Sentenza breve 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 19/02/2026, n. 3126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3126 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03126/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01066/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1066 del 2026, proposto da Easy Job S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Roberta De Petro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Prefettura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento,
previa adozione di idonee misure cautelari,
- del provvedimento prot. n. rm5608303140b202029/10/2025 del 29 ottobre 2025, con il quale lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Roma ha disposto la revoca del nulla osta n. p-rm/l/q/2023/104617, rilasciato in data 2 maggio 2023 in favore del sig. KE LI;
- della comunicazione di avvio del procedimento di revoca prot. n. rm5608303140b202018/07/2025 pronunciata in data 18 luglio 2025;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 la dott.ssa VI SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- con il ricorso all’esame parte ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, del provvedimento prot. N. Rm5608303140b202029/10/2025 del 29 ottobre 2025, a mezzo del quale lo Sportello Unico Immigrazione ha disposto la revoca del nulla osta n. PRM/L/Q/2023/104617, rilasciato in data 2 maggio 2023 in favore del sig. KE LI su istanza della legale rappresentante della Società “Easy Job S.r.l”;
- con memoria depositata in data 13 febbraio 2026, l’Amministrazione resistente ha reso noto di aver annullato in autotutela il provvedimento di revoca impugnato, in ragione della documentazione depositata in giudizio dalle parti interessate e delle verifiche conseguentemente svolte, e di aver convocato le parti per il giorno 3 marzo 2026 per la definizione dell’istanza;
- nella camera di consiglio del 17 febbraio 2026, previo avviso alle parti della possibile sussistenza di una causa di improcedibilità del ricorso ex art. 73 cod. proc. amm., e della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- in ragione dell’intervenuto annullamento in autotutela del provvedimento gravato, sussistano i presupposti per dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
- sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
EL NN, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
VI SI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI SI | EL NN |
IL SEGRETARIO