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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/02/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 286/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai signori:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 286/2019 R.G. vertente tra
(C.F.: Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. Rita de Aloe;
appellante
e
C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Ippolito;
appellante
e
(C.F.: ), in Controparte_2 C.F._1
persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico
Morcavallo; appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2299/2018 del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 29.10.2018, avente ad oggetto rilascio immobile
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Cosenza n. 2299/2018 del 29 ottobre 2018 ed in accoglimento dei motivi dedotti: - dichiarare inammissibile, per carenza di legittimazione attiva la domanda del e comunque Controparte_2
e sempre la respinga perché del tutto infondata in fatto ed in diritto;
- col favore delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato: “Voglia l'on.le Corte di Appello adita:
1. In via preliminare rigettare l'istanza sospensiva;
2. Rigettare l'appello proposto avverso la sentenza n.
2299/2018 e confermare la decisione quivi gravata. Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato il CP_2 Controparte_2
conveniva in giudizio la chiedendone la condanna
[...] Controparte_1 al rilascio dell'immobile sito in via Monastero n. 56, già concesso in comodato gratuito alla Curia Arcivescovile della Diocesi di Cosenza e adibito a “Casa di
Riposo San Vincenzo De Paoli”.
In particolare esponeva che nell'immobile de quo veniva svolta da oltre 50 anni l'attività di assistenza agli anziani;
che detta attività era stata svolta dalla Curia
Arcivescovile sulla base di un comodato orale con il che concedeva i locali CP_2
a titolo gratuito in ragione dell'attività a fini umanitari che veniva svolta;
che nell'aprile del 2006 tra la Controparte_3
nella persona del con il benestare della
[...] Controparte_4 [...]
, ed i sigg. , Controparte_5 Parte_2 Parte_3
e veniva siglato un contratto di cessione della
[...] Persona_1 gestione dell'attività della Casa di Riposo;
che la cessione della gestione era avvenuta senza comunicare nulla all'Ente proprietario dell'immobile nel quale si svolgeva l'attività; che gli acquirenti dell'attività di gestione della Casa di Riposo, successivamente alla cessione, avevano costituito una società a responsabilità limitata facendo venir meno lo scopo esclusivamente benefico e trasformandolo invece in fine di lucro;
che non avendo le parti fissato un termine di riconsegna dell'immobile, il comodato in questione andava qualificato come precario con
2 conseguente facoltà del comodante di richiedere la consegna dell'immobile in qualsiasi momento al venir meno dello scopo per il quale il comodato era stato concesso;
che nella specie inoltre era stato concesso il godimento del bene ad un terzo senza il consenso del comodante, in violazione dell'art. 1804 c.c..
Si costituiva la la quale eccepiva il difetto di legittimazione Controparte_6
attiva del in difetto di prova della titolarità del diritto di proprietà CP_2 sull'immobile; eccepiva poi il proprio difetto di legittimazione passiva atteso che l'immobile era nella disponibilità della che lo Parte_1
aveva ceduto ad essa convenuta e nei cui confronti andava integrato il contraddittorio.
Disposta la chiamata in giudizio della Parte_1 ai sensi dell'art. 107 c.p.c., quest'ultima si costituiva contestando la
[...]
ammissibilità e fondatezza della domanda attrice di cui chiedeva il rigetto.
Con sentenza n. 2299/18 il Tribunale accoglieva la domanda ordinando alla
[...] il rilascio dell'immobile in favore del e condannava Controparte_1 CP_2
la convenuta e la terza chiamata, in solido, al pagamento delle spese di lite.
Segnatamente il giudice di prime cure qualificava la domanda proposta dal come azione personale di restituzione di immobile e non revindica sul CP_2 rilievo che l'attore aveva prospettato di aver concesso l'immobile in godimento gratuito alla locale (a fini benefici di ricovero anziani) e la cessione di tale CP_5
godimento alla società convenuta, così deducendo un volontario spossessamento.
Riteneva, quindi, che la dedotta concessione in uso del bene, che trovava conforto nel verbale di sopralluogo della Giunta Comunale del 18.05.1993, non era stata adeguatamente resistita dalla convenuta e dalla terza chiamata e che non era stata provata la asserita esclusione dell'immobile in questione dalla devoluzione al del patrimonio indisponibile degli enti ecclesiastici soppressi. Riteneva, CP_7 infine, infondata l'eccezione di usucapione in ragione della natura demaniale del bene, rilevando che l'accertata concessione in uso non consentiva di ravvisare l'animus possidendi idoneo ad usucapire.
