Ordinanza cautelare 4 settembre 2024
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 10/02/2025, n. 2953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2953 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02953/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08448/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8448 del 2024, proposto da
Ssd Meeting Club A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Federici e Monica Galano, con domicilio eletto presso lo studio Fabrizio Federici in Velletri, piazza Cairoli 44;
contro
Comune di Genzano di Roma, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Lubrano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Flaminia 79;
e con l'intervento di
ad opponendum :
Consorzio Le Ville di Nemi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Cordasco e Lucia Nanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale prot. n. 18606/2024, notificata in data 31 maggio 2024 a mezzo pec, con la quale il Comune di Genzano di Roma ha disapplicato l’art. 7.16 del Regolamento Edilizio Comunale - nella parte in cui consente ai manufatti stagionali, il cui periodo di stagionalità abbia una durata superiore a mesi 6, di mantenere la sola struttura eliminando la copertura e le eventuali protezioni perimetrali - e, conseguentemente, disposto la rimozione, alla scadenza dei 180 gg dall’inizio dei lavori, della copertura dei campi da padel e della relativa struttura di sostegno;
di ogni altro atto connesso, ancorché non conosciuto dalla Società ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Genzano di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2025 la dott.ssa Francesca Santoro Cayro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente, affittuaria di un centro sportivo sito nel Comune di Genzano di Roma all’interno del Consorzio “Le Ville di Nemi”, in data 17 agosto 2023 presentava una SCIA per la “ copertura temporanea e stagionale ”, pari a 180 giorni, di n. 2 campi da padel ivi ubicati.
Con nota prot. n. 18606/2024, notificata a mezzo pec in data 31 maggio 2024, il Comune, procedendo a “ disapplicare il disposto di cui all’art. 7.16 del Regolamento Edilizio Comunale vigente, approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 24/03/2010 ” (che prevede, con riferimento ai manufatti stagionali il cui periodo di stagionalità abbia una durata superiore a 6 mesi, la possibilità, per coloro che intendano rinnovare l’autorizzazione, di mantenere installata “ la sola struttura del manufatto, eliminando la copertura e le eventuali protezioni perimetrali ”), in quanto incompatibile con la normativa nazionale e regionale di riferimento (segnatamente, con gli artt. 4- bis della Legge Regionale n. 17/2016 e 6 del d.P.R. n. 380/2001), disponeva che la copertura dei campi da padel e la relativa struttura di sostegno, oggetto della prefata SCIA, venissero completamente rimosse alla scadenza dei 180 giorni dall’inizio dei lavori.
2. Con l’odierno ricorso, notificato in data 22 luglio 2024 e depositato nei termini di rito, la Società è insorta avverso il citato provvedimento, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, sulla scorta di tre motivi di diritto.
3. Il Comune di Genzano di Roma si è costituito in giudizio con memoria del 26 agosto 2024, instando per il rigetto del ricorso in quanto infondato nel merito.
4. Con ordinanza n. 3928/2024 del 4 settembre 2024 la Sezione, pronunciando sulla domanda cautelare, ha fissato un cd “merito a breve” ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
5. In data 11 dicembre 2024 il Comune ha prodotto in atti documentazione.
6. Con atto notificato alle parti e depositato nella stessa data dell’11 dicembre 2024 il Consorzio “Le Ville di Nemi” è intervenuto ad opponendum .
7. In vista dell’udienza pubblica di discussione del ricorso tutte le parti costituite hanno scambiato memorie illustrative (depositate in data 19 dicembre 2024) e repliche (v. depositi del 23, 29 e 30 dicembre 2024 rispettivamente per il Comune, la ricorrente e il Consorzio interveniente), mentre in data 15 gennaio 2025 la difesa comunale ha prodotto documentazione.
8. All’udienza pubblica del 21 gennaio 2025 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. In limine litis va rilevata d’ufficio la tardività della documentazione prodotta in giudizio dalla difesa comunale in data 15 gennaio 2025, in quanto depositata oltre il termine di cui all’art. 73, comma 1, cod. proc. amm., senza che ne sia stata richiesta l’autorizzazione al deposito tardivo ex art. 54, comma 1, cod. proc. amm., con la conseguenza che non se ne terrà conto ai fini del decidere.
