Articolo 6 della Legge 17 luglio 1954, n. 600
Articolo 5Articolo 7
Versione
26 agosto 1954
Art. 6.
Alle spese di cui agli articoli 1, 2 ed a quelle derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 5 della presente legge verra' fatto fronte con una quota parte delle maggiori entrate ricavate dall'applicazione dei nuovi diritti metrici stabiliti con gli articoli seguenti.
Le spese di cui agli articoli 4 e 5 non potranno, in ogni caso, superare rispettivamente la somma di lire 650.000 e lire 1 milione annue.
Entrata in vigore il 26 agosto 1954