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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/10/2025, n. 9060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9060 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli
VIII sezione civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Claudia Colicchio ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nelle cause iscritte al R.G. n. 26309/2021
TRA
, rappresentata e difesa Parte_1
giusta procura in atti dall'avv. Danilo Grossi presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Gorgonzola (MI) alla Via Milano n.37/C
ATTRICE
CONTRO in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli Avv.ti Sergio RR
e IN RR ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Napoli alla Via G. Sanfelice 24;
, rappresentato e difeso giusta procura in atti Parte_2
dall'Avv. Fabrizio Anania, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Torre del Greco (NA) alla via A. De Gasperi n.62;
CONVENUTI
E
in persona l.r.p.t.; Controparte_2 [...]
in persona del l.r.p.t.; CP_3 [...]
in persona del l.r.p.t., tutte rappresentate Controparte_4
e difese giuste procure in atti dall'Avv. Maurizio Orlando, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in Milano, alla Via
Chiossetto n.18;
in persona del l.r.p.t. Controparte_5
(contumace)
ER MA
Oggetto: responsabilità professionale per attività medico-chirurgica
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 02.11.2021, la Sig.ra Pt_1
conveniva in giudizio la e il dott. Controparte_1 [...]
, deducendo di aver subito gravi danni fisici, estetici e Parte_2
psichici a seguito degli interventi di addominoplastica, liposcultura e brachioplastica eseguiti il 09.02.2008 presso la Controparte_6
dal Dr. . In particolare, parte attrice
[...] Parte_2
deduceva che:
a) nel corso dell'anno 2008 si rivolgeva al Dott. che al fine Persona_1
di trattare chirurgicamente la presenza di flaccidità della cute a carico delle braccia e dell'addome indicava l'esecuzione di un intervento di addominoplastica e brachioplastica;
b) in data 08.02.2008 si ricoverava presso la Controparte_6
con diagnosi di “Addome pendulo - Adiposità localizzata”;
[...]
c) in data 09.02.2008 veniva sottoposta ad intervento di addominoplastica, liposcultura cosce e brachioplastica, non senza
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complicazioni in quanto si verificava perdita di sangue e anemizzazione, richiedendo alcune trasfusioni;
d) il giorno dopo l'intervento si verificava deiscenza della sutura sulla schiena, che veniva reiterata dopo la medicazione. Successivamente, veniva dimessa su indicazione del chirurgo con prescrizione di un controllo ambulatoriale a distanza di 15 giorni per la rimozione dei punti di sutura e l'osservanza di una terapia topica per agevolare la cicatrizzazione;
e) l'intervento eseguito aveva causato esiti cicatriziali non accettabili, come quelle alle braccia accompagnate da una limitazione funzionale e dolorosa causata da una notevole trazione delle cicatrici stesse e soprattutto quelle al tronco, con una grave alterazione dell'ombelico e una deformazione della regione pubica, con difficoltà a contenere l'urina e deviazione del getto urinario;
f) tali pregiudizi estetici e funzionali causati dall'intervento eseguito dal medico convenuto provocavano altresì conseguenze di natura psicologica, documentate in atti, tra cui “un'alterazione dello stato emotivo generalizzato ed evidenzia una condizione ansioso-depressiva”;
g) con il passare del tempo continuava a sussistere persistenza di dolore in sede cicatriziale e tra ombelico e cicatrice sovrapubica, senso di trazione alle braccia, dolore in corrispondenza delle cicatrici localizzate alla schiena e ai fianchi, nonché difficoltà urinarie;
h) consultato il sanitario convenuto, questi non riconosceva le problematiche e anzi rassicurava la paziente sul futuro miglioramento del quadro estetico e funzionale.
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L'attrice, a causa del dolore persistente e delle deformità morfologiche, estetiche e funzionali riportate, nonché dei disturbi psicologici sofferti, chiedeva condannarsi in solido tra loro il medico chirurgo dott. e la struttura al Parte_2 Controparte_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nella misura complessiva di Euro 1.225.565,25, nonché la risoluzione del contratto stipulato con il professionista convenuto e la restituzione del compenso.
Si costituiva la quale contestava nel merito la Controparte_1
fondatezza della domanda in assenza di specifica allegazione e prova dei danni ed eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per inesatta individuazione della causa petendi e del petitum, nonché la carenza di legittimazione passiva della struttura sanitaria e chiamava in garanzia, in forza di polizza contratta il 28.12.2009 in atti, le Compagnie assicurative Controparte_7 Controparte_3
e (in coassicurazione) per
[...] Controparte_4
tenerla indenne dall'eventuale pagamento delle somme dovute all'attrice in accoglimento delle sue pretese risarcitorie.
Si costituivano, dunque, le compagnie assicurative, eccependo l'inoperatività nel caso di specie della polizza contratta dalla struttura convenuta in quanto il Dott. aveva operato ivi in regime Parte_2
libero-professionale e non come medico dipendente e contestando nel merito le richieste risarcitorie di parte attrice per mancanza di responsabilità di nella produzione del danno Controparte_1
patito, riservandosi, in subordine in caso di condanna, di agire in rivalsa nei confronti della struttura e dei coobbligati.
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Si costituiva, infine, il medico chirurgo che ha effettuato l'intervento del 09.02.2008, dott. , il quale in via preliminare Parte_2
eccepiva la nullità dell'atto di citazione per carente individuazione del petitum e della causa petendi, nonché l'intervenuta prescrizione del diritto dell'attrice a richiedere il risarcimento dei danni occorsi in occasione del predetto intervento;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda perché infondata, respingendo ogni addebito di responsabilità e deducendo, altresì, che l'insorgenza dei danni patiti dall'attrice fossero da ricondurre alla per Controparte_1
omessa vigilanza sull'operato dei sanitari ivi operanti e alla stessa attrice per inosservanza delle prescrizioni mediche e, altresì, chiamava in causa in garanzia la compagnia di assicurazione Controparte_5
[...]
Dichiarata la contumacia di regolarmente Controparte_5
citata all'udienza del 20.10.2022, istruito il giudizio e disposta Ctu medico-legale eseguita dal collegio peritale composto dai dott.ri e , all'udienza del 19.06.2025 Persona_2 Persona_3
la causa veniva riservata in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
In via preliminare, va rigettata, perché infondata, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dai convenuti Controparte_1
e dal dott. , per indeterminatezza del petitum e della causa Parte_2
petendi ai sensi degli artt.163 nn.3 e 4 e 164 comma 4 cpc, risultando nell'atto introduttivo del presente giudizio adeguatamente specificati la determinazione della cosa oggetto della domanda nonché gli
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elementi di fatto e di diritto costituenti la ragione delle pretese azionate.
Va, in tema, rilevato che: “la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della
"causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (cfr. Cassazione civ. sez. III n.11751, 15/5/2013).
Nel caso di specie, invero, parte attrice ha ben specificato che i vari pregiudizi subiti, consistenti nei gravi esiti dell'intervento chirurgico del 09.02.2008, sarebbero, secondo la sua prospettazione dei fatti, riconducibili ad inadeguate e inappropriate tecniche di progettazione e realizzazione dell'atto chirurgico di addominoplastica, liposcultura cosce e brachioplastica eseguito dal medico convenuto dott. Parte_2
che non ha conseguito il risultato estetico e funzionale atteso e dovuto. Orbene, dal complesso degli atti nonché dalla documentazione agli stessi allegata, risultano sufficientemente individuati i profili di inadempimento contestati ai convenuti, nonché la tipologia delle varie voci di danno di cui l'istante chiede il ristoro, in ragione di quanto ritenuto da questo Tribunale per cui: “la nullità dell'atto di citazione per "petitum" omesso od assolutamente incerto, ai sensi
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dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in re-lazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte”
(cfr. Cass. civ. sez. II n. 1681, 29/1/2015).
Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di prescrizione della pretesa risarcitoria di parte attrice sollevata dal convenuto medico dott. in quanto infondata. Il regime di prescrizione Parte_2
applicabile al caso di specie dipende dalla natura giuridica dell'eventuale responsabilità imputabile al medico operante. Ebbene,
l'evento da cui trae origine la richiesta risarcitoria è costituito dall'intervento chirurgico eseguito il 09.02.2008, ossia in epoca anteriore alla Legge Gelli-Bianco n.24 del 2017 che ha mutato il regime di responsabilità civile del medico, passando dal modello contrattuale a quello extracontrattuale fondato sull'art. 2043 c.c. Tale regime di responsabilità aquiliana, però, come chiarito da nutrita giurisprudenza, è irretroattivo ed è applicabile ai soli fatti dannosi avvenuti in seguito all'entrata in vigore della legge, sicché al caso di specie deve applicarsi il tradizionale modello di responsabilità contrattuale e il regime di prescrizione ordinaria decennale.
Orbene, l'azione nei confronti del medico convenuto non può essere considerata prescritta, alla luce delle plurime interruzioni intervenute nel corso del tempo e documentate in atti: in data 3.10.2011 con la ricezione della diffida inviata al medico dall'avv. Giuseppe Campolo;
in data 11.03.2020 con la diffida inviata al medico a mezzo pec
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dall'avv. Chindamo di cui il convenuto in comparsa non contesta la ricezione avendo unicamente e correttamente allegato la mancanza agli atti della ricevuta di ritorno della missiva inviata al Dott.