2. Ed ancora, sempre in via pregiudiziale il Collegio è tenuto a scrutinare l’eccezione di inammissibilità dell’intervento ad opponendum spiegato dal Consorzio Le Ville di Nemi, sollevata dalla ricorrente a pag. 6 della memoria illustrativa del 19 dicembre 2024 (cfr. punto D ).
Sul punto la Società, richiamandosi ai principi di diritto espressi dall’Adunanza plenaria nella sentenza n. 22/2021, ha rappresentato che l’interveniente sarebbe privo di interesse ad agire, non avendo dimostrato l’esistenza di un pregiudizio concreto e attuale derivante dalla permanenza della struttura di sostegno: il manufatto, infatti, non comporterebbe “ alcuna alterazione né di sagoma né di volume, non riduce né impedisce alcuna visuale ” e si conformerebbe al “ contesto urbanistico e paesaggistico del lotto ” (quale ricadente in zona H di P.R.G. – con destinazione “aree destinate a verde, verde attrezzato e di pertinenza” - e in area classificata sul piano paesaggistico come “paesaggio degli insediamenti in evoluzione”).
L’eccezione è infondata.
Giova precisare che, con riferimento all’istituto dell’intervento nel processo amministrativo (che trova il proprio addentellato normativo nell’art. 28, comma 2, cod. proc. amm., quanto al primo grado di giudizio), appaiono non conferenti i principi di diritto enunciati dall’invocata pronuncia n. 22/2021, atteso che essi riguardano specificamente il tema della “impugnazione” di un titolo autorizzatorio edilizio, e segnatamente le condizioni dell’azione (legittimazione e interesse ad agire) che devono entrambe necessariamente sorreggere la domanda giudiziale con cui il terzo ne chiede l’annullamento.
Trova invece applicazione il diverso principio di diritto enunciato in via generale dall’Adunanza Plenaria nella sentenza del 14 dicembre 2022, n. 16, secondo cui “l’intervento ad adiuvandum o ad opponendum essere proposto solo da un soggetto titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente da quella del ricorrente in via principale” (cfr. capo 22.1; per una recente applicazione di tale principio v. ex multis Cons. Stato, sez. VII, 14 gennaio 2025, n. 258), di talché l’interveniente ritrarrebbe un’utilità, anche di mero fatto, dall’accoglimento o dalla reiezione del ricorso.
Con precipuo riferimento all’intervento ad opponendum , ossia quello spiegato a sostegno delle ragioni della parte resistente (fattispecie di cui oggi trattasi), secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, già condiviso da questa Sezione, esso va considerato ammissibile “in presenza di un interesse di fatto dipendente da quello azionato in via principale e ad esso accessorio, che si identifica nel mantenimento del provvedimento impugnato (tra le tante, Consiglio di Stato sez. III, 2 ottobre 2015, n. 4613)” [cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 settembre 2024, n. 7495. Vedasi anche T.A.R. Lazio, II quater, 28 dicembre 2023, n. 19889, che richiama l’orientamento giurisprudenziale il quale “ai fini dell’ammissibilità dell’intervento ad opponendum, ossia quello spiegato a sostegno delle ragioni rappresentate dall’Amministrazione, reputa sufficiente la titolarità di un semplice interesse di fatto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 aprile 2023, n. 3635; id., sez. V, 1° aprile 2019, n. 2123; id, sez. III, 04 febbraio 2016, n. 442; in termini analoghi v. anche Ad. Plen., 28 gennaio 2015, n. 1), e dunque di un interesse che consenta di ritrarre un vantaggio indiretto e riflesso dalla reiezione del ricorso (cfr. Cons. stato, Sez. V, 28 dicembre 2022, n. 11427)”].
Nel caso di specie, al fine di appurare la sussistenza, in capo al soggetto interveniente, di un interesse così qualificato, è dirimente la circostanza fattuale - incontestata - che l’intervento edilizio su cui verte l’odierno contenzioso (copertura di alcuni campi da padel) insiste su un lotto che rientra nel perimetro del comprensorio territoriale gestito dal Consorzio “Le Ville di Nemi”.
