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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/06/2025, n. 1751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1751 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 309/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia -
La Corte riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati dott. Valentina Paletto Presidente rel. dott. Maria Vicidomini Consigliere dott. Lucio Marcantonio Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 309/2025 R.G. avente ad oggetto ricorso in appello avverso la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio in data 13.12.2024, pubblicata il 18.12.2024, pendente tra
nata a [...] il [...] residente a [...] Parte_1 C.F. C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvia Paganessi e Giulia Zennaro del Foro di Verbania, presso il cui studio, in Omegna (VB), via Mazzini n.66/68 ha eletto domicilio APPELLANTE contro
nato a [...] il [...], residente a [...] Controparte_1 C.F. C.F._2 rappresentato a difeso dall' avv. Carlo Piazza del Foro di Busto Arsizio, presso il cui studio in Gallarate, Viale Carlo Noè n. 43/A, ha eletto domicilio APPELLATO
con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano, dott.ssa Maria Vittoria Mazza che, con parere del 4.6.2025, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte appellante: ” Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 1515/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, pubblicata il 18/12/2024 nel procedimento di divorzio R.G. n. 3049/2019, e notificata in data 21/01/2025, previo corretto accertamento delle capacità reddituali e patrimoniali del sig. , dichiarare che il padre sia tenuto a mensilmente versare alla madre, per concorso al CP_1 pagina 1 di 10 mantenimento dei tre figli, un assegno di almeno 1.000,00 euro per figlio, salvo altra somma meglio stimanda di giustizia (con indicazione del termine di decorrenza), oltre al 50 % delle spese straordinarie come da linee guida di Milano. Dichiarare tenuto il sig. a pagare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Ai fini fiscali CP_1 si precisa che la presente controversia comporta il pagamento di un contributo unificato di euro 147,00”. Per parte appellata: “ Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, Sezione Minorenni e Famiglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
- nel merito in via principale: - rigettare l'appello proposto da in quanto infondato in fatto e in Parte_1 diritto per le motivazioni esposte e/o per quelle altre ritenute di Gi n vittoria di spese e competenze di causa”. Per il Procuratore Generale: “confermare l'impugnata decisione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con sentenza resa in data 13.12.2024, Tribunale di Busto Arsizio - a seguito di sentenza parziale n.1782/2019 del 6.12.2019, che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Trezzo sull'Adda in data 28.2.2009 tra e , nel Parte_1 Controparte_1 corso del quale sono nati, rispettivamente in data 7.6.2011 e in data 30.10.2013 e 8.2.2026, i figli
, e - ha confermato l'affido dei figli minorenni in via condivisa Per_1 Per_2 CP_2 ad entrambi i genitori ed il loro collocamento prevalente presso la madre, ha disposto che il CP_1 versi alla a titolo di contributo al mantenimento mensile dei figli, la somma mensile di 275,000 Pt_1 euro per ciascuno, oltre il 50% delle spese straordinarie, comprensive del costo della mensa scolastica e dell'assegno unico e universale erogato dall' ammontante a complessivi 750,00 CP_3 euro mensili ed ha compensato le spese di lite tra le parti. In particolare il Tribunale, a seguito di espletamento di una CTU psicodiagnostica e di due CTU contabili, recependo gli accordi raggiunti dalle parti nel corso del giudizio in relazione al regime di affido e alla regolamentazione dei rapporti dei minori con ciascun genitore, è entrato in valutazione esclusivamente sulle questioni economiche relative al mantenimento della prole, unico aspetto rispetto al quale le parti non sono riuscite ad addivenire ad accordi condivisi. Con riferimento al contributo economico paterno al mantenimento della prole, il Tribunale ha osservato che, all'esito di due CTU contabili effettuate nel corso del giudizio di primo grado, è stato accertato che entrambi i genitori godono di un tenore di vita non coerente con i redditi dichiarati, risultando uscite complessivamente superiori a quando incassato, tenuto conto delle spese correnti e degli impegni finanziari assunti da ciascuno, sicché il raffronto delle capacità reddituali dei coniugi non può essere effettuato sulla base dei redditi netti dichiarati, ma deve essere operato sulla scorta delle entrate medie mensili riscontrate nei rapporti bancari. Il Tribunale ha, quindi, rilevato che entrambe le parti godono di soluzioni abitative qualitativamente superiori alla media e che pur non essendo intestatarie di autovetture, hanno la materiale disponibilità di auto non “utilitarie”, delle quali non sostengono i relativi costi periodici. In particolare, quanto al , il Tribunale ha evidenziato che il predetto è risultato utilizzare a CP_1 titolo gratuito una BMW (valore di listino 80.000,00 euro) di proprietà della società EASY BREAK RL, società costituita nel 2011, avente oggetto sociale pressoché identico alla PROGETTO AUTOMATICO GROUP RL (società datrice di lavoro del negli anni 2021 e 2022, con socio e CP_1 amministratore unico ), nonché una Mercedes Classe G (valore di listino 135.00 euro) CP_4 di proprietà della di proprietà di ) ed Parte_2 Parte_3 infine una (valore di listino 210.000,00 euro) di proprietà della società LPH Parte_4 HOLDING RL (con socio e amministratore unico ). Persona_3 Il Tribunale ha, poi, affermato che il , socio al 49,66% e Amministratore Unico della società CP_1
IC RL (che svolge attività di riparazione macchine automatiche di terzi per la vendita e pagina 2 di 10 la distribuzione, avente patrimonio netto negativo, alla data del 31.12.2023, pari a 85.585,00 e della quale è titolare del 50,33% delle quote), non è risultato intestatario di beni immobili e CP_4 che per soddisfare le esigenze abitative proprie e dei figli durante i tempi di permanenza degli stessi presso di sé, sostiene l'esborso mensile fisso di 1.000,00 euro a titolo di canone di locazione e spese condominiali, non disponendo di un immobile a titolo gratuito, a differenza della la quale, dal Pt_1 luglio 2023, soddisfa le esigenze abitative proprie e dei figli senza sostenere esborsi periodici fissi, disponendo di un'immobile di proprietà sito in Cadorago, cointestato al nuovo compagno,
[...]
ed acquistato grazie al versamento da parte dei propri genitori del valore della propria Persona_4 quota di proprietà, ammontante a 340.000,00 euro, dazione che ha evitato alla di contrarre un Pt_1 mutuo. Il Tribunale ha, quindi, affermato che il patrimonio del è negativo, risultando debiti nei CP_1 confronti dell'Erario per complessivi 60.766,88 euro alla data del 30.4.2024 (derivanti dal fallimento della società DrinkFood RL, nella quale rivestiva il ruolo di amministratore di fatto), a differenza di quello della che, privo di passività, si è significativamente incrementato dal mese di luglio 2023. Pt_1 Inoltre, il Tribunale ha evidenziato, che mentre la relazione del con la nuova compagna, CP_1
, è cessata, quella della con si è consolidata, sfociando Controparte_5 Pt_1 Persona_4 in una stabile convivenza, con conseguente incremento delle entrate familiari e condivisione delle spese abitative. Al riguardo, il Tribunale ha evidenziato che il nuovo compagno della è amministratore unico Pt_1 della società D+F RL, ha una capacità reddituale annuale lorda media stimata in complessivi 168.802,33 euro ed è titolare di un patrimonio netto, stimato in complessivi 985.530,52 euro alla data del 31.12.2023, di cui 485 .000 euro rappresentato da titoli. I giudici di prime cure hanno, quindi, affermato che le entrate medie effettivamente riconducibili al possono essere quantificate in 79.503,00 euro annui, pari ad un reddito netto mensile di CP_1 circa 6.625,00 euro, dal quale devono essere detratti l'importo mensile di 1.000,00 euro del canone di locazione e le spese ordinarie e straordinarie che l'uomo deve affrontare per il mantenimento della prole durante i significativi tempi di permanenza presso di lui, mentre, quanto alla hanno Pt_1 evidenziato che i compensi della stessa sono risultati costanti nel periodo analizzato (anni 2021/2023) dal consulente tecnico, avendo, invece, i costi (principalmente per affitti passivi e affitti per uso promiscuo), subito un sensibile aumento tra il 2021 e il 2022. Infine il Tribunale, ravvisando una sostanziale reciproca soccombenza delle parti, ha compensato le spese di lite.
