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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/05/2025, n. 2766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2766 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1752/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1752/2024 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
, nato a [...] in data [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Taormina (ME), Via Francavilla n. 171, C.F._1
presso lo studio dell'avv. TAVANO CINZIA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata a [...] in data [...], cod. Controparte_1
fisc.: C.F._2
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero
1 Conclusioni: il procuratore del ricorrente ha precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione da Parte_1
: ha esposto che le parti si sono sposate a Fiumefreddo di Sicilia (CT) in Controparte_1
data 11.4.1985 e che dall'unione coniugale sono nati i figli , il 14.11.1984, Persona_1
, il 24.09.1988, e il 15.05.2000, maggiorenni ed Persona_2 Persona_3
economicamente autosufficienti.
Ha chiesto, inoltre, di assegnare alla resistente la casa coniugale.
Non si è costituita in giudizio e va pertanto dichiarata la sua Controparte_1
contumacia, apparendo regolari le notifiche nei suoi confronti.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Va dichiarata inammissibile la domanda volta a disporre l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, essendo il ricorrente sfornito di legittimazione ad agire;
comunque, mancano altresì i presupposti per l'accoglimento della domanda, non essendovi figli minorenni o maggiorenni ma economicamente non autosufficienti.
I profili esaminati appaiono del tutto assorbenti.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di dichiarare irripetibili le spese di giudizio.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
CP_1
dichiara inammissibile la domanda di volta a disporre l'assegnazione Parte_1
della casa coniugale in favore di;
Controparte_1
dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 23 Maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Lidia Greco
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1752/2024 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
, nato a [...] in data [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Taormina (ME), Via Francavilla n. 171, C.F._1
presso lo studio dell'avv. TAVANO CINZIA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata a [...] in data [...], cod. Controparte_1
fisc.: C.F._2
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero
1 Conclusioni: il procuratore del ricorrente ha precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione da Parte_1
: ha esposto che le parti si sono sposate a Fiumefreddo di Sicilia (CT) in Controparte_1
data 11.4.1985 e che dall'unione coniugale sono nati i figli , il 14.11.1984, Persona_1
, il 24.09.1988, e il 15.05.2000, maggiorenni ed Persona_2 Persona_3
economicamente autosufficienti.
Ha chiesto, inoltre, di assegnare alla resistente la casa coniugale.
Non si è costituita in giudizio e va pertanto dichiarata la sua Controparte_1
contumacia, apparendo regolari le notifiche nei suoi confronti.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Va dichiarata inammissibile la domanda volta a disporre l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, essendo il ricorrente sfornito di legittimazione ad agire;
comunque, mancano altresì i presupposti per l'accoglimento della domanda, non essendovi figli minorenni o maggiorenni ma economicamente non autosufficienti.
I profili esaminati appaiono del tutto assorbenti.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di dichiarare irripetibili le spese di giudizio.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
CP_1
dichiara inammissibile la domanda di volta a disporre l'assegnazione Parte_1
della casa coniugale in favore di;
Controparte_1
dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 23 Maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Lidia Greco
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