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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 12/02/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1035/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del GOP Antonio Bortoluzzi ha pronunciato la presente
SENTENZA definitiva nella causa n. R.G. 1035_2023/2022, promossa da:
Avv. AL GN cf, C.F._1 con l'avv. LORENZO GOLLIN
-attore-
Contro cf e pi Controparte_1 P.IVA_1 con gli avvocati FRANCESCA ANDREA CANTONE e LUCA TIEGHI-
-convenuto- cf e pi CP_2 P.IVA_2
-convenuto contumace-
cf RO C.F._2
Con l'avv. SARA BALDON
-convenuto-
cf CP_4 C.F._3
Con l'avv. SARA BALDON
-convenuto-
***
Conclusioni come da verbale di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che: pagina 1 di 22 Con atto di citazione l'avv. AL GN conveniva in giudizio e Controparte_1 CP_2 RO
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_4
“accertarsi e dichiararsi per tutti i motivi di cui in narrativa l'esistenza dei vizi, difformità e difetti manifestatisi sull'immobile dell'attrice sito in Solesino via Assisi n. 24 e come riscontrati nella consulenza tecnica preventiva di cui al procedimento svoltosi avanti al Tribunale di Rovigo n. 546/2021 RG;
accertarsi e dichiararsi la responsabilità solidale dei convenuti
[...] in persona del legale rapp. pro tempore, in persona Controparte_1 CP_5 del legale rapp. pro tempore, e in RO CP_4 ordine alla causazione dei vizi denunciati e per gli effetti condannarsi gli stessi al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice ND ZO nella complessiva somma di € 23.176,97 il tutto come quantificato nella CTU resa nel predetto procedimento ex art. 696bis cpc, o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia liquidare oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
In ogni caso, siano condannati i convenuti, in persona Controparte_1 del legale rapp. pro tempore, in persona del legale rapp. pro CP_5 tempore, e al pagamento delle spese e RO CP_4 compenso di ATP e di causa nonché al pagamento delle spese di CTU e di
CTP corrisposte nel procedimento di ATP e che si indicano in complessivi €
6.753,13 nonché a quelle di eventuale altro CTU.
In via istruttoria
Si chiede che ex art. 696 bis quinto co. cpc sia acquisito agli atti del presente giudizio l'originale della consulenza tecnica preventiva dell'ing. estro Per_1 depositata nel procedimento n. 546/2021 RG Tribunale di Rovigo, con riserva di altro dedurre e produrre nei termini di cui all'art. 183 cpc.”
A supporto delle stesse così deduceva:
-di aver ottenuto nel giugno 2013 dal Comune di Solesino il permesso di demolizione e ricostruzione con ampliamento di un fabbricato residenziale unifamiliare;
pagina 2 di 22 -di aver affidato la direzioni lavori agli architetti e RO
; CP_4
-di aver affidato i lavori edili, nonché quelli relativi all'impermeabilizzazione delle varie superfici, terrazze comprese all'Impresa Baraldo Costruzioni srl di
Padova;
-di aver affidato la fornitura e posa in opera degli infissi alla con CP_2 sede in Merano;
-che nell'agosto 2020 l'immobile è stato interessato da importanti infiltrazioni d'acqua che hanno bagnato il soffitto del piano terra, rovinandolo;
-che tale accadimento è stato immediatamente segnalato tanto alla Direzione
Lavori che alle ditte e Controparte_1 CP_2
-che sul finire del settembre 2020 i DDLL e le sopra indicate ditte si sono incontrati e hanno effettuato un sopralluogo ed ispezione per la verifica di quanto accaduto;
-che da tale sopralluogo dopo aver proceduto al taglio di porzione di cartongesso e verifica della situazione del muro dell'abitazione sul terrazzo posto al primo piano si è scoperto che le infiltrazioni erano dovute con grandissima probabilità all'essenza o errata posa della guaina impermeabilizzante tra il muro e i
contro
-telai, cd falso serramento, di tutte le finestre al primo piano dell'abitazione;
-che per ammissione di e tutte le finestre del CP_2 Controparte_1 presentano lo stesso errore di posa e pertanto gli interventi dovranno interessare non solo la finestra oggetto di ispezione ma tutte le finestre del primo piano;
-dopo il taglio del cartongesso al termine dell'incontro si è provveduto a proteggere l'area dagli agenti atmosferici in modo precario;
-successivamente all'incontro “i soggetti interessati dal danno si sono resi latitanti lasciando l'immobile nello stato documentato”;
-di aver allora inviato in data 05.10.2020 un invito ad un incontro per verificare le possibilità di accordi;
pagina 3 di 22 -che l'incontro si è tenuto nell'ottobre 2020 con la presenza dell'arch. , CP_4 del sig. e di un incaricato della CP_1 CP_2
-che a seguito di questo incontro “sembrava che le parti si fossero accordate per una ripartizione di responsabilità nella percentuale del 25% DL e , CP_2
50% , tanto da autorizzare la ricorrente a richiedere il preventivo dei CP_1 lavori a soggetti terzi”.
-di aver inviato alle controparti i sopra ottenuti preventivi e che solo gli architetti e si sono dichiarati disponibili ad assumersi la CP_4 CP_3 responsabilità mentre sia la ditta che hanno negato ogni CP_1 CP_2 responsabilità;
-di aver promosso ricorso 696 bis che prendeva il numero 546/2021 di RG presso il Tribunale di Rovigo;
-che il CTU nominato in tale procedura, ing. così concludeva: Persona_2
““Le lamentate infiltrazioni di acqua di origine meteorica sono dovute alla mancanza della impermeabilizzazione della muratura posta ai lati dei serramenti scorrevoli (portefinestre) ubicati in corrispondenza delle aperture dei vani al piano primo, che permettono l'accesso al terrazzo rivolto verso il retro dell'edificio, opposto al lato strada. L'acqua di origine meteorica che si insinua nella fessura esistente tra la base del serramento e la canalina di raccolta delle acque stesse, installata a ridosso del serramento medesimo, trova sfogo entro la muratura, nelle porzioni che si trovano ai lati della canalina stessa ed in corrispondenza della base inferiore del controtelaio del serramento, dove risulta evidente la mancanza del risvolto della guaina impermeabilizzante protettiva. Il posizionamento della canalina e del serramento è stato completato con l'uso di schiuma poliuretanica
(poliuretano espanso), materiale non impermeabile”; ed anche che
“l'infiltrazione sia dovuta alla mancanza dell'esecuzione dei necessari risvolti della impermeabilizzazione, atti ad impedire all'acqua piovana di penetrare nella struttura. Dall'esame dello stato dei luoghi si
è potuto riscontrare come non sia stato posto in opera il necessario risvolto verticale della guaina sulla muratura, nelle zone laterali rispetto al foro della
pagina 4 di 22 portafinestra, all'attacco del controtelaio del serramento, e questo aspetto costituisce la causa precipua dei lamentati vizi...”
-che il CTU in relazione alle responsabilità del danno ha concluso che ““Si ritiene che nel caso di specie sia mancata la indispensabile collaborazione tra le maestranze intervenute nell'esecuzione delle opere, che avrebbero dovuto operare a garanzia e nel rispetto delle buone regole dell'arte. La Direzione dei Lavori avrebbe dovuto adoperarsi allo scopo di fare rispettare le buone tecniche di costruzione, assicurandosi che le impermeabilizzazioni fossero compiutamente realizzate anziché mancanti come riscontrato.....le succitate ditte, intervenute nel cantiere, erano tenute ad agire nel rispetto dell'art.
2224 c.c., che sancisce l'esecuzione dell'opera nel rispetto delle condizioni stabilite nel contratto e a regola d'arte. La riscontrata mancanza della corretta impermeabilizzazione mette in discussione la diligenza nell'adempimento delle obbligazioni inerenti l'attività esercitata (art. 1176
c.c.); viene meno il concetto di esecuzione a regola d'arte, perché
l'installazione del serramento doveva essere preceduta dalla impermeabilizzazione del massetto e dalla esecuzione dei risvolti verticali della guaina;
alla fase di posa del serramento sarebbe dovuta seguire una ulteriore fase di verifica / collaudo della tenuta all'acqua e all'eventuale esecuzione dei necessari interventi correttivi...”;
-che il CTU quantificava in euro 23.176,97 il costo necessario alle opere per l'eliminazione dei vizi;
-di aver corrisposto al proprio CTP la somma di euro 1.656,64;
-di aver corrisposto al CTU la somma di euro 3.842,29 oltre a euro 20,00 di spese;
-che alla luce di quanto sopra è pacifica la responsabilità dei convenuti per i danni descritti nell'elaborato peritale, in quanto conseguenza di un lavoro male e superficialmente eseguito e senza coordinazione e controllo da parte della Direzione Lavori.
*
pagina 5 di 22 Si costituiva la la quale contestava le pretese Controparte_1 attoree assumendo che:
-in data 11.10.2013 sottoscriveva con parte Controparte_1 attrice un contratto d'appalto per l'esecuzione delle opere murarie necessarie a seguito della demolizione e ricostruzione con ampliamento di un fabbricato residenziale;
-le opere in oggetto sono state avvallate dalla DL;
-l'esecuzione delle opere è stata descritta e dettagliata nei SAL, vistati dalla
DL e trasmessi alla committente anche per i relativi pagamenti;
-le opere eseguite da sono state ultimate in data Controparte_1
20.05.2016;
-oggetto dell'appalto era “l'esecuzione dell'impermeabilizzazione delle superfici, terrazze, mentre la fornitura e posa in opera degli infissi, non costituiva oggetto di appalto, essendo stata commissionata ad altra società, la CP_2
-il contratto d'appalto non comprendeva l'impermeabilizzazione degli infissi;
non è mai stata coinvolta nella progettazione Controparte_1 dell'opera curata e sviluppata dalla DL;
non era a conoscenza né della società Controparte_1 CP_2 né conosceva quale tipologia di serramenti sarebbero stati installati;
-alcuna formale contestazione è stata inviata a Controparte_1 in merito alla denuncia delle asserite infiltrazioni;
-la disponibilità della a recarsi in loco e ad Controparte_1 effettuare un incontro ispettivo manifesta solo la buona fede della stessa nei confronti della committenza;
-di non aver mai ammesso alcuna responsabilità in merito alle infiltrazioni e conseguenti danni, né direttamente né in via implicita;
-di non aver mai ipotizzato alcuna percentuale di relativa ripartizione;
-di non aver mai nell'ottobre 2020 offerto di pagare la metà degli eventuali costi di ripristino;
pagina 6 di 22 -che l'espansione dell'infiltrazione è ben più limitata di quella lamentata giudizialmente;
-che le infiltrazioni si sono verificate in un unico serramento;
-che anche il CTU ha affermato che la causa dei lamentati vizi non sia ascrivibile ad un difetto di posa o alla qualità o al degrado dei materiali utilizzati, bensì al posizionamento della canalina del serramento completato con l'uso di schiuma poliuretanica (poliuretano espanso) materiale non impermeabile da parte di CP_2
-che parte attrice ha commissionato la realizzazione della posa degli infissi direttamente alla senza informare e coinvolgere CP_2 [...]
Controparte_1
-di non aver mai ricevuto alcuna documentazione tecnica relativa ai serramenti;
-che un'eventuale responsabilità per le lamentate infiltrazioni avendo origine nel posizionamento della canalina e del serramento che è stato completato con l'uso di schiuma poliuretanica (poliuretano espanso), materiale non impermeabilie, sarà ascrivibile unicamente alla Committente, alla DL per la mancata indicazione tecnica;
-che l'art. 4 del contratto di appalto di prevede un Controparte_1 espresso divieto per l'appaltatore di apportare variazioni al progetto o alle previsioni contrattuali;
-che ai sensi dell'art. 1667 cc eccepisce Controparte_1
l'intervenuta decadenza e prescrizione in quanto ha ultimato l'opera in data
20.05.2016 e la Committenza ha accettato le opere corrispondendo il saldo in data 29.06.2016 senza eccezione o riserva;
-che eventuali vizi andavano denunciati entro 60 giorni dalla consegna e la relativa azione promossa entro il biennio successivo;
-che in ogni caso alcun inadempimento può essere contestato alla
[...] che ha correttamente adempiuto all'incarico ricevuto;
Controparte_1
-che non è in ogni caso necessaria la demolizione dell'intera terrazza, ma solo sugli angoli delle finestre in prossimità delle parti che presentato il pagina 7 di 22 poliuretano espanso inserito da da impermeabilizzare con sensibile CP_2 riduzione dei costi di ripristino.
*
Si costituivano anche gli architetti e RO CP_4
il quali chiedevano il rigetto delle domande di parte attrice
[...] evidenziando ed eccependo:
-che la direzione lavori apprendeva solo a fine settembre dei lamentati difetti, quanto su richiesta si recava in loco per effettuare le opportune verifiche;
-che quanto l'arch. giungeva presso l'immobile già era stato effettuato CP_4 un intervento sul muro perimetrale;
-che nell'occasione i presenti preso atto dello stato dei luoghi, contestavano ciascuno ogni responsabilità propria;
-che nell'occasione non hanno neppure accettato una ripartizione di costi per il ripristino;
-che la DL ha svolto il proprio incarico con diligenza e perizia e pertanto non può essere imputata alcuna responsabilità;
-che le ditte appaltatrici sono state scelte personalmente e direttamente dalla committenza;
-che la DL ha redatto il computo metrico che contiene esaustiva e specifica descrizione delle opere;
-che l'impresa ha quotato il computo metrico e Controparte_1 sulla base di questo ha sottoscritto con la committenza il relativo contratto e in seguito ha eseguito le lavorazioni affidate;
-che al punto 7.06 del computo metrico alla voce “isolamenti e impermeabilizzazioni” è espressamente previsto che, per la impermeabilizzazione e l'isolamento delle terrazze, fosse realizzata ““barriera al vapore costituita da guaina elastomerica dello spessore di mm 4 con interposta lamina di alluminio, posata in totale aderenza al supporto e con giunti sovrapposti di almeno 10 cm e adeguati risvolti…- manto impermeabile realizzato mediante applicazione a secco e/o per rinvenimento a fiamma di
pagina 8 di 22 due membrane impermeabilizzanti bitume polimeroelastoplastomeriche a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, spessore mm 4 cadauna, la seconda posata sfalsata di 90° rispetto alla prima, entrambi saldate nelle sovrapposizioni con appositi attrezzi, giunti sovrapposti di circa 10 cm e adeguati risvolti;
sono compresi i sormonti e i risvolti sulle pareti interne dei tamponamenti, i pezzi speciali, quota parte dei torrini aeratori in DUTRAL, completi di pezzo speciale per il raccordo al manto impermeabile e canalizzatore, i raccordi ai pluviali e la garanzia di anni 10 (dieci) con rilascio di certificato assicurativo sui materiali e posa…Particolare cura dovrà essere adottata nell'esecuzione di raccordi degli spigoli…muretti e parti verticali in genere…”
-che nel libretto delle misure n. 8 e 10 redatto dalla ditta Baraldo srl il
31.01.2015 alla conclusione delle opere, erano contabilizzate in economia lavorazioni relative ai tamponamenti in muratura di opere morte e interventi su taglio e ripristino guaine impermeabilizzanti;
-che la mancanza del risvolto della guaina impermeabilizzante protettiva che a dire del CTU in sede di ATP sarebbe la causa dell'infiltrazione, era prevista e dichiarava di averla eseguita nei propri libretti Controparte_1 delle misure e quindi nella fase antecedente i lavori;
-che tanto l'arch. che l'arch. si sono recati in cantiere CP_3 CP_4 durante l'esecuzione delle opere e durante i sopralluoghi non sono mai state rinvenute mancanze o negligenze da parte delle ditte esecutrici delle opere;
-che l'opera oggetto di contestazione (stesura guaina di isolamento) è una lavorazione standard necessaria e ordinaria che non comporta particolarità tecniche;
-che le risultanze della CTU in sede di ATP superano la propria competenza tecnica applicano principi di diritto non di competenza;
-che nel computo metrico era espressamente previsto la posa della guaina impermeabilizzante in tutte le parti verticali e “Particolare cura dovrà essere
pagina 9 di 22 adottata nell'esecuzione di raccordi degli spigoli … muretti e parti verticali in genere”;
-che le infiltrazioni, a detta della CTU, sarebbero imputabili alla mancanza della guaina sulla parte verticale dal fondo della canalina fino alla sua sommità;
-che però allo stesso tempo il CTU conferma che sotto la canalina e lungo la parete perimetrale tra la canalina e la cassamorta del serramento è stata regolarmente stesa la guaina;
-che pertanto non è possibile che le infiltrazioni d'acqua derivino dalla mancanza della guaina intorno alla canalina;
-che la quantificazione dei costi di ripristino del CTU non possono essere comunque accettati, in quanto non è necessaria la demolizione dell'intera terrazza e che non è neppure accettabile il rifacimento del 50% della stessa;
-che è contestato altresì il costo di ripristino dell'intonachino e del cappotto sia per le dimensioni della porzione da rifare sia per i costi.
*
ritualmente citata, non si costituiva. CP_2
*
All'udienza del 21 settembre 2022 il G.I. dichiarava la contumacia di CP_2
e concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, VI
[...]
Comma c.p.c.
Successivamente all'udienza del 25 gennaio 2023, lette le memorie si riservava sulle istanze istruttorie.
Con ordinanza del 5 maggio 2023, il G.I. invitava le parti a valutare una proposta conciliativa che prevedeva il pagamento a favore dell'attore da parte di dell'importo di euro 5.000, da parte dei Controparte_1
Direttori dei Lavori dell'importo di euro 5.000 e di euro 10.000 da parte di spese di lite compensate per un totale di euro 20.000,00. CP_2
All'udienza del 12 ottobre 2023, parte attrice rifiutava di aderire alla proposta conciliativa del Giudice mentre le parti convenute presenti l'accettavano.
pagina 10 di 22 Stante il rifiuto di parte attrice le parti insistevano per l'accoglimento delle istanze istruttorie, con riserva del G.I.
Con ordinanza del 9 gennaio 2024 il G.I. scioglieva la riserva, ammettendo parte delle prove per testi e riservandosi ogni ulteriore valutazione rispetto all'ammissione di una CTU al loro esito.
In data 23 aprile 2024 vengono assunte le prove orali dei testi mentre non si tiene l'interrogatorio formale dei convenuti Direttori dei Lavori per motivi di salute.
All'udienza del 09 luglio 2024 venivano precisate le conclusioni che sotto si riportano e concessi i termini di legge per conclusionali e repliche
Precisazione delle conclusioni di parte attrice: accertarsi e dichiararsi per tutti i motivi di cui in narrativa l'esistenza dei vizi, difformità e difetti manifestatisi sull'immobile dell'attrice sito in Solesino via
Assisi n. 24 e come riscontrati nella consulenza tecnica preventiva di cui al procedimento svoltosi avanti al Tribunale di Rovigo n. 546/2021 RG;
accertarsi e dichiararsi la responsabilità solidale dei convenuti
[...] in persona del legale rapp. pro tempore, in persona Controparte_1 CP_5 del legale rapp. pro tempore, e in RO CP_4 ordine alla causazione dei vizi denunciati e per gli effetti condannarsi gli stessi al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice ND ZO nella complessiva somma di € 37.653,00 il tutto come quantificato nella CTU resa nel predetto procedimento ex art. 696bis cpc, importo aumentato in ragione degli effettivi maggiori costi da sostenere, o nella diversa somma, maggiore
o minore, ritenuta di giustizia liquidare oltre interessi legali dalla domanda al saldo. In ogni caso, siano condannati i convenuti, in Controparte_1 persona del legale rapp. pro tempore, in persona del legale rapp. pro CP_5 tempore, e al pagamento delle spese e RO CP_4 compenso di ATP e di causa nonché al pagamento delle spese di CTU e di
CTP corrisposte nel procedimento di ATP e che si indicano in complessivi €
6.753,13 nonché a quelle di eventuale altro CTU. In via istruttoria Si chiede sia disposta una integrazione alla CTU al fine di valutare la congruità dei
pagina 11 di 22 prezzi esposti dalle società incaricate di dare corso ai lavori di eliminazione del vizio e ripristino dell'immobile, e IN srl, così Controparte_6 come indicati nei documenti allegati n. 26 e 27 ovvero al fine di aggiornare i costi di ripristino alla luce dei diversi costi di materia prima e manodopera attualmente praticati.”
Precisazione delle conclusioni da parte della convenuta
[...]
Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, Nel merito: In via preliminare: rigettarsi tutte le domande avanzate dalla committente in accoglimento dell'eccezione di decadenza ex art. 1667 c.c. sollevata dall'odierna convenuta;
In via principale: rigettarsi tutte le domande avanzate dalla committente ZO in quanto infondate sia in fatto che in diritto per le ragioni di cui esposte in narrativa stante il corretto adempimento dell'odierna convenuta degli obblighi stabiliti nel contratto
d'appalto; In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo
Tribunale dovesse ravvisare una qualsivoglia forma di responsabilità nell'esecuzione delle opere, si chiede di accertare l'esclusione di responsabilità in capo a non avendo alcun obbligo Controparte_1 di controllare l'esecuzione di lavori affidati a parti terze (Direttore dei Lavori ed esecutori degli Infissi); In via subordinata ed ulteriormente gradata: nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse ravvisare in capo a una qualsivoglia forma di responsabilità si contesta Controparte_1 la quantificazione svolta da parte del Consulente Tecnico e si chiede una diversa e minore determinazione in linea con quanto indicato dal Consulente
Tecnico, CH. , e riportato in narrativa. In ogni caso, con vittoria di Per_3 spese e competenze di lite. In via istruttoria: Si ribadiscono le istanze istruttorie non ammesse e si insiste per la richiesta di interrogatorio formale.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, anche del procedimento di ATP.”
Precisazione delle conclusioni dei convenuti CH. e CH CP_3
CP_4
pagina 12 di 22 “In via principale: rigettarsi le domande formulate dall'avv. ND ZO nei confronti degli CH. e , perché RO CP_4 infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in premessa e, per l'effetto, dichiararsi che nulla devono gli CH. e RO CP_4 all'attrice.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avanzate nei confronti degli CH. e RO
, accertarsi il grado di responsabilità ascrivibile in capo ai CP_4 medesimi e limitarsi la condanna degli stessi nei limiti dell'accertato grado di responsabilità, nonché nella misura rigorosamente accertata e riconosciuta in causa.
In via istruttoria: Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie non ammesse. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge.”
Le parti costituite depositavano le rispettive conclusionali e repliche
MOTIVAZIONI rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante,
pagina 13 di 22 ciò premesso si ritiene che le domande attoree sono parzialmente fondate e vanno accolte per quanto sotto motivato
GLI ESITI DELL'ATP DELL'ING. MICHELE DESTRO IN RELAZIONE
ALLA CAUSA DELLE INFILTRAZIONI
Il CTU ing. ha affermato che “… l'installazione del Persona_2 serramento doveva essere preceduta dalla impermeabilizzazione del massetto e dalla esecuzione dei mancanti risvolti verticali della guaina;
alla fase di posa del serramento sarebbe dovuta seguire una ulteriore fase di verifica / collaudo della tenuta all'acqua e all'eventuale esecuzione dei necessari interventi correttivi” per poi affermare che “Dalle foto stesse (tale aspetto non era mai stato messo in discussione dal c.t.u. nella bozza peritale) si evince che la guaina impermeabilizzante è stata effettivamente realizzata, ed è stata risvoltata anche sul cordolo posto alla base del foro delle portefinestre.”
“… è evidente la presenza del risvolto (di colore nero) della guaina impermeabilizzante, eseguito dalla , che termina, con un tratto CP_1 pressochè orizzontale, a ridosso della base inferiore del massetto resaimpianti e della pavimentazione. Al di sopra di detto risvolto è collocata la canalina di scarico, mentre il risvolto mancante, che quello a cui è imputabile la comparsa di infiltrazioni lamentate da parte ricorrente, è quello afferente la parte verticale, dal fondo della canalina fino alla sua sommità.”
Per il CTU ing. dunque le infiltrazioni dipendono dalla Persona_2 mancanza di risvolto dal fondo della canalina fino alla sua sommità.
Motiva che proprio la mancanza di tale risvolto ha determinato le infiltrazioni perché “L'acqua di origine meteorica che si insinua nella fessura esistente tra la base del serramento e la canalina di raccolta delle acque stesse, installata
a ridosso del serramento medesimo, trova sfogo entro la muratura, nelle porzioni che si trovano ai lati della canalina stessa ed in corrispondenza della base inferiore del controtelaio del serramento, dove risulta evidente la mancanza del risvolto della guaina impermeabilizzante protettiva. Il posizionamento della canalina e del serramento è stato completato con l'uso
pagina 14 di 22 di schiuma poliuretanica (poliuretano espanso), materiale non impermeabile.
Quanto riscontrato in loco costituisce l'effettiva causa delle lamentate infiltrazioni …”
Quanto così esposto da CTU in sede di ATP in relazione alla causa delle infiltrazioni appare corretto e privo di vizi nel percorso logico argomentativo e dunque ben contrasta l'assunto anche dei convenuti CHitetti CP_3
e i quali hanno osservato che “Le infiltrazioni – a detta del CTU – CP_4 sarebbero imputabili alla mancanza della guaina sulla parte verticale dal fondo della canalina fino alla sua sommità. Tecnicamente il CTU non fornisce spiegazioni in ordine all'assunto. Posto che lui stesso conferma che sotto la canalina e lungo la parete perimetrale tra la canalina e la cassamorta del serramento è stata regolarmente stesa la guaina, non è possibile che le infiltrazioni d'acqua derivino dalla mancanza della guaina intorno alla canalina”
La spiegazione fornita dal CTU è chiara: la mancanza di adeguata impermeabilizzazione sullo specifico punto descritto dallo stesso comporta che l'acqua meteorica trova sfogo “entro la muratura”.
La foto dimessa dalle parti chiarisce senza alcun dubbio la mancanza di materiale impermeabilizzante (schiuma non impermeabile) proprio nel punto descritto dal CTU.
Occorre dunque individuare chi sia il responsabile di tale vizio.
I contratti dimessi sul punto aiutano a risolvere la domanda “chi-fa-cosa?”.
Non si condivide infatti l'assunto di parte attrice per cui tale lavorazione competeva alla perché dal capitolato non Controparte_1 emerge tale specifica e puntuale lavorazione.
Né la stessa emerge dal capitolato di ove al contrario è specificato CP_2 all'art. 13 che “La fornitura, nella totalità delle singole tipologie di cui è composta, andrà realizzata con profilati di alluminio della ditta CP_7
e andranno realizzati e messi in opera osservando tutte le prescrizione del produttore …” e che al fine di evitare la condensa “è assolutamente necessario un isolamento termico sopra la carpenteria metallica / solaio o
pagina 15 di 22 simile – per garantire le prestazioni tecniche del serramento e per rispettare tutti gli aspetti stabiliti dalle regole dell'arte.
La progettazione e D.L. devono prevedere tali coibentazioni …”
Tale contratto è datato 22/07/2014.
Il contratto con la è invece dall'11.10.2013. Controparte_1
Non pare pertanto sostenibile quanto dedotto da parte attrice laddove sostiene che in tale contratto sarebbe comunque prevista una lavorazione specifica di impermeabilizzazione ulteriore, anche perché certamente alla data dell'11.10.2013 le schede tecniche delle porte finestre non potevano essere a disposizione della Controparte_1
Occorre chiedersi, poi, se durante l'installazione delle porte finestre la ditta fosse o meno in cantiere e abbia in qualche Controparte_1 maniera messo mano e/o collaborato alla installazione delle portefinestre.
L'allegato 3 di parte convenuta arch. e chiamato “Libretto CP_3 CP_4 misure sal 8 e 10” indica le seguenti lavorazioni al punto 9 – OPERAIO
SPECIALIZZATO:
“20/04/2015: taglio guaina per passaggio scarichi canaline portefinestre e successiva impermeabilizzazione con nuova guaina …
29/04/2015: taglio guaina per passaggio scarichi canaline portefinestre e successiva impermeabilizzazione con nuova guaina …”
Come dimostra d'altronde il doc. 4 (mail del 10.3.20215 inviata a
) sempre di parte convenuta CH. e , Controparte_8 CP_3 CP_4 vi era la necessità del “collegamento idraulico tra le canaline di scarico poste alla base dei serramenti scorrevoli dei quattro locali (tre camere e un bagno) rivolti a nord al piano primo dell'edificio in oggetto.
La invitiamo a prendere contatto con l'CH. … omissis … Controparte_9 della IT FA (fornitrice dei serramenti) per delucidazioni relative ai serramenti su cui operare e alla fornitura dei pezzi di raccordo.”
Analoghe comunicazioni con la da parte della Controparte_1
DL non sono state provate.
pagina 16 di 22 Al contrario la sopra citata email inviata dalla DL alla e Controparte_8 il successivo taglio della guaina e rifacimento da parte della
[...] convergono nel ritenere che la DL fosse ben informata delle CP_1 varie fasi di lavorazione e installazione delle portefinestre e di come la sia stata interessata ad effettuare ulteriori lavorazioni oltre a CP_1 quelle del capitolato, ma non di quella specifica lavorazione di cui il CTU indica la mancanza e causa delle infiltrazioni.
Né parte attrice prova che la convenuta avesse Controparte_1 avuto la possibilità di avere e/o comunque di conoscere le istruzioni tecniche di installazione dell'infisso ordinato e commissionato a CP_2
Neppure parte convenuta Direzione Lavori nelle persone degli architetti e provano di averne consegnato copia di dette istruzioni, CP_3 CP_4 nè che fosse stata messa nelle condizioni di Controparte_1 conoscere tali istruzioni tecniche o di aver impartito le relative istruzioni.
Tanto più laddove anche per il semplice collegamento idraulico con le canaline di scarico la DL si era ben premurata di comunicare alla di contattare l'arch. della per Controparte_8 CP_9 CP_2 delucidazioni ai serramenti su cui operare.
Da quanto sopra ne consegue, sicuramente che Controparte_1 fosse in cantiere durante l'installazione delle portefinestre (diversamente da quanto dalla stessa sostenuto), ma che in relazione alla mancata particolare lavorazione ulteriore di impermeabilizzazione (“fessura esistente tra la base del serramento e la canalina di raccolta delle acque stesse, installata a ridosso del serramento medesimo, trova sfogo entro la muratura, nelle porzioni che si trovano ai lati della canalina stessa ed in corrispondenza della base inferiore del controtelaio del serramento, dove risulta evidente la mancanza del risvolto della guaina impermeabilizzante protettiva”) nulla può esserle contestato e/o addebitato, in quanto non vi è prova che la stessa abbia ricevuto le opportune istruzioni operative, né dal committente, né dalla
DL, né da CP_2
pagina 17 di 22 Unici responsabili della mancanza del risvolto della guaina protettiva (o meglio nell'errato utilizzo di schiuma non resistente all'acqua o nella mancanza di idonea protezione impermeabilizzante della stessa) nelle porzioni che si trovano ai lati della canalina ed in corrispondenza della base inferiore del controtelaio del serramento, non possono che essere individuati nella ditta che ha appunto fornito e installato le portefinestre e CP_2 nella Direzione Lavori, che avrebbe dovuto verificare se la sola apposizione di schiuma poliuretanica (e di quella in particolare usata) avrebbe garantito la impermeabilizzazione necessaria, data la particolare posizione del punto in oggetto comunque non esposto direttamente alle piogge e alla luce del sole.
Ne consegue che e DL nella persona degli architetti e CP_2 CP_3
risultano inadempienti ai rispettivi obblighi contrattuali ed CP_4 extracontrattuali.
Pacifica e provata la mancata esecuzione a regola d'arte della installazione della portafinestra per quanto sopra esposto da parte di CP_2
Per quanto riguarda la DL va ricordato che tra gli obblighi in capo alla stessa rientrano l'accertamento della conformità dell'opera al progetto, la supervisione delle modalità di esecuzione dell'opera (in conformità con il capitolato) e l'adozione degli accorgimenti attraverso cui garantire la realizzazione dell'opera a regola d'arte (senza, cioè, vizi di costruzione), anche mediante l'alta sorveglianza delle opere, che comporta comunque il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati.
Nel caso di specie, dunque, sussiste colpa grave dei direttori dei lavori, i quali avrebbero dovuto, valutate le schede tecniche di montaggio degli infissi di cui è causa, monitorare costantemente le fasi di realizzazione dell'opera in oggetto in cantiere (così assicurando l'esecuzione dei lavori a regola d'arte),
pagina 18 di 22 atteso che da un controllo costante sarebbero stati facilmente evincibili i vizi costruttivi, trattandosi di vizi riconducibili alla mera realizzazione dell'opera.
SULLA SOLIDARIETA' E RIPARTIZIONE INTERNA DELLE
RESPONSABILITA'
In merito al riparto di responsabilità fra e Appaltatore avendo CP_10 gli stessi con-causato il vizio andranno condannati in solido a risarcire i danni subiti da parte attrice. Nei rapporti interni si ritiene che l'imputazione vada così ripartita in eguale misura al 50% a e il restante 50% alla CP_2
Direzione Lavori nelle persone di CH. e CH. . Tale CP_3 CP_4 riparto si basa sul fatto che l'inadempimento della DL è relativo all'omesso controllo e/o indicazione corretta del tipo di schiuma poliuretanica che doveva venir utilizzata da e/o comunque per non aver aver impartito CP_2 le corrette istruzioni alla stessa per evitare che l'acqua meteorica andasse a diretto contatto con la schiuma poliuretanica non impermeabile consentendo il percolamento attraverso i muri, mentre per per aver aver errato CP_2 nell'uso di un tipo di schiuma poliuretanica non resistente all'acqua e di non aver considerato di richiedere la impermeabilizzazione dell'unico punto esposto alla possibilità di infiltrazione di acqua meteorica, considerato il fatto di essere in possesso delle note tecniche di posa dei serramenti in questione.
SUI DANNI E LORO QUANTIFICAZIONE
Il CTU ing. ha conteggiato il costo del ripristino dei danni causati le Per_2 seguenti somme:
-Opere per eliminare i vizi euro 5.235,00
-Opere per imbianchino per il ripristino del controsoffitto piano terra euro
6.580,00
-Opere da muratore per la sigillatura delle membrane impermeabilizzanti euro 6.591,04 – euro 612,57 a seguito di parziale accoglimento osservazioni
CTP
-rimozione serramenti e rispettive canaline, re installazione euro 968,32
- iva 10% sul totale di 18.851,79
- Spese tecniche per DL e collaudi euro 2.000,00
pagina 19 di 22 - iva 20% sul Spese tecniche di euro 2.000,00.
Tali voci sono state così conteggiate alla luce di alcuni preventivi dimessi da parte attrice in sede di ATP e alla luce dell'accoglimento di un rilievo del CTP della Controparte_1
Le lavorazioni quotate dal CTU appaiono corrette, come corretti appaiono i valori espressi dal CTU a seguito delle osservazioni del CTP di parte come richiamate dalla difesa dei DDLL. Controparte_1
Si ritiene però vi sia una duplicazione del costo relativo alla torretta di ponteggio/ponteggio metallico.
Si tratta di voci conteggiate dalle ditte di cui ai preventivi dimessi da parte attrice in maniera nettamente diversa (euro 160,00 ditta IN e euro
800,00 – ditta ZO).
Si ritiene pertanto che al totale indicato da parte del CTU di euro 18.851,79 vada detratta la spesa di euro 800,00, così determinando il totale di
18.051,79 da ivare al 10%.
Complessivamente dunque parte attrice dovrà vedersi risarcita della complessiva somma di euro 22.256,96, così determinata 18.051,79 +
1805,17 (iva 10%) + 2000,00 + 400,00 (iva 20%).
RISARCIMENTO SPESE ATP
Conseguentemente e gli architetti e dovranno CP_2 CP_3 CP_4 risarcire le spese di CTU e CTP sostenute da parte attrice nel procedimento di
ATP quantificate in complessivi euro 6.753,13.
Parimenti andrà rimborsata da parte attrice, Controparte_1 delle spese di ATP effettivamente sostenute.
SPESE LEGALI
Le spese legali seguono la soccombenza e dunque vanno così disposte:
a carico di parte attrice AL GN e in favore di parte convenuta che si liquidano secondo i criteri stabiliti nel Controparte_1
D.M. 55/2014 in relazione alla fascia da 26.001,00 euro a 52.000,00 euro
(valore causa/decisione euro 22.256,96 + euro 6.753,13) con i parametri
MEDI avuto riguardo all'oggetto della stessa per tutte le fasi e dunque pagina 20 di 22 complessivamente euro 7.616,00 oltre accessori di legge (15% spese generali, 4% CPA e IVA se effettivamente dovuta);
a carico di 1) e 2) CH. e CH. , in via solidale CP_2 CP_3 CP_4
(con riparto interno al 50% fra 1) e 2)) e in favore di parte attrice che si liquidano secondo i criteri stabiliti nel D.M. 55/2014 in relazione alla fascia da
26.001,00 euro a 52.000,00 euro (valore causa/decisione euro 22.256,96 + euro 6.753,13) con i parametri MEDI avuto riguardo all'oggetto della stessa per tutte le fasi e dunque complessivamente euro 7.616,00 oltre accessori di legge (15% spese generali, 4% CPA e IVA se effettivamente dovuta);
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
ACCERTA e DICHIARA per tutti i motivi di cui in narrativa l'esistenza dei vizi, difformità e difetti e danni manifestatisi sull'immobile dell'attrice sito in
Solesino via Assisi n. 24;
ACCERTA e DICHIARA la responsabilità solidale dei convenuti
1) in persona del legale rapp. pro tempore;
CP_2
2) CHitetti e , RO CP_4 in ordine alla causazione dei vizi denunciati e per gli effetti AN gli stessi al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice ND ZO nella complessiva somma di € 22.256,96 come sopra quantificati, con riparto interno fra i convenuti 1) e 2) del 50% come indicato in parte motiva;
AN
1) in persona del legale rapp. pro tempore, CP_2
2) CHitetti e , RO CP_4 in via solidale fra 1) e 2) e con riparto interno al 50%, al pagamento delle spese e compenso di ATP e di causa nonché al pagamento delle spese di CTU
e di CTP corrisposte nel procedimento di ATP pari a complessivi € 6.753,13 in favore dell'attrice AL GN.
AN AL GN a rifondere le spese legali in favore di liquidate in complessivi euro 7.166,00 oltre Controparte_1
pagina 21 di 22 15% spese generali, 4% CPA e IVA se effettivamente dovuta oltre al rimborso delle spese di ATP sostenute da nel Controparte_1 proc. 546/2021 RG.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Sentenza esecutiva ex lege
Rovigo, 12 febbraio 2025
Il GOP
Antonio Bortoluzzi
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del GOP Antonio Bortoluzzi ha pronunciato la presente
SENTENZA definitiva nella causa n. R.G. 1035_2023/2022, promossa da:
Avv. AL GN cf, C.F._1 con l'avv. LORENZO GOLLIN
-attore-
Contro cf e pi Controparte_1 P.IVA_1 con gli avvocati FRANCESCA ANDREA CANTONE e LUCA TIEGHI-
-convenuto- cf e pi CP_2 P.IVA_2
-convenuto contumace-
cf RO C.F._2
Con l'avv. SARA BALDON
-convenuto-
cf CP_4 C.F._3
Con l'avv. SARA BALDON
-convenuto-
***
Conclusioni come da verbale di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che: pagina 1 di 22 Con atto di citazione l'avv. AL GN conveniva in giudizio e Controparte_1 CP_2 RO
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_4
“accertarsi e dichiararsi per tutti i motivi di cui in narrativa l'esistenza dei vizi, difformità e difetti manifestatisi sull'immobile dell'attrice sito in Solesino via Assisi n. 24 e come riscontrati nella consulenza tecnica preventiva di cui al procedimento svoltosi avanti al Tribunale di Rovigo n. 546/2021 RG;
accertarsi e dichiararsi la responsabilità solidale dei convenuti
[...] in persona del legale rapp. pro tempore, in persona Controparte_1 CP_5 del legale rapp. pro tempore, e in RO CP_4 ordine alla causazione dei vizi denunciati e per gli effetti condannarsi gli stessi al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice ND ZO nella complessiva somma di € 23.176,97 il tutto come quantificato nella CTU resa nel predetto procedimento ex art. 696bis cpc, o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia liquidare oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
In ogni caso, siano condannati i convenuti, in persona Controparte_1 del legale rapp. pro tempore, in persona del legale rapp. pro CP_5 tempore, e al pagamento delle spese e RO CP_4 compenso di ATP e di causa nonché al pagamento delle spese di CTU e di
CTP corrisposte nel procedimento di ATP e che si indicano in complessivi €
6.753,13 nonché a quelle di eventuale altro CTU.
In via istruttoria
Si chiede che ex art. 696 bis quinto co. cpc sia acquisito agli atti del presente giudizio l'originale della consulenza tecnica preventiva dell'ing. estro Per_1 depositata nel procedimento n. 546/2021 RG Tribunale di Rovigo, con riserva di altro dedurre e produrre nei termini di cui all'art. 183 cpc.”
A supporto delle stesse così deduceva:
-di aver ottenuto nel giugno 2013 dal Comune di Solesino il permesso di demolizione e ricostruzione con ampliamento di un fabbricato residenziale unifamiliare;
pagina 2 di 22 -di aver affidato la direzioni lavori agli architetti e RO
; CP_4
-di aver affidato i lavori edili, nonché quelli relativi all'impermeabilizzazione delle varie superfici, terrazze comprese all'Impresa Baraldo Costruzioni srl di
Padova;
-di aver affidato la fornitura e posa in opera degli infissi alla con CP_2 sede in Merano;
-che nell'agosto 2020 l'immobile è stato interessato da importanti infiltrazioni d'acqua che hanno bagnato il soffitto del piano terra, rovinandolo;
-che tale accadimento è stato immediatamente segnalato tanto alla Direzione
Lavori che alle ditte e Controparte_1 CP_2
-che sul finire del settembre 2020 i DDLL e le sopra indicate ditte si sono incontrati e hanno effettuato un sopralluogo ed ispezione per la verifica di quanto accaduto;
-che da tale sopralluogo dopo aver proceduto al taglio di porzione di cartongesso e verifica della situazione del muro dell'abitazione sul terrazzo posto al primo piano si è scoperto che le infiltrazioni erano dovute con grandissima probabilità all'essenza o errata posa della guaina impermeabilizzante tra il muro e i
contro
-telai, cd falso serramento, di tutte le finestre al primo piano dell'abitazione;
-che per ammissione di e tutte le finestre del CP_2 Controparte_1 presentano lo stesso errore di posa e pertanto gli interventi dovranno interessare non solo la finestra oggetto di ispezione ma tutte le finestre del primo piano;
-dopo il taglio del cartongesso al termine dell'incontro si è provveduto a proteggere l'area dagli agenti atmosferici in modo precario;
-successivamente all'incontro “i soggetti interessati dal danno si sono resi latitanti lasciando l'immobile nello stato documentato”;
-di aver allora inviato in data 05.10.2020 un invito ad un incontro per verificare le possibilità di accordi;
pagina 3 di 22 -che l'incontro si è tenuto nell'ottobre 2020 con la presenza dell'arch. , CP_4 del sig. e di un incaricato della CP_1 CP_2
-che a seguito di questo incontro “sembrava che le parti si fossero accordate per una ripartizione di responsabilità nella percentuale del 25% DL e , CP_2
50% , tanto da autorizzare la ricorrente a richiedere il preventivo dei CP_1 lavori a soggetti terzi”.
-di aver inviato alle controparti i sopra ottenuti preventivi e che solo gli architetti e si sono dichiarati disponibili ad assumersi la CP_4 CP_3 responsabilità mentre sia la ditta che hanno negato ogni CP_1 CP_2 responsabilità;
-di aver promosso ricorso 696 bis che prendeva il numero 546/2021 di RG presso il Tribunale di Rovigo;
-che il CTU nominato in tale procedura, ing. così concludeva: Persona_2
““Le lamentate infiltrazioni di acqua di origine meteorica sono dovute alla mancanza della impermeabilizzazione della muratura posta ai lati dei serramenti scorrevoli (portefinestre) ubicati in corrispondenza delle aperture dei vani al piano primo, che permettono l'accesso al terrazzo rivolto verso il retro dell'edificio, opposto al lato strada. L'acqua di origine meteorica che si insinua nella fessura esistente tra la base del serramento e la canalina di raccolta delle acque stesse, installata a ridosso del serramento medesimo, trova sfogo entro la muratura, nelle porzioni che si trovano ai lati della canalina stessa ed in corrispondenza della base inferiore del controtelaio del serramento, dove risulta evidente la mancanza del risvolto della guaina impermeabilizzante protettiva. Il posizionamento della canalina e del serramento è stato completato con l'uso di schiuma poliuretanica
(poliuretano espanso), materiale non impermeabile”; ed anche che
“l'infiltrazione sia dovuta alla mancanza dell'esecuzione dei necessari risvolti della impermeabilizzazione, atti ad impedire all'acqua piovana di penetrare nella struttura. Dall'esame dello stato dei luoghi si
è potuto riscontrare come non sia stato posto in opera il necessario risvolto verticale della guaina sulla muratura, nelle zone laterali rispetto al foro della
pagina 4 di 22 portafinestra, all'attacco del controtelaio del serramento, e questo aspetto costituisce la causa precipua dei lamentati vizi...”
-che il CTU in relazione alle responsabilità del danno ha concluso che ““Si ritiene che nel caso di specie sia mancata la indispensabile collaborazione tra le maestranze intervenute nell'esecuzione delle opere, che avrebbero dovuto operare a garanzia e nel rispetto delle buone regole dell'arte. La Direzione dei Lavori avrebbe dovuto adoperarsi allo scopo di fare rispettare le buone tecniche di costruzione, assicurandosi che le impermeabilizzazioni fossero compiutamente realizzate anziché mancanti come riscontrato.....le succitate ditte, intervenute nel cantiere, erano tenute ad agire nel rispetto dell'art.
2224 c.c., che sancisce l'esecuzione dell'opera nel rispetto delle condizioni stabilite nel contratto e a regola d'arte. La riscontrata mancanza della corretta impermeabilizzazione mette in discussione la diligenza nell'adempimento delle obbligazioni inerenti l'attività esercitata (art. 1176
c.c.); viene meno il concetto di esecuzione a regola d'arte, perché
l'installazione del serramento doveva essere preceduta dalla impermeabilizzazione del massetto e dalla esecuzione dei risvolti verticali della guaina;
alla fase di posa del serramento sarebbe dovuta seguire una ulteriore fase di verifica / collaudo della tenuta all'acqua e all'eventuale esecuzione dei necessari interventi correttivi...”;
-che il CTU quantificava in euro 23.176,97 il costo necessario alle opere per l'eliminazione dei vizi;
-di aver corrisposto al proprio CTP la somma di euro 1.656,64;
-di aver corrisposto al CTU la somma di euro 3.842,29 oltre a euro 20,00 di spese;
-che alla luce di quanto sopra è pacifica la responsabilità dei convenuti per i danni descritti nell'elaborato peritale, in quanto conseguenza di un lavoro male e superficialmente eseguito e senza coordinazione e controllo da parte della Direzione Lavori.
*
pagina 5 di 22 Si costituiva la la quale contestava le pretese Controparte_1 attoree assumendo che:
-in data 11.10.2013 sottoscriveva con parte Controparte_1 attrice un contratto d'appalto per l'esecuzione delle opere murarie necessarie a seguito della demolizione e ricostruzione con ampliamento di un fabbricato residenziale;
-le opere in oggetto sono state avvallate dalla DL;
-l'esecuzione delle opere è stata descritta e dettagliata nei SAL, vistati dalla
DL e trasmessi alla committente anche per i relativi pagamenti;
-le opere eseguite da sono state ultimate in data Controparte_1
20.05.2016;
-oggetto dell'appalto era “l'esecuzione dell'impermeabilizzazione delle superfici, terrazze, mentre la fornitura e posa in opera degli infissi, non costituiva oggetto di appalto, essendo stata commissionata ad altra società, la CP_2
-il contratto d'appalto non comprendeva l'impermeabilizzazione degli infissi;
non è mai stata coinvolta nella progettazione Controparte_1 dell'opera curata e sviluppata dalla DL;
non era a conoscenza né della società Controparte_1 CP_2 né conosceva quale tipologia di serramenti sarebbero stati installati;
-alcuna formale contestazione è stata inviata a Controparte_1 in merito alla denuncia delle asserite infiltrazioni;
-la disponibilità della a recarsi in loco e ad Controparte_1 effettuare un incontro ispettivo manifesta solo la buona fede della stessa nei confronti della committenza;
-di non aver mai ammesso alcuna responsabilità in merito alle infiltrazioni e conseguenti danni, né direttamente né in via implicita;
-di non aver mai ipotizzato alcuna percentuale di relativa ripartizione;
-di non aver mai nell'ottobre 2020 offerto di pagare la metà degli eventuali costi di ripristino;
pagina 6 di 22 -che l'espansione dell'infiltrazione è ben più limitata di quella lamentata giudizialmente;
-che le infiltrazioni si sono verificate in un unico serramento;
-che anche il CTU ha affermato che la causa dei lamentati vizi non sia ascrivibile ad un difetto di posa o alla qualità o al degrado dei materiali utilizzati, bensì al posizionamento della canalina del serramento completato con l'uso di schiuma poliuretanica (poliuretano espanso) materiale non impermeabile da parte di CP_2
-che parte attrice ha commissionato la realizzazione della posa degli infissi direttamente alla senza informare e coinvolgere CP_2 [...]
Controparte_1
-di non aver mai ricevuto alcuna documentazione tecnica relativa ai serramenti;
-che un'eventuale responsabilità per le lamentate infiltrazioni avendo origine nel posizionamento della canalina e del serramento che è stato completato con l'uso di schiuma poliuretanica (poliuretano espanso), materiale non impermeabilie, sarà ascrivibile unicamente alla Committente, alla DL per la mancata indicazione tecnica;
-che l'art. 4 del contratto di appalto di prevede un Controparte_1 espresso divieto per l'appaltatore di apportare variazioni al progetto o alle previsioni contrattuali;
-che ai sensi dell'art. 1667 cc eccepisce Controparte_1
l'intervenuta decadenza e prescrizione in quanto ha ultimato l'opera in data
20.05.2016 e la Committenza ha accettato le opere corrispondendo il saldo in data 29.06.2016 senza eccezione o riserva;
-che eventuali vizi andavano denunciati entro 60 giorni dalla consegna e la relativa azione promossa entro il biennio successivo;
-che in ogni caso alcun inadempimento può essere contestato alla
[...] che ha correttamente adempiuto all'incarico ricevuto;
Controparte_1
-che non è in ogni caso necessaria la demolizione dell'intera terrazza, ma solo sugli angoli delle finestre in prossimità delle parti che presentato il pagina 7 di 22 poliuretano espanso inserito da da impermeabilizzare con sensibile CP_2 riduzione dei costi di ripristino.
*
Si costituivano anche gli architetti e RO CP_4
il quali chiedevano il rigetto delle domande di parte attrice
[...] evidenziando ed eccependo:
-che la direzione lavori apprendeva solo a fine settembre dei lamentati difetti, quanto su richiesta si recava in loco per effettuare le opportune verifiche;
-che quanto l'arch. giungeva presso l'immobile già era stato effettuato CP_4 un intervento sul muro perimetrale;
-che nell'occasione i presenti preso atto dello stato dei luoghi, contestavano ciascuno ogni responsabilità propria;
-che nell'occasione non hanno neppure accettato una ripartizione di costi per il ripristino;
-che la DL ha svolto il proprio incarico con diligenza e perizia e pertanto non può essere imputata alcuna responsabilità;
-che le ditte appaltatrici sono state scelte personalmente e direttamente dalla committenza;
-che la DL ha redatto il computo metrico che contiene esaustiva e specifica descrizione delle opere;
-che l'impresa ha quotato il computo metrico e Controparte_1 sulla base di questo ha sottoscritto con la committenza il relativo contratto e in seguito ha eseguito le lavorazioni affidate;
-che al punto 7.06 del computo metrico alla voce “isolamenti e impermeabilizzazioni” è espressamente previsto che, per la impermeabilizzazione e l'isolamento delle terrazze, fosse realizzata ““barriera al vapore costituita da guaina elastomerica dello spessore di mm 4 con interposta lamina di alluminio, posata in totale aderenza al supporto e con giunti sovrapposti di almeno 10 cm e adeguati risvolti…- manto impermeabile realizzato mediante applicazione a secco e/o per rinvenimento a fiamma di
pagina 8 di 22 due membrane impermeabilizzanti bitume polimeroelastoplastomeriche a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, spessore mm 4 cadauna, la seconda posata sfalsata di 90° rispetto alla prima, entrambi saldate nelle sovrapposizioni con appositi attrezzi, giunti sovrapposti di circa 10 cm e adeguati risvolti;
sono compresi i sormonti e i risvolti sulle pareti interne dei tamponamenti, i pezzi speciali, quota parte dei torrini aeratori in DUTRAL, completi di pezzo speciale per il raccordo al manto impermeabile e canalizzatore, i raccordi ai pluviali e la garanzia di anni 10 (dieci) con rilascio di certificato assicurativo sui materiali e posa…Particolare cura dovrà essere adottata nell'esecuzione di raccordi degli spigoli…muretti e parti verticali in genere…”
-che nel libretto delle misure n. 8 e 10 redatto dalla ditta Baraldo srl il
31.01.2015 alla conclusione delle opere, erano contabilizzate in economia lavorazioni relative ai tamponamenti in muratura di opere morte e interventi su taglio e ripristino guaine impermeabilizzanti;
-che la mancanza del risvolto della guaina impermeabilizzante protettiva che a dire del CTU in sede di ATP sarebbe la causa dell'infiltrazione, era prevista e dichiarava di averla eseguita nei propri libretti Controparte_1 delle misure e quindi nella fase antecedente i lavori;
-che tanto l'arch. che l'arch. si sono recati in cantiere CP_3 CP_4 durante l'esecuzione delle opere e durante i sopralluoghi non sono mai state rinvenute mancanze o negligenze da parte delle ditte esecutrici delle opere;
-che l'opera oggetto di contestazione (stesura guaina di isolamento) è una lavorazione standard necessaria e ordinaria che non comporta particolarità tecniche;
-che le risultanze della CTU in sede di ATP superano la propria competenza tecnica applicano principi di diritto non di competenza;
-che nel computo metrico era espressamente previsto la posa della guaina impermeabilizzante in tutte le parti verticali e “Particolare cura dovrà essere
pagina 9 di 22 adottata nell'esecuzione di raccordi degli spigoli … muretti e parti verticali in genere”;
-che le infiltrazioni, a detta della CTU, sarebbero imputabili alla mancanza della guaina sulla parte verticale dal fondo della canalina fino alla sua sommità;
-che però allo stesso tempo il CTU conferma che sotto la canalina e lungo la parete perimetrale tra la canalina e la cassamorta del serramento è stata regolarmente stesa la guaina;
-che pertanto non è possibile che le infiltrazioni d'acqua derivino dalla mancanza della guaina intorno alla canalina;
-che la quantificazione dei costi di ripristino del CTU non possono essere comunque accettati, in quanto non è necessaria la demolizione dell'intera terrazza e che non è neppure accettabile il rifacimento del 50% della stessa;
-che è contestato altresì il costo di ripristino dell'intonachino e del cappotto sia per le dimensioni della porzione da rifare sia per i costi.
*
ritualmente citata, non si costituiva. CP_2
*
All'udienza del 21 settembre 2022 il G.I. dichiarava la contumacia di CP_2
e concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, VI
[...]
Comma c.p.c.
Successivamente all'udienza del 25 gennaio 2023, lette le memorie si riservava sulle istanze istruttorie.
Con ordinanza del 5 maggio 2023, il G.I. invitava le parti a valutare una proposta conciliativa che prevedeva il pagamento a favore dell'attore da parte di dell'importo di euro 5.000, da parte dei Controparte_1
Direttori dei Lavori dell'importo di euro 5.000 e di euro 10.000 da parte di spese di lite compensate per un totale di euro 20.000,00. CP_2
All'udienza del 12 ottobre 2023, parte attrice rifiutava di aderire alla proposta conciliativa del Giudice mentre le parti convenute presenti l'accettavano.
pagina 10 di 22 Stante il rifiuto di parte attrice le parti insistevano per l'accoglimento delle istanze istruttorie, con riserva del G.I.
Con ordinanza del 9 gennaio 2024 il G.I. scioglieva la riserva, ammettendo parte delle prove per testi e riservandosi ogni ulteriore valutazione rispetto all'ammissione di una CTU al loro esito.
In data 23 aprile 2024 vengono assunte le prove orali dei testi mentre non si tiene l'interrogatorio formale dei convenuti Direttori dei Lavori per motivi di salute.
All'udienza del 09 luglio 2024 venivano precisate le conclusioni che sotto si riportano e concessi i termini di legge per conclusionali e repliche
Precisazione delle conclusioni di parte attrice: accertarsi e dichiararsi per tutti i motivi di cui in narrativa l'esistenza dei vizi, difformità e difetti manifestatisi sull'immobile dell'attrice sito in Solesino via
Assisi n. 24 e come riscontrati nella consulenza tecnica preventiva di cui al procedimento svoltosi avanti al Tribunale di Rovigo n. 546/2021 RG;
accertarsi e dichiararsi la responsabilità solidale dei convenuti
[...] in persona del legale rapp. pro tempore, in persona Controparte_1 CP_5 del legale rapp. pro tempore, e in RO CP_4 ordine alla causazione dei vizi denunciati e per gli effetti condannarsi gli stessi al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice ND ZO nella complessiva somma di € 37.653,00 il tutto come quantificato nella CTU resa nel predetto procedimento ex art. 696bis cpc, importo aumentato in ragione degli effettivi maggiori costi da sostenere, o nella diversa somma, maggiore
o minore, ritenuta di giustizia liquidare oltre interessi legali dalla domanda al saldo. In ogni caso, siano condannati i convenuti, in Controparte_1 persona del legale rapp. pro tempore, in persona del legale rapp. pro CP_5 tempore, e al pagamento delle spese e RO CP_4 compenso di ATP e di causa nonché al pagamento delle spese di CTU e di
CTP corrisposte nel procedimento di ATP e che si indicano in complessivi €
6.753,13 nonché a quelle di eventuale altro CTU. In via istruttoria Si chiede sia disposta una integrazione alla CTU al fine di valutare la congruità dei
pagina 11 di 22 prezzi esposti dalle società incaricate di dare corso ai lavori di eliminazione del vizio e ripristino dell'immobile, e IN srl, così Controparte_6 come indicati nei documenti allegati n. 26 e 27 ovvero al fine di aggiornare i costi di ripristino alla luce dei diversi costi di materia prima e manodopera attualmente praticati.”
Precisazione delle conclusioni da parte della convenuta
[...]
Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, Nel merito: In via preliminare: rigettarsi tutte le domande avanzate dalla committente in accoglimento dell'eccezione di decadenza ex art. 1667 c.c. sollevata dall'odierna convenuta;
In via principale: rigettarsi tutte le domande avanzate dalla committente ZO in quanto infondate sia in fatto che in diritto per le ragioni di cui esposte in narrativa stante il corretto adempimento dell'odierna convenuta degli obblighi stabiliti nel contratto
d'appalto; In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo
Tribunale dovesse ravvisare una qualsivoglia forma di responsabilità nell'esecuzione delle opere, si chiede di accertare l'esclusione di responsabilità in capo a non avendo alcun obbligo Controparte_1 di controllare l'esecuzione di lavori affidati a parti terze (Direttore dei Lavori ed esecutori degli Infissi); In via subordinata ed ulteriormente gradata: nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse ravvisare in capo a una qualsivoglia forma di responsabilità si contesta Controparte_1 la quantificazione svolta da parte del Consulente Tecnico e si chiede una diversa e minore determinazione in linea con quanto indicato dal Consulente
Tecnico, CH. , e riportato in narrativa. In ogni caso, con vittoria di Per_3 spese e competenze di lite. In via istruttoria: Si ribadiscono le istanze istruttorie non ammesse e si insiste per la richiesta di interrogatorio formale.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, anche del procedimento di ATP.”
Precisazione delle conclusioni dei convenuti CH. e CH CP_3
CP_4
pagina 12 di 22 “In via principale: rigettarsi le domande formulate dall'avv. ND ZO nei confronti degli CH. e , perché RO CP_4 infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in premessa e, per l'effetto, dichiararsi che nulla devono gli CH. e RO CP_4 all'attrice.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avanzate nei confronti degli CH. e RO
, accertarsi il grado di responsabilità ascrivibile in capo ai CP_4 medesimi e limitarsi la condanna degli stessi nei limiti dell'accertato grado di responsabilità, nonché nella misura rigorosamente accertata e riconosciuta in causa.
In via istruttoria: Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie non ammesse. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge.”
Le parti costituite depositavano le rispettive conclusionali e repliche
MOTIVAZIONI rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante,
pagina 13 di 22 ciò premesso si ritiene che le domande attoree sono parzialmente fondate e vanno accolte per quanto sotto motivato
GLI ESITI DELL'ATP DELL'ING. MICHELE DESTRO IN RELAZIONE
ALLA CAUSA DELLE INFILTRAZIONI
Il CTU ing. ha affermato che “… l'installazione del Persona_2 serramento doveva essere preceduta dalla impermeabilizzazione del massetto e dalla esecuzione dei mancanti risvolti verticali della guaina;
alla fase di posa del serramento sarebbe dovuta seguire una ulteriore fase di verifica / collaudo della tenuta all'acqua e all'eventuale esecuzione dei necessari interventi correttivi” per poi affermare che “Dalle foto stesse (tale aspetto non era mai stato messo in discussione dal c.t.u. nella bozza peritale) si evince che la guaina impermeabilizzante è stata effettivamente realizzata, ed è stata risvoltata anche sul cordolo posto alla base del foro delle portefinestre.”
“… è evidente la presenza del risvolto (di colore nero) della guaina impermeabilizzante, eseguito dalla , che termina, con un tratto CP_1 pressochè orizzontale, a ridosso della base inferiore del massetto resaimpianti e della pavimentazione. Al di sopra di detto risvolto è collocata la canalina di scarico, mentre il risvolto mancante, che quello a cui è imputabile la comparsa di infiltrazioni lamentate da parte ricorrente, è quello afferente la parte verticale, dal fondo della canalina fino alla sua sommità.”
Per il CTU ing. dunque le infiltrazioni dipendono dalla Persona_2 mancanza di risvolto dal fondo della canalina fino alla sua sommità.
Motiva che proprio la mancanza di tale risvolto ha determinato le infiltrazioni perché “L'acqua di origine meteorica che si insinua nella fessura esistente tra la base del serramento e la canalina di raccolta delle acque stesse, installata
a ridosso del serramento medesimo, trova sfogo entro la muratura, nelle porzioni che si trovano ai lati della canalina stessa ed in corrispondenza della base inferiore del controtelaio del serramento, dove risulta evidente la mancanza del risvolto della guaina impermeabilizzante protettiva. Il posizionamento della canalina e del serramento è stato completato con l'uso
pagina 14 di 22 di schiuma poliuretanica (poliuretano espanso), materiale non impermeabile.
Quanto riscontrato in loco costituisce l'effettiva causa delle lamentate infiltrazioni …”
Quanto così esposto da CTU in sede di ATP in relazione alla causa delle infiltrazioni appare corretto e privo di vizi nel percorso logico argomentativo e dunque ben contrasta l'assunto anche dei convenuti CHitetti CP_3
e i quali hanno osservato che “Le infiltrazioni – a detta del CTU – CP_4 sarebbero imputabili alla mancanza della guaina sulla parte verticale dal fondo della canalina fino alla sua sommità. Tecnicamente il CTU non fornisce spiegazioni in ordine all'assunto. Posto che lui stesso conferma che sotto la canalina e lungo la parete perimetrale tra la canalina e la cassamorta del serramento è stata regolarmente stesa la guaina, non è possibile che le infiltrazioni d'acqua derivino dalla mancanza della guaina intorno alla canalina”
La spiegazione fornita dal CTU è chiara: la mancanza di adeguata impermeabilizzazione sullo specifico punto descritto dallo stesso comporta che l'acqua meteorica trova sfogo “entro la muratura”.
La foto dimessa dalle parti chiarisce senza alcun dubbio la mancanza di materiale impermeabilizzante (schiuma non impermeabile) proprio nel punto descritto dal CTU.
Occorre dunque individuare chi sia il responsabile di tale vizio.
I contratti dimessi sul punto aiutano a risolvere la domanda “chi-fa-cosa?”.
Non si condivide infatti l'assunto di parte attrice per cui tale lavorazione competeva alla perché dal capitolato non Controparte_1 emerge tale specifica e puntuale lavorazione.
Né la stessa emerge dal capitolato di ove al contrario è specificato CP_2 all'art. 13 che “La fornitura, nella totalità delle singole tipologie di cui è composta, andrà realizzata con profilati di alluminio della ditta CP_7
e andranno realizzati e messi in opera osservando tutte le prescrizione del produttore …” e che al fine di evitare la condensa “è assolutamente necessario un isolamento termico sopra la carpenteria metallica / solaio o
pagina 15 di 22 simile – per garantire le prestazioni tecniche del serramento e per rispettare tutti gli aspetti stabiliti dalle regole dell'arte.
La progettazione e D.L. devono prevedere tali coibentazioni …”
Tale contratto è datato 22/07/2014.
Il contratto con la è invece dall'11.10.2013. Controparte_1
Non pare pertanto sostenibile quanto dedotto da parte attrice laddove sostiene che in tale contratto sarebbe comunque prevista una lavorazione specifica di impermeabilizzazione ulteriore, anche perché certamente alla data dell'11.10.2013 le schede tecniche delle porte finestre non potevano essere a disposizione della Controparte_1
Occorre chiedersi, poi, se durante l'installazione delle porte finestre la ditta fosse o meno in cantiere e abbia in qualche Controparte_1 maniera messo mano e/o collaborato alla installazione delle portefinestre.
L'allegato 3 di parte convenuta arch. e chiamato “Libretto CP_3 CP_4 misure sal 8 e 10” indica le seguenti lavorazioni al punto 9 – OPERAIO
SPECIALIZZATO:
“20/04/2015: taglio guaina per passaggio scarichi canaline portefinestre e successiva impermeabilizzazione con nuova guaina …
29/04/2015: taglio guaina per passaggio scarichi canaline portefinestre e successiva impermeabilizzazione con nuova guaina …”
Come dimostra d'altronde il doc. 4 (mail del 10.3.20215 inviata a
) sempre di parte convenuta CH. e , Controparte_8 CP_3 CP_4 vi era la necessità del “collegamento idraulico tra le canaline di scarico poste alla base dei serramenti scorrevoli dei quattro locali (tre camere e un bagno) rivolti a nord al piano primo dell'edificio in oggetto.
La invitiamo a prendere contatto con l'CH. … omissis … Controparte_9 della IT FA (fornitrice dei serramenti) per delucidazioni relative ai serramenti su cui operare e alla fornitura dei pezzi di raccordo.”
Analoghe comunicazioni con la da parte della Controparte_1
DL non sono state provate.
pagina 16 di 22 Al contrario la sopra citata email inviata dalla DL alla e Controparte_8 il successivo taglio della guaina e rifacimento da parte della
[...] convergono nel ritenere che la DL fosse ben informata delle CP_1 varie fasi di lavorazione e installazione delle portefinestre e di come la sia stata interessata ad effettuare ulteriori lavorazioni oltre a CP_1 quelle del capitolato, ma non di quella specifica lavorazione di cui il CTU indica la mancanza e causa delle infiltrazioni.
Né parte attrice prova che la convenuta avesse Controparte_1 avuto la possibilità di avere e/o comunque di conoscere le istruzioni tecniche di installazione dell'infisso ordinato e commissionato a CP_2
Neppure parte convenuta Direzione Lavori nelle persone degli architetti e provano di averne consegnato copia di dette istruzioni, CP_3 CP_4 nè che fosse stata messa nelle condizioni di Controparte_1 conoscere tali istruzioni tecniche o di aver impartito le relative istruzioni.
Tanto più laddove anche per il semplice collegamento idraulico con le canaline di scarico la DL si era ben premurata di comunicare alla di contattare l'arch. della per Controparte_8 CP_9 CP_2 delucidazioni ai serramenti su cui operare.
Da quanto sopra ne consegue, sicuramente che Controparte_1 fosse in cantiere durante l'installazione delle portefinestre (diversamente da quanto dalla stessa sostenuto), ma che in relazione alla mancata particolare lavorazione ulteriore di impermeabilizzazione (“fessura esistente tra la base del serramento e la canalina di raccolta delle acque stesse, installata a ridosso del serramento medesimo, trova sfogo entro la muratura, nelle porzioni che si trovano ai lati della canalina stessa ed in corrispondenza della base inferiore del controtelaio del serramento, dove risulta evidente la mancanza del risvolto della guaina impermeabilizzante protettiva”) nulla può esserle contestato e/o addebitato, in quanto non vi è prova che la stessa abbia ricevuto le opportune istruzioni operative, né dal committente, né dalla
DL, né da CP_2
pagina 17 di 22 Unici responsabili della mancanza del risvolto della guaina protettiva (o meglio nell'errato utilizzo di schiuma non resistente all'acqua o nella mancanza di idonea protezione impermeabilizzante della stessa) nelle porzioni che si trovano ai lati della canalina ed in corrispondenza della base inferiore del controtelaio del serramento, non possono che essere individuati nella ditta che ha appunto fornito e installato le portefinestre e CP_2 nella Direzione Lavori, che avrebbe dovuto verificare se la sola apposizione di schiuma poliuretanica (e di quella in particolare usata) avrebbe garantito la impermeabilizzazione necessaria, data la particolare posizione del punto in oggetto comunque non esposto direttamente alle piogge e alla luce del sole.
Ne consegue che e DL nella persona degli architetti e CP_2 CP_3
risultano inadempienti ai rispettivi obblighi contrattuali ed CP_4 extracontrattuali.
Pacifica e provata la mancata esecuzione a regola d'arte della installazione della portafinestra per quanto sopra esposto da parte di CP_2
Per quanto riguarda la DL va ricordato che tra gli obblighi in capo alla stessa rientrano l'accertamento della conformità dell'opera al progetto, la supervisione delle modalità di esecuzione dell'opera (in conformità con il capitolato) e l'adozione degli accorgimenti attraverso cui garantire la realizzazione dell'opera a regola d'arte (senza, cioè, vizi di costruzione), anche mediante l'alta sorveglianza delle opere, che comporta comunque il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati.
Nel caso di specie, dunque, sussiste colpa grave dei direttori dei lavori, i quali avrebbero dovuto, valutate le schede tecniche di montaggio degli infissi di cui è causa, monitorare costantemente le fasi di realizzazione dell'opera in oggetto in cantiere (così assicurando l'esecuzione dei lavori a regola d'arte),
pagina 18 di 22 atteso che da un controllo costante sarebbero stati facilmente evincibili i vizi costruttivi, trattandosi di vizi riconducibili alla mera realizzazione dell'opera.
SULLA SOLIDARIETA' E RIPARTIZIONE INTERNA DELLE
RESPONSABILITA'
In merito al riparto di responsabilità fra e Appaltatore avendo CP_10 gli stessi con-causato il vizio andranno condannati in solido a risarcire i danni subiti da parte attrice. Nei rapporti interni si ritiene che l'imputazione vada così ripartita in eguale misura al 50% a e il restante 50% alla CP_2
Direzione Lavori nelle persone di CH. e CH. . Tale CP_3 CP_4 riparto si basa sul fatto che l'inadempimento della DL è relativo all'omesso controllo e/o indicazione corretta del tipo di schiuma poliuretanica che doveva venir utilizzata da e/o comunque per non aver aver impartito CP_2 le corrette istruzioni alla stessa per evitare che l'acqua meteorica andasse a diretto contatto con la schiuma poliuretanica non impermeabile consentendo il percolamento attraverso i muri, mentre per per aver aver errato CP_2 nell'uso di un tipo di schiuma poliuretanica non resistente all'acqua e di non aver considerato di richiedere la impermeabilizzazione dell'unico punto esposto alla possibilità di infiltrazione di acqua meteorica, considerato il fatto di essere in possesso delle note tecniche di posa dei serramenti in questione.
SUI DANNI E LORO QUANTIFICAZIONE
Il CTU ing. ha conteggiato il costo del ripristino dei danni causati le Per_2 seguenti somme:
-Opere per eliminare i vizi euro 5.235,00
-Opere per imbianchino per il ripristino del controsoffitto piano terra euro
6.580,00
-Opere da muratore per la sigillatura delle membrane impermeabilizzanti euro 6.591,04 – euro 612,57 a seguito di parziale accoglimento osservazioni
CTP
-rimozione serramenti e rispettive canaline, re installazione euro 968,32
- iva 10% sul totale di 18.851,79
- Spese tecniche per DL e collaudi euro 2.000,00
pagina 19 di 22 - iva 20% sul Spese tecniche di euro 2.000,00.
Tali voci sono state così conteggiate alla luce di alcuni preventivi dimessi da parte attrice in sede di ATP e alla luce dell'accoglimento di un rilievo del CTP della Controparte_1
Le lavorazioni quotate dal CTU appaiono corrette, come corretti appaiono i valori espressi dal CTU a seguito delle osservazioni del CTP di parte come richiamate dalla difesa dei DDLL. Controparte_1
Si ritiene però vi sia una duplicazione del costo relativo alla torretta di ponteggio/ponteggio metallico.
Si tratta di voci conteggiate dalle ditte di cui ai preventivi dimessi da parte attrice in maniera nettamente diversa (euro 160,00 ditta IN e euro
800,00 – ditta ZO).
Si ritiene pertanto che al totale indicato da parte del CTU di euro 18.851,79 vada detratta la spesa di euro 800,00, così determinando il totale di
18.051,79 da ivare al 10%.
Complessivamente dunque parte attrice dovrà vedersi risarcita della complessiva somma di euro 22.256,96, così determinata 18.051,79 +
1805,17 (iva 10%) + 2000,00 + 400,00 (iva 20%).
RISARCIMENTO SPESE ATP
Conseguentemente e gli architetti e dovranno CP_2 CP_3 CP_4 risarcire le spese di CTU e CTP sostenute da parte attrice nel procedimento di
ATP quantificate in complessivi euro 6.753,13.
Parimenti andrà rimborsata da parte attrice, Controparte_1 delle spese di ATP effettivamente sostenute.
SPESE LEGALI
Le spese legali seguono la soccombenza e dunque vanno così disposte:
a carico di parte attrice AL GN e in favore di parte convenuta che si liquidano secondo i criteri stabiliti nel Controparte_1
D.M. 55/2014 in relazione alla fascia da 26.001,00 euro a 52.000,00 euro
(valore causa/decisione euro 22.256,96 + euro 6.753,13) con i parametri
MEDI avuto riguardo all'oggetto della stessa per tutte le fasi e dunque pagina 20 di 22 complessivamente euro 7.616,00 oltre accessori di legge (15% spese generali, 4% CPA e IVA se effettivamente dovuta);
a carico di 1) e 2) CH. e CH. , in via solidale CP_2 CP_3 CP_4
(con riparto interno al 50% fra 1) e 2)) e in favore di parte attrice che si liquidano secondo i criteri stabiliti nel D.M. 55/2014 in relazione alla fascia da
26.001,00 euro a 52.000,00 euro (valore causa/decisione euro 22.256,96 + euro 6.753,13) con i parametri MEDI avuto riguardo all'oggetto della stessa per tutte le fasi e dunque complessivamente euro 7.616,00 oltre accessori di legge (15% spese generali, 4% CPA e IVA se effettivamente dovuta);
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
ACCERTA e DICHIARA per tutti i motivi di cui in narrativa l'esistenza dei vizi, difformità e difetti e danni manifestatisi sull'immobile dell'attrice sito in
Solesino via Assisi n. 24;
ACCERTA e DICHIARA la responsabilità solidale dei convenuti
1) in persona del legale rapp. pro tempore;
CP_2
2) CHitetti e , RO CP_4 in ordine alla causazione dei vizi denunciati e per gli effetti AN gli stessi al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice ND ZO nella complessiva somma di € 22.256,96 come sopra quantificati, con riparto interno fra i convenuti 1) e 2) del 50% come indicato in parte motiva;
AN
1) in persona del legale rapp. pro tempore, CP_2
2) CHitetti e , RO CP_4 in via solidale fra 1) e 2) e con riparto interno al 50%, al pagamento delle spese e compenso di ATP e di causa nonché al pagamento delle spese di CTU
e di CTP corrisposte nel procedimento di ATP pari a complessivi € 6.753,13 in favore dell'attrice AL GN.
AN AL GN a rifondere le spese legali in favore di liquidate in complessivi euro 7.166,00 oltre Controparte_1
pagina 21 di 22 15% spese generali, 4% CPA e IVA se effettivamente dovuta oltre al rimborso delle spese di ATP sostenute da nel Controparte_1 proc. 546/2021 RG.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Sentenza esecutiva ex lege
Rovigo, 12 febbraio 2025
Il GOP
Antonio Bortoluzzi
pagina 22 di 22