[...]
in data 15 aprile 2016. Parte_2
Per questi motivi
l'eccezione di prescrizione è infondata e va rigettata.
Passando all'esame del merito della controversia, la domanda attorea appare fondata e, pertanto, merita accoglimento nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Le richieste di parte attrice, così come delineate nell'atto introduttivo, attengono sostanzialmente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa patiti per effetto dell'intervento eseguito in data 09.02.2011 ad opera del dott. presso la struttura Parte_2
la di proprietà della Controparte_6 [...]
CP_1
Nel caso in esame, considerato il regime di responsabilità contrattuale ratione temporis applicabile, il paziente attore non avrà l'onere di provare né la colpa né, tanto meno, la gravità di essa, dovendo il difetto di colpa o la non qualificabilità della stessa in termini di gravità (nel caso di cui all'art. 2236 cod. civ.) essere allegata e provata dal medico. L'art. 2236 cc difatti prevede una limitazione di responsabilità a carico del professionista, che risponderà solo in caso di colpa grave o dolo, nel caso in cui la risoluzione del caso specifico era di particolare difficoltà o comportasse la risoluzione di particolari problemi. La nota sentenza della Cassazione SU n. 13533\01 ha pertanto sostanzialmente affermato che il paziente che agisce in
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giudizio, deducendo l'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare l'esistenza del contratto (o anche solo del contratto sociale) ed allegare l'inadempimento del sanitario consistente nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di nuove e diverse patologie come effetto dell'intervento stesso.
Più precisamente, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, restando a carico del sanitario la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (così anche Cass.
4210/04).
Nei giudizi risarcitori da responsabilità sanitaria, si delinea, in particolare, un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso,
a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, invece, deve essere provato dal debitore/danneggiante.
Ne consegue che, mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta attiva od omissiva del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare la ricorrenza, nel caso concreto, di una causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione (fatto estintivo del diritto). L'onere per il medico di provare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non
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imputabile, in particolare, sorge solo ove il danneggiato abbia provato il nesso di causalità tra la patologia e la condotta del sanitario. (cfr. sul punto Cass. Civ., sez. III, n. 27151/2023; Cass. civ. ord. 26 febbraio
2019, n. 5487; Cass. civ., sez. III, 29 gennaio 2018, n.2061).
Ciò posto in punto di fatto, occorre ora stabilire: a) se la condotta delle convenute è stata conforme alle leges artis ed alla diligenza dell'homo eiusdem generis et condicionis; b) se vi è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni delle convenute e l'evento lesivo.
In materia civile, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica, ovvero fondata sulla regola del cd. “più probabile che non”.
Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo Giudice ritiene di condividere, deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso secondo l'id quod plerumque accidit non si sarebbe verificato: giudizio da compiere, dunque, non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto.
Orbene, i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata sono dimostrati alla stregua della documentazione prodotta in giudizio da parte attrice, nonché dell'accertamento peritale espletato e relativi chiarimenti a firma dei dott.ri e Persona_3 Per_2
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alle cui conclusioni questo Tribunale integralmente si Per_2
riporta, ritenendolo esaustivo (cfr., al riguardo, Cass. civ., sez. VI, 27 gennaio 2012, n. 1257, secondo la quale il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in con- siderazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante”).
Quanto all'origine degli esiti funzionali ed estetici riportati dall'attrice,
i CCTTUU hanno ricondotto i pregiudizi lamentati dall'attrice all'errata esecuzione dell'intervento, evidenziando che: “leggendo il referto operatorio e la stringata descrizione del decorso post-operatorio, non si rileva alcuna condizione o alcun evento avverso che possa aver condizionato o giustificato i non adeguati esiti dell'intervento, sia in relazione al posizionamento dell'ombelico, sia in relazione alla condizione della regione sovrapubica;
pertanto, non possiamo che ascrivere gli esiti presentati ad un non condivisibile tecnicismo chirurgico”. Quanto ai profili di danno, invece, i consulenti hanno concluso riconoscendo: “il danno biologico presentato dalla sig.ra Pt_1
nella misura del 12%, quale valutazione complessiva di un 7% di danno estetico
e di un 6% di disagio psichico”; tale danno psichico, secondo i CCTTUU,
è connesso agli esiti non soddisfacenti dell'intervento di addominoplastica relativi alla regione pubica che: “per la loro evidente anormalità possono giustificare una negativa autopercezione delle proprie sembianze e supportare un disagio psichico in particolari momenti di vita”.
Condividendosi le conclusioni cui è giunto il collegio peritale, ritenendole esaustive, anche alla luce delle certificazioni mediche in atto, si ritiene che possa essere riconosciuto oltre al danno biologico
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di tipo estetico individuato dai consulenti nella misura del 7%, altresì un danno di tipo psichico nella misura del 6%, essendo stati gli esiti funzionali e estetici qualificati come idonei “ad incidere sulla vita sessuale della sig.ra con ripercussioni sulla sua vita di coppia e sul suo equilibrio Pt_1
psichico”. Al di la di tale affermazione che potrebbe essere, in fondo, sfornita di supporto probatorio anche in ragione della naturale necessità che il quadro complessivo venga valutato anche in ragione della condizione pregressa non potendo il Tribunale riconoscere nelle foto allegate in atti la persona dell'attrice senza indicazione della stessa, va rilevato come sono allegati in atti ( cfr certificato ASP
Calabria del 6.10.2008 - ambulatorio psicopedagogico-; visita psichiatrica del 13.01.2017, certificazione ASST Vimercate dipartimento di salute mentale;
ove si evidenzia una condizione di instabilità emotiva legata alle cicatrici lasciate sul corpo che generano atteggiamenti di svalutazione e scoraggiamento, la certificazione di
“colloqui psicologici supportivi….per sintomatologia ansioso- depressiva insorta circa otto anni fa, in concomitanza di esiti negativi di un intervento di chirurgia plastica addominale” ed una esenzione per la spesa sanitaria per malattia codice 044 attestata dal reparto di psichiatria dell'Ospedale di Vimercate.
In conclusione, appare equo riconoscere alla parte attrice anche il disturbo dell'adattamento, valutato dai CCTTUU nella misura del
6%, configurandosi così un danno biologico globale pari al 12% ci cui alla tabella SIMLA adottata come parametro di stima dall'Ufficio costituendo l'unico strumento scientificamente fondato e istituzionalmente validato disponibile per una valutazione uniforme
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da applicare quando il disvalore globale supera il 9% percentuale che prevede danni biologici normati. Invero per le lesioni macropermenti la Tabella Unica nazionale di cui al DPR 12/25 dispone all'art. 5 che si applica ai fatti occorsi dopo la sua entrata in vigore.
D'altra parte la relazione del ctp attoreo fa riferimento una
“metodologia proposta dall' Controparte_8
…..suddividendo il danno in fasce di gravità: danno lieve (6-15%), danno moderato (16-30%) danno medio (31-50%), danno grave (51-
75%), danno gravissimo (76-100%).” inutilizzabile in questa sede.
L'ulteriore ctp a firma della dott.ssa di contro indica una Per_4
percentuale menomativa del 50% senza alcun riferimento alla tabella di medicina legale utilizzata e, dunque, non può in questa sede essere valutata.
Di contro i ctu precisano che la percentuale del 12% è compresa nel range della II^ classe SIMLA (6-15%) per il danno estetico;
laddove il pregiudizio estetico complessivo da lieve a moderato è stimato tra il
6 ed il 9% ed il disturbo “ somatoforme indifferenziato lieve o disturbo dell'adattamento cronico lieve” dal 6 al 10%.
Accertati il danno, l'inadempimento e il relativo nesso causale, in ossequio ai criteri relativi all'onere probatorio enunciati in precedenza in tema di responsabilità medica, spetterebbe ai convenuti dimostrare l'esatto adempimento o, al contrario, l'impossibilità di esatto adempimento dovuto a una causa imprevedibile e inevitabile.
Nel caso di specie, non si rilevano in atti elementi idonei a dimostrare l'esatto adempimento delle parti convenute o la ricorrenza di cause imprevedibili e inevitabili. In altre parole, la mancata dimostrazione
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da parte dei convenuti di circostanze straordinarie ed eccezionali o della sussistenza di problemi di speciale difficoltà e la censurabile condotta tenuta dal sanitario che ha operato l'attrice, consentono l'addebito di responsabilità professionale in capo al convenuto dott.
e il conseguente risarcimento dei danni richiesti dalla Parte_2
paziente. Come osservato altresì dai CCTTUU, infatti, per quanto siano possibili e non infrequenti eventuali complicanze negli interventi di addominoplastica idonee a determinare gli esiti riportati dalla paziente, nel caso di specie l'insorgenza di complicanze o di speciali difficoltà non è stata provata dai convenuti e pertanto va esclusa sulla scorta dell'assenza nel diario chirurgico di rilievi in tal senso.