1.2.Avverso detta sentenza proponevano appello, con citazione notificata l'08.01.2019, la e la Parte_1 [...] sulla base dei seguenti motivi: 1) errata qualificazione della domanda Controparte_1
in termini di azione personale di rilascio piuttosto che di revindica poiché basata sull'affermazione della proprietà del bene dell'attore e della totale mancanza ab
3 origine di ogni titolo giustificativo della detenzione della convenuta;
sulla scorta di tale più corretta qualificazione il Tribunale avrebbe dovuto rigettare la domanda essendo mancata qualsiasi prova della proprietà del bene in capo al 2) CP_2
erroneità della sentenza nella parte in cui ha affermato che la concessione in godimento del bene non era stata adeguatamente resistita dalla convenuta e dalla terza chiamata ed aveva attribuito rilevanza ad un verbale unilaterale della Giunta
Comunale di del 18.5.93; invero il come ampiamente CP_2 CP_2
eccepito in primo grado, non solo non aveva dimostrato di essere effettivamente proprietario ma neppure aveva offerto la prova del comodato verbale, come era suo preciso onere, sicchè il giudice aveva errato nel ritenere la domanda fondata, non già in base a prove fornite dall'attore (meramente dichiaratosi dominus), ma sulla mancata prova da parte della convenuta e della terza chiamata, in paradossale ed illegittima inversione e stravolgimento dei principi sull'onere probatorio;
che oltretutto il Tribunale aveva dato rilievo al verbale di Giunta del 18.05.1993 che non solo non poteva essere opposto agli appellanti che non lo avevano controfirmato, ma era stato dagli stessi articolatamente resistito e contestato nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e nelle difese finali;
che l'argomento addotto dal circa il CP_2
venir meno dello scopo benefico per il quale era stato concesso il godimento era pretestuoso atteso che detto scopo non era in realtà mutato e che piuttosto le ragioni della cessione dell'attività risiedevano, come evincibile dall'atto di cessione, in una situazione debitoria che la non poteva sostenere e dalla quale la Parte_1 [...]
si era fatta carico di liberarla, assumendosi ogni relativo onere;
3) erroneità CP_1
della sentenza per aver ordinato il rilascio di un immobile non esattamente individuato, essendo l'unico riferimento rappresentato dal civico senza nessuna indicazione dei dati catastali;
4) errato rigetto dell'eccezione di usucapione per possesso ultraventennale del bene fondato su una pretesa demanialità del bene che era rimasta del tutto indimostrata;
5) ingiustizia della sentenza anche alla luce della documentazione rinvenuta successivamente alla conclusione del giudizio di primo grado: un documento a firma del sindaco pro-tempore di del Controparte_2
21.12.77 attestante che la Casa di riposo, fondata nel 1946 “è una istituzione assistenziale e religiosa lo dice la cappella che internamente esiste, dove ogni giorno il EL celebra la Santa Messa e in alcuni periodi particolari compie anche altre funzioni religiose”; una lettera raccomandata, prot. n. 2566 del Ministero per i
Beni Culturali ed Ambientali, del 05.03.1997, attestante che ancora a quella data non
4 vi era certezza alcuna degli ambiti delle rispettive proprietà, parti del complesso
Badiale, tant'è che in esso si invitava l'Amministrazione Comunale di CP_2
, la Curia Arcivescovile ed il Parroco p.t. a rendere “un esatto quadro del
[...]
titolo di proprietà dei diversi ambienti alcuni dei quali risultano localizzati a più livelli e privi di collegamenti interfunzionali”.
Sulla base dei predetti motivi, gli appellanti, chiedevano che, in totale riforma della sentenza gravata, la domanda proposta dal Controparte_2
venisse dichiarata inammissibile per carenza di legittimazione passiva o, comunque, rigettata.
Si costituiva con comparsa depositata in data 30.04.2019 il
[...]
il quale chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto Controparte_2
e in diritto.
All'esito della prima udienza di trattazione del 28.05.2019 la Corte, con ordinanza del 05.06.2019, sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rinviava al 10 maggio 2022 per la precisazione delle conclusioni.