Orbene, lo Statuto del Consorzio (versato in atti) attribuisce al medesimo diversi compiti e incombenze (manutenzione delle infrastrutture, quali la rete viaria, idrica, e quant’altro, cura del verde, ecc.), tra i quali anche quello di “ curare (…) la perfetta osservazione da parte dei consorziati di tutte le norme fissate nei progetti esecutivi (…) e inserite nei contratti di compravendita a tutela dell’armonia e dell’arricchimento paesistico ”, con espresso riconoscimento della legittimazione ad agire “ a tutela degli obblighi ai limiti di altezza, di cubatura, di rapporti di copertura, al rispetto del piano quotato originario, in atti dell’amministrazione, nonché del Comune e della Sovrintendenza delle Belle Arti (…) ” (cfr. art. 2, lettera h ).
Trattasi, dunque, dell’organismo deputato a garantire il rispetto delle condizioni di “vivibilità”, regolarità urbanistica e paesaggistica e armonico e ordinato assetto del territorio all’interno della lottizzazione residenziale, nell’interesse di tutti i soggetti consorziati.
Ciò precisato, la documentazione (anche fotografica) prodotta in allegato all’atto di intervento attesta che l’opera oggetto del gravato provvedimento è un’imponente struttura metallica di consistente mole e altezza, e dunque di notevoli dimensioni planimetriche e altimetriche, che impatta in modo evidente sul contesto (prettamente residenziale) in cui essa è ubicata e che il Consorzio si prefigge di salvaguardare (come da espressa previsione statutaria sopra riportata), tanto da aver inoltrato al Comune diverse segnalazioni e/o richieste di chiarimenti (vedasi l’ulteriore documentazione prodotta anch’essa in data 11 dicembre 2024).
Ne deriva che l’interveniente ha comprovato l’esistenza, in concreto, di un interesse di fatto al mantenimento del provvedimento gravato, e dunque di un di vantaggio – indiretto e riflesso – che deriverebbe dalla reiezione del ricorso, e tanto è sufficiente a concretare, in capo al medesimo, un interesse ad intervenire ad opponendum nel presente giudizio a sostegno delle difese spiegate dalla resistente amministrazione.
3. Nel merito, il ricorso è infondato.
4. Con il primo mezzo la ricorrente, premesso che il provvedimento comunale era stato notificato non già alla stessa, presso il relativo indirizzo di posta elettronica certificata, ma “ al Sig. LI BE - all’epoca nemmeno legale rappresentante della società per essere stato sostituito con delibera assembleare ”, ha dedotto la violazione delle garanzie procedimentali di cui agli artt. 7 e ss. della legge n. 241 del 1990, in ragione del mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento.
Precisato che la circostanza della mancata notifica all’indirizzo pec della Società non viene fatta oggetto di uno specifico motivo di gravame, essendo stata rappresentata solo in via incidentale (senza, peraltro, che tale evenienza abbia avuto, in concreto, alcun esito penalizzante, avendo comunque la ricorrente tempestivamente impugnato il provvedimento), la censura è priva di fondamento.
Si rimanda, sul punto, al granitico indirizzo giurisprudenziale che, facendo leva sulla natura dovuta e rigorosamente vincolata dei poteri di controllo e vigilanza del territorio previsti dalla normativa di cui al d.P.R. n. 380/2001, esclude la necessità di una preventiva comunicazione di avvio del procedimento, non ravvisandosi spazi per utili apporti partecipativi da parte del privato (cfr. T.A.R. Lazio, II quater, 19 ottobre 2024, n. 19002), con conseguente applicazione del disposto di cui all’art. 21- octies , comma 2, l. n. 241/1990.
