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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/02/2025, n. 3007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3007 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX)
Il Giudice dott. Alfredo Landi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 9313/2021 R.G.A.C. vertente
TRA
, Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura allegata all'atto di appello, dall'avv. Giulia Piacentino, nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via delle Quattro Fontane 15;
APPELLANTE
E
in proprio e n.q. di esercente la responsabilità genitoriale sui quattro figli minori CP_1
, , e , Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Blasio giusta procura allegata, nonché elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via Archimede 116;
APPELLATI
OGGETTO: appello-trasporto. CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza in data 20 novembre 2024, con la concessione dei termini di legge, previsti dall'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto dell'atto di appello è la sentenza n. 13473/2020 depositata il 10.08.2020, resa nel procedimento R.G.20292/2020, con la quale il Giudice di Pace di Roma, in accoglimento della domanda attorea condannava la compagnia aerea al pagamento dell'importo di euro 1.500,00 -
€300,00 per ciascuna parte attrice – (come da dispositivo corretto con provvedimento depositato in data 11.11.2024), oltre interessi legali dalla domanda e spese del grado.
La parte appellante chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, di rigettare integralmente la domanda avanzata da in proprio e n.q. di esercente la potestà genitoriale sui minori CP_1
, , , e, per l'effetto, di condannare Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4 gli attori, odierni appellati alla restituzione delle somme pagate da essa appellante in esecuzione della sentenza impugnata, con vittoria di onorari e spese del doppio grado di giudizio.
Motivi di appello erano l'insufficiente motivazione e l'erronea applicazione del Regolamento CE
261/04.
Le parti appellate si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto dell'atto di appello e la conferma della sentenza impugnata con vittoria delle spese del grado.
Durante il procedimento veniva acquisito il fascicolo di primo grado.
Risulta sostanzialmente incontestata nel giudizio di primo grado ed è, comunque, documentata dalle parti attrici, odierne appellate, la circostanza del ritardo del viaggio da essi effettuato in data 24/25 aprile 2019 da San Francisco a Milano con scalo a Londra.
In particolare, come dedotto dalle stesse parti attrici:
-il volo partente da San Francisco partiva in forte ritardo -oltre tre ore- ed arrivava a Londra con più di tre ore di ritardo non consentendo di partire loro con il volo previsto da Londra delle ore 18.05;
-il diverso volo su cui gli attori erano posizionati arrivava a destinazione con quasi tre ore di ritardo
-23.35 invece che 21.00.
Ciò detto, va inizialmente precisato che l'acquisto di un biglietto aereo comporta la conclusione di un contratto di trasporto con le modalità dell'art. 1342 c.c. in quanto le condizioni di contratto sono definite dalla compagnia aerea per regolamentare la serie indefinita di rapporti con tutti coloro che acquistino il biglietto, già predisposto su di un modulo standard e che richiama il regolamento negoziale e le condizioni generali di contratto.
Pertanto, le relative controversie, ove rientranti nella competenza del giudice di pace, restano sottratte al potere di quest'ultimo di decidere secondo equità, anche se aventi valore non eccedente millecento euro, ai sensi dell'art. 113 c.p.c., comma 2, nel testo sostituito dal D.L. 8 febbraio 2003,
n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2003, n. 63. (cfr. Cass., Sez.6-3, ordin.
n.17080/2013).
Nel merito, va considerata, preliminarmente, l'applicabilità al caso di specie del Reg. CE n.261/04 ai sensi della lettera b) dell'art.3, ove è prevista l'ipotesi del passeggero in partenza da aeroporto situato in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno stato membro soggetto alle disposizioni del trattato.
Occorre, quindi, richiamare l'art. 7 del Reg. CE 261/04, co. 1., alla stregua del quale in caso di cancellazione del volo i passeggeri interessati ricevono “una compensazione pecuniaria pari a: a)
250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri;
b) 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le tratte comprese tra 1500 chilometri e 3500 chilometri;
c) 600 EUR per le tratte che non rientrano nelle lettere a) o b).
