Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 4929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4929 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile
Il tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Raffaele Sdino presidente rel.
2) Valeria Rosetti giudice
3) Immacolata Cozzolino giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 29032 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: divorzio giudiziale vertente
TRA
), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. ROMANO MARIACRISTINA e dall'avv.
ROMANO ANNA presso le quali è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. LO RE ANTONINO presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Napoli Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 26.09.2024 i procuratori del ricorrente hanno concluso per la conferma della disciplina adottata in sede presidenziale. Il procuratore della resistente ha concluso per la conferma delle statuizioni adottate in sede presidenziale.
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Il Pubblico Ministero ha chiesto accogliersi il ricorso confermando i provvedimenti provvisori in atto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09/12/2022 il ricorrente chiedeva pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto in San Giorgio a Cremano il 07/09/2012 con la resistente.
A sostegno della domanda deduceva che: che dal matrimonio era nata una figlia nel 2017; Per_1
che era venuta meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del giudizio di separazione consensuale, erano stati autorizzati dal
Presidente del Tribunale a vivere separatamente;
che il giudizio era stato definito con provvedimento di omologa del
11.03.2022; che nei patti della separazione era stato previsto l'affido condiviso della figlia, la collocazione prevalente presso la madre e posto a suo carico l'obbligo di pagamento di un assegno di mantenimento della figlia di € 250,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie;
che perdurava lo stato di separazione;
ciò, premesso concludeva per la pronuncia di divorzio, la conferma dell'affido condiviso con collocazione prevalente presso la madre, la conferma dell'assegno previsto a titolo di contributo al mantenimento della figlia e che fosse previsto che egli potesse incontrare la figlia due volte al mese: una prima volta a
Palermo nel primo weekend e una seconda il terzo fine settimana a Napoli dove sarebbe stata accompagnata dalla madre.
Si costituiva la resistente la quale non si opponeva alla domanda relativa allo status ma contestava la richiesta del ricorrente in ordine al regime di frequentazione poiché accompagnare la minore a Napoli una volta al mese l'avrebbe costretta a faticose trasferte oltre che essere particolarmente gravoso per la resistente, madre anche di un'altra bambina.
Constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, all'udienza del
18.04.2023 il Presidente: rilevato che il ricorrente lamenta l'eccessivo costo delle trasferte mensili a
Palermo e chiede un diverso regime delle visite mentre la resistente si duole
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dell'eccessivo pendolarismo tra Palermo e Napoli alla quale è costretta la figlia in base ai patti;
ritenuto che
l'attuale regime costringe effettivamente la minore ad andare e tornare da Palermo una volta al mese;
considerato che
da settembre la stessa, avendo compiuto sei anni, andrà a scuola;
ritenuto che
, pertanto, la visita mensile del padre a Palermo in un fine- settimana e per tre giorni debba essere confermata mentre deve essere eliminato
l'obbligo per la madre di portare la bambina a Napoli una volta al mese;
ritenuto che
questa modifica possa essere compensata con una maggiore frequentazione del padre durante i periodi festivi;
ritenuto che
le altre richieste in tema di visite per compleanni dei genitori non appaiono conciliabili con il benessere della minore;
P.Q.M.
accoglie in parte la richiesta di modifica, in via d'urgenza, delle pattuizioni della separazione personale dei coniugi sostituendo i punti da 4 a 7 dei patti omologati con la seguente disposizione: “Il sig. si recherà a Palermo Parte_1
una volta al mese per un periodo di 3 giorni. In questi giorni egli potrà tenere con sé la minore con pernottamento, salvo diverso accordo tra i coniugi e Per_1
salvo diverse richieste ed esigenze della minore. La figlia minore Per_2
trascorrerà inoltre, ad anni alterni con ciascun genitore l'intero
[...]
periodo natalizio dal giorno 24 Dicembre al giorno 31 Dicembre ovvero dal primo
Gennaio al 6 Gennaio, e, sempre ad anni alterni, l'intero periodo Pasquale.
Durante il periodo estivo la figlia minore trascorrerà con il padre 20 Per_1
giorni, anche non consecutivi, nel mese di Agosto o di Luglio, da concordare entro il giorno 15 del mese di Maggio di ciascun anno. La figlia minore Per_1
trascorrerà, inoltre, con entrambi i genitori il proprio onomastico e compleanno, il tutto salvo diverso e auspicabile accordo dei genitori sempre nel rispetto delle esigenze della minore”. conferma per il resto i patti omologati
e rimetteva le parti dinanzi al g.i.; emessa la sentenza parziale senza attività istruttoria la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e rimessa al collegio.
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Essendo già stata emessa la sentenza sullo status, vanno esaminate le questioni accessorie.
Sin dall'inizio non vi è stato alcun contrasto né sull'affido né sulla collocazione prevalente della minore né sulla quantificazione dell'assegno di mantenimento.
L'unica questione controversa riguardava le modalità di frequentazione della figlia da parte del padre, ma dopo la modifica sopra riportata adottata dal
Presidente delegato entrambi ne hanno chiesto la conferma, come del resto il PM.
Stante l'assenza di soccombenza va disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. conferma la disciplina della separazione così come modificata all'udienza presidenziale con l'ordinanza sopra riportata;
2. pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1
, entro il giorno 30 di ogni mese, la somma di € 250,00, Controparte_1
da rivalutare automaticamente secondo gli indici Istat a decorrere dall'anno successivo all'emissione del provvedimento di omologa, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie;
3. dichiara compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 20.12.2024
Il presidente estensore
Raffaele Sdino
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