che i beni oggetto di giudizio sono gravati da usi civici che per natura preesistono sul bene.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte attrice precisa le conclusioni come da atto di citazione e parte convenuta come da comparsa.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
All'esito della discussione e della successiva camera di consiglio, il
Giudice dott.ssa Camilla Fin, dando pubblica lettura del dispositivo e dei motivi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la presente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 7296/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Verona presso lo studio dell'Avv. NI
SERGIO che la rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione unitamente all'avv. NI CO;
ATTORE contro
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in SALITA
MONTE GRAPPA, 24 37126 VERONA presso lo studio dell'Avv.
SBOARINA ZA che lo rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio il Comune di Parte_1
Sant'Ambrogio di Valpolicella chiedendo che venga accertato il proprio acquisto per usucapione degli immobili identificati al
N.C.E.U. del Comune di S. Ambrogio di VP (VR), al Foglio 18 - m.n.
2530 sub. 1, Cat A/3, Cons. 3,5 vani, rendita 313,75 euro - m.n.
2530, Sub. 2, Cat. C/2, Cons. 4 mq rendita 5,37 euro e al N.C.T. del Comune di S. Ambrogio di VP (VR), al Fg. 18 - m.n. 35 di mq
675, incolto, dominicale 0,14 euro - mn. 100 di mq, 1361, vigneto, dominicale 13,36 euro – m.n. 2429 di mq 2577, seminativo, dominicale 9,98 euro.
Si è costituito il eccependo che gli immobili oggetto di CP_1 causa sarebbero gravati da usi civici alla luce del Piano di Riordino delle Terre di Uso Civico prot. 6385 del 02.04.2024 e chiedendo, pertanto, il rigetto delle domande attoree.
Con provvedimento del 7.8.2025 questo Giudice ha sottoposto alle parti la questione – rilevata d'ufficio – del difetto di giurisdizione del
Tribunale ordinario in favore del Commissario per la Parte_2 liquidazione degli usi civici e in data odierna sono state precisate le conclusioni.
Ciò detto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici del Veneto.
Come è stato anche recentemente ribadito dalla Corte di
Cassazione, la giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, prevista dall'art. 29 della l. n. 1766 del
1927, sussiste ogniqualvolta l'accertamento della "qualitas soli" - e quindi la soluzione delle questioni relative all'accertamento dell'esistenza, della natura e dell'estensione dei diritti di uso civico, nonché di quelle relative alla qualità demaniale del suolo - si ponga come antecedente logico giuridico della decisione (Cass. 8252/23).
Tale circostanza ricorre senz'altro nel caso di specie, poiché, al fine di accertare l'usucapibilità – oppure non – degli immobili oggetto di causa, occorre previamente stabilire se sugli stessi gravi – oppure non – l'uso civico, siccome eccepito dal CP_1
Del tutto irrilevanti paiono, pertanto, le deduzioni, svolte dai procuratori delle parti all'udienza odierna, circa, da un lato, la preesistenza del supposto vincolo all'introduzione del giudizio di usucapione, o, dall'altro lato, la presenza di un provvedimento regionale che dichiari l'esistenza dell'uso civico, essendo piuttosto dirimente, con riguardo al riparto di giurisdizione, la natura dell'accertamento che viene richiesto al Giudice di merito.
Ebbene, sotto questo profilo, occorre richiamare adesivamente la pronuncia 605/2015 della Corte di Cassazione, la quale ha affermato che “ove un privato agisca nei confronti di un al CP_1 fine di sentir accertare l'avvenuto acquisto per usucapione della proprietà di un fondo, ed il convenuto eccepisca l'inclusione del bene nel demanio soggetto ad uso civico, la relativa controversia, esigendo la soluzione, in via principale, e non meramente incidentale, della questione della demanialità del bene medesimo, esula dalla giurisdizione del giudice ordinario e spetta alla cognizione del per la liquidazione degli usi civici ai sensi Parte_3 della L. 16 giugno 1927, n. 1766, art. 29 (Cass. S.U. 28-12-1994
n. 11225; Cass. S.U. 27-3-2009 n. 7429)”, nonché la precedente sentenza 836/2005, che ha evidenziato come “l'accertamento della soggezione d'un terreno ad "uso civico" […] rientri nella giurisdizione del Commissario regionale degli usi civici ex art. 29 L. 16.6.27 n.
1766 solo quando la relativa questione sia sollevata dal preteso titolare [come è accaduto nel caso di specie] o dal preteso utente del diritto civico nei confronti dell'ente titolare del demanio civico”, potendo, invece, detta questione essere decisa dal Giudice ordinario nelle controversie tra privati, laddove la demanialità civica d'un bene sia eccepita al solo scopo di negare l'esistenza del diritto soggettivo del quale la controparte sostenga d'essere titolare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, nella persona del Giudice dott.ssa Camilla
Fin, definitivamente decidendo, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
Dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale di Verona in favore del per la liquidazione degli usi civici del Parte_3
Veneto, davanti al quale rimette le parti, e che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Verona, 07/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Camilla Fin
Successivamente, all'udienza del 07/10/2025, di fronte al G.I.
Dott.ssa Camilla Fin, sono presenti per parte attrice l'avv.
NI CO e per parte convenuta l'avv. SBOARINA
ZA.
L'avv. Ballarini, sulla questione di giurisdizione, evidenzia che le sentenze citate dal Giudice si riferiscono a casi in cui alla notifica della citazione il vincolo era già in essere.