Applicate dunque le tabelle redatte dal Tribunale di Milano, considerata l'età dell'attrice all'epoca dei fatti nei termini sopra evidenziati (37 anni al 9 febbario 2008), la lesione permanente dell'integrità psicofisica può essere globalmente liquidata in €
28.062,00 all'attualità. Ora, pur riconosciuto un pregiudizio del disturbo all'adattamento, vale precisare che la forte alterazione del corpo della donna deve trovare un ristoro sotto il profilo morale anche in ragione della finalità estetica dell'intervento. Anche se l'obbligazione non è di risultato ma di mezzo è evidente che va valorizzato il dato di partenza della finalità dell'intervento che ha generato un inestetismo più grave di quello che si mirava ad eliminare o attenuare avendo generato una alterazione delle forme del corpo che si può risarcire con un aumento del 25% dell'importo sopra indicato per un totale di 35.077,50. La lettura delle certificazioni in
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atto in relazione alle difficoltà emotive della paziente, le foto allegate in citazione e l'inestetismo raggiunto dall'intervento consentono, invero, di ritenere provata una sofferenza interiore che va risarcita.
Non ulteriormente risarcibile la voce della pur richiesta personalizzazione del danno che consiste in una variazione in aumento del valore standard del risarcimento valutata sulla base di una incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali.
Questi ultimi devono consistere in circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (cfr. Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018,
Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018 e, da ultimo, Cass.
28988/2019)”.
Venendo al danno da lesione del consenso vale osservare che il modulo allegato in cartella è di certo molto scarno limitandosi a vedere barrate tre caselle con la dicitura “obiettivi, benefici ed eventuali rischi e possibili conseguenze menomanti” senza tuttavia alcuna illustrazione delle stesse. Con la chirurgia estetica, il paziente insegue un risultato non declinabile in termini di tutela della salute, ciò che fa presumere come il consenso all'intervento non sarebbe stato prestato se egli fosse stato compiutamente informato dei relativi rischi, senza che sia necessario accertare quali sarebbero state le sue concrete determinazioni in presenza della dovuta informazione, il
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rischio prevedibili in sede post operatoria, è una informazione da ritenersi particolarmente pregnante nel campo della chirurgia estetica
(ove è richiesta la sussistenza di concrete possibilità, per il paziente, di conseguire un effettivo miglioramento dell'aspetto fisico che si ripercuota favorevolmente sulla sua vita professionale o di relazione), con la conseguenza che la omissione di tale dovere di informazione genera, in capo al medico, nel caso di verificazione dell'evento dannoso, una duplice forma di responsabilità.
Leggendo il consenso informato sottoscritto non vi è indicazione delle difficoltà connesse, degli effetti conseguibili e degli eventuali rischi prevedibili per la sua salute anche sotto il profilo delle possibili conseguenze pregiudizievoli. Avendo trovato spazio la voce risarcitoria del danno alla salute ( ed essendo evidente che la paziente avrebbe rifiutato un intervento ove le fossero state prospettate condizioni non migliorative) trova spazio il solo eventuale danno da lesione dell'autodeterminazione.
Nel caso di specie la violazione dell'obbligo di informazione è stata invocata dalla difesa di parte attrice a sostegno della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto all'autodeterminazione che si configura quale vero e proprio diritto della persona che trova fondamento nei principi espressi negli artt. 2,13 e 32 della Costituzione (sent. n. 438/2008 della Corte
Costituzionale), senza che assuma alcuna influenza, ai fini della sussistenza dell'illecito per violazione del consenso informato, se il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno. Ciò perché, sotto questo profilo, ciò che rileva è che il paziente, a causa del deficit
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di informazione non sia stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni, consumandosi, nei suoi confronti, una lesione di quella dignità che connota l'esistenza nei momenti cruciali della sofferenza, fisica e psichica (Cass. n. 20894/2012; anche Cass. n. 16543/2011).
Nel caso di specie non sono state allegate quali lesioni del diritto all'autodeterminazione si siano concretizzate nella coscienza della paziente dal momento che costituirà oggetto di danno risarcibile la lesione dell'autodeterminazione tutte le volte che, e solo se, il paziente abbia subito le inaspettate conseguenze dell'intervento senza la necessaria e consapevole predisposizione ad affrontarle e ad accettarle, trovandosi invece del tutto impreparato di fronte ad esse, ovvero una corretta informazione avrebbe consentito al paziente la necessaria preparazione ad affrontare il periodo post-operatorio nella piena e necessaria consapevolezza di tutte le sue possibili conseguenze non sotto un profilo di danno biologico ma sotto il profilo del dolore per la mancata informazione.
Nessuna allegazione è stata offerta che possa consentire al Tribunale di accertare quale ed in cosa sia consistita la sofferenza ed il turbamento derivato al paziente sottoposto ad atto terapeutico inconsapevole diverso dal danno alla salute. Difatti, la sola violazione del diritto di autoderminazione si identifica con il cd. danno evento che non è risarcibile ex sé, potendosi di converso risarcire solo il cd. danno – conseguenza “In materia di responsabilità sanitaria,
l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la
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violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se, nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia "ex se" una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo, invece,
l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova - gravante sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso. Ciò non esclude comunque che, anche qualora venga dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione, sia indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in
"re ipsa".( cfr Cass. N 24471/20).
In sostanza, ciò che difetta nel caso in esame è l'allegazione quantomeno di aver subito conseguenze inaspettate senza averne avuto consapevolezza e senza essersi predisposto per affrontarle, senza avere avuto la possibilità di scelte alternative.
I danni così quantificati, devono ascriversi, secondo il criterio probatorio proprio del processo civile, in via solidale all'operato del sanitario convenuto con il quale la paziente poneva in essere il rapporto contrattuale avente ad oggetto l'intervento chirurgico
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effettuato in data 09.02.2008 il quale, se fosse stato correttamente eseguito, verosimilmente, secondo il criterio probabilistico, non avrebbe determinato le conseguenze dannose subite dall'attrice; nonché a in forza di contratto di spedalità Controparte_1
concluso tra la paziente e la struttura Controparte_6
(cartella clinica n.394 del 2008 agli atti) ove detto intervento è stato eseguito dal predetto medico in qualità di libero professionista in regime intramoenia.
In ordine alla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento va ritenuta fondata l'eccezione di prescrizione essendo le lettere interruttive in atti unicamente riferibili al risarcimento del danno da colpa e mai volte ad ottenere la restituzione del costo sostenuto per l'intervento. Giova rilevare che in tema di prescrizione del diritto potestativo alla risoluzione del contratto per inadempimento il termine ai sensi dell'art. 2395 c.c.,
“decorre non da qualunque inadempimento, ma dall'inadempimento che non sia di scarsa importanza in relazione all'interesse della controparte” (Cass n.40988/21). Nel caso in esame, è la stessa parte attrice che allega come la consapevolezza della riuscita non auspicata dell'intervento sia stata di immediata percezione e va quindi collocata nell'anno 2008 a fronte della notifica della citazione occorsa nell'anno
2021.
Con riguardo alle reciproche domande di regresso proposte dai convenuti e , invece, non è chi Controparte_1 Parte_2
non colga l'ammissibilità delle stesse, posto che, alla stregua di quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “Non è vietata un'azione
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di regresso in via anticipata, proponibile cioè dal coobbligato solidale contro un altro coobbligato già nel corso dell'azione intrapresa dal creditore nei confronti di uno dei debitori. Quest'ultimo, pertanto, è abilitato a chiamare in causa il corresponsabile del danno, per l'eventualità che quella azione sfoci nella condanna del convenuto.
Risponde, infatti, all'esigenza dell'economia dei giudizi che lo stesso giudice adito dal danneggiato - che ha convenuto in giudizio uno solo dei danneggianti - possa giudicare, presente in causa anche un altro dei danneggianti chiamato in causa dal convenuto principale - anche della domanda di regresso, valutandone la misura in funzione della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Conseguenza di questa anticipata forma di regresso è che il coobbligato solidale, condannato a pagare l'intero al creditore, potrà recuperare la quota riconosciutagli in sede di regresso contro l'altro coobbligato - peraltro - solo dopo il pagamento da parte sua, dell'intero debito.” (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. I, 28 maggio 2010, n.
13087).
Naturalmente, l'avvenuta proposizione di un'azione di regresso comporta la necessità di procedere all'accertamento della gravità della colpa suscettibile di essere ascritta a carico di ciascuno dei predetti convenuti, conformemente a quanto più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di fatto illecito imputabile a più persone, la questione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate può essere oggetto di esame da parte del giudice del merito, adito dal danneggiato, solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di
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regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con i corresponsabili, senza che tale domanda possa ricavarsi dalle eccezioni con cui il condebitore abbia escluso la sua responsabilità nel diverso rapporto con il danneggiato.”
(cfr., in tal senso ed “ex permultis”, Cass. civ., sez. III, 25 agosto
2006, n. 18497).
Ora va detto che la responsabilità contrattuale della struttura nei confronti del paziente danneggiato, non solo potrà ricorrere per il fatto del personale medico dipendente o del personale ausiliario, ma altresì potrà essere affermata per l'eventuale insufficienza o inidoneità dell'organizzazione della struttura stessa, a prescindere dalla responsabilità o dall'eventuale mancanza di responsabilità del medico.
