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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/02/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 11.02.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 874 / 2024;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 20/02/2024 ed iscritto al n 874 - 2024 RG , vertente tra
- , nata a [...] (R.C.) il 07.05.61, C. Parte_1
F. elett.te dom.ta in Reggio Calabria alla via Vico C.F._1
D'Angelo n. 45 presso lo studio dell'Avv. Maria Emanuela De Vito (C.F.
) dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura C.F._2 in atti;
- ricorrente -
contro
- , in persona del legale CO rappresentante p.t.,
- resistente contumace- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 20.02.2024 l'odierna ricorrente esponeva che:
- nel periodo oggetto di causa è stata dipendente dell Controparte_2 svolgendo continuativamente l'attività di infermiera professionale, collaboratore professionale sanitario, categoria D4 dall'ottobre 2016 e fascia
1 5 con decorrenza da Gennaio 2021, in servizio presso il presso il Reparto di
Nefrologia e Dialisi di Melito Porto Salvo;
Contr
- come tutti gli infermieri dell per previsione aziendale e contrattuale, il ricorrente deve obbligatoriamente indossare, durante l'orario di lavoro, la divisa (casacca e pantaloni o camice e zoccoli o scarpe) che gli viene fornita, Contr lavata e stirata, dall sicchè la deve indossare prima di iniziare il turno e se ne sveste alla fine del turno;
Contr
- l' nel proprio regolamento delle presenze del 06.09.16 al punto 1.7 ha previsto per il personale che deve indossare una divisa il diritto a godere di un'eccedenza oraria ad ogni cambio turno di 15 minuti, prima e dopo, per la rispettiva vestizione e svestizione;
- anche il vigente CCNL 16-18 del 21 maggio 2018, art. 27, comma 12, ha previsto un periodo di tempo da considerarsi tempo lavorato per svolgere le operazioni di vestizione, svestizione e passaggio di consegne, fatti salvi gli accordi di maggior favore in essere.
Lamenta che, nonostante l'introduzione del sistema di rilevazione automatica delle presenze e l'introduzione della disciplina pattizia ed aziendale sopra
Contr indicata, l' non ha mai retribuito il periodo extra turno di servizio utilizzato dalla ricorrente per compiere le operazioni di vestizione, svestizione e passaggi di consegne.
Contr Evidenzia l'inadempimento dell alla quale, con Pec del 29.12.2020, ha richiesto i prospetti mensili riepilogativi delle presenze in servizio ed il pagamento delle differenze retributive dovute e non corrisposte relative ai
Contr tempi di vestizione e svestizione. L ha evaso tale richiesta inviando i fogli riepilogativi mensili (allegato sub 5 al ricorso) e dall'esame di tali fogli riepilogativi mensili è agevole evincere l'ammontare dei minuti lavorati, per
Contr come risultanti dalle beggiature, ma non computati dall nel tempo lavorato.
Contr Agisce, quindi, per ottenere la condanna dell' al pagamento della retribuzione per il c.d. tempo divisa con riferimento al periodo da ottobre
2016 e sino al 31 dicembre 2022, per la parte risultante dai fogli di presenza e nel limite dei complessivi 15 minuti riconosciuti dal Regolamento aziendale ad ogni cambio turno “prima e dopo per la rispettiva vestizione e svestizione”.
§ 2. L' , ritualmente evocata CO in giudizio, non si è costituita e se ne deve dichiarare la contumacia.
§ 3. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
La giurisprudenza di legittimità si è da tempo espressa in ordine alla questione della retribuzione del tempo necessario per le operazioni di vestizione e svestizione della divisa degli operatori sanitari.
2 Si può richiamare l'ormai consolidato arresto giurisprudenziale della Suprema Corte nella materia, del tutto condiviso da questo giudicante che non ravvisa ragioni per discostarsene, secondo il quale l'attività di vestizione/svestizione degli infermieri deve riconoscersi come rientrante nell'orario di lavoro e da retribuire autonomamente qualora sia stata effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno. Tale soluzione, del resto,
è stata ritenuta in linea con la giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva 2003/88/CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14) (cfr., tra le altre, Cass. n 8623/2020, Cass.
17635/2019, Cass. 12935/2018, Cass. 3901/2018, Cass. 12935/2018, Cass.
27799/2017).
Sussiste, pertanto, il diritto alla retribuzione, nel caso di specie riconosciuto anche dalla contrattazione collettiva ed aziendale.
In ordine alla determinazione del tempo che può essere riconosciuto come necessario per le operazioni di vestizione e svestizione della divisa ad ogni turno, il CCNL comparto sanità 2016-2018 del 21.5.2018, all'art. 27, comma
11, per i casi in cui sia previsto che gli operatori sanitari debbano indossare la divisa e che le relative operazioni di vestizione e svestizione debbano svolgersi all'interno della sede di lavoro per ragioni di igiene e sicurezza, prevede che “l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti complessivi destinati a tali attività, tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere.”. Il successivo comma 12 riconosce fino ad un massimo di 15 minuti complessivi, nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, per vestizione, svestizione e passaggi di consegna, sempre facendo salvi gli accordi di miglior favore in essere.
