Art. 4.
L'indennita' speciale di cui all' art. 1 del decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1457 , modificato dall' art. 7 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814 , e' stabilita nella misura di cui all' art. 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113 , sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
L'indennita' speciale di cui all' art. 1 del decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1457 , modificato dall' art. 7 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814 , e' stabilita nella misura di cui all' art. 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113 , sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.