Ordinanza presidenziale 8 gennaio 2026
Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 31/03/2026, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00321/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00059/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 59 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. Franca Femiano e Gemma Alberico, con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi p.e.c. francafemiano@avvocatinapoli.legalmail.it e gemmaalberico@pecavvocaticassino.it;
contro
Ministero dell’interno, Prefettura di Frosinone e Ministero della difesa, in persona dei legali rappresentanti p.t. , rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12;
per
A) l’annullamento della nota prefettizia prot. n. -OMISSIS- del 29 ottobre 2024, notificata l’8 novembre 2024, con la quale è stato fatto divieto al ricorrente di detenere armi e munizioni, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;
B) l’accertamento del diritto del ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta con l’istanza presentata l’8 dicembre 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, della Prefettura di Latina e del Ministero della difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il cons. AL AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – -OMISSIS-, essendo titolare della licenza di porto d’armi per uso sportivo n. -OMISSIS--M rinnovata il 19 agosto 2013 per una durata di anni sei, con nota prot. n. -OMISSIS- del 28 marzo 2023 è stato diffidato dai Carabinieri di Sant’Apollinare (FR) a presentare entro sessanta giorni il certificato medico attestante la condizione psico-fisica di idoneità alla detenzione delle armi previsto dall’art. 3, comma 1, lett. d), n. 2, d.lgs. 10 agosto 2018 n. 104, certificato mancante dal 19 agosto 2019. Con l’occasione, l’interessato è stato preavvertito che, in difetto, le armi sarebbero state ritirate cautelativamente ed i fatti sarebbero stati portati a conoscenza del prefetto per la successiva emissione del divieto di detenzione delle armi.
Non avendo S.A. fornito alcun riscontro, in data 31 maggio 2023 i Carabinieri di Sant’Apollinare hanno proceduto al sequestro cautelativo delle armi e munizioni del ricorrente.
Con nota prot. n. -OMISSIS- del 14 giugno 2024, la Prefettura di Frosinone ha comunicato a S.A. l’avvio del procedimento di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, ricevendo una memoria partecipativa in data 29 giugno 2024 con accluso il certificato medico-legale del 25 giugno 2024, comprovante l’idoneità al porto di armi per uso sportivo o venatorio. L’interessato, poi, a propria difesa ha rappresentato di non aver potuto provvedere prima al suddetto adempimento a causa di un impedimento fisico dovuto alle precarie condizioni di salute, in merito alle quali ha prodotto un ulteriore certificato medico.
Avendo valutato come insufficienti gli elementi in questione, con decreto prot. n. -OMISSIS- del 29 ottobre 2024 l’amministrazione ha adottato il suddetto divieto di detenzione a carico dell’odierno ricorrente.
In data 8 dicembre 2024, S.A. ha domandato alla Prefettura di Frosinone di poter accedere al fascicolo procedimentale, senza ottenere alcuna risposta.
Pertanto, avuto riguardo a quanto sopra, con il ricorso all’esame, notificato il 6 gennaio 2025 e depositato il successivo giorno 21, S.A. ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe lamentando:
I) violazione degli artt. 24 Cost. 2, 3 e 22 ss., l. 7 agosto 1990 n. 241 e del principio del giusto procedimento, dato che la Prefettura di Frosinone non ha mai riscontrato l’istanza di accesso presentata dal ricorrente l’8 dicembre 2024;
II) violazione degli artt. 38, r.d. 18 giugno 1931 n. 773, 3 e 13, d.lgs. n. 108 del 2018, oltre ad eccesso di potere, perché alcuna violazione degli obblighi in materia di certificazione medica si è verificata, in quanto il ricorrente, contrariamente a quanto assunto dall’amministrazione, era in possesso di due certificati rilasciatigli il 17 giugno 2021 e il 1° settembre 2022 ed attestanti la capacità di detenere armi da fuoco, versati nel fascicolo del presente giudizio, ed in quanto alla data del 31 maggio 2023 non erano ancora trascorsi i cinque anni indicati dalla legge per la presentazione periodica del certificato de quo , sì che alcuna violazione specifica poteva essere contestata;
III) violazione degli artt. 3, l. n. 241 del 1990 e 39, r.d. n. 773 del 1931, oltre ad eccesso di potere, dato che un’approfondita istruttoria avrebbe condotto ad una diversa determinazione conclusiva sull’affidabilità del ricorrente rispetto al possesso di armi da fuoco.
