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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/10/2025, n. 3922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3922 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il dott. Giuseppe Craca, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9533/2025 R.G. Lavoro, discussa all'udienza del 23.10.2025, promossa da
, con l'assistenza e difesa degli avv.ti Pasquale Trigiante Parte_1
e ND IM;
contro
in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La
Gatta;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6,
c.p.c. non può essere accolto per le motivazioni di seguito esposte.
Deve essere preliminarmente osservato che l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «
1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
Con riferimento più specifico all'oggetto della presente fase i commi
6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «
6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Orbene, circa i presupposti della prestazione avuta di mira dall'istante attraverso la proposizione dell'istanza di cui all'art. 445 bis c.p.c., ai sensi dell'art. 12 della legge n. 118/1971:
“Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni
18, nei cui confronti, in sede di visita medico -sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del dell'interno, una CP_2 pensione di inabilità di lire 234.000 annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per
l'accertamento dell'inabilità”.
Nel caso di specie, secondo la CTU medico–legale espletata dal dott. nella precedente fase di giudizio, le patologie da cui Persona_1
è affetto l'odierno ricorrente non sarebbero state risultate tali da renderlo invalido in misura pari al 100%, ma solo al 90%.
Orbene, nella presente sede parte opponente ha inteso contestare le conclusioni raggiunte dal CTU non specificando le concrete motivazioni - riferendosi ad acquisizioni di tipo medico-scientifico o facendo puntuale riferimento alla documentazione medica depositata
- della asserita non corretta valutazione delle proprie patologie né, comunque, evidenziando (e offrendo di provare) elementi di fatto sulla base dei quali ritenere che le minorazioni presentate possano in concreto comportare il riconoscimento dello stato invalidante.
Con riferimento alle patologie che l'opponente ha lamentato come non considerate è sufficiente richiamare quanto già riscontrato dal perito (a cui l'opponente non ha formulato nella presente fase alcuna ulteriore obiezione). Orbene, nell'elaborato peritale circa la
“diverticolosi del colon” e l'“ipertrofia prostatica” il CTU ha già osservato che “nella documentazione agli atti della diverticolosi del colon è fatta menzione solo in una tac addome del 05.06.23 dove si parla di “sospetta diverticolosi del colon”, mentre per la ipertrofia prostatica è fatto cenno solo in una eco del 04.03.23 dove si parla di “ipertrofia con margini apparentemente indenni a normale eco struttura”; ed in entrambi i casi non vi è né una valutazione specialistica a conferma di tali diagnosi né una prescrizione di terapia”.
Sotto ulteriore profilo l'opponente ha depositato documentazione sanitaria successiva ma non ha assolutamente specificato(come invece richiesto quale specifico motivo di contestazione ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) i termini del prospettato aggravamento delle sue condizioni di salute in quanto non ha prospettato in modo puntuale né se si sia trattato di un peggioramento delle affezioni già riscontrate dal perito né se si sia trattato della sussistenza di nuove patologie.
In virtù di tanto le contestazioni proposte dalla parte opponente nella presente sede evidenziano dunque la mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal CTU non accompagnata dalla sottoposizione al Tribunale di precisi argomenti (di ordine fattuale o di ordine scientifico e formulate non in termini di mera ipoteticità) tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Le conclusioni cui il C.T.U. è giunto devono essere quindi reputate assolutamente attendibili sicché il ricorso deve essere rigettato.
Deve essere dichiarato non luogo a provvedere sulle spese di lite essendo stata resa dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Le spese della C.T.U. – come già liquidate in corso di causa – sono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- rigetta l'opposizione;
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come CP_1 già provvisoriamente liquidate in atti.
Bari, 23.10.2025 Il Giudice dott. Giuseppe Craca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il dott. Giuseppe Craca, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9533/2025 R.G. Lavoro, discussa all'udienza del 23.10.2025, promossa da
, con l'assistenza e difesa degli avv.ti Pasquale Trigiante Parte_1
e ND IM;
contro
in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La
Gatta;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6,
c.p.c. non può essere accolto per le motivazioni di seguito esposte.
Deve essere preliminarmente osservato che l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «
1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
Con riferimento più specifico all'oggetto della presente fase i commi
6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «
6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Orbene, circa i presupposti della prestazione avuta di mira dall'istante attraverso la proposizione dell'istanza di cui all'art. 445 bis c.p.c., ai sensi dell'art. 12 della legge n. 118/1971:
“Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni
18, nei cui confronti, in sede di visita medico -sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del dell'interno, una CP_2 pensione di inabilità di lire 234.000 annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per
l'accertamento dell'inabilità”.
Nel caso di specie, secondo la CTU medico–legale espletata dal dott. nella precedente fase di giudizio, le patologie da cui Persona_1
è affetto l'odierno ricorrente non sarebbero state risultate tali da renderlo invalido in misura pari al 100%, ma solo al 90%.
Orbene, nella presente sede parte opponente ha inteso contestare le conclusioni raggiunte dal CTU non specificando le concrete motivazioni - riferendosi ad acquisizioni di tipo medico-scientifico o facendo puntuale riferimento alla documentazione medica depositata
- della asserita non corretta valutazione delle proprie patologie né, comunque, evidenziando (e offrendo di provare) elementi di fatto sulla base dei quali ritenere che le minorazioni presentate possano in concreto comportare il riconoscimento dello stato invalidante.
Con riferimento alle patologie che l'opponente ha lamentato come non considerate è sufficiente richiamare quanto già riscontrato dal perito (a cui l'opponente non ha formulato nella presente fase alcuna ulteriore obiezione). Orbene, nell'elaborato peritale circa la
“diverticolosi del colon” e l'“ipertrofia prostatica” il CTU ha già osservato che “nella documentazione agli atti della diverticolosi del colon è fatta menzione solo in una tac addome del 05.06.23 dove si parla di “sospetta diverticolosi del colon”, mentre per la ipertrofia prostatica è fatto cenno solo in una eco del 04.03.23 dove si parla di “ipertrofia con margini apparentemente indenni a normale eco struttura”; ed in entrambi i casi non vi è né una valutazione specialistica a conferma di tali diagnosi né una prescrizione di terapia”.
Sotto ulteriore profilo l'opponente ha depositato documentazione sanitaria successiva ma non ha assolutamente specificato(come invece richiesto quale specifico motivo di contestazione ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) i termini del prospettato aggravamento delle sue condizioni di salute in quanto non ha prospettato in modo puntuale né se si sia trattato di un peggioramento delle affezioni già riscontrate dal perito né se si sia trattato della sussistenza di nuove patologie.
In virtù di tanto le contestazioni proposte dalla parte opponente nella presente sede evidenziano dunque la mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal CTU non accompagnata dalla sottoposizione al Tribunale di precisi argomenti (di ordine fattuale o di ordine scientifico e formulate non in termini di mera ipoteticità) tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Le conclusioni cui il C.T.U. è giunto devono essere quindi reputate assolutamente attendibili sicché il ricorso deve essere rigettato.
Deve essere dichiarato non luogo a provvedere sulle spese di lite essendo stata resa dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Le spese della C.T.U. – come già liquidate in corso di causa – sono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- rigetta l'opposizione;
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come CP_1 già provvisoriamente liquidate in atti.
Bari, 23.10.2025 Il Giudice dott. Giuseppe Craca