La causa subiva poi alcuni differimenti per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 16.09.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 17.12.2024 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Con il primo motivo gli appellanti censurano l'impugnata decisione nella parte in cui ha qualificato la domanda proposta dal Comune come azione personale di rilascio anziché come azione di rivendica.
Il motivo è privo di pregio.
In diritto giova ricordare che la linea di demarcazione tra l'azione personale di restituzione e l'azione reale di rivendicazione va tracciata considerando che la prima delle suindicate azioni è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di
5 ritrasferire un bene che è stato in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto in forza di un negozio giuridico ( ad esempio locazione, comodato, deposito) che non presuppone necessariamente nel tradens la qualità di proprietario sicché sull'attore grava l'onere di provare l'avvenuta consegna del bene in base ad un titolo ed il successivo venire meno di questo per qualsiasi causa;
l'azione di rivendicazione, invece, è diretta ad ottenere la condanna al rilascio del bene da parte di chi ne dispone in assenza anche originaria di qualsiasi titolo e poiché il fondamento dell'azione risiede non già in un rapporto obbligatorio ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes l'attore ha l'onere di fornire la piena dimostrazione del diritto di proprietà mediante la probatio diabolica (cfr. Cass. S.U n. 7305/2014; Cass.
n. 25052/2018).
Nel caso di specie dall'univoco tenore dell'atto di citazione emerge chiaramente che il ha agito in giudizio al fine di conseguire Controparte_2
il rilascio del cespite in questione sul presupposto del venir meno del titolo negoziale in forza del quale la aveva conseguito la Parte_1
detenzione del bene.
In particolare, il ha rappresentato che l'immobile era stato concesso in CP_2 comodato d'uso gratuito per fini benefici di assistenza anziani e che la cessione della
Casa di Riposo alla aveva fatto venir meno lo scopo CP_1 Controparte_1
benefico dell'iniziativa.
E' evidente che l'azione proposta, tenuto conto delle allegazioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio, va inquadrata nello schema dell'azione personale di restituzione;
l'attore (attuale appellato), infatti, ha chiesto la restituzione del cespite sulla base del fatto che l'originario titolo di detenzione dell'immobile da parte della
, rappresentato da un comodato gratuito a fini benefici, è venuto meno a Parte_1
seguito della cessione della gestione della casa di riposo ad una s.r.l., cessione che ha determinato il venir meno dello scopo benefico e dunque del titolo negoziale che legittimava l'originaria detenzione del bene.
Alteris verbis il attore non ha prospettato che la e, per essa, CP_2 Parte_1 la ha conseguito ab origine la disponibilità dell'immobile Controparte_1
in assenza di qualsiasi titolo, anzi, come appena evidenziato, ha allegato l'esistenza originaria di un titolo negoziale successivamente venuto meno con la conseguenza che non vi è spazio per l'inquadramento dell'azione in esame nello schema legale delineato dall'art. 948 c.c..
6 2.2. Con il secondo motivo gli appellanti lamentano che il giudice di primo grado abbia ritenuto accertata la concessione in godimento del bene pur in mancanza di qualsiasi prova in ordine all'asserito contratto di comodato verbale che, contrariamente quanto statuito dal Tribunale, era onere del fornire. Gli CP_2 appellanti censurano l'affermazione contenuta a pag. 2 della sentenza di primo grado secondo cui l'assunto del “(ante causam sostenuto nel verbale della Giunta CP_2
Comunale del 18.5.1993) non è stato adeguatamente resistito dalla convenuta e dalla terza chiamata” e contestano qualsivoglia valore probatorio di siffatto verbale, trattandosi di atto unilateralmente formato dal CP_2
La censura è fondata.
La statuizione di accoglimento della domanda di rilascio è incentrata su di un iter argomentativo da cui traspare che il Giudice di prime cure abbia fatto malgoverno delle regole di distribuzione dell'onere probatorio.
Come sopra evidenziato, nell'azione personale di rilascio l'attore, se da un lato non ha l'onere di fornire la prova del suo diritto di proprietà, dall'altro deve dimostrare l'avvenuta consegna del bene in base ad un titolo e il venir meno – per invalidità, inefficacia, decorso del termine di durata, esercizio della facoltà di recesso
– di tale titolo.