La struttura sanitaria può esercitare l'azione di regresso, sia in tutto che in parte, nei confronti del medico, atteso che, come si è detto, quest'ultimo assume la veste di ausiliario di cui si è avvalso il debitore nell'adempimento della obbligazione scaturente dal menzionato contratto di spedalità, ex art. 1228 c.c. In questa ipotesi, infatti, è possibile la prova che il danno subito dal paziente sia esclusivamente imputabile al medico e tuttavia la struttura sarà chiamata a risponderne, nei confronti del paziente, ai sensi degli artt. 1218 e
1228 c.c., come del resto, occorso nel caso di specie.
Ebbene si deve dar seguito all'ultimo orientamento in tema di azione di regresso sulla scorta di una recente sentenza (n. 29001/21) che ha confermato un filone giurisprudenziale che si va sempre più affermando a mente del quale “In tema di responsabilità medica, nel
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regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art.2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro,
l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati”.
Ebbene nel caso di specie non è stato dimostrato, né allegato, un comportamento dei sanitari del tutto dissonante rispetto ad una
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ordinaria condotta, pertanto, la domanda di regresso non può trovare accoglimento.
Va parimenti rigettata l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa a garanzia della struttura proposta Controparte_1
dalle Compagnie assicurative convenute.
In base alla documentazione in atti, la fattispecie dannosa oggetto di causa rientra pienamente nelle ipotesi di copertura assicurativa previste dalla polizza sottoscritta dalle parti e prodotta in giudizio dalle compagnie stesse di tipologia “claims made”.
Va ritenuto applicabile, infatti, l'art. 3 delle Condizioni Particolari della convenzione assicurativa n. 127100, in vigore al CP_9
momento della richiesta (03.05.2010) intitolato “Medici non dipendenti”, il quale prevede espressamente che “Premesso che l' si avvale Parte_3
anche dell'opera di personale medico non dipendente, si conviene che
l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'assicurato da fatto del suddetto personale per danni da esso arrecati nello svolgimento delle mansioni svolte per conto dell'assicurato stesso. Tale garanzia esplica i suoi effetti unicamente a favore dell'Ente Assicurato rispondendo la Società di tutte le somme che lo stesso sia tenuto a pagare, anche in forza di condanna solidale. In ogni caso, la garanzia non si estende alla responsabilità civile personale di tali soggetti, riservandosi la Società la facoltà di rivalsa nei loro confronti.” Posto che come detto in precedenza, l'intervento chirurgico è stato eseguito dal medico Dott. , non legato alla Parte_2 Parte_4
da alcun tipo di rapporto di lavoro subordinato, ma
[...]
presso quest'ultima struttura in regime intramoenia, con tutte le conseguenze contrattuali descritte, l'attività svolta dal dott. Pt_2
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, rientra pienamente nei casi di copertura della polizza Parte_2
previste dal predetto art. 3 in quanto le mansioni da egli effettuate sono state svolte non solo nell'interesse proprio in qualità di libero professionista ma altresì per conto dell'assicurato stesso, ossia la struttura che ha ospitato la Parte_4
degenza dell'attrice e ha fornito i mezzi necessari all'esecuzione dell'atto chirurgico e per cui ha ricevuto il relativo corrispettivo, come previsto dalla documentazioni in atti che attesta come gli oneri del ricovero siano stati “a carico della solvente” (Cartella clinica
394/2008).
D'altra parte le mansioni svolte “per conto” dell'assicurato da parte del personale non dipendente diversamente non avrebbe alcuna connotazione pratica.
Per questi motivi
, va ritenuta pienamente operativa la polizza assicurativa stipulata tra e le compagnie Controparte_1
convenute in regime di coassicurazione, seppur con i limiti di franchigia previsti e specificati all'interno dell'appendice in atti del
28.12.09 ove si conviene uno scoperto pari al 20% per sinistro.
Parimenti va rigettata l'eccezione di superamento del massimale di polizza sollevata dalle compagnie, in quanto, dovendo essere ritenuta pienamente operativa - come chiarito poc'anzi e come le stesse compagnie assicurative sostengono a pag. 4 della memoria ex art. 183, co.7, n. 2, cpc - la convenzione assicurativa n. 127100 CP_9
secondo lo schema di funzionamento “claims made”, il superamento dei massimali ivi previsti pari ad euro 5.000.000,00 (art. 5 condizioni particolari della convenzione;
lett. a) delle condizioni contrattuali
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dell'appendice) da individuarsi per ogni periodo assicurativo annuo e per sinistro, non risulta dimostrato alla luce della documentazione in atti (doc. n. 4 relativo al sinistro 0925.99.003170), ove si rinvengono, ai fini della verifica sull'erosione del massimale, esclusivamente pagamenti per un importo complessivo di euro 315.000,00, e di euro
45.000,00 ca. corrisposto dalle compagnie per spese di lite.
Va accolta, invece, la domanda del dott. nei confronti Parte_2
di chiamata in garanzia contumace. Controparte_5
Secondo la documentazione in atti, con raccomandata del 12.02.2012 il medico ha denunciato attraverso lettera a firma dell'avv. Fabrizio
Anania il sinistro alla propria Compagnia di Assicurazioni
[...]
per essere tenuto indenne dai rischi derivanti da Controparte_5
responsabilità professionale medica inforza di polizza N. 109H6238, in atti, con validità dal 07.03.2007 al 07.03.2008.
Ebbene, la polizza in corso di validità nel periodo in cui si è verificato l'evento (09.02.2008) prevede alla Sezione III nello specifico la copertura dei danni cagionati a terzi derivanti dall'attività di medico chirurgo plastico libero professionista svolta sia nell'esercizio di attività di studio che nell'esercizio di attività professionale, come nel caso di specie.
Pertanto, in accoglimento della domanda di garanzia, la
[...]
dovrà tenere indenne il dott. dal Controparte_5 Parte_2
pagamento delle somme riconosciute a favore della sig.ra a Pt_1
titolo di risarcimento del danno.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla motivazione che precede.
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Le spese di lite tra parte attrice e i convenuti Controparte_1
e seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del Parte_2
D.M. Giustizia 10.03.2014 n°55 (come modificato dal DM 147/22), in relazione all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti rapportata anche al tenore delle difese svolte, con riferimento allo scaglione di valore di riferimento calcolato sulla base del valore medi in ragione del decisum. Disponendo che il pagamento avvenga in favore dell'Erario in ragione dell'ammissione dell'attrice al beneficio del gratuito patrocinio.
Le spese di lite tra e le compagnie Controparte_1
assicurative chiamate in garanzia Controparte_2 [...]
, seguono la soccombenza CP_3 Controparte_4
e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n°55 (come modificato dal DM 147/22), in relazione all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti rapportata anche al tenore delle difese svolte, con riferimento allo scaglione di valore di riferimento calcolato sulla base dei valori medi in ragione del decisum.
Le spese di lite tra e la compagnia chiamata in garanzia Parte_2
contumace altresì seguono la Controparte_5
soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014
n°55 (come modificato dal DM 147/22), in relazione all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti rapportata anche al tenore delle difese svolte, ai valori medi in ragione del decisum.
P.Q.M.
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Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Condanna e al Controparte_1 Parte_2
pagamento in solido in favore di della Parte_1
somma all'attualità di € 35.077,50 oltre interessi sulla somma devalutata alla data del fatto (febbraio 2008) ed annualmente rivalutata, oltre interessi legali sulla somma di € 35.077,50 dalla data del deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo;
b) condanna e al Controparte_1 Parte_2
pagamento delle spese di lite che liquida in € 7616,00 oltre oneri di legge se dovuti disponendo che il pagamento avvenga in favore dell'Erario;
c) pone le spese di CTU in via definitiva, in solido tra loro, a carico delle parti convenute rimaste soccombenti;
d) Dichiara, quanto al riparto interno di responsabilità
[...]
e ciascuno responsabile nella misura del CP_1 Parte_2
50% condannando ciascuno a manlevare per la metà il condebitore che abbia provveduto all' integrale ed esclusivo pagamento in favore dell'attore delle somme indicate ai precedenti capoversi del presente dispositivo subordinatamente alla loro effettiva ed integrale corresponsione;
e) Condanna e Controparte_2 Controparte_3
a tenere indenne Controparte_4 Controparte_1
dal pagamento delle somme dovute a favore di
[...] Parte_5
in virtù del presente provvedimento ed indicate nei
[...]
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precedenti capoversi del presente dispositivo subordinatamente alla loro effettiva ed integrale corresponsione ad opera della stessa convenuta società ; Controparte_10
f) in accoglimento della domanda di manleva proposta dal convenuto condanna il terzo chiamato Parte_2 [...]
a tenerlo indenne di tutte le somme che Controparte_5
quest'ultimo è tenuta a corrispondere, in favore dell'attore ed indicate nei precedenti capoversi del presente dispositivo subordinatamente alla loro effettiva ed integrale corresponsione ad opera dello stesso convenuto.
