Art. 90-bis.1. (( (Informazioni alla vittima di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134). )) (( 1. La vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134 , sin dal primo contatto con l'autorita' procedente, viene informata in una lingua a lei comprensibile della facolta' di svolgere un programma di giustizia riparativa. ))
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1 gennaio 2023
1 gennaio 2023
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- 1. Riforma Cartabia: modifiche sulla persona offesa nel c.p.p.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 26 aprile 2023
[…] Le modifiche apportate all'art. 90-bis c.p.p. Per quanto invece concerne l'art. 90-bis cod. proc. pen. che, come è noto, regola quali informazioni devono essere fornite alla persona offesa sin dal primo contatto con l'autorità procedente, l'art. 5, co. 1, lett. e), d.lgs. n. 150/2022 dispone quanto segue: “all'articolo 90-bis, […] recependo la «Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI»” (così: la relazione illustrativa). “Gli interventi sull'art. 90 bis c.p.p. sono funzionali, in particolare, […]
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