Con ordinanza presidenziale 8 gennaio 2026 n. 1 è stato ordinato all’amministrazione resistente di depositare tutti gli atti presupposti alla decisione contestata, la quale vi ha dato esecuzione il successivo giorno 28.
Alla pubblica udienza del 25 marzo 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. – Il ricorso è improcedibile quanto al primo ordine di censure e infondato quanto agli altri.
2.1 Infatti, quanto al primo mezzo di gravame, si dà atto che la parte pubblica ha osteso in giudizio tutti gli atti richiesti dal ricorrente mediante la propria istanza di accesso dell’8 dicembre 2024, sì che alcun interesse attuale residua ormai in ordine alla definizione di tale doglianza.
2.2 Il secondo ed il terzo motivo di impugnazione possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro intrinseca connessione dovuta all’unicità dell’apparato motivazionale addotto dall’amministrazione a sostegno della decisione assunta ed in questa sede contestata, che si fonda sulla contestata violazione, da parte del ricorrente, dell’art. 38, commi 4 e 5, r.d. n. 773 cit.
Ebbene, l’art. 38, commi 3, 4 e 5, r.d. n. 773 cit., prescrive che: “ L’autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico. Chiunque detiene armi comuni da sparo senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d’armi, ad eccezione di coloro che sono autorizzati dalla legge a portare armi senza licenza e dei collezionisti di armi antiche, è tenuto a presentare ogni cinque anni la certificazione medica prevista dall’articolo 35, comma 7, secondo le modalità disciplinate con il decreto di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204. Qualora il detentore risulti titolare di licenza di porto d’armi, l’obbligo di presentazione del certificato decorre dalla scadenza della stessa, se non rinnovata. Nel caso di mancata presentazione del certificato medico, il prefetto può vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell’articolo 39 ”.
Nella specie, consta in atti che A.S. è stato titolare di porto d’armi per uso sportivo rinnovato il 19 agosto 2013 con scadenza 19 agosto 2019, sì che a partire da tale data avrebbe dovuto esibire all’autorità di pubblica sicurezza il certificato medico periodico attestante l’idoneità all’uso delle armi. In tal senso, tenuto conto del citato potere dell’autorità di eseguire verifiche di controllo e di “ prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico ”, appare legittima la diffida elevata nei confronti di S.A. dai Carabinieri di Sant’Apollinare il 28 marzo 2023 a presentare entro sessanta giorni il certificato in discorso, stante il lungo arco temporale decorso dalla scadenza del titolo di polizia in possesso dell’odierno ricorrente. Si tratta, infatti, di un ordine che rientra tra quelle misure cautelari autonome che gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno il potere-dovere di adottare in materia di armi e che, essendo direttamente lesive, sono anche impugnabili (TAR Campania, Salerno, sez. I, 16 febbraio 2026 n. 287; TAR Veneto, sez. I, 10 settembre 2025 n. 1540). Egualmente legittimo appare il successivo ritiro cautelativo delle armi avvenuto il 31 maggio 2023, che è stato disposto a causa del mancato riscontro fornito dall’odierno ricorrente all’ordine impartitogli, mai contestato in giudizio. Del resto, non può certo tollerarsi che un cittadino a cui sia stato specificamente richiesto di comprovare il perdurante possesso dei requisiti psico-fisici per il possesso di armi da fuoco si sottragga al controllo dell’autorità, in un contesto in cui, come è noto, non sussiste alcun diritto soggettivo dei privati alla detenzione ed al porto di armi, costituendo tali situazioni delle eccezioni al generale divieto di cui all’art. 699 cod. pen. e all’art. 4, comma 1, l. 18 aprile 1975 n. 110 (TAR Lazio, Latina, sez. I, 1° luglio 2024 n. 456; sez. I, 18 dicembre 2023 n. 873; sez. I, 31 marzo 2023 n. 219; sez. I, 27 febbraio 2023 n. 124).