Così deciso in Napoli, 13/10/2
IL GIUDICE
(Dott.ssa Claudia Colicchio)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli
VIII sezione civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Claudia Colicchio ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nelle cause iscritte al R.G. n. 26309/2021
TRA
, rappresentata e difesa Parte_1
giusta procura in atti dall'avv. Danilo Grossi presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Gorgonzola (MI) alla Via Milano n.37/C
ATTRICE
CONTRO in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli Avv.ti Sergio RR
e IN RR ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Napoli alla Via G. Sanfelice 24;
, rappresentato e difeso giusta procura in atti Parte_2
dall'Avv. Fabrizio Anania, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Torre del Greco (NA) alla via A. De Gasperi n.62;
CONVENUTI
E
in persona l.r.p.t.; Controparte_2 [...]
in persona del l.r.p.t.; CP_3 [...]
in persona del l.r.p.t., tutte rappresentate Controparte_4
e difese giuste procure in atti dall'Avv. Maurizio Orlando, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in Milano, alla Via
Chiossetto n.18;
in persona del l.r.p.t. Controparte_5
(contumace)
ER MA
Oggetto: responsabilità professionale per attività medico-chirurgica
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 02.11.2021, la Sig.ra Pt_1
conveniva in giudizio la e il dott. Controparte_1 [...]
, deducendo di aver subito gravi danni fisici, estetici e Parte_2
psichici a seguito degli interventi di addominoplastica, liposcultura e brachioplastica eseguiti il 09.02.2008 presso la Controparte_6
dal Dr. . In particolare, parte attrice
[...] Parte_2
deduceva che:
a) nel corso dell'anno 2008 si rivolgeva al Dott. che al fine Persona_1
di trattare chirurgicamente la presenza di flaccidità della cute a carico delle braccia e dell'addome indicava l'esecuzione di un intervento di addominoplastica e brachioplastica;
b) in data 08.02.2008 si ricoverava presso la Controparte_6
con diagnosi di “Addome pendulo - Adiposità localizzata”;
[...]
c) in data 09.02.2008 veniva sottoposta ad intervento di addominoplastica, liposcultura cosce e brachioplastica, non senza
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complicazioni in quanto si verificava perdita di sangue e anemizzazione, richiedendo alcune trasfusioni;
d) il giorno dopo l'intervento si verificava deiscenza della sutura sulla schiena, che veniva reiterata dopo la medicazione. Successivamente, veniva dimessa su indicazione del chirurgo con prescrizione di un controllo ambulatoriale a distanza di 15 giorni per la rimozione dei punti di sutura e l'osservanza di una terapia topica per agevolare la cicatrizzazione;
e) l'intervento eseguito aveva causato esiti cicatriziali non accettabili, come quelle alle braccia accompagnate da una limitazione funzionale e dolorosa causata da una notevole trazione delle cicatrici stesse e soprattutto quelle al tronco, con una grave alterazione dell'ombelico e una deformazione della regione pubica, con difficoltà a contenere l'urina e deviazione del getto urinario;
f) tali pregiudizi estetici e funzionali causati dall'intervento eseguito dal medico convenuto provocavano altresì conseguenze di natura psicologica, documentate in atti, tra cui “un'alterazione dello stato emotivo generalizzato ed evidenzia una condizione ansioso-depressiva”;
g) con il passare del tempo continuava a sussistere persistenza di dolore in sede cicatriziale e tra ombelico e cicatrice sovrapubica, senso di trazione alle braccia, dolore in corrispondenza delle cicatrici localizzate alla schiena e ai fianchi, nonché difficoltà urinarie;
h) consultato il sanitario convenuto, questi non riconosceva le problematiche e anzi rassicurava la paziente sul futuro miglioramento del quadro estetico e funzionale.
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L'attrice, a causa del dolore persistente e delle deformità morfologiche, estetiche e funzionali riportate, nonché dei disturbi psicologici sofferti, chiedeva condannarsi in solido tra loro il medico chirurgo dott. e la struttura al Parte_2 Controparte_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nella misura complessiva di Euro 1.225.565,25, nonché la risoluzione del contratto stipulato con il professionista convenuto e la restituzione del compenso.
Si costituiva la quale contestava nel merito la Controparte_1
fondatezza della domanda in assenza di specifica allegazione e prova dei danni ed eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per inesatta individuazione della causa petendi e del petitum, nonché la carenza di legittimazione passiva della struttura sanitaria e chiamava in garanzia, in forza di polizza contratta il 28.12.2009 in atti, le Compagnie assicurative Controparte_7 Controparte_3
e (in coassicurazione) per
[...] Controparte_4
tenerla indenne dall'eventuale pagamento delle somme dovute all'attrice in accoglimento delle sue pretese risarcitorie.
Si costituivano, dunque, le compagnie assicurative, eccependo l'inoperatività nel caso di specie della polizza contratta dalla struttura convenuta in quanto il Dott. aveva operato ivi in regime Parte_2
libero-professionale e non come medico dipendente e contestando nel merito le richieste risarcitorie di parte attrice per mancanza di responsabilità di nella produzione del danno Controparte_1
patito, riservandosi, in subordine in caso di condanna, di agire in rivalsa nei confronti della struttura e dei coobbligati.
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Si costituiva, infine, il medico chirurgo che ha effettuato l'intervento del 09.02.2008, dott. , il quale in via preliminare Parte_2
eccepiva la nullità dell'atto di citazione per carente individuazione del petitum e della causa petendi, nonché l'intervenuta prescrizione del diritto dell'attrice a richiedere il risarcimento dei danni occorsi in occasione del predetto intervento;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda perché infondata, respingendo ogni addebito di responsabilità e deducendo, altresì, che l'insorgenza dei danni patiti dall'attrice fossero da ricondurre alla per Controparte_1
omessa vigilanza sull'operato dei sanitari ivi operanti e alla stessa attrice per inosservanza delle prescrizioni mediche e, altresì, chiamava in causa in garanzia la compagnia di assicurazione Controparte_5
[...]
Dichiarata la contumacia di regolarmente Controparte_5
citata all'udienza del 20.10.2022, istruito il giudizio e disposta Ctu medico-legale eseguita dal collegio peritale composto dai dott.ri e , all'udienza del 19.06.2025 Persona_2 Persona_3
la causa veniva riservata in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
In via preliminare, va rigettata, perché infondata, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dai convenuti Controparte_1
e dal dott. , per indeterminatezza del petitum e della causa Parte_2
petendi ai sensi degli artt.163 nn.3 e 4 e 164 comma 4 cpc, risultando nell'atto introduttivo del presente giudizio adeguatamente specificati la determinazione della cosa oggetto della domanda nonché gli
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elementi di fatto e di diritto costituenti la ragione delle pretese azionate.
Va, in tema, rilevato che: “la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della
"causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (cfr. Cassazione civ. sez. III n.11751, 15/5/2013).
Nel caso di specie, invero, parte attrice ha ben specificato che i vari pregiudizi subiti, consistenti nei gravi esiti dell'intervento chirurgico del 09.02.2008, sarebbero, secondo la sua prospettazione dei fatti, riconducibili ad inadeguate e inappropriate tecniche di progettazione e realizzazione dell'atto chirurgico di addominoplastica, liposcultura cosce e brachioplastica eseguito dal medico convenuto dott. Parte_2
che non ha conseguito il risultato estetico e funzionale atteso e dovuto. Orbene, dal complesso degli atti nonché dalla documentazione agli stessi allegata, risultano sufficientemente individuati i profili di inadempimento contestati ai convenuti, nonché la tipologia delle varie voci di danno di cui l'istante chiede il ristoro, in ragione di quanto ritenuto da questo Tribunale per cui: “la nullità dell'atto di citazione per "petitum" omesso od assolutamente incerto, ai sensi
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dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in re-lazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte”
(cfr. Cass. civ. sez. II n. 1681, 29/1/2015).
Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di prescrizione della pretesa risarcitoria di parte attrice sollevata dal convenuto medico dott. in quanto infondata. Il regime di prescrizione Parte_2
applicabile al caso di specie dipende dalla natura giuridica dell'eventuale responsabilità imputabile al medico operante. Ebbene,
l'evento da cui trae origine la richiesta risarcitoria è costituito dall'intervento chirurgico eseguito il 09.02.2008, ossia in epoca anteriore alla Legge Gelli-Bianco n.24 del 2017 che ha mutato il regime di responsabilità civile del medico, passando dal modello contrattuale a quello extracontrattuale fondato sull'art. 2043 c.c. Tale regime di responsabilità aquiliana, però, come chiarito da nutrita giurisprudenza, è irretroattivo ed è applicabile ai soli fatti dannosi avvenuti in seguito all'entrata in vigore della legge, sicché al caso di specie deve applicarsi il tradizionale modello di responsabilità contrattuale e il regime di prescrizione ordinaria decennale.
Orbene, l'azione nei confronti del medico convenuto non può essere considerata prescritta, alla luce delle plurime interruzioni intervenute nel corso del tempo e documentate in atti: in data 3.10.2011 con la ricezione della diffida inviata al medico dall'avv. Giuseppe Campolo;
in data 11.03.2020 con la diffida inviata al medico a mezzo pec
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dall'avv. Chindamo di cui il convenuto in comparsa non contesta la ricezione avendo unicamente e correttamente allegato la mancanza agli atti della ricevuta di ritorno della missiva inviata al Dott.