Il ricorrente produce il Regolamento aziendale che disciplina tale aspetto.
L nel proprio Regolamento sulla disciplina delle Controparte_2 presenze e assenze entrato in vigore dall'ottobre 2016, nel corpo delle disposizione concernenti l'orario di lavoro, al punto 1.7 prevede: “Al personale che ha l'obbligo di indossare una divisa per disposizioni datoriali, è riconosciuta d'ufficio l'eccedenza oraria ad ogni cambio turno di 15 minuti prima e dopo per la rispettiva vestizione e svestizione.
Tali minuti giustificativi devono comunque essere supportati dalla timbratura del cartellino. Solo per tale fattispecie, il personale suddetto può richiedere eventuale liquidazione, o riposo compensativo, dell'attività straordinaria senza autorizzazione scritta del Dirigente ”. Atteso che l'art. 27 del CCNL fa “salvi gli accordi di miglior favore in essere”, in questa sede può riconoscersi l'eccedenza oraria nei limiti del
3 Contr tempo massimo riconosciuto dall' con il suo Regolamento del 2016, il tutto sempre nei limiti di quanto risultante dalle timbrature effettuate.
In ordine al quantum del corrispettivo dovuto, parte ricorrente ha assolto l'onere probatorio con la produzione dei fogli riepilogativi delle presenze e timbrature effettuate, indicando per ciascun mese i minuti di surplus orario non conteggiati ed assumendo come unità di misura la retribuzione del singolo minuto lavorato.
Era onere dell dare la prova CO dell'adempimento del corrispettivo e, eventualmente, del minor debito Contr orario, ma l è rimasta contumace. Ne consegue l'accoglimento del ricorso nei limiti della somma chiesta e precisata da parte ricorrente , pari a complessivi euro 2.917,60.
Sulle dette somme competono anche gli accessori di legge, da determinarsi nella maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, in ragione del divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione "crediti di lavoro", ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro (tra le tante, Cass. Sez. L. n 13624/2020).
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate ex DM 55/2014 e distratte come in dispositivo.
p.q.m.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l CO
, in persona del legale rapp.te p.t., a pagare in favore della
[...] ricorrente la complessiva somma di € 2.917,60 per le causali di cui in parte motiva, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenze mensili al soddisfo;
- dichiara la contumacia dell CO
;
[...]
- condanna l , in persona CO del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali in favore di parte ricorrente, che liquida in € 2.059,00 per compenso di avvocato, oltre € 49,00 per rimborso spese contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali 15% cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Maria Emanuela De Vito dichiaratasi procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 11/02/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
4
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 11.02.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 874 / 2024;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 20/02/2024 ed iscritto al n 874 - 2024 RG , vertente tra
- , nata a [...] (R.C.) il 07.05.61, C. Parte_1
F. elett.te dom.ta in Reggio Calabria alla via Vico C.F._1
D'Angelo n. 45 presso lo studio dell'Avv. Maria Emanuela De Vito (C.F.
) dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura C.F._2 in atti;
- ricorrente -
contro
- , in persona del legale CO rappresentante p.t.,
- resistente contumace- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 20.02.2024 l'odierna ricorrente esponeva che:
- nel periodo oggetto di causa è stata dipendente dell Controparte_2 svolgendo continuativamente l'attività di infermiera professionale, collaboratore professionale sanitario, categoria D4 dall'ottobre 2016 e fascia
1 5 con decorrenza da Gennaio 2021, in servizio presso il presso il Reparto di
Nefrologia e Dialisi di Melito Porto Salvo;
Contr
- come tutti gli infermieri dell per previsione aziendale e contrattuale, il ricorrente deve obbligatoriamente indossare, durante l'orario di lavoro, la divisa (casacca e pantaloni o camice e zoccoli o scarpe) che gli viene fornita, Contr lavata e stirata, dall sicchè la deve indossare prima di iniziare il turno e se ne sveste alla fine del turno;
Contr
- l' nel proprio regolamento delle presenze del 06.09.16 al punto 1.7 ha previsto per il personale che deve indossare una divisa il diritto a godere di un'eccedenza oraria ad ogni cambio turno di 15 minuti, prima e dopo, per la rispettiva vestizione e svestizione;
- anche il vigente CCNL 16-18 del 21 maggio 2018, art. 27, comma 12, ha previsto un periodo di tempo da considerarsi tempo lavorato per svolgere le operazioni di vestizione, svestizione e passaggio di consegne, fatti salvi gli accordi di maggior favore in essere.
Lamenta che, nonostante l'introduzione del sistema di rilevazione automatica delle presenze e l'introduzione della disciplina pattizia ed aziendale sopra
Contr indicata, l' non ha mai retribuito il periodo extra turno di servizio utilizzato dalla ricorrente per compiere le operazioni di vestizione, svestizione e passaggi di consegne.
Contr Evidenzia l'inadempimento dell alla quale, con Pec del 29.12.2020, ha richiesto i prospetti mensili riepilogativi delle presenze in servizio ed il pagamento delle differenze retributive dovute e non corrisposte relative ai
Contr tempi di vestizione e svestizione. L ha evaso tale richiesta inviando i fogli riepilogativi mensili (allegato sub 5 al ricorso) e dall'esame di tali fogli riepilogativi mensili è agevole evincere l'ammontare dei minuti lavorati, per
Contr come risultanti dalle beggiature, ma non computati dall nel tempo lavorato.