Infine, quanto al definitivo divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti di cui il ricorrente è stato fatto oggetto, rileva il collegio che si tratta della misura tipicamente prevista dalla legge per l’ipotesi di mancata presentazione del certificato medico periodico in discorso, che nella specie, per l’appunto, non è stato fornito pur in presenza di una specifica richiesta dell’autorità competente adottata in applicazione dell’art. 38, comma 3, r.d. n. 773 cit., e mai impugnata. Oltretutto, rileva il collegio che, nel corso dell’istruttoria partecipata per l’adozione del provvedimento prefettizio, A.S. ha rassegnato le proprie osservazioni con memoria del 29 giugno 2024 nella quale, incomprensibilmente, non fa alcuna menzione dei certificati medici del 17 giugno 2021 e il 1° settembre 2022, attestanti la capacità di detenere armi da fuoco e la cui esistenza è emersa soltanto mercé gli scritti difensivi prodotti in giudizio. Al contrario, dalla lettura di detta memoria si apprende che il ricorrente ha giustificato il ritardo nella sottoposizione a visita medico-legale con le proprie precarie condizioni di salute, allegando un ulteriore certificato datato 25 giugno 2024 e non quelli di cui oggi afferma di essere sempre stato in possesso.
Quanto sopra comporta che, dovendo la legittimità del provvedimento essere valutata sulla base della situazione fattuale e giuridica esistente al momento della sua adozione (principio del c.d. tempus regit actum ), il divieto impugnato è del tutto legittimo. Infatti, esso si fonda su un quadro conoscitivo di cui faceva parte l’informazione circa l’inottemperanza all’ordine di esibizione spiccato dall’autorità, mai impugnato in giudizio, e non quella relativa all’esistenza dei suddetti certificati del 17 giugno 2021 e 1° settembre 2022, constando anzi che il ricorrente abbia provveduto soltanto il 29 giugno 2024, dunque oltre un anno dopo il ritiro cautelativo delle armi, a regolarizzare la propria posizione sotto il profilo sanitario.
Pertanto, la scelta discrezionale del Prefetto di Frosinone di disporre il divieto previsto dagli artt. 38 e 39, r.d. n. 773 cit., non appare attinta da profili di manifesta irragionevolezza, irrazionalità, sproporzione o travisamento, stante la grande rilevanza, ai fini della tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini, della piena affidabilità, sotto il profilo medico-legale, dei soggetti a cui è stato eccezionalmente concesso di poter detenere armi da fuoco. Affidabilità che non può non ritenersi gravemente erosa per effetto della condotta quantomeno negligente dell’odierno ricorrente che, pur diffidato dall’amministrazione a regolarizzare la documentazione sul proprio stato di salute ai fini della detenzione delle armi, non ha adempiuto a quanto prescrittogli mediante un provvedimento cautelare divenuto inoppugnabile. Del tutto privo di qualunque logica resta, poi, il fatto che A.S., pur avendo prodotto in giudizio due certificati medici aventi data anteriore alla diffida, non li abbia mai forniti all’amministrazione né nel corso dell’ispezione, né nel termine assegnatogli, né in sede di partecipazione procedimentale.
3. – Stante la costituzione puramente formale dell’amministrazione dell’interno, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, sezione prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile e in altra parte infondato, nei sensi di cui in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti agli artt. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 5 e 6, reg. (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Latina alla camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
LL CA, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
AL AN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL AN | LL CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.