[...]
in data 15 aprile 2016. Parte_2
Per questi motivi
l'eccezione di prescrizione è infondata e va rigettata.
Passando all'esame del merito della controversia, la domanda attorea appare fondata e, pertanto, merita accoglimento nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Le richieste di parte attrice, così come delineate nell'atto introduttivo, attengono sostanzialmente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa patiti per effetto dell'intervento eseguito in data 09.02.2011 ad opera del dott. presso la struttura Parte_2
la di proprietà della Controparte_6 [...]
CP_1
Nel caso in esame, considerato il regime di responsabilità contrattuale ratione temporis applicabile, il paziente attore non avrà l'onere di provare né la colpa né, tanto meno, la gravità di essa, dovendo il difetto di colpa o la non qualificabilità della stessa in termini di gravità (nel caso di cui all'art. 2236 cod. civ.) essere allegata e provata dal medico. L'art. 2236 cc difatti prevede una limitazione di responsabilità a carico del professionista, che risponderà solo in caso di colpa grave o dolo, nel caso in cui la risoluzione del caso specifico era di particolare difficoltà o comportasse la risoluzione di particolari problemi. La nota sentenza della Cassazione SU n. 13533\01 ha pertanto sostanzialmente affermato che il paziente che agisce in
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giudizio, deducendo l'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare l'esistenza del contratto (o anche solo del contratto sociale) ed allegare l'inadempimento del sanitario consistente nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di nuove e diverse patologie come effetto dell'intervento stesso.
Più precisamente, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, restando a carico del sanitario la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (così anche Cass.
4210/04).
Nei giudizi risarcitori da responsabilità sanitaria, si delinea, in particolare, un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso,
a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, invece, deve essere provato dal debitore/danneggiante.
Ne consegue che, mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta attiva od omissiva del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare la ricorrenza, nel caso concreto, di una causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione (fatto estintivo del diritto). L'onere per il medico di provare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non
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imputabile, in particolare, sorge solo ove il danneggiato abbia provato il nesso di causalità tra la patologia e la condotta del sanitario. (cfr. sul punto Cass. Civ., sez. III, n. 27151/2023; Cass. civ. ord. 26 febbraio
2019, n. 5487; Cass. civ., sez. III, 29 gennaio 2018, n.2061).
Ciò posto in punto di fatto, occorre ora stabilire: a) se la condotta delle convenute è stata conforme alle leges artis ed alla diligenza dell'homo eiusdem generis et condicionis; b) se vi è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni delle convenute e l'evento lesivo.
In materia civile, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica, ovvero fondata sulla regola del cd. “più probabile che non”.
Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo Giudice ritiene di condividere, deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso secondo l'id quod plerumque accidit non si sarebbe verificato: giudizio da compiere, dunque, non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto.
Orbene, i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata sono dimostrati alla stregua della documentazione prodotta in giudizio da parte attrice, nonché dell'accertamento peritale espletato e relativi chiarimenti a firma dei dott.ri e Persona_3 Per_2
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alle cui conclusioni questo Tribunale integralmente si Per_2
riporta, ritenendolo esaustivo (cfr., al riguardo, Cass. civ., sez. VI, 27 gennaio 2012, n. 1257, secondo la quale il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in con- siderazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante”).
Quanto all'origine degli esiti funzionali ed estetici riportati dall'attrice,
i CCTTUU hanno ricondotto i pregiudizi lamentati dall'attrice all'errata esecuzione dell'intervento, evidenziando che: “leggendo il referto operatorio e la stringata descrizione del decorso post-operatorio, non si rileva alcuna condizione o alcun evento avverso che possa aver condizionato o giustificato i non adeguati esiti dell'intervento, sia in relazione al posizionamento dell'ombelico, sia in relazione alla condizione della regione sovrapubica;
pertanto, non possiamo che ascrivere gli esiti presentati ad un non condivisibile tecnicismo chirurgico”. Quanto ai profili di danno, invece, i consulenti hanno concluso riconoscendo: “il danno biologico presentato dalla sig.ra Pt_1
nella misura del 12%, quale valutazione complessiva di un 7% di danno estetico
e di un 6% di disagio psichico”; tale danno psichico, secondo i CCTTUU,
è connesso agli esiti non soddisfacenti dell'intervento di addominoplastica relativi alla regione pubica che: “per la loro evidente anormalità possono giustificare una negativa autopercezione delle proprie sembianze e supportare un disagio psichico in particolari momenti di vita”.
Condividendosi le conclusioni cui è giunto il collegio peritale, ritenendole esaustive, anche alla luce delle certificazioni mediche in atto, si ritiene che possa essere riconosciuto oltre al danno biologico
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di tipo estetico individuato dai consulenti nella misura del 7%, altresì un danno di tipo psichico nella misura del 6%, essendo stati gli esiti funzionali e estetici qualificati come idonei “ad incidere sulla vita sessuale della sig.ra con ripercussioni sulla sua vita di coppia e sul suo equilibrio Pt_1
psichico”. Al di la di tale affermazione che potrebbe essere, in fondo, sfornita di supporto probatorio anche in ragione della naturale necessità che il quadro complessivo venga valutato anche in ragione della condizione pregressa non potendo il Tribunale riconoscere nelle foto allegate in atti la persona dell'attrice senza indicazione della stessa, va rilevato come sono allegati in atti ( cfr certificato ASP
Calabria del 6.10.2008 - ambulatorio psicopedagogico-; visita psichiatrica del 13.01.2017, certificazione ASST Vimercate dipartimento di salute mentale;
ove si evidenzia una condizione di instabilità emotiva legata alle cicatrici lasciate sul corpo che generano atteggiamenti di svalutazione e scoraggiamento, la certificazione di
“colloqui psicologici supportivi….per sintomatologia ansioso- depressiva insorta circa otto anni fa, in concomitanza di esiti negativi di un intervento di chirurgia plastica addominale” ed una esenzione per la spesa sanitaria per malattia codice 044 attestata dal reparto di psichiatria dell'Ospedale di Vimercate.
In conclusione, appare equo riconoscere alla parte attrice anche il disturbo dell'adattamento, valutato dai CCTTUU nella misura del
6%, configurandosi così un danno biologico globale pari al 12% ci cui alla tabella SIMLA adottata come parametro di stima dall'Ufficio costituendo l'unico strumento scientificamente fondato e istituzionalmente validato disponibile per una valutazione uniforme
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da applicare quando il disvalore globale supera il 9% percentuale che prevede danni biologici normati. Invero per le lesioni macropermenti la Tabella Unica nazionale di cui al DPR 12/25 dispone all'art. 5 che si applica ai fatti occorsi dopo la sua entrata in vigore.
D'altra parte la relazione del ctp attoreo fa riferimento una
“metodologia proposta dall' Controparte_8
…..suddividendo il danno in fasce di gravità: danno lieve (6-15%), danno moderato (16-30%) danno medio (31-50%), danno grave (51-
75%), danno gravissimo (76-100%).” inutilizzabile in questa sede.
L'ulteriore ctp a firma della dott.ssa di contro indica una Per_4
percentuale menomativa del 50% senza alcun riferimento alla tabella di medicina legale utilizzata e, dunque, non può in questa sede essere valutata.
Di contro i ctu precisano che la percentuale del 12% è compresa nel range della II^ classe SIMLA (6-15%) per il danno estetico;
laddove il pregiudizio estetico complessivo da lieve a moderato è stimato tra il
6 ed il 9% ed il disturbo “ somatoforme indifferenziato lieve o disturbo dell'adattamento cronico lieve” dal 6 al 10%.
Accertati il danno, l'inadempimento e il relativo nesso causale, in ossequio ai criteri relativi all'onere probatorio enunciati in precedenza in tema di responsabilità medica, spetterebbe ai convenuti dimostrare l'esatto adempimento o, al contrario, l'impossibilità di esatto adempimento dovuto a una causa imprevedibile e inevitabile.
Nel caso di specie, non si rilevano in atti elementi idonei a dimostrare l'esatto adempimento delle parti convenute o la ricorrenza di cause imprevedibili e inevitabili. In altre parole, la mancata dimostrazione
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da parte dei convenuti di circostanze straordinarie ed eccezionali o della sussistenza di problemi di speciale difficoltà e la censurabile condotta tenuta dal sanitario che ha operato l'attrice, consentono l'addebito di responsabilità professionale in capo al convenuto dott.
e il conseguente risarcimento dei danni richiesti dalla Parte_2
paziente. Come osservato altresì dai CCTTUU, infatti, per quanto siano possibili e non infrequenti eventuali complicanze negli interventi di addominoplastica idonee a determinare gli esiti riportati dalla paziente, nel caso di specie l'insorgenza di complicanze o di speciali difficoltà non è stata provata dai convenuti e pertanto va esclusa sulla scorta dell'assenza nel diario chirurgico di rilievi in tal senso.