Nella specie il non ha dimostrato l'esistenza del dedotto comodato d'uso CP_2
gratuito del bene né le condizioni della concessione in godimento, la cui conoscenza era necessaria al fine di sindacare la legittimità del recesso stesso, tanto più ove si consideri che il venir meno dell'uso per scopi benefici, addotto dal a CP_2
fondamento della richiesta di rilascio, è stato contestato dagli appellanti.
E' pertanto errata l'affermazione del giudice di prime cure secondo cui deve ritenersi acclarata la dedotta concessione in uso dell'immobile per non essere stato l'assunto attoreo “adeguatamente resistito dalla convenuta e dalla terza chiamata”.
Ed invero, a fronte delle vigorose contestazioni delle controparti, incombeva sul la prova del rapporto contrattuale con la controparte ed il venir meno dello CP_2
stesso.
Né tale onere può dirsi assolto attraverso il richiamo al verbale della Giunta
Comunale del 18.05.1993, trattandosi di atto di formazione unilaterale del CP_2
La domanda di rilascio azionata dal va, pertanto, rigettata con CP_2
conseguente riforma della sentenza impugnata.
I restanti rilievi degli appellanti restano assorbiti.
7 § 3. Le spese processuali
3.1. In merito alle spese processuali, occorre rilevare che il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 27606/2019).
Ora, considerato l'esito complessivo del giudizio che vede soccombente il le spese di entrambi i gradi vanno poste interamente a carico dell'appellato CP_2
e liquidate ai valori minimi, stante la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con citazione notificata Parte_4
l'01.02.2019, nei confronti del , avverso la sentenza Controparte_2
del Tribunale di Cosenza n. 2299/2018, pubblicata il 29.10.2018, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di rilascio proposta dal CP_2
b) condanna l'appellato alla rifusione delle spese processuali sostenute dagli appellanti nei due gradi del giudizio liquidandole: per il primo grado in €11,64 per spese vive ed in €3.972,00 per compensi in favore della Controparte_1 ed in €3.972,00 per compensi in favore della Parte_1
, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA
[...] come per legge;
per il secondo grado in €402,00 per spese vive ed in €2.604,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, per ciascuno degli appellanti.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 04.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
8 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai signori:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 286/2019 R.G. vertente tra
(C.F.: Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. Rita de Aloe;
appellante
e
C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Ippolito;
appellante
e
(C.F.: ), in Controparte_2 C.F._1
persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico
Morcavallo; appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2299/2018 del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 29.10.2018, avente ad oggetto rilascio immobile
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Cosenza n. 2299/2018 del 29 ottobre 2018 ed in accoglimento dei motivi dedotti: - dichiarare inammissibile, per carenza di legittimazione attiva la domanda del e comunque Controparte_2
e sempre la respinga perché del tutto infondata in fatto ed in diritto;
- col favore delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato: “Voglia l'on.le Corte di Appello adita:
1. In via preliminare rigettare l'istanza sospensiva;
2. Rigettare l'appello proposto avverso la sentenza n.
2299/2018 e confermare la decisione quivi gravata. Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato il CP_2 Controparte_2
conveniva in giudizio la chiedendone la condanna
[...] Controparte_1 al rilascio dell'immobile sito in via Monastero n. 56, già concesso in comodato gratuito alla Curia Arcivescovile della Diocesi di Cosenza e adibito a “Casa di
Riposo San Vincenzo De Paoli”.
In particolare esponeva che nell'immobile de quo veniva svolta da oltre 50 anni l'attività di assistenza agli anziani;
che detta attività era stata svolta dalla Curia
Arcivescovile sulla base di un comodato orale con il che concedeva i locali CP_2
a titolo gratuito in ragione dell'attività a fini umanitari che veniva svolta;
che nell'aprile del 2006 tra la Controparte_3
nella persona del con il benestare della
[...] Controparte_4 [...]