Tanto vale anche con specifico riferimento al caso di specie, in cui la ricorrente rivendica che, di contro, la sua partecipazione al procedimento avrebbe “ potuto condurre ad un esito differente e sicuramente (…) ad una soluzione condivisa ”, precisando, nella memoria illustrativa del 19 dicembre 2024, che l’intervento in sede procedimentale “ avrebbe potuto modificare l’esito del procedimento e concorrere alla corretta formazione della volontà di provvedere della pubblica amministrazione, dimostrando l’esatta ubicazione della struttura (all’interno di un complesso sportivo esistente ormai da decenni, in relazione al quale la permanenza della struttura di sostegno non creerebbe alcun impatto negativo sull’ambiente circostante, non incidendo, come osservato dallo stesso Consiglio di Stato nella recente Sentenza n. 2503, del 15 marzo 2024, né in termini di volume, né in termini di sagoma), nonché la funzione di promozione e pratica dello sport dalla medesima assolta. Quella stessa funzione tutelata e promossa dalla legge regionale n. 17 del 2016 richiamata peraltro, proprio dall’Amministrazione resistente a supporto del provvedimento impugnato ”: invero, il contenuto e la portata dispositiva del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, tenuto conto della normativa (gerarchicamente sovraordinata) applicabile al caso di specie (profilo di cui ora si dirà), oltre che del carattere indubbiamente impattante della struttura.
5. Con il secondo mezzo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6 d.P.R. n. 380/2001 e 4- bis , commi 25, 26 e 27, della legge regionale n. 17/2016, oltre ad eccesso di potere (nelle figure sintomatiche dello sviamento, della contraddittorietà e dell’illogicità manifesta), argomentando che:
i) non sarebbe dato riscontrare alcuna incompatibilità tra la disposizione comunale disapplicata (art. 7.16 del Regolamento edilizio attualmente vigente) e quelle di cui agli artt. 6 del d.P.R. n. 380/2001 e 4- bis della L.R. n. 17/2016 (quest’ultima sarebbe in tesi una norma speciale, derogatoria di quella nazionale e recante una disciplina di favore per le strutture sportive, avendo previsto un termine maggiore di permanenza - 8 mesi in luogo di 6). La previsione del Regolamento edilizio, infatti, sarebbe conforme alla finalità agevolativa perseguita dal legislatore regionale e si configurerebbe quale norma di dettaglio, in quanto conterrebbe “elementi tipizzanti” non presenti nelle disposizioni sovraordinate “ e perciò stesso ad esse non contrapposta ma pienamente conforme ” (cfr. punti A e B del secondo motivo), come tale destinata a prevalere sulle stesse in virtù del principio di specialità (la censura è stata ribadita in sede di memoria illustrativa, in cui la ricorrente precisa che le sopra citate norme - nazionale e regionale - “ disciplinano, in via generale, senza scendere nello specifico, le strutture precarie e stagionali ”);
ii) per consolidata giurisprudenza, le strutture qualificabili come “pergotende” non necessitano di alcun titolo edilizio (cfr. punto C ).
5.1. Le censure sono infondate.
5.2. Procedendo con ordine, al fine di meglio cogliere il senso di quanto dedotto e sintetizzato sub i) , giova qui riportare, per esteso, le sopra citate disposizioni:
- art. 6, lett. e- bis , d.P.R. n. 380/2001: “ (…) sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo (…) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale ”;
- art. 4- bis Legge Regionale 31 dicembre 2016, n. 17: “ 25. Al fine di incrementare l’offerta di sport sul territorio regionale, a beneficio della domanda da parte della cittadinanza e dell’occupazione nello specifico settore, si ritiene opportuno favorire l’utilizzo delle strutture e degli impianti sportivi all’aperto anche nel periodo invernale. 26. Nel rispetto della normativa vigente in materia di edilizia sono consentite opere removibili, dirette a soddisfare esigenze contingenti, temporanee e stagionali per lo svolgimento di attività, di manifestazioni culturali e sportive, destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e comunque, entro un termine non superiore ad otto mesi compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture. 27. Ai sensi dell’articolo 22, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche, l’esecuzione delle opere di cui al comma 26, è subordinata alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). La mancata rimozione delle opere entro il termine di cui al comma 26 comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 44 del d.p.r. 380/2001 ”;
- art. 7.16 del Regolamento Edilizio del Comune di Genzano: “ Per quanto attiene ai manufatti stagionali su suolo privato, nel caso in cui il periodo di stagionalità abbia una durata superiore a 6 mesi (attività sportive, culturali, ecc.), a coloro che intendano rinnovare la suddetta autorizzazione è consentito mantenere installata la sola struttura del manufatto eliminando la copertura e le eventuali protezioni perimetrali, così da non poter consentire l’utilizzo dello stesso (…) ”.