“Nel determinare la distanza si utilizza come base di calcolo l'ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all'arrivo rispetto all'orario previsto a causa del negato imbarco o della cancellazione del volo.”
Riguardo all'applicabilità di dette compensazione anche in caso di ritardo, va evidenziato, preliminarmente, l'orientamento condivisibile espresso dalla Corte di Cassazione che, pronunciatasi in ordine all'onere probatorio gravante sul passeggero che agisca nei confronti del vettore aereo per ottenere il ristoro del pregiudizio subito in conseguenza del ritardo subito dal volo (cfr. Cass., ord., sez. III, 23 gennaio 2018, n. 1584, richiamata da ultimo da Cass., sez. III, 5 ottobre 2018, n. 24547) ha richiamato l'orientamento più volte espresso dalla Corte di Giustizia in ordine alla assimilazione dei passeggeri di voli ritardati di un tempo pari o superiore a tre ore ai passeggeri di voli cancellati, con conseguente ascrivibilità anche in capo ai primi del diritto di ottenere la compensazione pecuniaria prevista dall'art. 7 del regolamento UE n. 261/2004, la cui misura varia a seconda della lunghezza della tratta (tra le altre cfr. Corte di Giustizia 19 novembre 2009, nelle cause C-402/07 e
C-432/07).
Va precisato che anche se in detto Regolamento, all'art.6, che disciplina il caso di ritardo (senza richiamare l'art.7 che prevede il diritto alle compensazioni), si fa riferimento al ritardo alla partenza, la Corte di Giustizia Europea, nella sentenza sopra menzionata, precisa che l'equiparazione della disciplina del ritardo a quella della cancellazione del volo in tema di diritto alle compensazioni pecuniarie, quando il ritardo supera le tre ore, riguarda il momento dell'arrivo previsto e, cioè il termine finale del viaggio.
Infatti, la Corte riteneva che “Gli artt. 5, 6 e 7 del regolamento n. 261/2004 devono essere interpretati nel senso che i passeggeri di voli ritardati possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati ai fini dell'applicazione del diritto alla compensazione pecuniaria e che essi possono pertanto reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall'art. 7 di tale regolamento quando, a causa di un volo ritardato, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ossia quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l'orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo. Tuttavia, un siffatto ritardo non implica il diritto alla compensazione pecuniaria per i passeggeri se il vettore aereo è in grado di dimostrare che il ritardo prolungato è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, ossia circostanze che sfuggono all'effettivo controllo del vettore aereo”.
Sul punto, va rilevato che l'espressione “quando, a causa di un volo ritardato, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ossia quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l'orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo” non prevede una ipotesi alternativa, ma la seconda parte della frase è una esplicazione della prima parte (come evincibile dalla congiunzione “ossia”).
Dalla documentazione in atti, come detto, risulta come i passeggeri hanno raggiunto l'aeroporto di Milano con un ritardo all'arrivo di 2 ore e 35 minuti rispetto all'orario di arrivo pubblicato.
Ne consegue che non risulta applicabile l'art. 7 del Reg. UE n. 261/2004 in ordine alla compensazione pecuniaria in caso di ritardo prolungato del volo essendo il ritardo del volo inferiore alle 3 ore rispetto all'orario di arrivo pubblicato e, conseguentemente, ai passeggeri non spetterà alcuna compensazione pecuniaria.
Per quanto detto, il Tribunale ritiene che non rilevi la circostanza che il ritardo inizialmente sia stato superiore a tre ore (in partenza ed all'arrivo allo scalo a Londra) essendo rilevante, ai fini del diritto di ottenere le compensazioni di cui all'art.7 del regolamento europeo, l'entità del ritardo al momento dell'arrivo alla destinazione finale.
In relazione alla richiesta del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dedotti dagli attori/appellanti, premesso che l'art.12 del Reg. UE 261/2004 prevede che rimangono impregiudicati i diritti del passeggero a risarcimenti ulteriori supplementari, risulta assorbente l'assenza di prova dei danni lamentati.
Sul punto, va premesso che la compagnia aerea ha provato documentalmente il rilascio di buoni per mangiare sia a San Francisco (in dollari) che a Londra (in sterline) e che, come detto, ha riposizionato i passeggeri su altro volo;
pertanto, non risultano negligenze di assistenza al riguardo.
Inoltre, non vi è prova degli impegni, genericamente dedotti dalla parte attrice, odierna appellata,, a cui essi passeggeri avrebbero rinunciato a causa del ritardo.
Riguardo al danno non patrimoniale, va precisato altresì:
-che il danno non patrimoniale è risarcibile quando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge, o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, sia quando ciò derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 26972 del 11/11/2008). Tuttavia, il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi in re ipsa, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici (cfr. Cass. civ. n. 12143 del
14/6/2016); -che il ritardo in sé non comporta un danno esistenziale, dovendosi provare che detta circostanza abbia in concreto comportato una lesione grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza) e non sia invece consistita in meri disagi o fastidi.
Ciò premesso, si ritiene che, nel caso di specie non vi è prova di una offesa idonea a superare la soglia minima di tollerabilità.
Infatti, nel caso in esame gli odierni appellati si sono limitati ad invocare la presunzione di danno derivante dall'ingente entità del ritardo stesso e di un conseguente stato d'ansia, nonché la rinuncia a non meglio imprecisati impegni, elementi di per sé non sufficienti, per la loro genericità a fondare una condanna al risarcimento del danno non patrimoniale.
Al riguardo va considerato che (cfr. anche Trib. Roma sent. n.18564/2022) l'interesse del creditore (contrattualmente rilevante) al rispetto dell'orario programmato del volo non costituisce un intrinseco univoco valore suscettibile di essere posto direttamente ad oggetto e parametro della succedanea obbligazione risarcitoria.
Il tempo perduto è di per sé un bene impalpabile in assenza di alcun riferimento a ciò che in quel segmento temporale il creditore avrebbe potuto fare e non ha fatto e/o a ciò che avrebbe potuto evitare di fare e che invece è stato costretto a fare, ovvero in assenza di indicazione precisa dei disagi subiti ed è onere del creditore farne specifica allegazione e darne dimostrazione, sia pure attraverso presunzioni, fondate su massime di comune esperienza (cfr. Cass. civ. n. 9474 del
09/04/2021).
Pertanto, gli attori che agiscono per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale da ritardo nel trasporto aereo o da mancata consegna dei bagagli o dalla dedotta mancata assistenza sono tenuti ad allegare e comprovare disagi che superano quella soglia della gravità della lesione e della serietà del danno quale parametro fissato dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale.
Ne discende che in difetto della compiuta allegazione da parte degli appellati delle conseguenze lesive derivategli dal contestato inadempimento del vettore alle obbligazioni assunte nei loro confronti, la domanda risarcitoria da essi avanzata va respinta.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, va rigettata la domanda proposta in prime cure dagli odierni appellati, attori in primo grado, con la conseguente condanna degli appellati stessi alla restituzione, in favore della società appellante, delle somme da quest'ultima corrisposte in forza della sentenza di primo grado.
In considerazione delle modalità dei fatti e della conseguente particolare natura interpretativa della questione, si ritiene vi siano i presupposti per compensare tra le parti le spese di giudizio del doppio grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda avanzata da in proprio e n.q. di CP_1 esercente la responsabilità genitoriale sui quattro figli minori , , Persona_1 Persona_2
e e condanna le parti appellate alla restituzione, in favore della Persona_3 Persona_4
delle somme da quest'ultima corrisposte in forza della sentenza di primo Parte_1 grado;
compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio
Roma, lì 25.02.2025 Il Giudice
Alfredo Landi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX)
Il Giudice dott. Alfredo Landi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 9313/2021 R.G.A.C. vertente
TRA
, Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura allegata all'atto di appello, dall'avv. Giulia Piacentino, nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via delle Quattro Fontane 15;
APPELLANTE
E
in proprio e n.q. di esercente la responsabilità genitoriale sui quattro figli minori CP_1
, , e , Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Blasio giusta procura allegata, nonché elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via Archimede 116;
APPELLATI
OGGETTO: appello-trasporto. CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza in data 20 novembre 2024, con la concessione dei termini di legge, previsti dall'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto dell'atto di appello è la sentenza n. 13473/2020 depositata il 10.08.2020, resa nel procedimento R.G.20292/2020, con la quale il Giudice di Pace di Roma, in accoglimento della domanda attorea condannava la compagnia aerea al pagamento dell'importo di euro 1.500,00 -
€300,00 per ciascuna parte attrice – (come da dispositivo corretto con provvedimento depositato in data 11.11.2024), oltre interessi legali dalla domanda e spese del grado.
La parte appellante chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, di rigettare integralmente la domanda avanzata da in proprio e n.q. di esercente la potestà genitoriale sui minori CP_1
, , , e, per l'effetto, di condannare Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4 gli attori, odierni appellati alla restituzione delle somme pagate da essa appellante in esecuzione della sentenza impugnata, con vittoria di onorari e spese del doppio grado di giudizio.
Motivi di appello erano l'insufficiente motivazione e l'erronea applicazione del Regolamento CE
261/04.
Le parti appellate si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto dell'atto di appello e la conferma della sentenza impugnata con vittoria delle spese del grado.
Durante il procedimento veniva acquisito il fascicolo di primo grado.
Risulta sostanzialmente incontestata nel giudizio di primo grado ed è, comunque, documentata dalle parti attrici, odierne appellate, la circostanza del ritardo del viaggio da essi effettuato in data 24/25 aprile 2019 da San Francisco a Milano con scalo a Londra.
In particolare, come dedotto dalle stesse parti attrici:
-il volo partente da San Francisco partiva in forte ritardo -oltre tre ore- ed arrivava a Londra con più di tre ore di ritardo non consentendo di partire loro con il volo previsto da Londra delle ore 18.05;
-il diverso volo su cui gli attori erano posizionati arrivava a destinazione con quasi tre ore di ritardo
-23.35 invece che 21.00.
Ciò detto, va inizialmente precisato che l'acquisto di un biglietto aereo comporta la conclusione di un contratto di trasporto con le modalità dell'art. 1342 c.c. in quanto le condizioni di contratto sono definite dalla compagnia aerea per regolamentare la serie indefinita di rapporti con tutti coloro che acquistino il biglietto, già predisposto su di un modulo standard e che richiama il regolamento negoziale e le condizioni generali di contratto.
Pertanto, le relative controversie, ove rientranti nella competenza del giudice di pace, restano sottratte al potere di quest'ultimo di decidere secondo equità, anche se aventi valore non eccedente millecento euro, ai sensi dell'art. 113 c.p.c., comma 2, nel testo sostituito dal D.L. 8 febbraio 2003,
n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2003, n. 63. (cfr. Cass., Sez.6-3, ordin.
n.17080/2013).
Nel merito, va considerata, preliminarmente, l'applicabilità al caso di specie del Reg. CE n.261/04 ai sensi della lettera b) dell'art.3, ove è prevista l'ipotesi del passeggero in partenza da aeroporto situato in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno stato membro soggetto alle disposizioni del trattato.
Occorre, quindi, richiamare l'art. 7 del Reg. CE 261/04, co. 1., alla stregua del quale in caso di cancellazione del volo i passeggeri interessati ricevono “una compensazione pecuniaria pari a: a)
250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri;
b) 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le tratte comprese tra 1500 chilometri e 3500 chilometri;
c) 600 EUR per le tratte che non rientrano nelle lettere a) o b).