, ed i sigg. , Controparte_5 Parte_2 Parte_3
e veniva siglato un contratto di cessione della
[...] Persona_1 gestione dell'attività della Casa di Riposo;
che la cessione della gestione era avvenuta senza comunicare nulla all'Ente proprietario dell'immobile nel quale si svolgeva l'attività; che gli acquirenti dell'attività di gestione della Casa di Riposo, successivamente alla cessione, avevano costituito una società a responsabilità limitata facendo venir meno lo scopo esclusivamente benefico e trasformandolo invece in fine di lucro;
che non avendo le parti fissato un termine di riconsegna dell'immobile, il comodato in questione andava qualificato come precario con
2 conseguente facoltà del comodante di richiedere la consegna dell'immobile in qualsiasi momento al venir meno dello scopo per il quale il comodato era stato concesso;
che nella specie inoltre era stato concesso il godimento del bene ad un terzo senza il consenso del comodante, in violazione dell'art. 1804 c.c..
Si costituiva la la quale eccepiva il difetto di legittimazione Controparte_6
attiva del in difetto di prova della titolarità del diritto di proprietà CP_2 sull'immobile; eccepiva poi il proprio difetto di legittimazione passiva atteso che l'immobile era nella disponibilità della che lo Parte_1
aveva ceduto ad essa convenuta e nei cui confronti andava integrato il contraddittorio.
Disposta la chiamata in giudizio della Parte_1 ai sensi dell'art. 107 c.p.c., quest'ultima si costituiva contestando la
[...]
ammissibilità e fondatezza della domanda attrice di cui chiedeva il rigetto.
Con sentenza n. 2299/18 il Tribunale accoglieva la domanda ordinando alla
[...] il rilascio dell'immobile in favore del e condannava Controparte_1 CP_2
la convenuta e la terza chiamata, in solido, al pagamento delle spese di lite.
Segnatamente il giudice di prime cure qualificava la domanda proposta dal come azione personale di restituzione di immobile e non revindica sul CP_2 rilievo che l'attore aveva prospettato di aver concesso l'immobile in godimento gratuito alla locale (a fini benefici di ricovero anziani) e la cessione di tale CP_5
godimento alla società convenuta, così deducendo un volontario spossessamento.
Riteneva, quindi, che la dedotta concessione in uso del bene, che trovava conforto nel verbale di sopralluogo della Giunta Comunale del 18.05.1993, non era stata adeguatamente resistita dalla convenuta e dalla terza chiamata e che non era stata provata la asserita esclusione dell'immobile in questione dalla devoluzione al del patrimonio indisponibile degli enti ecclesiastici soppressi. Riteneva, CP_7 infine, infondata l'eccezione di usucapione in ragione della natura demaniale del bene, rilevando che l'accertata concessione in uso non consentiva di ravvisare l'animus possidendi idoneo ad usucapire.
1.2.Avverso detta sentenza proponevano appello, con citazione notificata l'08.01.2019, la e la Parte_1 [...] sulla base dei seguenti motivi: 1) errata qualificazione della domanda Controparte_1
in termini di azione personale di rilascio piuttosto che di revindica poiché basata sull'affermazione della proprietà del bene dell'attore e della totale mancanza ab
3 origine di ogni titolo giustificativo della detenzione della convenuta;
sulla scorta di tale più corretta qualificazione il Tribunale avrebbe dovuto rigettare la domanda essendo mancata qualsiasi prova della proprietà del bene in capo al 2) CP_2
erroneità della sentenza nella parte in cui ha affermato che la concessione in godimento del bene non era stata adeguatamente resistita dalla convenuta e dalla terza chiamata ed aveva attribuito rilevanza ad un verbale unilaterale della Giunta
Comunale di del 18.5.93; invero il come ampiamente CP_2 CP_2
eccepito in primo grado, non solo non aveva dimostrato di essere effettivamente proprietario ma neppure aveva offerto la prova del comodato verbale, come era suo preciso onere, sicchè il giudice aveva errato nel ritenere la domanda fondata, non già in base a prove fornite dall'attore (meramente dichiaratosi dominus), ma sulla mancata prova da parte della convenuta e della terza chiamata, in paradossale ed illegittima inversione e stravolgimento dei principi sull'onere probatorio;
che oltretutto il Tribunale aveva dato rilievo al verbale di Giunta del 18.05.1993 che non solo non poteva essere opposto agli appellanti che non lo avevano controfirmato, ma era stato dagli stessi articolatamente resistito e contestato nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e nelle difese finali;
che l'argomento addotto dal circa il CP_2
venir meno dello scopo benefico per il quale era stato concesso il godimento era pretestuoso atteso che detto scopo non era in realtà mutato e che piuttosto le ragioni della cessione dell'attività risiedevano, come evincibile dall'atto di cessione, in una situazione debitoria che la non poteva sostenere e dalla quale la Parte_1 [...]