Ne deriva un assetto disciplinare in cui la normativa di fonte legislativa (sia statale sia regionale) consente l’installazione di opere rimovibili, dirette a soddisfare esigenze contingenti, e dunque temporanee e stagionali, prevedendo tuttavia, in maniera pacifica e incontestabile, l’obbligo di smantellarle al cessare del periodo di stagionalità: sicché, anche a voler ammettere, per ipotesi, che la legge regionale abbia carattere speciale rispetto a quella nazionale (in quanto specificamente diretta a disciplinare, sotto il profilo edilizio, le strutture e gli impianti sportivi, dettando per gli stessi una regolamentazione di favore, con previsione di un periodo maggiore di permanenza), ciò comunque non oblitera il fatto che, alla scadenza di quel lasso temporale, entrambe le norme impongono la rimozione della struttura nella sua globalità e interezza, e dunque in tutte le sue componenti.
Ciò al fine di garantire il ripristino, in maniera integrale, dello stato dei luoghi, una volta che sia cessata l’esigenza (temporanea e dunque provvisoria) alla cui soddisfazione il manufatto è asservito.
Di contro, l’art. 7.16 del Regolamento Edilizio Comunale circoscrive l’obbligo di rimozione alla sola “copertura” e alle “eventuali protezioni perimetrali”, consentendo la conservazione della “intelaiatura” del manufatto (al ricorrere dei presupposti ivi previsti).
E’ evidente, pertanto, che, contrariamente a quanto tenta di sostenere la ricorrente, sussiste un palese contrasto tra le suddette previsioni: quella comunale da ultimo citata, infatti, legittimando il mantenimento dell’ossatura (o “scheletro”) portante, cui sono ancorati i teli di copertura e le eventuali protezioni perimetrali (da rimuovere al termine dei 180 giorni), determina una situazione di fatto in cui lo stato dei luoghi viene ad essere inevitabilmente compromesso e alterato, in maniera stabile e duratura (e dunque anche una volta decorso il periodo di stagionalità in cui si manifesta l’esigenza – di natura contingente – alla cui soddisfazione l’intero manufatto è subordinato), in contraddizione con la ratio sottesa alle disposizioni di fonte legislativa ad essa sovraordinate, che è appunto quella di consentire, solo per un periodo limitato di tempo, l’installazione di opere precarie e amovibili, in funzione della soddisfazione di un bisogno non durevole, cessato il quale l’opera è inevitabilmente destinata ad essere smantellata.
Ne consegue che non può avere pregio la tesi di parte laddove intesa a sostenere che la previsione del Regolamento Edilizio Comunale sia destinata a prevalere su quelle sovraordinate in forza del suo asserito carattere di specialità, avendo essa previsto, quale elemento specializzante, la conservazione della sola struttura portante, con eliminazione dei teli di copertura e delle barriere laterali (al fine comunque di impedirne l’utilizzo): invero, il principio di gerarchia delle fonti, quale principio di portata generale immanente nell’ordinamento, non ammette che, laddove vi sia antinomia, la norma di rango inferiore possa prevalere su quelle di rango superiore (sul principio di gerarchia delle fonti cfr. ex multis Cons. Stato, sez. II, 9 gennaio 2020, n. 219, nonché recente Cons. Stato, sez. VII, 23 dicembre 2024, n. 10323, secondo cui “il criterio di gerarchia delle fonti (…) osta all’applicazione del criterio di specialità, il quale si applica in presenza di un’antinomia o un concorso tra due norme pari ordinate nella gerarchia delle fonti”).