Contr Agisce, quindi, per ottenere la condanna dell' al pagamento della retribuzione per il c.d. tempo divisa con riferimento al periodo da ottobre
2016 e sino al 31 dicembre 2022, per la parte risultante dai fogli di presenza e nel limite dei complessivi 15 minuti riconosciuti dal Regolamento aziendale ad ogni cambio turno “prima e dopo per la rispettiva vestizione e svestizione”.
§ 2. L' , ritualmente evocata CO in giudizio, non si è costituita e se ne deve dichiarare la contumacia.
§ 3. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
La giurisprudenza di legittimità si è da tempo espressa in ordine alla questione della retribuzione del tempo necessario per le operazioni di vestizione e svestizione della divisa degli operatori sanitari.
2 Si può richiamare l'ormai consolidato arresto giurisprudenziale della Suprema Corte nella materia, del tutto condiviso da questo giudicante che non ravvisa ragioni per discostarsene, secondo il quale l'attività di vestizione/svestizione degli infermieri deve riconoscersi come rientrante nell'orario di lavoro e da retribuire autonomamente qualora sia stata effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno. Tale soluzione, del resto,
è stata ritenuta in linea con la giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva 2003/88/CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14) (cfr., tra le altre, Cass. n 8623/2020, Cass.
17635/2019, Cass. 12935/2018, Cass. 3901/2018, Cass. 12935/2018, Cass.
27799/2017).
Sussiste, pertanto, il diritto alla retribuzione, nel caso di specie riconosciuto anche dalla contrattazione collettiva ed aziendale.
In ordine alla determinazione del tempo che può essere riconosciuto come necessario per le operazioni di vestizione e svestizione della divisa ad ogni turno, il CCNL comparto sanità 2016-2018 del 21.5.2018, all'art. 27, comma
11, per i casi in cui sia previsto che gli operatori sanitari debbano indossare la divisa e che le relative operazioni di vestizione e svestizione debbano svolgersi all'interno della sede di lavoro per ragioni di igiene e sicurezza, prevede che “l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti complessivi destinati a tali attività, tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere.”. Il successivo comma 12 riconosce fino ad un massimo di 15 minuti complessivi, nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, per vestizione, svestizione e passaggi di consegna, sempre facendo salvi gli accordi di miglior favore in essere.
Il ricorrente produce il Regolamento aziendale che disciplina tale aspetto.
L nel proprio Regolamento sulla disciplina delle Controparte_2 presenze e assenze entrato in vigore dall'ottobre 2016, nel corpo delle disposizione concernenti l'orario di lavoro, al punto 1.7 prevede: “Al personale che ha l'obbligo di indossare una divisa per disposizioni datoriali, è riconosciuta d'ufficio l'eccedenza oraria ad ogni cambio turno di 15 minuti prima e dopo per la rispettiva vestizione e svestizione.
Tali minuti giustificativi devono comunque essere supportati dalla timbratura del cartellino. Solo per tale fattispecie, il personale suddetto può richiedere eventuale liquidazione, o riposo compensativo, dell'attività straordinaria senza autorizzazione scritta del Dirigente ”. Atteso che l'art. 27 del CCNL fa “salvi gli accordi di miglior favore in essere”, in questa sede può riconoscersi l'eccedenza oraria nei limiti del
3 Contr tempo massimo riconosciuto dall' con il suo Regolamento del 2016, il tutto sempre nei limiti di quanto risultante dalle timbrature effettuate.
In ordine al quantum del corrispettivo dovuto, parte ricorrente ha assolto l'onere probatorio con la produzione dei fogli riepilogativi delle presenze e timbrature effettuate, indicando per ciascun mese i minuti di surplus orario non conteggiati ed assumendo come unità di misura la retribuzione del singolo minuto lavorato.
Era onere dell dare la prova CO dell'adempimento del corrispettivo e, eventualmente, del minor debito Contr orario, ma l è rimasta contumace. Ne consegue l'accoglimento del ricorso nei limiti della somma chiesta e precisata da parte ricorrente , pari a complessivi euro 2.917,60.
Sulle dette somme competono anche gli accessori di legge, da determinarsi nella maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, in ragione del divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione "crediti di lavoro", ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro (tra le tante, Cass. Sez. L. n 13624/2020).
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate ex DM 55/2014 e distratte come in dispositivo.
p.q.m.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l CO
, in persona del legale rapp.te p.t., a pagare in favore della
[...] ricorrente la complessiva somma di € 2.917,60 per le causali di cui in parte motiva, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenze mensili al soddisfo;
- dichiara la contumacia dell CO
;
[...]
- condanna l , in persona CO del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali in favore di parte ricorrente, che liquida in € 2.059,00 per compenso di avvocato, oltre € 49,00 per rimborso spese contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali 15% cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Maria Emanuela De Vito dichiaratasi procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 11/02/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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