2. Avverso tale pronuncia, , con atto depositato il 4.2.2025, ha proposto tempestivo Parte_1 appello ed ha chiesto, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'aumento del contributo paterno al mantenimento dei figli, individuato in almeno 1.000,00 euro mensili per ciascuno, con indicazione del termine di decorrenza, oltre il 50% delle spese straordinarie e la condanna di controparte al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio. In particolare, la difesa ripercorrendo le fasi del giudizio di primo grado, nel corso del quale Pt_1 sono state espletate una CTU psicodiagnostica e due contabili e riportando che in sede di udienza presidenziale del 23.7.2019, erano state confermate le condizioni di separazione ad eccezione del contributo paterno al mantenimento dei figli che, in detta sede, era stato ridotto a 250,00 euro mensili per ciascuno, ha evidenziato che a seguito di reclamo ex art. 708 c.p.c. promosso dal , la CP_1 Corte d'Appello di Milano aveva confermato l'entità del contributo paterno sulla base della non pariteticità dei tempi di frequentazione dei minori con ciascun genitore. Con il primo motivo di gravame, la difesa ha, quindi, eccepito il vizio di motivazione Pt_1 apparente, avendo il Tribunale omesso di valutare tutti i criteri dettati dall'art. 337 ter c.c. ai fini pagina 3 di 10 della determinazione del contributo paterno al mantenimento della prole, con particolare riguardo alla valenza dei compiti domestici della madre (sulla quale grava pacificamente in modo preponderante - come accertato sia in sede di CTU psicodiagnostica, sia nel corso dell'intervento di co-ge, sia nel percorso psicoterapeutico di , sia in sede di ascolto del minore - Per_1 l'accudimento dei tre figli minori con riferimento alla loro gestione quotidiana per compiti, attività extrascolastiche, visite mediche, recuperi e accompagnamenti a scuola, stante la scarsa presenza paterna a causa dei suoi impegni lavorativi), alla differenza reddituale esistente tra le parti, peraltro neppure correttamente esaminata dal Tribunale e all'aumento delle esigenze di vita connesse all'età dei tre figli (rispettivamente di 13, 11 e 9 anni). La difesa ha, quindi, affermato che il Tribunale ha omesso di valutare che la ripartizione giornaliera dei tempi dei figli con ciascun genitore vede la madre gravata nella misura del 65% ed il padre nella misura del 35%, che gli accompagnamenti a scuola sono al 60% a carico della madre e che i ritiri incidono sulla stessa nella misura del 70%. Al riguardo, la difesa ha affermato che all'epoca dell'udienza presidenziale, questa stessa Corte d'appello aveva ritenuto congruo il contributo paterno al mantenimento dei figli, nella misura di 250,00 euro ciascuno, a fronte di uno stipendio mensile del ben inferiore a quello CP_1 ricostruito in sede di CTU, essendo all'epoca stato sommariamente stimato in 1.700,00 euro. Da tale momento, a dire della difesa, se è pur vero che i pernotti dei minori sono stati ampliati di 2 giorni al mese, tuttavia si sono vertiginosamente incrementate le esigenze di vita dei tre ragazzi in relazione alla loro età, mentre il reddito del , a seguito delle espletate CTU contabili, è CP_1 risultato nettamente superiore a quello considerato in detta sede. La difesa ha, quindi eccepito che il Tribunale ha accertato un reddito mensile del pari a CP_1 6.625,00 euro, che tuttavia non trova riscontro nelle espletate CTU contabili, senza nulla precisare sul reddito della che, secondo il CTU, è stato costante nell'arco dei tre anni esaminati, attestandosi Pt_1 su un importo lordo di circa 30.000,00 euro, pari a 21.000,00 euro netti annui e a 1.750,00 euro mensili, somma gravata, dal mese di novembre 2024, dal costo del leasing dell'autovettura, ammontante a 500,00 euro mensili. Sullo specifico aspetto, la difesa ha affermato che il reddito del , come accertato dal CP_1 Tribunale, è quattro volte superiore a quello della e che anche la dedotta permanenza paritetica Pt_1 dei figli presso ciascun genitore, giustificherebbe il riconoscimento di un assegno di mantenimento in linea con il tenore di vita goduto dalla prole. Quanto all'aumento dei costi riportato in sentenza, la difesa ha affermato che tale incremento è conseguito alla disdetta da parte della collega della con la quale la stessa condivideva lo Pt_1 studio, sicché i relativi canoni di affitto e i costi di gestione sono raddoppiati. Con il secondo motivo di appello, la difesa ha eccepito l'erronea applicazione dei principi in Pt_1 tema di mantenimento dei figli ed ha evidenziato sia la disomogeneità dei redditi dei genitori ( sul punto affermando che il reddito del ammonta, in realtà, a 9.000,00 euro mensili e che CP_1 anche qualora il suo reddito fosse quello riportato dal Tribunale, detratto il canone di locazione, la disponibilità paterna si attesterebbe sui 5.625,00 euro mensili), sia le accresciute necessità di vita dei tre minori dal momento della pronuncia presidenziale, sia l'esigenza di assicurare agli stessi un adeguato tenore di vita presso ciascun genitore. A tale ultimo riguardo, la difesa ha affermato che le spese della sono aumentate sia in relazione Pt_1 all' immobile acquistato, sia in relazione ai figli, del cui mantenimento non può essere onerato il nuovo compagno, mentre il tenore di vita del è migliorato, come confermato dalle CP_1 macchine di lusso nella sua disponibilità, dalle vacanze esclusive e dall'abbigliamento firmato che egli è solito acquistare.
pagina 4 di 10 Con il terzo motivo di appello, la difesa ha contestato l'erroneo accertamento dei redditi operato Pt_1 in sentenza ed ha affermato la perdurante tendenza del a nascondere le sue effettive CP_1 capacità patrimoniali e reddituali, evidenziando che, anche in sede di CTU, oltre alla IC RL, è stato ravvisato un collegamento tra lo stesso ed altre tre società segnatamente alla EASY BREAK RL, alla e alla LPH Parte_2 HOLDING RL, che hanno messo a disposizione del medesimo tre auto di lusso (BMW X5 3.0 DM sport del valore di 90.000,00 euro, Mercedes Classe G 400D AMG del valore di 130.000,00 euro, Pt_4 del valore di 210.000,00 euro, utilizzando, inoltre, dal mese di dicembre 2024, altra autovettura
[...] del valore di 171.000,00 euro, con leasing contratto da CSU SERVICE RL della quale è socio
). Controparte_6 La difesa ha, inoltre riportato una serie di anomalie emerse nel corso della CTU, in relazione ai beni mobili registrati, alla presenza sui conti correnti di importanti movimentazioni di denaro contante e assegni, per un totale di 101.513,00 euro nel triennio esaminato, a significativi importi ricevuti dai genitori, ad importanti fatturazioni nei confronti dell'ex datore di lavoro, alle entrate sui conti correnti del di euro 324.000,00, pari ad entrate mensili di oltre 9.000,00 euro, all'onere mensile CP_1 assunto dal per il canone di locazione dell'immobile abitato, nettamente superiore a quello CP_1 medio per immobili allo stesso paragonabili, (il cui livello di qualità e delle finiture e arredi è indice di un tenore di vita superiore alla media), all'utilizzo di auto di lusso e all'acquisto di beni di lusso non compatibili con la situazione reddituale documentata in giudizio. Con il quarto motivo di appello, la difesa ha contestato la statuizione relativa alle spese di Pt_1 giudizio, chiedendo la condanna del e ciò in ragione del comportamento tenuto dal CP_1 medesimo nel corso del giudizio di primo grado, contraddistinto da spregiudicatezza, assenza di trasparenza e mancato rispetto delle decisioni giudiziali, avendo omesso di fornire indicazioni al giudice sulla sua situazione lavorativa, reddituale e patrimoniale, rendendo false dichiarazioni in ordine alla percezione degli assegni familiari ed omettendo di riportare l'apertura di una società a Trento (IC RL). In particolare, la difesa ha affermato che tale comportamento processuale avrebbe dovuto portare il Tribunale a condannare il , non solo al pagamento delle spese di lite, ma altresì ai sensi CP_1 dell'art. 96 c.p.c.