Nel caso di specie, dunque, l’operato della resistente amministrazione è immune dai vizi dedotti con il gravame: il Comune, infatti, una volta rilevato il contrasto di cui sopra, ha proceduto a disapplicare la disposizione comunale sotto-ordinata, anche in virtù di quanto disposto dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 243 del 19 maggio 2017 di adozione del Regolamento edilizio tipo (espressamente richiama nel gravato provvedimento), la quale, in caso di mancato adeguamento da parte dei Comuni, sancisce la diretta applicazione delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia “ prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili ” ( per incidens si osserva, in ogni caso, che l’esistenza, in capo all’amministrazione resistente, del potere di disapplicazione della norma di fonte regolamentare è un profilo che non è stato mai specificamente contestato con il ricorso, essendosi la ricorrente limitata ad escludere la ravvisabilità, nel caso di specie, del relativo presupposto logico-giuridico, ossia l’esistenza di un contrasto con le norme di fonte legislativa, nazionale e regionale).
5.3. Infondati sono anche gli ulteriori profili di illegittimità dedotti sempre con il secondo motivo, sopra sintetizzati al romanino ii) .
È del tutto inconferente, infatti, il riferimento all’orientamento giurisprudenziale sviluppatosi in materia di cd “pergotende”.
La pergotenda, infatti, è stata configurata quale struttura leggera, non stabilmente infissa al suolo, idonea a supportare una tenda, realizzabile in edilizia libera a condizione che la medesima non alteri la sagoma ed il prospetto dell’edificio principale, con la funzione di garantire una migliore fruizione dello spazio esterno, e dunque avente carattere di mero elemento accessorio. Diversamente, nel caso di specie viene in considerazione un manufatto che, nella sua interezza (armatura di sostegno e teli in pvc di copertura), si configura come tensostruttura, peraltro di notevoli dimensioni e dunque di non irrilevante impatto visivo, tale da sviluppare una sua autonoma volumetria (tanto da essere stato realizzato previa presentazione di apposita SCIA).
6. Con l’ultimo motivo la Società lamenta: i) violazione dell’art. 19 della legge n. 241 del 1990, essendo inutilmente decorso il termine previsto ex lege per l’esercizio dei poteri inibitori/repressivi sulla SCIA, e lesione del legittimo affidamento in merito alla “ possibilità di mantenere la struttura portante conformemente a quanto disposto dal regolamento edilizio ”; ii) carenza di motivazione, non avendo il Comune operato alcun contemperamento degli interessi in gioco ai sensi dell’art. 21- nonies della medesima legge, atteso che non è stato evidenziato alcun interesse pubblico alla rimozione dell’intera struttura, in considerazione della sua ubicazione, delle sue caratteristiche costruttive e del favor manifestato dal legislatore regionale per le strutture destinate ad accogliere attività sportive.
Anche tali censure sono destituite di fondamento.
L’amministrazione non ha inteso né esercitare (tardivamente) i poteri inibitori/repressivi disciplinati dall’art. 19 l. n. 241/1990, né rimuovere in autotutela gli effetti della SCIA già consolidatasi: tenuto conto del contenuto della medesima segnalazione, e segnatamente della relazione tecnica di accompagnamento (versata in atti al doc. 4 allegato al ricorso), che prevedeva la realizzazione di una “ copertura temporanea e stagionale pari a 180 giorni dei campi da padel-tennis ”, con “ struttura tensostatica rimovibile con copertura con telo in pvc, è una struttura semplicemente imbullonata e facilmente removibile pertanto quando cesserà l’attività saranno rimossi lasciando invariato l’aspetto esteriore dei luoghi ”, il Comune ha richiamato l’esigenza di conformare la situazione di fatto al legittimo stato dei luoghi una volta terminato il periodo di stagionalità, e dunque operato nell’esercizio dei poteri di controllo e vigilanza del territorio ad esso comunque spettanti, che non richiedono alcun contemperamento degli interessi in gioco (ciò, del resto, appare in linea anche con la previsione di cui al medesimo art. 19, comma 6- bis , secondo alinea, secondo cui “ Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, e dalle leggi regionali ”).
Né potrebbe essere invocato un legittimo affidamento in merito alla possibilità di mantenere la struttura portante in conformità al Regolamento Edilizio Comunale, essendo esso in contrasto con le fonti sovraordinate e come tale legittimamente disapplicato, sulla scorta di quanto sopra argomentato.
7. In conclusione, il ricorso va rigettato.
8. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate nei confronti di tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Referendario, Estensore
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Santoro Cayro | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO