Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 12/05/2026, n. 3001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3001 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03001/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05625/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5625 del 2025, proposto da
VA AV, NZ TT, IO AI, SE DE EO, NC DE IU, IN OR, IO CA, MI LL, RE RT, LI CO, LA RE, RO SM, LI AF, RO ES ed EL LA, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Guido Marone, con domicilio eletto in Napoli alla Via Luca Giordano n. 15 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI NAPOLI, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio legale in Napoli alla Via A. Diaz n. 11 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
al giudicato discendente dalla sentenza n. 7223/2023 del 29 novembre 2023, emessa dal Tribunale di Napoli nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito in materia di restituzione di somme indebitamente trattenute, come confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2146/2025 del 31 maggio 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. AR L'IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IT
1. I ricorrenti agiscono per l’esecuzione del giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Napoli n. 7223/2023 del 29 novembre 2023, come confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2146/2025 del 31 maggio 2025, nella parte in cui esso Tribunale ha statuito quanto segue: “accoglie il ricorso e per l’effetto condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore di: AV AL di € 4.022,46 OL UN di € 1.709,45 OM LL di € 1.618,11 De FE SS di € 1.108,94 De LI CE di € 2.043,45 IO NA di € 2.465,28 CC VA di € 1.574,18 RD IA di € 2.933,27 RT RE di € 2.037,47 AC LI di € 1.845,27 RE NI di € 7.763,22 RR PI di € 1.709,65 AF RO di € 1.709,35 TE IO di € 2.267,79 IO NG di € 1.717,20”, il tutto “oltre interessi legali dalla data di notifica del ricorso introduttivo al saldo”.
In dettaglio, i medesimi chiedono che sia dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere al pagamento delle suddette somme secondo le rispettive spettanze, maggiorate degli accessori indicati nella sentenza, e con nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, di un commissario ad acta che si attivi in tal senso in sostituzione dell’amministrazione.
Parte ricorrente domanda, altresì, la fissazione della penalità di mora che l’amministrazione è tenuta a corrispondere in caso di ulteriore violazione del giudicato.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito, oltre alle altre amministrazioni qui intimate, opponendosi all’accoglimento del ricorso.
All’udienza camerale del 18 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il Tribunale, nelle forme sintetiche imposte dal c.p.a., rileva che:
- sussiste la legittimazione passiva del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
- sussistono altresì tutti i presupposti per l’accoglimento, atteso che: a) la sentenza del Tribunale di Napoli azionata è passata in giudicato, dal momento che non è stata proposta impugnazione avverso la sentenza confermativa della Corte di Appello di Napoli, come da attestazione in atti; b) è trascorso il termine di 120 giorni dalla notifica dell’azionata sentenza ex art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997;
- il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha dimostrato, come sarebbe stato suo onere, di avere adempiuto agli obblighi derivanti dalla sentenza su menzionata.
3. Si ritiene, pertanto, che:
- va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli in epigrafe entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione ovvero dal perfezionamento della notifica di essa a cura di parte, se anteriore alla comunicazione; entro detto termine il Ministero dell’Istruzione e del Merito dovrà provvedere al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, delle somme liquidate nel suddetto titolo giudiziale con riferimento ad ogni singola posizione, maggiorate degli interessi legali ivi attribuiti, calcolati dalla data di notifica del ricorso introduttivo di primo grado fino all’effettivo soddisfo;
- va, altresì, accolta la domanda inerente alla corresponsione della penalità di mora (o astreinte), prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Quest’ultima disposizione, nel disciplinare i poteri del “giudice in caso di accoglimento del ricorso”, stabilisce che lo stesso, “salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo”. La lett. a) del comma 781 dell’art. 1 legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), ha aggiunto al predetto enunciato il seguente periodo: “Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali”. L’indicata novella ha, quindi, espressamente sancito il principio, in realtà già acquisito in via giurisprudenziale (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15), secondo cui la penalità di mora è dovuta anche per le condanne al pagamento di somme di denaro, atteso che l’istituto assolve ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria, in quanto non è volto a riparare il pregiudizio cagionato dalla non esecuzione della sentenza, ma a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all'adempimento. Ha, altresì, indicato come non possa considerarsi manifestamente iniqua un’astreinte qualora sia stabilita in misura pari agli interessi legali. La precisazione legislativa induce il Collegio a rivedere il precedente orientamento giurisprudenziale circa la configurabilità dell’iniquità della debenza dell’astreinte in relazione a condanne pecuniarie dell’amministrazione, avuto riguardo alle esigenze di bilancio e allo stato di crisi finanziaria della finanza pubblica, non potendo ora la penalità di mora, pur in presenza di condanne pecuniarie derivanti da un contenzioso seriale, considerarsi iniqua per stessa definizione legislativa, laddove rapportata al saggio degli interessi legali, trattandosi di previsione che attua un equo contemperamento degli interessi del creditore e del debitore pubblico. La quantificazione della relativa penalità di mora deve pertanto essere effettuata in una misura percentuale rispetto alla somma di cui alla condanna, prendendo a riferimento il tasso legale di interesse (in tal senso, già prima della legge di stabilità 2016, cfr. T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 15 gennaio 2015, n. 629; T.A.R. Lazio, Roma Sez. II, 16 dicembre 2014, n. 12739). In sintesi, l’astreinte verrà calcolata, nella misura indicata dell’interesse legale, sulla somma di cui alla condanna in aggiunta agli interessi legali eventualmente dovuti ad altro titolo, stante la funzione sanzionatoria della stessa (e non compensativa del danno subito), che deve anche costituire un elemento di coazione indiretta all’adempimento. Quanto alla data di decorrenza iniziale dell’astreinte, la novella introdotta dall’art. 1 della legge n. 208/2015 all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ha previsto che la penalità di mora debba essere disposta a far data dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza. Quanto, invece, alla sua data di decorrenza finale, la penalità in parola sarà corrisposta fino all’effettivo soddisfacimento del credito e, comunque, non oltre la scadenza del termine assegnato all’amministrazione per adempiere, essendo onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del commissario ad acta una volta scaduto detto termine;
- va, infine, accolta la richiesta di nominare sin d’ora un commissario ad acta con il compito di provvedere al pagamento di quanto sopra riconosciuto in esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli in epigrafe, una volta decorso infruttuosamente il termine assegnato all’amministrazione, e ciò entro i successivi sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, dell’ulteriore inottemperanza dell’amministrazione; si nomina, quindi, il commissario ad acta indicato in dispositivo, il quale, entro il suddetto termine, darà corso all’adempimento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio;
- le spese per l’eventuale funzione commissariale restano poste a carico dell’amministrazione inadempiente e vengono sin d’ora liquidate nella somma complessiva indicata in dispositivo;
- le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, venendo addebitate al Ministero dell’Istruzione e del Merito, e si liquidano come da dispositivo, in considerazione dell’importo e della linearità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli individuata in epigrafe nei sensi e nei termini pure in motivazione indicati.
Nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega ad un dirigente/funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione della predetta sentenza.
Determina fin d’ora in € 1.500,00 (millecinquecento/00) il compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere a tale commissario ad acta per l’espletamento di detto incarico, qualora si dovesse rendere necessario lo svolgimento della funzione sostitutoria.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. a corrispondere a ciascuno dei ricorrenti una somma pari agli interessi legali per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della presente sentenza, nei termini e con le modalità di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, disponendo l’attribuzione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
HE IA GU, Presidente
AR L'IO, Consigliere, Estensore
Valeria Ianniello, Consigliere
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| AR L'IO | HE IA GU |
IL SEGRETARIO