Applicate dunque le tabelle redatte dal Tribunale di Milano, considerata l'età dell'attrice all'epoca dei fatti nei termini sopra evidenziati (37 anni al 9 febbario 2008), la lesione permanente dell'integrità psicofisica può essere globalmente liquidata in €
28.062,00 all'attualità. Ora, pur riconosciuto un pregiudizio del disturbo all'adattamento, vale precisare che la forte alterazione del corpo della donna deve trovare un ristoro sotto il profilo morale anche in ragione della finalità estetica dell'intervento. Anche se l'obbligazione non è di risultato ma di mezzo è evidente che va valorizzato il dato di partenza della finalità dell'intervento che ha generato un inestetismo più grave di quello che si mirava ad eliminare o attenuare avendo generato una alterazione delle forme del corpo che si può risarcire con un aumento del 25% dell'importo sopra indicato per un totale di 35.077,50. La lettura delle certificazioni in
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atto in relazione alle difficoltà emotive della paziente, le foto allegate in citazione e l'inestetismo raggiunto dall'intervento consentono, invero, di ritenere provata una sofferenza interiore che va risarcita.
Non ulteriormente risarcibile la voce della pur richiesta personalizzazione del danno che consiste in una variazione in aumento del valore standard del risarcimento valutata sulla base di una incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali.
Questi ultimi devono consistere in circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (cfr. Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018,
Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018 e, da ultimo, Cass.
28988/2019)”.
Venendo al danno da lesione del consenso vale osservare che il modulo allegato in cartella è di certo molto scarno limitandosi a vedere barrate tre caselle con la dicitura “obiettivi, benefici ed eventuali rischi e possibili conseguenze menomanti” senza tuttavia alcuna illustrazione delle stesse. Con la chirurgia estetica, il paziente insegue un risultato non declinabile in termini di tutela della salute, ciò che fa presumere come il consenso all'intervento non sarebbe stato prestato se egli fosse stato compiutamente informato dei relativi rischi, senza che sia necessario accertare quali sarebbero state le sue concrete determinazioni in presenza della dovuta informazione, il
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rischio prevedibili in sede post operatoria, è una informazione da ritenersi particolarmente pregnante nel campo della chirurgia estetica
(ove è richiesta la sussistenza di concrete possibilità, per il paziente, di conseguire un effettivo miglioramento dell'aspetto fisico che si ripercuota favorevolmente sulla sua vita professionale o di relazione), con la conseguenza che la omissione di tale dovere di informazione genera, in capo al medico, nel caso di verificazione dell'evento dannoso, una duplice forma di responsabilità.
Leggendo il consenso informato sottoscritto non vi è indicazione delle difficoltà connesse, degli effetti conseguibili e degli eventuali rischi prevedibili per la sua salute anche sotto il profilo delle possibili conseguenze pregiudizievoli. Avendo trovato spazio la voce risarcitoria del danno alla salute ( ed essendo evidente che la paziente avrebbe rifiutato un intervento ove le fossero state prospettate condizioni non migliorative) trova spazio il solo eventuale danno da lesione dell'autodeterminazione.
Nel caso di specie la violazione dell'obbligo di informazione è stata invocata dalla difesa di parte attrice a sostegno della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto all'autodeterminazione che si configura quale vero e proprio diritto della persona che trova fondamento nei principi espressi negli artt. 2,13 e 32 della Costituzione (sent. n. 438/2008 della Corte
Costituzionale), senza che assuma alcuna influenza, ai fini della sussistenza dell'illecito per violazione del consenso informato, se il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno. Ciò perché, sotto questo profilo, ciò che rileva è che il paziente, a causa del deficit
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di informazione non sia stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni, consumandosi, nei suoi confronti, una lesione di quella dignità che connota l'esistenza nei momenti cruciali della sofferenza, fisica e psichica (Cass. n. 20894/2012; anche Cass. n. 16543/2011).
Nel caso di specie non sono state allegate quali lesioni del diritto all'autodeterminazione si siano concretizzate nella coscienza della paziente dal momento che costituirà oggetto di danno risarcibile la lesione dell'autodeterminazione tutte le volte che, e solo se, il paziente abbia subito le inaspettate conseguenze dell'intervento senza la necessaria e consapevole predisposizione ad affrontarle e ad accettarle, trovandosi invece del tutto impreparato di fronte ad esse, ovvero una corretta informazione avrebbe consentito al paziente la necessaria preparazione ad affrontare il periodo post-operatorio nella piena e necessaria consapevolezza di tutte le sue possibili conseguenze non sotto un profilo di danno biologico ma sotto il profilo del dolore per la mancata informazione.
Nessuna allegazione è stata offerta che possa consentire al Tribunale di accertare quale ed in cosa sia consistita la sofferenza ed il turbamento derivato al paziente sottoposto ad atto terapeutico inconsapevole diverso dal danno alla salute. Difatti, la sola violazione del diritto di autoderminazione si identifica con il cd. danno evento che non è risarcibile ex sé, potendosi di converso risarcire solo il cd. danno – conseguenza “In materia di responsabilità sanitaria,
l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la
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violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se, nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia "ex se" una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo, invece,
l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova - gravante sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso. Ciò non esclude comunque che, anche qualora venga dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione, sia indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in
"re ipsa".( cfr Cass. N 24471/20).
In sostanza, ciò che difetta nel caso in esame è l'allegazione quantomeno di aver subito conseguenze inaspettate senza averne avuto consapevolezza e senza essersi predisposto per affrontarle, senza avere avuto la possibilità di scelte alternative.
I danni così quantificati, devono ascriversi, secondo il criterio probatorio proprio del processo civile, in via solidale all'operato del sanitario convenuto con il quale la paziente poneva in essere il rapporto contrattuale avente ad oggetto l'intervento chirurgico
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effettuato in data 09.02.2008 il quale, se fosse stato correttamente eseguito, verosimilmente, secondo il criterio probabilistico, non avrebbe determinato le conseguenze dannose subite dall'attrice; nonché a in forza di contratto di spedalità Controparte_1
concluso tra la paziente e la struttura Controparte_6
(cartella clinica n.394 del 2008 agli atti) ove detto intervento è stato eseguito dal predetto medico in qualità di libero professionista in regime intramoenia.
In ordine alla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento va ritenuta fondata l'eccezione di prescrizione essendo le lettere interruttive in atti unicamente riferibili al risarcimento del danno da colpa e mai volte ad ottenere la restituzione del costo sostenuto per l'intervento. Giova rilevare che in tema di prescrizione del diritto potestativo alla risoluzione del contratto per inadempimento il termine ai sensi dell'art. 2395 c.c.,
“decorre non da qualunque inadempimento, ma dall'inadempimento che non sia di scarsa importanza in relazione all'interesse della controparte” (Cass n.40988/21). Nel caso in esame, è la stessa parte attrice che allega come la consapevolezza della riuscita non auspicata dell'intervento sia stata di immediata percezione e va quindi collocata nell'anno 2008 a fronte della notifica della citazione occorsa nell'anno
2021.
Con riguardo alle reciproche domande di regresso proposte dai convenuti e , invece, non è chi Controparte_1 Parte_2
non colga l'ammissibilità delle stesse, posto che, alla stregua di quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “Non è vietata un'azione
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di regresso in via anticipata, proponibile cioè dal coobbligato solidale contro un altro coobbligato già nel corso dell'azione intrapresa dal creditore nei confronti di uno dei debitori. Quest'ultimo, pertanto, è abilitato a chiamare in causa il corresponsabile del danno, per l'eventualità che quella azione sfoci nella condanna del convenuto.
Risponde, infatti, all'esigenza dell'economia dei giudizi che lo stesso giudice adito dal danneggiato - che ha convenuto in giudizio uno solo dei danneggianti - possa giudicare, presente in causa anche un altro dei danneggianti chiamato in causa dal convenuto principale - anche della domanda di regresso, valutandone la misura in funzione della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Conseguenza di questa anticipata forma di regresso è che il coobbligato solidale, condannato a pagare l'intero al creditore, potrà recuperare la quota riconosciutagli in sede di regresso contro l'altro coobbligato - peraltro - solo dopo il pagamento da parte sua, dell'intero debito.” (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. I, 28 maggio 2010, n.
13087).
Naturalmente, l'avvenuta proposizione di un'azione di regresso comporta la necessità di procedere all'accertamento della gravità della colpa suscettibile di essere ascritta a carico di ciascuno dei predetti convenuti, conformemente a quanto più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di fatto illecito imputabile a più persone, la questione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate può essere oggetto di esame da parte del giudice del merito, adito dal danneggiato, solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di
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regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con i corresponsabili, senza che tale domanda possa ricavarsi dalle eccezioni con cui il condebitore abbia escluso la sua responsabilità nel diverso rapporto con il danneggiato.”
(cfr., in tal senso ed “ex permultis”, Cass. civ., sez. III, 25 agosto
2006, n. 18497).
Ora va detto che la responsabilità contrattuale della struttura nei confronti del paziente danneggiato, non solo potrà ricorrere per il fatto del personale medico dipendente o del personale ausiliario, ma altresì potrà essere affermata per l'eventuale insufficienza o inidoneità dell'organizzazione della struttura stessa, a prescindere dalla responsabilità o dall'eventuale mancanza di responsabilità del medico.
La struttura sanitaria può esercitare l'azione di regresso, sia in tutto che in parte, nei confronti del medico, atteso che, come si è detto, quest'ultimo assume la veste di ausiliario di cui si è avvalso il debitore nell'adempimento della obbligazione scaturente dal menzionato contratto di spedalità, ex art. 1228 c.c. In questa ipotesi, infatti, è possibile la prova che il danno subito dal paziente sia esclusivamente imputabile al medico e tuttavia la struttura sarà chiamata a risponderne, nei confronti del paziente, ai sensi degli artt. 1218 e
1228 c.c., come del resto, occorso nel caso di specie.
Ebbene si deve dar seguito all'ultimo orientamento in tema di azione di regresso sulla scorta di una recente sentenza (n. 29001/21) che ha confermato un filone giurisprudenziale che si va sempre più affermando a mente del quale “In tema di responsabilità medica, nel
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regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art.2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro,
l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati”.
Ebbene nel caso di specie non è stato dimostrato, né allegato, un comportamento dei sanitari del tutto dissonante rispetto ad una
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ordinaria condotta, pertanto, la domanda di regresso non può trovare accoglimento.
Va parimenti rigettata l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa a garanzia della struttura proposta Controparte_1
dalle Compagnie assicurative convenute.
In base alla documentazione in atti, la fattispecie dannosa oggetto di causa rientra pienamente nelle ipotesi di copertura assicurativa previste dalla polizza sottoscritta dalle parti e prodotta in giudizio dalle compagnie stesse di tipologia “claims made”.
Va ritenuto applicabile, infatti, l'art. 3 delle Condizioni Particolari della convenzione assicurativa n. 127100, in vigore al CP_9
momento della richiesta (03.05.2010) intitolato “Medici non dipendenti”, il quale prevede espressamente che “Premesso che l' si avvale Parte_3
anche dell'opera di personale medico non dipendente, si conviene che
l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'assicurato da fatto del suddetto personale per danni da esso arrecati nello svolgimento delle mansioni svolte per conto dell'assicurato stesso. Tale garanzia esplica i suoi effetti unicamente a favore dell'Ente Assicurato rispondendo la Società di tutte le somme che lo stesso sia tenuto a pagare, anche in forza di condanna solidale. In ogni caso, la garanzia non si estende alla responsabilità civile personale di tali soggetti, riservandosi la Società la facoltà di rivalsa nei loro confronti.” Posto che come detto in precedenza, l'intervento chirurgico è stato eseguito dal medico Dott. , non legato alla Parte_2 Parte_4
da alcun tipo di rapporto di lavoro subordinato, ma
[...]
presso quest'ultima struttura in regime intramoenia, con tutte le conseguenze contrattuali descritte, l'attività svolta dal dott. Pt_2
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, rientra pienamente nei casi di copertura della polizza Parte_2
previste dal predetto art. 3 in quanto le mansioni da egli effettuate sono state svolte non solo nell'interesse proprio in qualità di libero professionista ma altresì per conto dell'assicurato stesso, ossia la struttura che ha ospitato la Parte_4
degenza dell'attrice e ha fornito i mezzi necessari all'esecuzione dell'atto chirurgico e per cui ha ricevuto il relativo corrispettivo, come previsto dalla documentazioni in atti che attesta come gli oneri del ricovero siano stati “a carico della solvente” (Cartella clinica
394/2008).
D'altra parte le mansioni svolte “per conto” dell'assicurato da parte del personale non dipendente diversamente non avrebbe alcuna connotazione pratica.
Per questi motivi
, va ritenuta pienamente operativa la polizza assicurativa stipulata tra e le compagnie Controparte_1
convenute in regime di coassicurazione, seppur con i limiti di franchigia previsti e specificati all'interno dell'appendice in atti del
28.12.09 ove si conviene uno scoperto pari al 20% per sinistro.
Parimenti va rigettata l'eccezione di superamento del massimale di polizza sollevata dalle compagnie, in quanto, dovendo essere ritenuta pienamente operativa - come chiarito poc'anzi e come le stesse compagnie assicurative sostengono a pag. 4 della memoria ex art. 183, co.7, n. 2, cpc - la convenzione assicurativa n. 127100 CP_9
secondo lo schema di funzionamento “claims made”, il superamento dei massimali ivi previsti pari ad euro 5.000.000,00 (art. 5 condizioni particolari della convenzione;
lett. a) delle condizioni contrattuali
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dell'appendice) da individuarsi per ogni periodo assicurativo annuo e per sinistro, non risulta dimostrato alla luce della documentazione in atti (doc. n. 4 relativo al sinistro 0925.99.003170), ove si rinvengono, ai fini della verifica sull'erosione del massimale, esclusivamente pagamenti per un importo complessivo di euro 315.000,00, e di euro
45.000,00 ca. corrisposto dalle compagnie per spese di lite.
Va accolta, invece, la domanda del dott. nei confronti Parte_2
di chiamata in garanzia contumace. Controparte_5
Secondo la documentazione in atti, con raccomandata del 12.02.2012 il medico ha denunciato attraverso lettera a firma dell'avv. Fabrizio
Anania il sinistro alla propria Compagnia di Assicurazioni
[...]
per essere tenuto indenne dai rischi derivanti da Controparte_5
responsabilità professionale medica inforza di polizza N. 109H6238, in atti, con validità dal 07.03.2007 al 07.03.2008.
Ebbene, la polizza in corso di validità nel periodo in cui si è verificato l'evento (09.02.2008) prevede alla Sezione III nello specifico la copertura dei danni cagionati a terzi derivanti dall'attività di medico chirurgo plastico libero professionista svolta sia nell'esercizio di attività di studio che nell'esercizio di attività professionale, come nel caso di specie.
Pertanto, in accoglimento della domanda di garanzia, la
[...]
dovrà tenere indenne il dott. dal Controparte_5 Parte_2
pagamento delle somme riconosciute a favore della sig.ra a Pt_1
titolo di risarcimento del danno.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla motivazione che precede.
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Le spese di lite tra parte attrice e i convenuti Controparte_1
e seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del Parte_2
D.M. Giustizia 10.03.2014 n°55 (come modificato dal DM 147/22), in relazione all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti rapportata anche al tenore delle difese svolte, con riferimento allo scaglione di valore di riferimento calcolato sulla base del valore medi in ragione del decisum. Disponendo che il pagamento avvenga in favore dell'Erario in ragione dell'ammissione dell'attrice al beneficio del gratuito patrocinio.
Le spese di lite tra e le compagnie Controparte_1
assicurative chiamate in garanzia Controparte_2 [...]
, seguono la soccombenza CP_3 Controparte_4
e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n°55 (come modificato dal DM 147/22), in relazione all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti rapportata anche al tenore delle difese svolte, con riferimento allo scaglione di valore di riferimento calcolato sulla base dei valori medi in ragione del decisum.
Le spese di lite tra e la compagnia chiamata in garanzia Parte_2
contumace altresì seguono la Controparte_5
soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014
n°55 (come modificato dal DM 147/22), in relazione all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti rapportata anche al tenore delle difese svolte, ai valori medi in ragione del decisum.
P.Q.M.
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Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Condanna e al Controparte_1 Parte_2
pagamento in solido in favore di della Parte_1
somma all'attualità di € 35.077,50 oltre interessi sulla somma devalutata alla data del fatto (febbraio 2008) ed annualmente rivalutata, oltre interessi legali sulla somma di € 35.077,50 dalla data del deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo;
b) condanna e al Controparte_1 Parte_2
pagamento delle spese di lite che liquida in € 7616,00 oltre oneri di legge se dovuti disponendo che il pagamento avvenga in favore dell'Erario;
c) pone le spese di CTU in via definitiva, in solido tra loro, a carico delle parti convenute rimaste soccombenti;
d) Dichiara, quanto al riparto interno di responsabilità
[...]
e ciascuno responsabile nella misura del CP_1 Parte_2
50% condannando ciascuno a manlevare per la metà il condebitore che abbia provveduto all' integrale ed esclusivo pagamento in favore dell'attore delle somme indicate ai precedenti capoversi del presente dispositivo subordinatamente alla loro effettiva ed integrale corresponsione;
e) Condanna e Controparte_2 Controparte_3
a tenere indenne Controparte_4 Controparte_1
dal pagamento delle somme dovute a favore di
[...] Parte_5
in virtù del presente provvedimento ed indicate nei
[...]
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precedenti capoversi del presente dispositivo subordinatamente alla loro effettiva ed integrale corresponsione ad opera della stessa convenuta società ; Controparte_10
f) in accoglimento della domanda di manleva proposta dal convenuto condanna il terzo chiamato Parte_2 [...]
a tenerlo indenne di tutte le somme che Controparte_5
quest'ultimo è tenuta a corrispondere, in favore dell'attore ed indicate nei precedenti capoversi del presente dispositivo subordinatamente alla loro effettiva ed integrale corresponsione ad opera dello stesso convenuto.
Così deciso in Napoli, 13/10/2
IL GIUDICE
(Dott.ssa Claudia Colicchio)
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