Il procuratore di parte convenuta, quanto alla eccezione di difetto di giurisdizione, ritiene che nelle fattispecie citate dalle sentenze non vi sia un provvedimento che dichiari che quei beni sono gravati da uso civico. Nel caso in esame, invece, la regione ha emanato un provvedimento in cui ha dichiarato che i beni oggetto di giudizio sono gravati da usi civici che per natura preesistono sul bene.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte attrice precisa le conclusioni come da atto di citazione e parte convenuta come da comparsa.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
All'esito della discussione e della successiva camera di consiglio, il
Giudice dott.ssa Camilla Fin, dando pubblica lettura del dispositivo e dei motivi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la presente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 7296/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Verona presso lo studio dell'Avv. NI
SERGIO che la rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione unitamente all'avv. NI CO;
ATTORE contro
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in SALITA
MONTE GRAPPA, 24 37126 VERONA presso lo studio dell'Avv.
SBOARINA ZA che lo rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio il Comune di Parte_1
Sant'Ambrogio di Valpolicella chiedendo che venga accertato il proprio acquisto per usucapione degli immobili identificati al
N.C.E.U. del Comune di S. Ambrogio di VP (VR), al Foglio 18 - m.n.
2530 sub. 1, Cat A/3, Cons. 3,5 vani, rendita 313,75 euro - m.n.
2530, Sub. 2, Cat. C/2, Cons. 4 mq rendita 5,37 euro e al N.C.T. del Comune di S. Ambrogio di VP (VR), al Fg. 18 - m.n. 35 di mq
675, incolto, dominicale 0,14 euro - mn. 100 di mq, 1361, vigneto, dominicale 13,36 euro – m.n. 2429 di mq 2577, seminativo, dominicale 9,98 euro.
Si è costituito il eccependo che gli immobili oggetto di CP_1 causa sarebbero gravati da usi civici alla luce del Piano di Riordino delle Terre di Uso Civico prot. 6385 del 02.04.2024 e chiedendo, pertanto, il rigetto delle domande attoree.
Con provvedimento del 7.8.2025 questo Giudice ha sottoposto alle parti la questione – rilevata d'ufficio – del difetto di giurisdizione del
Tribunale ordinario in favore del Commissario per la Parte_2 liquidazione degli usi civici e in data odierna sono state precisate le conclusioni.
Ciò detto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici del Veneto.
Come è stato anche recentemente ribadito dalla Corte di
Cassazione, la giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, prevista dall'art. 29 della l. n. 1766 del
1927, sussiste ogniqualvolta l'accertamento della "qualitas soli" - e quindi la soluzione delle questioni relative all'accertamento dell'esistenza, della natura e dell'estensione dei diritti di uso civico, nonché di quelle relative alla qualità demaniale del suolo - si ponga come antecedente logico giuridico della decisione (Cass. 8252/23).
Tale circostanza ricorre senz'altro nel caso di specie, poiché, al fine di accertare l'usucapibilità – oppure non – degli immobili oggetto di causa, occorre previamente stabilire se sugli stessi gravi – oppure non – l'uso civico, siccome eccepito dal CP_1
Del tutto irrilevanti paiono, pertanto, le deduzioni, svolte dai procuratori delle parti all'udienza odierna, circa, da un lato, la preesistenza del supposto vincolo all'introduzione del giudizio di usucapione, o, dall'altro lato, la presenza di un provvedimento regionale che dichiari l'esistenza dell'uso civico, essendo piuttosto dirimente, con riguardo al riparto di giurisdizione, la natura dell'accertamento che viene richiesto al Giudice di merito.
Ebbene, sotto questo profilo, occorre richiamare adesivamente la pronuncia 605/2015 della Corte di Cassazione, la quale ha affermato che “ove un privato agisca nei confronti di un al CP_1 fine di sentir accertare l'avvenuto acquisto per usucapione della proprietà di un fondo, ed il convenuto eccepisca l'inclusione del bene nel demanio soggetto ad uso civico, la relativa controversia, esigendo la soluzione, in via principale, e non meramente incidentale, della questione della demanialità del bene medesimo, esula dalla giurisdizione del giudice ordinario e spetta alla cognizione del per la liquidazione degli usi civici ai sensi Parte_3 della L. 16 giugno 1927, n. 1766, art. 29 (Cass. S.U. 28-12-1994
n. 11225; Cass. S.U. 27-3-2009 n. 7429)”, nonché la precedente sentenza 836/2005, che ha evidenziato come “l'accertamento della soggezione d'un terreno ad "uso civico" […] rientri nella giurisdizione del Commissario regionale degli usi civici ex art. 29 L. 16.6.27 n.
1766 solo quando la relativa questione sia sollevata dal preteso titolare [come è accaduto nel caso di specie] o dal preteso utente del diritto civico nei confronti dell'ente titolare del demanio civico”, potendo, invece, detta questione essere decisa dal Giudice ordinario nelle controversie tra privati, laddove la demanialità civica d'un bene sia eccepita al solo scopo di negare l'esistenza del diritto soggettivo del quale la controparte sostenga d'essere titolare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, nella persona del Giudice dott.ssa Camilla
Fin, definitivamente decidendo, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
Dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale di Verona in favore del per la liquidazione degli usi civici del Parte_3
Veneto, davanti al quale rimette le parti, e che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Verona, 07/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Camilla Fin