Art. 3.
I mutui, da ammortizzarsi in venti anni, saranno contratti alle condizioni e nei modi che verranno stabiliti con apposite convenzioni da stipularsi tra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e il Consorzio di credito per le opere pubbliche, con l'intervento del Ministro per il tesoro, e da approvarsi con decreti dello stesso Ministro.
Il servizio dei mutui sara' assunto dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato; le rate per essi dovute al Consorzio di credito per le opere pubbliche per interessi e ammortamento faranno carico al bilancio dell'Amministrazione ferroviaria.
I mutui, da ammortizzarsi in venti anni, saranno contratti alle condizioni e nei modi che verranno stabiliti con apposite convenzioni da stipularsi tra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e il Consorzio di credito per le opere pubbliche, con l'intervento del Ministro per il tesoro, e da approvarsi con decreti dello stesso Ministro.
Il servizio dei mutui sara' assunto dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato; le rate per essi dovute al Consorzio di credito per le opere pubbliche per interessi e ammortamento faranno carico al bilancio dell'Amministrazione ferroviaria.