“Nel determinare la distanza si utilizza come base di calcolo l'ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all'arrivo rispetto all'orario previsto a causa del negato imbarco o della cancellazione del volo.”
Riguardo all'applicabilità di dette compensazione anche in caso di ritardo, va evidenziato, preliminarmente, l'orientamento condivisibile espresso dalla Corte di Cassazione che, pronunciatasi in ordine all'onere probatorio gravante sul passeggero che agisca nei confronti del vettore aereo per ottenere il ristoro del pregiudizio subito in conseguenza del ritardo subito dal volo (cfr. Cass., ord., sez. III, 23 gennaio 2018, n. 1584, richiamata da ultimo da Cass., sez. III, 5 ottobre 2018, n. 24547) ha richiamato l'orientamento più volte espresso dalla Corte di Giustizia in ordine alla assimilazione dei passeggeri di voli ritardati di un tempo pari o superiore a tre ore ai passeggeri di voli cancellati, con conseguente ascrivibilità anche in capo ai primi del diritto di ottenere la compensazione pecuniaria prevista dall'art. 7 del regolamento UE n. 261/2004, la cui misura varia a seconda della lunghezza della tratta (tra le altre cfr. Corte di Giustizia 19 novembre 2009, nelle cause C-402/07 e
C-432/07).
Va precisato che anche se in detto Regolamento, all'art.6, che disciplina il caso di ritardo (senza richiamare l'art.7 che prevede il diritto alle compensazioni), si fa riferimento al ritardo alla partenza, la Corte di Giustizia Europea, nella sentenza sopra menzionata, precisa che l'equiparazione della disciplina del ritardo a quella della cancellazione del volo in tema di diritto alle compensazioni pecuniarie, quando il ritardo supera le tre ore, riguarda il momento dell'arrivo previsto e, cioè il termine finale del viaggio.
Infatti, la Corte riteneva che “Gli artt. 5, 6 e 7 del regolamento n. 261/2004 devono essere interpretati nel senso che i passeggeri di voli ritardati possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati ai fini dell'applicazione del diritto alla compensazione pecuniaria e che essi possono pertanto reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall'art. 7 di tale regolamento quando, a causa di un volo ritardato, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ossia quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l'orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo. Tuttavia, un siffatto ritardo non implica il diritto alla compensazione pecuniaria per i passeggeri se il vettore aereo è in grado di dimostrare che il ritardo prolungato è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, ossia circostanze che sfuggono all'effettivo controllo del vettore aereo”.
Sul punto, va rilevato che l'espressione “quando, a causa di un volo ritardato, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ossia quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l'orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo” non prevede una ipotesi alternativa, ma la seconda parte della frase è una esplicazione della prima parte (come evincibile dalla congiunzione “ossia”).
Dalla documentazione in atti, come detto, risulta come i passeggeri hanno raggiunto l'aeroporto di Milano con un ritardo all'arrivo di 2 ore e 35 minuti rispetto all'orario di arrivo pubblicato.
Ne consegue che non risulta applicabile l'art. 7 del Reg. UE n. 261/2004 in ordine alla compensazione pecuniaria in caso di ritardo prolungato del volo essendo il ritardo del volo inferiore alle 3 ore rispetto all'orario di arrivo pubblicato e, conseguentemente, ai passeggeri non spetterà alcuna compensazione pecuniaria.
Per quanto detto, il Tribunale ritiene che non rilevi la circostanza che il ritardo inizialmente sia stato superiore a tre ore (in partenza ed all'arrivo allo scalo a Londra) essendo rilevante, ai fini del diritto di ottenere le compensazioni di cui all'art.7 del regolamento europeo, l'entità del ritardo al momento dell'arrivo alla destinazione finale.
