TAR Latina, sez. I, sentenza 31/03/2026, n. 321
TAR
Ordinanza presidenziale 8 gennaio 2026
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TAR
Sentenza 31 marzo 2026

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  • Improcedibile
    Violazione del principio del giusto procedimento per mancata risposta all'istanza di accesso

    L'amministrazione ha depositato in giudizio tutti gli atti richiesti dal ricorrente con l'istanza di accesso, rendendo l'interesse attuale alla definizione di tale doglianza inesistente.

  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per insussistenza della violazione degli obblighi di certificazione medica

    Il ricorrente era titolare di porto d'armi scaduto nel 2019 e non aveva presentato il certificato medico periodico. La diffida dei Carabinieri e il successivo ritiro cautelativo delle armi sono stati legittimi. Inoltre, il ricorrente non ha menzionato i certificati medici del 2021 e 2022 nella memoria difensiva presentata all'amministrazione, giustificando il ritardo con problemi di salute e producendo un certificato del 2024, solo dopo il ritiro cautelativo delle armi.

  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per omessa approfondita istruttoria

    La decisione del Prefetto di vietare la detenzione delle armi è legittima, poiché si fonda sulla mancata ottemperanza all'ordine di esibizione del certificato medico, mai impugnato. La condotta del ricorrente è stata negligente e ha eroso la sua affidabilità medico-legale.

  • Improcedibile
    Mancata risposta all'istanza di accesso agli atti

    L'amministrazione ha depositato in giudizio tutti gli atti richiesti dal ricorrente mediante la propria istanza di accesso, facendo venir meno l'interesse attuale alla definizione di tale doglianza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Latina, sez. I, sentenza 31/03/2026, n. 321
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
    Numero : 321
    Data del deposito : 31 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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