si era fatta carico di liberarla, assumendosi ogni relativo onere;
3) erroneità CP_1
della sentenza per aver ordinato il rilascio di un immobile non esattamente individuato, essendo l'unico riferimento rappresentato dal civico senza nessuna indicazione dei dati catastali;
4) errato rigetto dell'eccezione di usucapione per possesso ultraventennale del bene fondato su una pretesa demanialità del bene che era rimasta del tutto indimostrata;
5) ingiustizia della sentenza anche alla luce della documentazione rinvenuta successivamente alla conclusione del giudizio di primo grado: un documento a firma del sindaco pro-tempore di del Controparte_2
21.12.77 attestante che la Casa di riposo, fondata nel 1946 “è una istituzione assistenziale e religiosa lo dice la cappella che internamente esiste, dove ogni giorno il EL celebra la Santa Messa e in alcuni periodi particolari compie anche altre funzioni religiose”; una lettera raccomandata, prot. n. 2566 del Ministero per i
Beni Culturali ed Ambientali, del 05.03.1997, attestante che ancora a quella data non
4 vi era certezza alcuna degli ambiti delle rispettive proprietà, parti del complesso
Badiale, tant'è che in esso si invitava l'Amministrazione Comunale di CP_2
, la Curia Arcivescovile ed il Parroco p.t. a rendere “un esatto quadro del
[...]
titolo di proprietà dei diversi ambienti alcuni dei quali risultano localizzati a più livelli e privi di collegamenti interfunzionali”.
Sulla base dei predetti motivi, gli appellanti, chiedevano che, in totale riforma della sentenza gravata, la domanda proposta dal Controparte_2
venisse dichiarata inammissibile per carenza di legittimazione passiva o, comunque, rigettata.
Si costituiva con comparsa depositata in data 30.04.2019 il
[...]
il quale chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto Controparte_2
e in diritto.
All'esito della prima udienza di trattazione del 28.05.2019 la Corte, con ordinanza del 05.06.2019, sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rinviava al 10 maggio 2022 per la precisazione delle conclusioni.
La causa subiva poi alcuni differimenti per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 16.09.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 17.12.2024 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Con il primo motivo gli appellanti censurano l'impugnata decisione nella parte in cui ha qualificato la domanda proposta dal Comune come azione personale di rilascio anziché come azione di rivendica.
Il motivo è privo di pregio.
In diritto giova ricordare che la linea di demarcazione tra l'azione personale di restituzione e l'azione reale di rivendicazione va tracciata considerando che la prima delle suindicate azioni è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di
5 ritrasferire un bene che è stato in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto in forza di un negozio giuridico ( ad esempio locazione, comodato, deposito) che non presuppone necessariamente nel tradens la qualità di proprietario sicché sull'attore grava l'onere di provare l'avvenuta consegna del bene in base ad un titolo ed il successivo venire meno di questo per qualsiasi causa;
l'azione di rivendicazione, invece, è diretta ad ottenere la condanna al rilascio del bene da parte di chi ne dispone in assenza anche originaria di qualsiasi titolo e poiché il fondamento dell'azione risiede non già in un rapporto obbligatorio ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes l'attore ha l'onere di fornire la piena dimostrazione del diritto di proprietà mediante la probatio diabolica (cfr. Cass. S.U n. 7305/2014; Cass.
n. 25052/2018).
Nel caso di specie dall'univoco tenore dell'atto di citazione emerge chiaramente che il ha agito in giudizio al fine di conseguire Controparte_2
il rilascio del cespite in questione sul presupposto del venir meno del titolo negoziale in forza del quale la aveva conseguito la Parte_1
detenzione del bene.
In particolare, il ha rappresentato che l'immobile era stato concesso in CP_2 comodato d'uso gratuito per fini benefici di assistenza anziani e che la cessione della
Casa di Riposo alla aveva fatto venir meno lo scopo CP_1 Controparte_1
benefico dell'iniziativa.