3. Integrato il contraddittorio, con memoria di costituzione del 5.5.2025, ha chiesto Controparte_1 il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze di causa. Parte appellata, ripercorrendo preliminarmente le fasi del giudizio di primo grado, ha rilevato che la ha ricevuto dai genitori, nel triennio analizzato dalla seconda CTU, 35.000,00 euro, oltre Pt_1 340.000,00 euro di liberalità per l'acquisto dell'abitazione cointestata al compagno che, Per_4 inoltre, gode dell'utilizzo di una BMW X5 concessale in uso dal proprio compagno e che le entrate e le uscite della coppia sono state significative (essendo risultate, nel triennio analizzato, Persona_5 entrate di circa 1.108.338,00 euro ed uscite complessive pari a 1.219.947,00 euro), evidenziando, così, una capacità patrimoniale per nulla inferiore a quella del . CP_1 La difesa ha, quindi, affermato che ormai il collocamento dei tre minori presso ciascun genitore è paritetico, (avendo le parti, all'udienza del 12.10.2023, concordato che quando il week end è di spettanza materna, il padre preleva i bambini all'uscita da scuola il lunedì pomeriggio e li tiene fino al mercoledì mattina con accompagnamento a scuola riprendendoli il venerdì della stessa settimana alle ore 19.00 presso la casa materna e li tiene fino al martedì mattina accompagnandoli a scuola) e che l'intervenuto trasferimento della a Cadorago, avvenuto nel corso del giudizio di primo grado, ha comportato l'onere per il padre Pt_1 di affrontare lunghi tragitti per il prelevamento e riaccompagnamento dei minori. pagina 5 di 10 Quanto ai motivi di appello di controparte, la difesa ha affermato la corretta applicazione da CP_1 parte del Tribunale di Busto Arsizio dei principi vigenti in materia di contributo al mantenimento dei figli, evidenziando che dal momento del trasferimento della a Cadorago, il padre si è fatto carico Pt_1 di tutti i prelevamenti e riaccompagnamenti dei figli da/ a casa della madre, che l'espletata CTU contabile ha rilevato un elevato tenore di vita di entrambe le parti, tale da soddisfare a pieno le esigenze di vita dei tre minori, e che le dedotte accresciute esigenze di vita dei minori, in ragione del loro collocamento pressoché paritetico, incide in eguale misura su ciascun genitore. Al riguardo, la difesa ha affermato che secondo la giurisprudenza della suprema Corte (cfr. ordinanza n. 1129/2022 del 14.1.2022), in sede di separazione, ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento della moglie e dei figli, non rileva solo il reddito dell'obbligato ma anche tutti gli elementi di ordine economico o comunque valutabili in termini economici potenzialmente incidenti sulle condizioni delle parti, quali la titolarità di un consistente patrimonio immobiliare o mobiliare, il possesso di beni, anche di proprietà di terzi, dei quali le parti possano disporre continuativamente, idonei a permettere la conduzione di uno stile di vita agiato e lussuoso (cfr. Cass. Sez.I, 12.1.2017 n.605). La difesa ha, quindi, dedotto, che l'accertamento delle risorse economiche deve tenere conto di ogni tipo di reddito disponibile, ivi compreso quello derivante da erogazioni effettuate da parte dei familiari nel corso della convivenza e che si protraggono anche in regime di separazione con carattere di regolarità e continuità, tali da influire in maniera stabile e certa sul tenore di vita dell'interessato (cfr. Cass. Sez.VI, 10.6.2014 n.13026). Conclusivamente, in relazione allo specifico aspetto, la difesa ha affermato la correttezza CP_1 della valutazione operata dal Tribunale, che ha considerato l'aumento del tenore di vita della a Pt_1 seguito dell'avvio della nuova relazione affettiva. Con riferimento alla situazione reddituale del , la difesa ha affermato che gli approfondimenti CP_1 peritali hanno evidenziato che le eccedenze dei versamenti rispetto ai prelevamenti nel triennio esaminato dalla seconda CTU, è pari a 44.886,00 euro, che il ha sempre accantonato piccole CP_1 somme di denaro contante come metodo di risparmio alternativo ai depositi bancari o postali per fare fronte a periodi poco favorevoli e che le condizioni patrimoniali degli ex coniugi sono omogenee, avendo la nelle more del procedimento, intrapreso una convivenza con un uomo, Pt_1 le cui capacità reddituali hanno inciso positivamente nella vita della donna, la quale, nell'attualità, è proprietaria al 50% della quota dell'abitazione familiare sita in Cadorago, Via Volta n. 32, (acquistata al prezzo di 680.000,00 euro con l'ausilio dei genitori, i quali hanno versato la somma di 340.000,00 euro, evitandole la contrazione di un mutuo/finanziamento), utilizza l'autovettura BMW intestata al compagno, è intestataria di un conto corrente acceso presso filiale di Cassano Magnago, CP_7 con giacenza pari a 17.559,47, non ha debiti né finanziamenti in corso, dispone, alla data del 31.12.2022, di un patrimonio netto positivo pari a 255.920,04 euro, ha incassato, nel triennio oggetto della consulenza, fatture per una media annua di 57.260,00 euro, corrispondente, al netto dei costi, a un reddito contabile professionale medio annuo di 31.864, 83, ha ricevuto versamenti da parte dei genitori per una media annua di 11.800,00 euro, a cui corrispondono entrate mensili medie complessive di 5.755,00 euro, il coniuge convivente è Amministratore Unico della società D+F RL, ha una capacità reddituale annua lorda media stimata in 168.802,33 euro ed ha effettuato investimenti immobiliari e mobiliari. Conclusivamente, la difesa ha evidenziato che le risultanze della CTU contabile hanno evidenziato, per il triennio 2021-2023, entrate pari a 108.820,21 euro per la coppia e pari a Persona_6 455.586,02 euro per la coppia Persona_5
pagina 6 di 10 4. Con memoria ex art. 473 bis.32 c.p.c. del 14.5.2025, la difesa ha rilevato che controparte non Pt_1 ha contestato quanto riportato in sentenza, né in relazione alla ricostruzione del reddito mensile del
, pari a 6.625,00 euro, né in relazione ai tempi non paritetici di frequentazione tra padre e CP_1 figli, né in relazione alla ripartizione tra i genitori dei tempi di permanenza dei figli durante le ore diurne, maggiormente incidente sulla madre. La difesa, inoltre, riproponendo le argomentazioni già sviluppate nel proprio atto di costituzione, e ricordando che l'obbligo di mantenimento grava esclusivamente sui genitori biologici, ha affermato che la nuova convivenza della non può alleggerire gli obblighi di mantenimento gravanti sul Pt_1 padre. La difesa ha, inoltre, evidenziato che i redditi delle parti non sono equivalenti e che i costanti depositi di denaro contante da parte del , non trovano giustificazione fiscale, come i CP_1 trasferimenti di denaro da parte dei genitori, che appaiono privi di giustificazione e difficilmente credibili, alla luce delle effettive capacità reddituali dei medesimi. La difesa ha, quindi, affermato che l'ammontare dell'AU (attualmente pari a 200,00 euro mensili contro i precedenti 800,00 euro) è diminuito non per l'incremento dei redditi della ma a Pt_1 seguito della convivenza con il Per_4 Con memoria di replica del 26.5.2025, la difesa , contestando la memoria di replica di CP_1 controparte, essendo la disciplina Cartabia applicabile ai procedimenti iscritti in primo grado successivamente al 28.2.2023 e pertanto non applicabile al presente, in quanto iscritto a ruolo in data 14.5.2029, ha, in ogni caso, riaffermato la correttezza della decisione impugnata, anche alla luce del fatto che il non ha in corso alcuna convivenza, che il reddito della è aumentato, come CP_1 Pt_1 dimostrato dalla riduzione dell'AU, che la stessa gode di un tenore di vita elevato, come emerge dagli acquisti mensili effettuati dalla stessa e che tutti gli accertamenti effettuati nel corso del giudizio di primo grado, sono stati esaminati dal Tribunale ordinario durante l'intero arco del procedimento, durato circa 5 anni. Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza, le parti si sono riportate ai propri atti di costituzione.
5. L'udienza del 5.6.2025 è stata celebrata con modalità cartolare nell'assenza delle parti, come disposto con provvedimento presidenziale dell'11.2.2025. All'esito la Corte, letto il parere del PG, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e richiamati gli atti delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
6. Ritiene la Corte che i motivi di appello meritino parziale accoglimento nei termini di seguito illustrati. Con riferimento al primo motivo di appello di parte avente ad oggetto l'omessa/erronea Pt_1 valutazione da parte del Tribunale dei criteri di cui all'art. 337 ter c.c., osserva la Corte che, alla luce di quanto concordato dalle parti all'udienza del 12.10.2023 in relazione ai tempi di frequentazione dei figli con ciascun genitore, il collocamento dei tre minori si attesta ancora prevalente rispetto alla madre (trascorrendo 12 notti con il padre e 18 con la madre), la quale si fa, inoltre, carico in misura maggiore dei prelevamenti e degli accompagnamenti dei figli da casa a scuola e viceversa, degli accompagnamenti dei medesimi alle attività extrascolastiche e degli accudimenti scolastici, circostanze, queste ultime, non contestate dalla difesa . CP_1 E' dunque indiscusso, quanto alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, il ruolo maggiormente pregnante assunto dalla madre, sia nel corso del matrimonio che successivamente alla separazione dal , essendosi la donna sempre occupata CP_1 in via prevalente della gestione e della cura della prole, stante le frequenti assenze lavorative del pagina 7 di 10 marito, come pacificamente emerso nel corso del giudizio di primo grado dall'espletata CTU psicodiagnostica e durante gli interventi supportivi avviati a favore dei genitori e dei minori. Parimenti, incidono maggiormente sulla madre, stanti i maggiori tempi di permanenza dei figli presso la stessa, le accresciute esigenze di vita dei tre minori, i quali, nel corso del tempo hanno incrementato, in modo progressivo e proporzionato all' età, i loro bisogni e necessità di vita. Le esigenze della prole aumentano, infatti, in funzione del progredire degli anni e sono, pertanto, notoriamente legate alla crescita, agli studi, allo sviluppo della personalità in svariati ambiti, ivi compreso quello della formazione culturale e della vita sociale, sicché l'accrescimento delle stesse può essere determinato in via presuntiva, in assenza di specifica dimostrazione. Quanto, poi, al mantenimento del tenore di vita fruito nel corso della convivenza dei genitori, se è pur vero che i tre minori, nei fatti, si trovano, nell'attualità, collocati in via prevalente in un contesto familiare benestante, che, grazie alla solidità economico-patrimoniale del nuovo compagno della madre, consente loro di mantenere standard di vita medio – alti, va, tuttavia rilevato che tale positivo assetto non elide in alcun modo gli obblighi di mantenimento dei tre figli gravanti sul padre, il quale, a differenza del nuovo compagno della è tenuto per legge a mantenerli e ad Pt_1 assicurare loro condizioni di vita il più possibile allineate a quelle precedentemente fruite. Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene la Corte che la sentenza impugnata, come eccepito da parte appellante, abbia omesso di valutare l'incidenza sulla madre, in termini di aggravi economici, dell'attuale regime di collocamento dei figli che, pur modificato in ampliamento da quello concordato al momento della separazione dei coniugi, si attesta ancora maggiormente sbilanciato sulla genitrice. A fronte di tale premessa, occorre stabilire l'entità del contributo paterno al mantenimento dei tre minori in applicazione del principio di proporzionalità dovendosi considerare le risorse economiche di ciascuno valutando i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno quali modalità di adempimento in via diretta dell'obbligo di mantenimento che, pertanto, incidono sulla necessità e sull'entità del contributo al mantenimento in termini monetari ( cfr. Cass.4145/2023). A tale riguardo, venendo così al secondo e al terzo motivo di gravame, va rilevato che dalla comparazione delle dichiarazioni fiscali delle parti si rileva che , psicologa libera Parte_1 professionista, per l'anno di imposta 2023, ha percepito un reddito lordo annuo di 39.459,00 euro (cfr. PF 2024 in atti), che detratti gli oneri fiscali è pari ad un netto mensile di oltre 2.000,00 euro, mentre , socio al 49,66% e amministratore unico della società IC Controparte_1 RL, operante nel settore della riparazione di macchine automatiche di terzi per la vendita e la distribuzione, per l'anno di imposta 2023 ha percepito un reddito complessivo lordo annuo di 51.520,00 (cfr. PF 2024 in atti), pari ad un netto mensile di circa 3.800,00 euro, documentando, altresì, per l'anno di imposta 2024 (CU 2025 in atti), un reddito complessivo annuo lordo pari a 60.772,00 euro. Già alla luce delle dichiarazioni fiscali aggiornate prodotte dalle parti, si rileva una minore capacità reddituale della madre, essendo del tutto indifferente, ai fini della determinazione del contributo paterno al mantenimento dei figli, l'agiata condizione reddituale del nuovo compagno della sul Pt_1 quale non possono gravare gli oneri di mantenimento cui il padre è tenuto per legge. Va, inoltre, rilevato, quanto al , che gli approfondimenti peritali disposti dal Tribunale nel CP_1 corso del giudizio di primo grado, non solo hanno evidenziato una situazione patrimoniale che deve appare parziale e incompleta, sicché le sue disponibilità economiche sono certamente diverse da quelle descritte, ma altresì che il medesimo, benché sia risultato titolare di un patrimonio negativo, in realtà gode di un tenore di vita risultato incoerente con la documentazione versata in atti e/o acquisita nel corso dell'espletata CTU. pagina 8 di 10 In particolare, nel corso dell'espletamento del secondo elaborato peritale a firma dott.
[...] del 30.7.2024, sono state rilevate una serie di anomalie, non riscontrate quanto alla Persona_7 posizione della controparte segnatamente all'utilizzo di veicoli di elevato valore commerciale Pt_1 intestati a società non formalmente collegate al , che fanno desumere la sussistenza di CP_1 legami sostanziali, la movimentazione sui conti correnti di importanti somme di denaro contante e di assegni (per un ammontare, nel biennio 2021/2022, di 32.000,00 e 26.000,00 euro, sebbene, all'epoca egli svolgesse attività di lavoro dipendente), la ricezione da parte dei propri genitori di significativi importi di denaro (per complessivi 38.250,00 euro nel triennio 2021/2023), nonché l'importante fatturazione (euro 58.280,00) nei confronti dell'ex datore di lavoro, Progetto Automatico Group RL, confluita sul conto orrente per soli 20.800,00 euro. Alla luce di quanto in premessa e tenuto conto delle risultanze evidenziate dalla seconda CTU disposta nel corso del giudizio di primo grado, si ritiene plausibile quanto affermato nella sentenza appellata circa l'esistenza di introiti mensili del ammontanti ad oltre 6.000,00 euro, talché, CP_8 in parziale accoglimento delle richieste avanzate da nel presente grado di giudizio, si Parte_1 ritiene congruo aumentare il contributo paterno al mantenimento dei figli minori nella misura di 500,00 euro ciascuno, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado. Non può, infatti, trovare accoglimento l'incremento richiesto da parte appellante, indicato nella misura di 1.000,00 euro per ciascun figlio, tenuto conto dei tempi di permanenza dei minori presso il padre, che se pur non paritetici, si attestano significativi, sicché anche il è gravato da CP_1 oneri di mantenimento diretto di certa entità. Va, inoltre, rilevato che la con l'avvio della nuova convivenza, ha migliorato la propria Pt_1 condizione economico – patrimoniale, potendo contare sul contributo del compagno in relazione alle proprie spese ordinarie e straordinarie, disponendo di un'abitazione di proprietà che le consente di essere priva di oneri abitativi, a differenza del , il quale è onerato di un canone mensile di CP_1 affitto di 1.000,00 euro mensili e comunque svolgendo un'attività lavorativa in regime privatistico che consente introiti non sempre tracciabili. A tale ultimo riguardo, non va dimenticato che lo stesso CTU, con relazione peritale del 30.7.2024, ha rilevato anche in capo alla anomalie segnatamente al sensibile aumento di costi tra il 2021 e 2022 Pt_1 per affitti passivi e per affitti ad uso promiscuo privi di evidenza documentale. Alla luce dell'esito complessivo del giudizio, che ha visto, anche nel presente grado, entrambe le parti parzialmente soccombenti, deve essere rigettato il quarto motivo di appello, non ritenendosi neppure sussistenti i presupposti per configurare, come affermato da parte appellata, un abuso del processo da parte di , il quale si è difeso nel procedimento non oltrepassando accettabili Controparte_1 parametri di correttezza, ricordandosi, inoltre, che la situazione di opacità reddituale/patrimoniale ha riguardato entrambi le parti, tanto da avere reso necessario l'espletamento di due distinte CTU contabili. Spese di lite del presente grado integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Milano, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di , in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Busto Controparte_1
Arsizio in data 13.12.2024, così provvede:
1) aumenta il contributo paterno al mantenimento dei figli minori a complessivi € 500,00 mensili ciascuno, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado;
2)conferma nel resto l'impugnata sentenza;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio. pagina 9 di 10 Milano, 5 giugno 2025
Il Presidente
Valentina Paletto
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia -
La Corte riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati dott. Valentina Paletto Presidente rel. dott. Maria Vicidomini Consigliere dott. Lucio Marcantonio Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 309/2025 R.G. avente ad oggetto ricorso in appello avverso la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio in data 13.12.2024, pubblicata il 18.12.2024, pendente tra
nata a [...] il [...] residente a [...] Parte_1 C.F. C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvia Paganessi e Giulia Zennaro del Foro di Verbania, presso il cui studio, in Omegna (VB), via Mazzini n.66/68 ha eletto domicilio APPELLANTE contro
nato a [...] il [...], residente a [...] Controparte_1 C.F. C.F._2 rappresentato a difeso dall' avv. Carlo Piazza del Foro di Busto Arsizio, presso il cui studio in Gallarate, Viale Carlo Noè n. 43/A, ha eletto domicilio APPELLATO
con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano, dott.ssa Maria Vittoria Mazza che, con parere del 4.6.2025, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte appellante: ” Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 1515/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, pubblicata il 18/12/2024 nel procedimento di divorzio R.G. n. 3049/2019, e notificata in data 21/01/2025, previo corretto accertamento delle capacità reddituali e patrimoniali del sig. , dichiarare che il padre sia tenuto a mensilmente versare alla madre, per concorso al CP_1 pagina 1 di 10 mantenimento dei tre figli, un assegno di almeno 1.000,00 euro per figlio, salvo altra somma meglio stimanda di giustizia (con indicazione del termine di decorrenza), oltre al 50 % delle spese straordinarie come da linee guida di Milano. Dichiarare tenuto il sig. a pagare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Ai fini fiscali CP_1 si precisa che la presente controversia comporta il pagamento di un contributo unificato di euro 147,00”. Per parte appellata: “ Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, Sezione Minorenni e Famiglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
- nel merito in via principale: - rigettare l'appello proposto da in quanto infondato in fatto e in Parte_1 diritto per le motivazioni esposte e/o per quelle altre ritenute di Gi n vittoria di spese e competenze di causa”. Per il Procuratore Generale: “confermare l'impugnata decisione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con sentenza resa in data 13.12.2024, Tribunale di Busto Arsizio - a seguito di sentenza parziale n.1782/2019 del 6.12.2019, che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Trezzo sull'Adda in data 28.2.2009 tra e , nel Parte_1 Controparte_1 corso del quale sono nati, rispettivamente in data 7.6.2011 e in data 30.10.2013 e 8.2.2026, i figli
, e - ha confermato l'affido dei figli minorenni in via condivisa Per_1 Per_2 CP_2 ad entrambi i genitori ed il loro collocamento prevalente presso la madre, ha disposto che il CP_1 versi alla a titolo di contributo al mantenimento mensile dei figli, la somma mensile di 275,000 Pt_1 euro per ciascuno, oltre il 50% delle spese straordinarie, comprensive del costo della mensa scolastica e dell'assegno unico e universale erogato dall' ammontante a complessivi 750,00 CP_3 euro mensili ed ha compensato le spese di lite tra le parti. In particolare il Tribunale, a seguito di espletamento di una CTU psicodiagnostica e di due CTU contabili, recependo gli accordi raggiunti dalle parti nel corso del giudizio in relazione al regime di affido e alla regolamentazione dei rapporti dei minori con ciascun genitore, è entrato in valutazione esclusivamente sulle questioni economiche relative al mantenimento della prole, unico aspetto rispetto al quale le parti non sono riuscite ad addivenire ad accordi condivisi. Con riferimento al contributo economico paterno al mantenimento della prole, il Tribunale ha osservato che, all'esito di due CTU contabili effettuate nel corso del giudizio di primo grado, è stato accertato che entrambi i genitori godono di un tenore di vita non coerente con i redditi dichiarati, risultando uscite complessivamente superiori a quando incassato, tenuto conto delle spese correnti e degli impegni finanziari assunti da ciascuno, sicché il raffronto delle capacità reddituali dei coniugi non può essere effettuato sulla base dei redditi netti dichiarati, ma deve essere operato sulla scorta delle entrate medie mensili riscontrate nei rapporti bancari. Il Tribunale ha, quindi, rilevato che entrambe le parti godono di soluzioni abitative qualitativamente superiori alla media e che pur non essendo intestatarie di autovetture, hanno la materiale disponibilità di auto non “utilitarie”, delle quali non sostengono i relativi costi periodici. In particolare, quanto al , il Tribunale ha evidenziato che il predetto è risultato utilizzare a CP_1 titolo gratuito una BMW (valore di listino 80.000,00 euro) di proprietà della società EASY BREAK RL, società costituita nel 2011, avente oggetto sociale pressoché identico alla PROGETTO AUTOMATICO GROUP RL (società datrice di lavoro del negli anni 2021 e 2022, con socio e CP_1 amministratore unico ), nonché una Mercedes Classe G (valore di listino 135.00 euro) CP_4 di proprietà della di proprietà di ) ed Parte_2 Parte_3 infine una (valore di listino 210.000,00 euro) di proprietà della società LPH Parte_4 HOLDING RL (con socio e amministratore unico ). Persona_3 Il Tribunale ha, poi, affermato che il , socio al 49,66% e Amministratore Unico della società CP_1
IC RL (che svolge attività di riparazione macchine automatiche di terzi per la vendita e pagina 2 di 10 la distribuzione, avente patrimonio netto negativo, alla data del 31.12.2023, pari a 85.585,00 e della quale è titolare del 50,33% delle quote), non è risultato intestatario di beni immobili e CP_4 che per soddisfare le esigenze abitative proprie e dei figli durante i tempi di permanenza degli stessi presso di sé, sostiene l'esborso mensile fisso di 1.000,00 euro a titolo di canone di locazione e spese condominiali, non disponendo di un immobile a titolo gratuito, a differenza della la quale, dal Pt_1 luglio 2023, soddisfa le esigenze abitative proprie e dei figli senza sostenere esborsi periodici fissi, disponendo di un'immobile di proprietà sito in Cadorago, cointestato al nuovo compagno,
[...]
ed acquistato grazie al versamento da parte dei propri genitori del valore della propria Persona_4 quota di proprietà, ammontante a 340.000,00 euro, dazione che ha evitato alla di contrarre un Pt_1 mutuo. Il Tribunale ha, quindi, affermato che il patrimonio del è negativo, risultando debiti nei CP_1 confronti dell'Erario per complessivi 60.766,88 euro alla data del 30.4.2024 (derivanti dal fallimento della società DrinkFood RL, nella quale rivestiva il ruolo di amministratore di fatto), a differenza di quello della che, privo di passività, si è significativamente incrementato dal mese di luglio 2023. Pt_1 Inoltre, il Tribunale ha evidenziato, che mentre la relazione del con la nuova compagna, CP_1
, è cessata, quella della con si è consolidata, sfociando Controparte_5 Pt_1 Persona_4 in una stabile convivenza, con conseguente incremento delle entrate familiari e condivisione delle spese abitative. Al riguardo, il Tribunale ha evidenziato che il nuovo compagno della è amministratore unico Pt_1 della società D+F RL, ha una capacità reddituale annuale lorda media stimata in complessivi 168.802,33 euro ed è titolare di un patrimonio netto, stimato in complessivi 985.530,52 euro alla data del 31.12.2023, di cui 485 .000 euro rappresentato da titoli. I giudici di prime cure hanno, quindi, affermato che le entrate medie effettivamente riconducibili al possono essere quantificate in 79.503,00 euro annui, pari ad un reddito netto mensile di CP_1 circa 6.625,00 euro, dal quale devono essere detratti l'importo mensile di 1.000,00 euro del canone di locazione e le spese ordinarie e straordinarie che l'uomo deve affrontare per il mantenimento della prole durante i significativi tempi di permanenza presso di lui, mentre, quanto alla hanno Pt_1 evidenziato che i compensi della stessa sono risultati costanti nel periodo analizzato (anni 2021/2023) dal consulente tecnico, avendo, invece, i costi (principalmente per affitti passivi e affitti per uso promiscuo), subito un sensibile aumento tra il 2021 e il 2022. Infine il Tribunale, ravvisando una sostanziale reciproca soccombenza delle parti, ha compensato le spese di lite.
2. Avverso tale pronuncia, , con atto depositato il 4.2.2025, ha proposto tempestivo Parte_1 appello ed ha chiesto, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'aumento del contributo paterno al mantenimento dei figli, individuato in almeno 1.000,00 euro mensili per ciascuno, con indicazione del termine di decorrenza, oltre il 50% delle spese straordinarie e la condanna di controparte al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio. In particolare, la difesa ripercorrendo le fasi del giudizio di primo grado, nel corso del quale Pt_1 sono state espletate una CTU psicodiagnostica e due contabili e riportando che in sede di udienza presidenziale del 23.7.2019, erano state confermate le condizioni di separazione ad eccezione del contributo paterno al mantenimento dei figli che, in detta sede, era stato ridotto a 250,00 euro mensili per ciascuno, ha evidenziato che a seguito di reclamo ex art. 708 c.p.c. promosso dal , la CP_1 Corte d'Appello di Milano aveva confermato l'entità del contributo paterno sulla base della non pariteticità dei tempi di frequentazione dei minori con ciascun genitore. Con il primo motivo di gravame, la difesa ha, quindi, eccepito il vizio di motivazione Pt_1 apparente, avendo il Tribunale omesso di valutare tutti i criteri dettati dall'art. 337 ter c.c. ai fini pagina 3 di 10 della determinazione del contributo paterno al mantenimento della prole, con particolare riguardo alla valenza dei compiti domestici della madre (sulla quale grava pacificamente in modo preponderante - come accertato sia in sede di CTU psicodiagnostica, sia nel corso dell'intervento di co-ge, sia nel percorso psicoterapeutico di , sia in sede di ascolto del minore - Per_1 l'accudimento dei tre figli minori con riferimento alla loro gestione quotidiana per compiti, attività extrascolastiche, visite mediche, recuperi e accompagnamenti a scuola, stante la scarsa presenza paterna a causa dei suoi impegni lavorativi), alla differenza reddituale esistente tra le parti, peraltro neppure correttamente esaminata dal Tribunale e all'aumento delle esigenze di vita connesse all'età dei tre figli (rispettivamente di 13, 11 e 9 anni). La difesa ha, quindi, affermato che il Tribunale ha omesso di valutare che la ripartizione giornaliera dei tempi dei figli con ciascun genitore vede la madre gravata nella misura del 65% ed il padre nella misura del 35%, che gli accompagnamenti a scuola sono al 60% a carico della madre e che i ritiri incidono sulla stessa nella misura del 70%. Al riguardo, la difesa ha affermato che all'epoca dell'udienza presidenziale, questa stessa Corte d'appello aveva ritenuto congruo il contributo paterno al mantenimento dei figli, nella misura di 250,00 euro ciascuno, a fronte di uno stipendio mensile del ben inferiore a quello CP_1 ricostruito in sede di CTU, essendo all'epoca stato sommariamente stimato in 1.700,00 euro. Da tale momento, a dire della difesa, se è pur vero che i pernotti dei minori sono stati ampliati di 2 giorni al mese, tuttavia si sono vertiginosamente incrementate le esigenze di vita dei tre ragazzi in relazione alla loro età, mentre il reddito del , a seguito delle espletate CTU contabili, è CP_1 risultato nettamente superiore a quello considerato in detta sede. La difesa ha, quindi eccepito che il Tribunale ha accertato un reddito mensile del pari a CP_1 6.625,00 euro, che tuttavia non trova riscontro nelle espletate CTU contabili, senza nulla precisare sul reddito della che, secondo il CTU, è stato costante nell'arco dei tre anni esaminati, attestandosi Pt_1 su un importo lordo di circa 30.000,00 euro, pari a 21.000,00 euro netti annui e a 1.750,00 euro mensili, somma gravata, dal mese di novembre 2024, dal costo del leasing dell'autovettura, ammontante a 500,00 euro mensili. Sullo specifico aspetto, la difesa ha affermato che il reddito del , come accertato dal CP_1 Tribunale, è quattro volte superiore a quello della e che anche la dedotta permanenza paritetica Pt_1 dei figli presso ciascun genitore, giustificherebbe il riconoscimento di un assegno di mantenimento in linea con il tenore di vita goduto dalla prole. Quanto all'aumento dei costi riportato in sentenza, la difesa ha affermato che tale incremento è conseguito alla disdetta da parte della collega della con la quale la stessa condivideva lo Pt_1 studio, sicché i relativi canoni di affitto e i costi di gestione sono raddoppiati. Con il secondo motivo di appello, la difesa ha eccepito l'erronea applicazione dei principi in Pt_1 tema di mantenimento dei figli ed ha evidenziato sia la disomogeneità dei redditi dei genitori ( sul punto affermando che il reddito del ammonta, in realtà, a 9.000,00 euro mensili e che CP_1 anche qualora il suo reddito fosse quello riportato dal Tribunale, detratto il canone di locazione, la disponibilità paterna si attesterebbe sui 5.625,00 euro mensili), sia le accresciute necessità di vita dei tre minori dal momento della pronuncia presidenziale, sia l'esigenza di assicurare agli stessi un adeguato tenore di vita presso ciascun genitore. A tale ultimo riguardo, la difesa ha affermato che le spese della sono aumentate sia in relazione Pt_1 all' immobile acquistato, sia in relazione ai figli, del cui mantenimento non può essere onerato il nuovo compagno, mentre il tenore di vita del è migliorato, come confermato dalle CP_1 macchine di lusso nella sua disponibilità, dalle vacanze esclusive e dall'abbigliamento firmato che egli è solito acquistare.
pagina 4 di 10 Con il terzo motivo di appello, la difesa ha contestato l'erroneo accertamento dei redditi operato Pt_1 in sentenza ed ha affermato la perdurante tendenza del a nascondere le sue effettive CP_1 capacità patrimoniali e reddituali, evidenziando che, anche in sede di CTU, oltre alla IC RL, è stato ravvisato un collegamento tra lo stesso ed altre tre società segnatamente alla EASY BREAK RL, alla e alla LPH Parte_2 HOLDING RL, che hanno messo a disposizione del medesimo tre auto di lusso (BMW X5 3.0 DM sport del valore di 90.000,00 euro, Mercedes Classe G 400D AMG del valore di 130.000,00 euro, Pt_4 del valore di 210.000,00 euro, utilizzando, inoltre, dal mese di dicembre 2024, altra autovettura
[...] del valore di 171.000,00 euro, con leasing contratto da CSU SERVICE RL della quale è socio
). Controparte_6 La difesa ha, inoltre riportato una serie di anomalie emerse nel corso della CTU, in relazione ai beni mobili registrati, alla presenza sui conti correnti di importanti movimentazioni di denaro contante e assegni, per un totale di 101.513,00 euro nel triennio esaminato, a significativi importi ricevuti dai genitori, ad importanti fatturazioni nei confronti dell'ex datore di lavoro, alle entrate sui conti correnti del di euro 324.000,00, pari ad entrate mensili di oltre 9.000,00 euro, all'onere mensile CP_1 assunto dal per il canone di locazione dell'immobile abitato, nettamente superiore a quello CP_1 medio per immobili allo stesso paragonabili, (il cui livello di qualità e delle finiture e arredi è indice di un tenore di vita superiore alla media), all'utilizzo di auto di lusso e all'acquisto di beni di lusso non compatibili con la situazione reddituale documentata in giudizio. Con il quarto motivo di appello, la difesa ha contestato la statuizione relativa alle spese di Pt_1 giudizio, chiedendo la condanna del e ciò in ragione del comportamento tenuto dal CP_1 medesimo nel corso del giudizio di primo grado, contraddistinto da spregiudicatezza, assenza di trasparenza e mancato rispetto delle decisioni giudiziali, avendo omesso di fornire indicazioni al giudice sulla sua situazione lavorativa, reddituale e patrimoniale, rendendo false dichiarazioni in ordine alla percezione degli assegni familiari ed omettendo di riportare l'apertura di una società a Trento (IC RL). In particolare, la difesa ha affermato che tale comportamento processuale avrebbe dovuto portare il Tribunale a condannare il , non solo al pagamento delle spese di lite, ma altresì ai sensi CP_1 dell'art. 96 c.p.c.
3. Integrato il contraddittorio, con memoria di costituzione del 5.5.2025, ha chiesto Controparte_1 il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze di causa. Parte appellata, ripercorrendo preliminarmente le fasi del giudizio di primo grado, ha rilevato che la ha ricevuto dai genitori, nel triennio analizzato dalla seconda CTU, 35.000,00 euro, oltre Pt_1 340.000,00 euro di liberalità per l'acquisto dell'abitazione cointestata al compagno che, Per_4 inoltre, gode dell'utilizzo di una BMW X5 concessale in uso dal proprio compagno e che le entrate e le uscite della coppia sono state significative (essendo risultate, nel triennio analizzato, Persona_5 entrate di circa 1.108.338,00 euro ed uscite complessive pari a 1.219.947,00 euro), evidenziando, così, una capacità patrimoniale per nulla inferiore a quella del . CP_1 La difesa ha, quindi, affermato che ormai il collocamento dei tre minori presso ciascun genitore è paritetico, (avendo le parti, all'udienza del 12.10.2023, concordato che quando il week end è di spettanza materna, il padre preleva i bambini all'uscita da scuola il lunedì pomeriggio e li tiene fino al mercoledì mattina con accompagnamento a scuola riprendendoli il venerdì della stessa settimana alle ore 19.00 presso la casa materna e li tiene fino al martedì mattina accompagnandoli a scuola) e che l'intervenuto trasferimento della a Cadorago, avvenuto nel corso del giudizio di primo grado, ha comportato l'onere per il padre Pt_1 di affrontare lunghi tragitti per il prelevamento e riaccompagnamento dei minori. pagina 5 di 10 Quanto ai motivi di appello di controparte, la difesa ha affermato la corretta applicazione da CP_1 parte del Tribunale di Busto Arsizio dei principi vigenti in materia di contributo al mantenimento dei figli, evidenziando che dal momento del trasferimento della a Cadorago, il padre si è fatto carico Pt_1 di tutti i prelevamenti e riaccompagnamenti dei figli da/ a casa della madre, che l'espletata CTU contabile ha rilevato un elevato tenore di vita di entrambe le parti, tale da soddisfare a pieno le esigenze di vita dei tre minori, e che le dedotte accresciute esigenze di vita dei minori, in ragione del loro collocamento pressoché paritetico, incide in eguale misura su ciascun genitore. Al riguardo, la difesa ha affermato che secondo la giurisprudenza della suprema Corte (cfr. ordinanza n. 1129/2022 del 14.1.2022), in sede di separazione, ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento della moglie e dei figli, non rileva solo il reddito dell'obbligato ma anche tutti gli elementi di ordine economico o comunque valutabili in termini economici potenzialmente incidenti sulle condizioni delle parti, quali la titolarità di un consistente patrimonio immobiliare o mobiliare, il possesso di beni, anche di proprietà di terzi, dei quali le parti possano disporre continuativamente, idonei a permettere la conduzione di uno stile di vita agiato e lussuoso (cfr. Cass. Sez.I, 12.1.2017 n.605). La difesa ha, quindi, dedotto, che l'accertamento delle risorse economiche deve tenere conto di ogni tipo di reddito disponibile, ivi compreso quello derivante da erogazioni effettuate da parte dei familiari nel corso della convivenza e che si protraggono anche in regime di separazione con carattere di regolarità e continuità, tali da influire in maniera stabile e certa sul tenore di vita dell'interessato (cfr. Cass. Sez.VI, 10.6.2014 n.13026). Conclusivamente, in relazione allo specifico aspetto, la difesa ha affermato la correttezza CP_1 della valutazione operata dal Tribunale, che ha considerato l'aumento del tenore di vita della a Pt_1 seguito dell'avvio della nuova relazione affettiva. Con riferimento alla situazione reddituale del , la difesa ha affermato che gli approfondimenti CP_1 peritali hanno evidenziato che le eccedenze dei versamenti rispetto ai prelevamenti nel triennio esaminato dalla seconda CTU, è pari a 44.886,00 euro, che il ha sempre accantonato piccole CP_1 somme di denaro contante come metodo di risparmio alternativo ai depositi bancari o postali per fare fronte a periodi poco favorevoli e che le condizioni patrimoniali degli ex coniugi sono omogenee, avendo la nelle more del procedimento, intrapreso una convivenza con un uomo, Pt_1 le cui capacità reddituali hanno inciso positivamente nella vita della donna, la quale, nell'attualità, è proprietaria al 50% della quota dell'abitazione familiare sita in Cadorago, Via Volta n. 32, (acquistata al prezzo di 680.000,00 euro con l'ausilio dei genitori, i quali hanno versato la somma di 340.000,00 euro, evitandole la contrazione di un mutuo/finanziamento), utilizza l'autovettura BMW intestata al compagno, è intestataria di un conto corrente acceso presso filiale di Cassano Magnago, CP_7 con giacenza pari a 17.559,47, non ha debiti né finanziamenti in corso, dispone, alla data del 31.12.2022, di un patrimonio netto positivo pari a 255.920,04 euro, ha incassato, nel triennio oggetto della consulenza, fatture per una media annua di 57.260,00 euro, corrispondente, al netto dei costi, a un reddito contabile professionale medio annuo di 31.864, 83, ha ricevuto versamenti da parte dei genitori per una media annua di 11.800,00 euro, a cui corrispondono entrate mensili medie complessive di 5.755,00 euro, il coniuge convivente è Amministratore Unico della società D+F RL, ha una capacità reddituale annua lorda media stimata in 168.802,33 euro ed ha effettuato investimenti immobiliari e mobiliari. Conclusivamente, la difesa ha evidenziato che le risultanze della CTU contabile hanno evidenziato, per il triennio 2021-2023, entrate pari a 108.820,21 euro per la coppia e pari a Persona_6 455.586,02 euro per la coppia Persona_5
pagina 6 di 10 4. Con memoria ex art. 473 bis.32 c.p.c. del 14.5.2025, la difesa ha rilevato che controparte non Pt_1 ha contestato quanto riportato in sentenza, né in relazione alla ricostruzione del reddito mensile del
, pari a 6.625,00 euro, né in relazione ai tempi non paritetici di frequentazione tra padre e CP_1 figli, né in relazione alla ripartizione tra i genitori dei tempi di permanenza dei figli durante le ore diurne, maggiormente incidente sulla madre. La difesa, inoltre, riproponendo le argomentazioni già sviluppate nel proprio atto di costituzione, e ricordando che l'obbligo di mantenimento grava esclusivamente sui genitori biologici, ha affermato che la nuova convivenza della non può alleggerire gli obblighi di mantenimento gravanti sul Pt_1 padre. La difesa ha, inoltre, evidenziato che i redditi delle parti non sono equivalenti e che i costanti depositi di denaro contante da parte del , non trovano giustificazione fiscale, come i CP_1 trasferimenti di denaro da parte dei genitori, che appaiono privi di giustificazione e difficilmente credibili, alla luce delle effettive capacità reddituali dei medesimi. La difesa ha, quindi, affermato che l'ammontare dell'AU (attualmente pari a 200,00 euro mensili contro i precedenti 800,00 euro) è diminuito non per l'incremento dei redditi della ma a Pt_1 seguito della convivenza con il Per_4 Con memoria di replica del 26.5.2025, la difesa , contestando la memoria di replica di CP_1 controparte, essendo la disciplina Cartabia applicabile ai procedimenti iscritti in primo grado successivamente al 28.2.2023 e pertanto non applicabile al presente, in quanto iscritto a ruolo in data 14.5.2029, ha, in ogni caso, riaffermato la correttezza della decisione impugnata, anche alla luce del fatto che il non ha in corso alcuna convivenza, che il reddito della è aumentato, come CP_1 Pt_1 dimostrato dalla riduzione dell'AU, che la stessa gode di un tenore di vita elevato, come emerge dagli acquisti mensili effettuati dalla stessa e che tutti gli accertamenti effettuati nel corso del giudizio di primo grado, sono stati esaminati dal Tribunale ordinario durante l'intero arco del procedimento, durato circa 5 anni. Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza, le parti si sono riportate ai propri atti di costituzione.
5. L'udienza del 5.6.2025 è stata celebrata con modalità cartolare nell'assenza delle parti, come disposto con provvedimento presidenziale dell'11.2.2025. All'esito la Corte, letto il parere del PG, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e richiamati gli atti delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
6. Ritiene la Corte che i motivi di appello meritino parziale accoglimento nei termini di seguito illustrati. Con riferimento al primo motivo di appello di parte avente ad oggetto l'omessa/erronea Pt_1 valutazione da parte del Tribunale dei criteri di cui all'art. 337 ter c.c., osserva la Corte che, alla luce di quanto concordato dalle parti all'udienza del 12.10.2023 in relazione ai tempi di frequentazione dei figli con ciascun genitore, il collocamento dei tre minori si attesta ancora prevalente rispetto alla madre (trascorrendo 12 notti con il padre e 18 con la madre), la quale si fa, inoltre, carico in misura maggiore dei prelevamenti e degli accompagnamenti dei figli da casa a scuola e viceversa, degli accompagnamenti dei medesimi alle attività extrascolastiche e degli accudimenti scolastici, circostanze, queste ultime, non contestate dalla difesa . CP_1 E' dunque indiscusso, quanto alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, il ruolo maggiormente pregnante assunto dalla madre, sia nel corso del matrimonio che successivamente alla separazione dal , essendosi la donna sempre occupata CP_1 in via prevalente della gestione e della cura della prole, stante le frequenti assenze lavorative del pagina 7 di 10 marito, come pacificamente emerso nel corso del giudizio di primo grado dall'espletata CTU psicodiagnostica e durante gli interventi supportivi avviati a favore dei genitori e dei minori. Parimenti, incidono maggiormente sulla madre, stanti i maggiori tempi di permanenza dei figli presso la stessa, le accresciute esigenze di vita dei tre minori, i quali, nel corso del tempo hanno incrementato, in modo progressivo e proporzionato all' età, i loro bisogni e necessità di vita. Le esigenze della prole aumentano, infatti, in funzione del progredire degli anni e sono, pertanto, notoriamente legate alla crescita, agli studi, allo sviluppo della personalità in svariati ambiti, ivi compreso quello della formazione culturale e della vita sociale, sicché l'accrescimento delle stesse può essere determinato in via presuntiva, in assenza di specifica dimostrazione. Quanto, poi, al mantenimento del tenore di vita fruito nel corso della convivenza dei genitori, se è pur vero che i tre minori, nei fatti, si trovano, nell'attualità, collocati in via prevalente in un contesto familiare benestante, che, grazie alla solidità economico-patrimoniale del nuovo compagno della madre, consente loro di mantenere standard di vita medio – alti, va, tuttavia rilevato che tale positivo assetto non elide in alcun modo gli obblighi di mantenimento dei tre figli gravanti sul padre, il quale, a differenza del nuovo compagno della è tenuto per legge a mantenerli e ad Pt_1 assicurare loro condizioni di vita il più possibile allineate a quelle precedentemente fruite. Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene la Corte che la sentenza impugnata, come eccepito da parte appellante, abbia omesso di valutare l'incidenza sulla madre, in termini di aggravi economici, dell'attuale regime di collocamento dei figli che, pur modificato in ampliamento da quello concordato al momento della separazione dei coniugi, si attesta ancora maggiormente sbilanciato sulla genitrice. A fronte di tale premessa, occorre stabilire l'entità del contributo paterno al mantenimento dei tre minori in applicazione del principio di proporzionalità dovendosi considerare le risorse economiche di ciascuno valutando i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno quali modalità di adempimento in via diretta dell'obbligo di mantenimento che, pertanto, incidono sulla necessità e sull'entità del contributo al mantenimento in termini monetari ( cfr. Cass.4145/2023). A tale riguardo, venendo così al secondo e al terzo motivo di gravame, va rilevato che dalla comparazione delle dichiarazioni fiscali delle parti si rileva che , psicologa libera Parte_1 professionista, per l'anno di imposta 2023, ha percepito un reddito lordo annuo di 39.459,00 euro (cfr. PF 2024 in atti), che detratti gli oneri fiscali è pari ad un netto mensile di oltre 2.000,00 euro, mentre , socio al 49,66% e amministratore unico della società IC Controparte_1 RL, operante nel settore della riparazione di macchine automatiche di terzi per la vendita e la distribuzione, per l'anno di imposta 2023 ha percepito un reddito complessivo lordo annuo di 51.520,00 (cfr. PF 2024 in atti), pari ad un netto mensile di circa 3.800,00 euro, documentando, altresì, per l'anno di imposta 2024 (CU 2025 in atti), un reddito complessivo annuo lordo pari a 60.772,00 euro. Già alla luce delle dichiarazioni fiscali aggiornate prodotte dalle parti, si rileva una minore capacità reddituale della madre, essendo del tutto indifferente, ai fini della determinazione del contributo paterno al mantenimento dei figli, l'agiata condizione reddituale del nuovo compagno della sul Pt_1 quale non possono gravare gli oneri di mantenimento cui il padre è tenuto per legge. Va, inoltre, rilevato, quanto al , che gli approfondimenti peritali disposti dal Tribunale nel CP_1 corso del giudizio di primo grado, non solo hanno evidenziato una situazione patrimoniale che deve appare parziale e incompleta, sicché le sue disponibilità economiche sono certamente diverse da quelle descritte, ma altresì che il medesimo, benché sia risultato titolare di un patrimonio negativo, in realtà gode di un tenore di vita risultato incoerente con la documentazione versata in atti e/o acquisita nel corso dell'espletata CTU. pagina 8 di 10 In particolare, nel corso dell'espletamento del secondo elaborato peritale a firma dott.
[...] del 30.7.2024, sono state rilevate una serie di anomalie, non riscontrate quanto alla Persona_7 posizione della controparte segnatamente all'utilizzo di veicoli di elevato valore commerciale Pt_1 intestati a società non formalmente collegate al , che fanno desumere la sussistenza di CP_1 legami sostanziali, la movimentazione sui conti correnti di importanti somme di denaro contante e di assegni (per un ammontare, nel biennio 2021/2022, di 32.000,00 e 26.000,00 euro, sebbene, all'epoca egli svolgesse attività di lavoro dipendente), la ricezione da parte dei propri genitori di significativi importi di denaro (per complessivi 38.250,00 euro nel triennio 2021/2023), nonché l'importante fatturazione (euro 58.280,00) nei confronti dell'ex datore di lavoro, Progetto Automatico Group RL, confluita sul conto orrente per soli 20.800,00 euro. Alla luce di quanto in premessa e tenuto conto delle risultanze evidenziate dalla seconda CTU disposta nel corso del giudizio di primo grado, si ritiene plausibile quanto affermato nella sentenza appellata circa l'esistenza di introiti mensili del ammontanti ad oltre 6.000,00 euro, talché, CP_8 in parziale accoglimento delle richieste avanzate da nel presente grado di giudizio, si Parte_1 ritiene congruo aumentare il contributo paterno al mantenimento dei figli minori nella misura di 500,00 euro ciascuno, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado. Non può, infatti, trovare accoglimento l'incremento richiesto da parte appellante, indicato nella misura di 1.000,00 euro per ciascun figlio, tenuto conto dei tempi di permanenza dei minori presso il padre, che se pur non paritetici, si attestano significativi, sicché anche il è gravato da CP_1 oneri di mantenimento diretto di certa entità. Va, inoltre, rilevato che la con l'avvio della nuova convivenza, ha migliorato la propria Pt_1 condizione economico – patrimoniale, potendo contare sul contributo del compagno in relazione alle proprie spese ordinarie e straordinarie, disponendo di un'abitazione di proprietà che le consente di essere priva di oneri abitativi, a differenza del , il quale è onerato di un canone mensile di CP_1 affitto di 1.000,00 euro mensili e comunque svolgendo un'attività lavorativa in regime privatistico che consente introiti non sempre tracciabili. A tale ultimo riguardo, non va dimenticato che lo stesso CTU, con relazione peritale del 30.7.2024, ha rilevato anche in capo alla anomalie segnatamente al sensibile aumento di costi tra il 2021 e 2022 Pt_1 per affitti passivi e per affitti ad uso promiscuo privi di evidenza documentale. Alla luce dell'esito complessivo del giudizio, che ha visto, anche nel presente grado, entrambe le parti parzialmente soccombenti, deve essere rigettato il quarto motivo di appello, non ritenendosi neppure sussistenti i presupposti per configurare, come affermato da parte appellata, un abuso del processo da parte di , il quale si è difeso nel procedimento non oltrepassando accettabili Controparte_1 parametri di correttezza, ricordandosi, inoltre, che la situazione di opacità reddituale/patrimoniale ha riguardato entrambi le parti, tanto da avere reso necessario l'espletamento di due distinte CTU contabili. Spese di lite del presente grado integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Milano, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di , in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Busto Controparte_1
Arsizio in data 13.12.2024, così provvede:
1) aumenta il contributo paterno al mantenimento dei figli minori a complessivi € 500,00 mensili ciascuno, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado;
2)conferma nel resto l'impugnata sentenza;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio. pagina 9 di 10 Milano, 5 giugno 2025
Il Presidente
Valentina Paletto
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