CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 226/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MA ANTONIO, Presidente
OR EL, RE
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 405/2021 depositato il 21/01/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2117/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 3 e pubblicata il 15/09/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520189004241778 REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così come risulta dalla sentenza appellata, Resistente_1 impugna nei confronti di IS LI s. p.a. e Agenzia delle Entrate l'intimazione di pagamento in epi grafe relativamente alle cartelle l) n.
29520150030425484000; 3) n. 29520170014052400000, 2) 29520160031586048000; anch'esse oggetto di contestazione. Il ricorrente eccepisce l' omessa notifica delle citate cartel le e l'intervenuta prescrizione delle pretese che, riferendosi a tasse auto,si sarebbero prescritte in tre anni. Le resistE~nti,costituitesi con rispettive memorie, deducono la inammissibilità e l'infondatezza dell'impugnazione. La controversia è stata trattata in camera di consiglio il 09/ 07/2020 e,quindi,decisa.
La Commissione Tributaria Provinciale di Messina accoglieva il ricorso..
Avverso la sentenza predetta proponeva appello l'Agenzia dell'Entrate chiedendo la riforma della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, in via del tutto preliminare, osserva che la cartella impugnata reca ruoli, affidati dall'Ufficio all' agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo inferiore ad Euro 1.000,00.
Trova, pertanto, applicazione l'art. 4 del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, relativo allo Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, che testualmente recita: “1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale,interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorche' riferiti alle cartelle per le quali e' gia' intervenuta la richiesta di cui all'articolo
3, sono automaticamente annullati . … omissis”.
La predetta norma è da ritenersi aggiornata dalla legge 29 dicembre 2022 n. 197, art. 1, comma 222, secondo cui “Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto- legge 30 aprile 2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. . omissis..”
Inoltre, ai sensi del successivo comma 223 del predetto art.1 della legge 197/2022, fino alla data dell'annullamento di cui al comma 222 (31.3.2023) è sospesa la riscossione dei debiti di cui allo stesso comma 222.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Spese Compensate.
Messina, 16 dicembre 2025
Il RE Il Presidente
AN IA
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MA ANTONIO, Presidente
OR EL, RE
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 405/2021 depositato il 21/01/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2117/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 3 e pubblicata il 15/09/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520189004241778 REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così come risulta dalla sentenza appellata, Resistente_1 impugna nei confronti di IS LI s. p.a. e Agenzia delle Entrate l'intimazione di pagamento in epi grafe relativamente alle cartelle l) n.
29520150030425484000; 3) n. 29520170014052400000, 2) 29520160031586048000; anch'esse oggetto di contestazione. Il ricorrente eccepisce l' omessa notifica delle citate cartel le e l'intervenuta prescrizione delle pretese che, riferendosi a tasse auto,si sarebbero prescritte in tre anni. Le resistE~nti,costituitesi con rispettive memorie, deducono la inammissibilità e l'infondatezza dell'impugnazione. La controversia è stata trattata in camera di consiglio il 09/ 07/2020 e,quindi,decisa.
La Commissione Tributaria Provinciale di Messina accoglieva il ricorso..
Avverso la sentenza predetta proponeva appello l'Agenzia dell'Entrate chiedendo la riforma della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, in via del tutto preliminare, osserva che la cartella impugnata reca ruoli, affidati dall'Ufficio all' agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo inferiore ad Euro 1.000,00.
Trova, pertanto, applicazione l'art. 4 del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, relativo allo Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, che testualmente recita: “1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale,interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorche' riferiti alle cartelle per le quali e' gia' intervenuta la richiesta di cui all'articolo
3, sono automaticamente annullati . … omissis”.
La predetta norma è da ritenersi aggiornata dalla legge 29 dicembre 2022 n. 197, art. 1, comma 222, secondo cui “Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto- legge 30 aprile 2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. . omissis..”
Inoltre, ai sensi del successivo comma 223 del predetto art.1 della legge 197/2022, fino alla data dell'annullamento di cui al comma 222 (31.3.2023) è sospesa la riscossione dei debiti di cui allo stesso comma 222.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Spese Compensate.
Messina, 16 dicembre 2025
Il RE Il Presidente
AN IA