E' evidente che l'azione proposta, tenuto conto delle allegazioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio, va inquadrata nello schema dell'azione personale di restituzione;
l'attore (attuale appellato), infatti, ha chiesto la restituzione del cespite sulla base del fatto che l'originario titolo di detenzione dell'immobile da parte della
, rappresentato da un comodato gratuito a fini benefici, è venuto meno a Parte_1
seguito della cessione della gestione della casa di riposo ad una s.r.l., cessione che ha determinato il venir meno dello scopo benefico e dunque del titolo negoziale che legittimava l'originaria detenzione del bene.
Alteris verbis il attore non ha prospettato che la e, per essa, CP_2 Parte_1 la ha conseguito ab origine la disponibilità dell'immobile Controparte_1
in assenza di qualsiasi titolo, anzi, come appena evidenziato, ha allegato l'esistenza originaria di un titolo negoziale successivamente venuto meno con la conseguenza che non vi è spazio per l'inquadramento dell'azione in esame nello schema legale delineato dall'art. 948 c.c..
6 2.2. Con il secondo motivo gli appellanti lamentano che il giudice di primo grado abbia ritenuto accertata la concessione in godimento del bene pur in mancanza di qualsiasi prova in ordine all'asserito contratto di comodato verbale che, contrariamente quanto statuito dal Tribunale, era onere del fornire. Gli CP_2 appellanti censurano l'affermazione contenuta a pag. 2 della sentenza di primo grado secondo cui l'assunto del “(ante causam sostenuto nel verbale della Giunta CP_2
Comunale del 18.5.1993) non è stato adeguatamente resistito dalla convenuta e dalla terza chiamata” e contestano qualsivoglia valore probatorio di siffatto verbale, trattandosi di atto unilateralmente formato dal CP_2
La censura è fondata.
La statuizione di accoglimento della domanda di rilascio è incentrata su di un iter argomentativo da cui traspare che il Giudice di prime cure abbia fatto malgoverno delle regole di distribuzione dell'onere probatorio.
Come sopra evidenziato, nell'azione personale di rilascio l'attore, se da un lato non ha l'onere di fornire la prova del suo diritto di proprietà, dall'altro deve dimostrare l'avvenuta consegna del bene in base ad un titolo e il venir meno – per invalidità, inefficacia, decorso del termine di durata, esercizio della facoltà di recesso
– di tale titolo.
Nella specie il non ha dimostrato l'esistenza del dedotto comodato d'uso CP_2
gratuito del bene né le condizioni della concessione in godimento, la cui conoscenza era necessaria al fine di sindacare la legittimità del recesso stesso, tanto più ove si consideri che il venir meno dell'uso per scopi benefici, addotto dal a CP_2
fondamento della richiesta di rilascio, è stato contestato dagli appellanti.
E' pertanto errata l'affermazione del giudice di prime cure secondo cui deve ritenersi acclarata la dedotta concessione in uso dell'immobile per non essere stato l'assunto attoreo “adeguatamente resistito dalla convenuta e dalla terza chiamata”.
Ed invero, a fronte delle vigorose contestazioni delle controparti, incombeva sul la prova del rapporto contrattuale con la controparte ed il venir meno dello CP_2
stesso.
Né tale onere può dirsi assolto attraverso il richiamo al verbale della Giunta
Comunale del 18.05.1993, trattandosi di atto di formazione unilaterale del CP_2
La domanda di rilascio azionata dal va, pertanto, rigettata con CP_2
conseguente riforma della sentenza impugnata.
I restanti rilievi degli appellanti restano assorbiti.
7 § 3. Le spese processuali
3.1. In merito alle spese processuali, occorre rilevare che il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 27606/2019).
Ora, considerato l'esito complessivo del giudizio che vede soccombente il le spese di entrambi i gradi vanno poste interamente a carico dell'appellato CP_2
e liquidate ai valori minimi, stante la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con citazione notificata Parte_4
l'01.02.2019, nei confronti del , avverso la sentenza Controparte_2
del Tribunale di Cosenza n. 2299/2018, pubblicata il 29.10.2018, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di rilascio proposta dal CP_2
b) condanna l'appellato alla rifusione delle spese processuali sostenute dagli appellanti nei due gradi del giudizio liquidandole: per il primo grado in €11,64 per spese vive ed in €3.972,00 per compensi in favore della Controparte_1 ed in €3.972,00 per compensi in favore della Parte_1
, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA
[...] come per legge;
per il secondo grado in €402,00 per spese vive ed in €2.604,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, per ciascuno degli appellanti.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 04.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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