In relazione alla richiesta del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dedotti dagli attori/appellanti, premesso che l'art.12 del Reg. UE 261/2004 prevede che rimangono impregiudicati i diritti del passeggero a risarcimenti ulteriori supplementari, risulta assorbente l'assenza di prova dei danni lamentati.
Sul punto, va premesso che la compagnia aerea ha provato documentalmente il rilascio di buoni per mangiare sia a San Francisco (in dollari) che a Londra (in sterline) e che, come detto, ha riposizionato i passeggeri su altro volo;
pertanto, non risultano negligenze di assistenza al riguardo.
Inoltre, non vi è prova degli impegni, genericamente dedotti dalla parte attrice, odierna appellata,, a cui essi passeggeri avrebbero rinunciato a causa del ritardo.
Riguardo al danno non patrimoniale, va precisato altresì:
-che il danno non patrimoniale è risarcibile quando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge, o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, sia quando ciò derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 26972 del 11/11/2008). Tuttavia, il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi in re ipsa, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici (cfr. Cass. civ. n. 12143 del
14/6/2016); -che il ritardo in sé non comporta un danno esistenziale, dovendosi provare che detta circostanza abbia in concreto comportato una lesione grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza) e non sia invece consistita in meri disagi o fastidi.
Ciò premesso, si ritiene che, nel caso di specie non vi è prova di una offesa idonea a superare la soglia minima di tollerabilità.
Infatti, nel caso in esame gli odierni appellati si sono limitati ad invocare la presunzione di danno derivante dall'ingente entità del ritardo stesso e di un conseguente stato d'ansia, nonché la rinuncia a non meglio imprecisati impegni, elementi di per sé non sufficienti, per la loro genericità a fondare una condanna al risarcimento del danno non patrimoniale.
Al riguardo va considerato che (cfr. anche Trib. Roma sent. n.18564/2022) l'interesse del creditore (contrattualmente rilevante) al rispetto dell'orario programmato del volo non costituisce un intrinseco univoco valore suscettibile di essere posto direttamente ad oggetto e parametro della succedanea obbligazione risarcitoria.
Il tempo perduto è di per sé un bene impalpabile in assenza di alcun riferimento a ciò che in quel segmento temporale il creditore avrebbe potuto fare e non ha fatto e/o a ciò che avrebbe potuto evitare di fare e che invece è stato costretto a fare, ovvero in assenza di indicazione precisa dei disagi subiti ed è onere del creditore farne specifica allegazione e darne dimostrazione, sia pure attraverso presunzioni, fondate su massime di comune esperienza (cfr. Cass. civ. n. 9474 del
09/04/2021).
Pertanto, gli attori che agiscono per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale da ritardo nel trasporto aereo o da mancata consegna dei bagagli o dalla dedotta mancata assistenza sono tenuti ad allegare e comprovare disagi che superano quella soglia della gravità della lesione e della serietà del danno quale parametro fissato dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale.
Ne discende che in difetto della compiuta allegazione da parte degli appellati delle conseguenze lesive derivategli dal contestato inadempimento del vettore alle obbligazioni assunte nei loro confronti, la domanda risarcitoria da essi avanzata va respinta.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, va rigettata la domanda proposta in prime cure dagli odierni appellati, attori in primo grado, con la conseguente condanna degli appellati stessi alla restituzione, in favore della società appellante, delle somme da quest'ultima corrisposte in forza della sentenza di primo grado.
In considerazione delle modalità dei fatti e della conseguente particolare natura interpretativa della questione, si ritiene vi siano i presupposti per compensare tra le parti le spese di giudizio del doppio grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda avanzata da in proprio e n.q. di CP_1 esercente la responsabilità genitoriale sui quattro figli minori , , Persona_1 Persona_2
e e condanna le parti appellate alla restituzione, in favore della Persona_3 Persona_4
delle somme da quest'ultima corrisposte in forza della sentenza di primo Parte_1 grado;
compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio
Roma, lì 25.02.2025 Il Giudice
Alfredo Landi