Articolo 90 bis 1 del Codice di procedura penale
Articolo 90 bisArticolo 90 ter
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1 gennaio 2023
Art. 90-bis.1. (( (Informazioni alla vittima di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134). )) (( 1. La vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134 , sin dal primo contatto con l'autorita' procedente, viene informata in una lingua a lei comprensibile della facolta' di svolgere un programma di giustizia riparativa. ))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2023
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