Ordinanza collegiale 10 luglio 2025
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00318/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00785/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 785 del 2025, proposto da
SS DAOcco, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano n. 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Usr Lombardia - Ambito Territoriale di Milano, non costituiti in giudizio;
per l’ottemperanza
alla sentenza n. 1445/2024 depositata in data 20.03.2024 emessa dal Tribunale di Milano
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 il dott. BR AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 1445/2024, depositata in data 20/3/2024, il Tribunale di Milano ha condannato il Ministero ad attribuire al ricorrente “il beneficio economico di € 500,00 annui, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo, tramite la “carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del docente con riferimento ai seguenti anni scolastici: 2020/21, 2021/2022, 2022/23, 2023/24”.
Quanto alle spese ha condannato il Ministero a rimborsarle, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Il ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza indicata, al fine di conseguire la carta docente.
Va precisato che l’ottemperanza non si estende alle spese di lite liquidate dalla sentenza del Tribunale di Milano, in quanto in relazione ad esse, distratte in favore del difensore, non è stata esperita l’azione di ottemperanza nel presente giudizio.
Il ricorso è fondato.
Il Tribunale osserva come, rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta – passato in giudicato e notificato ritualmente - sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni rese dalla parte ricorrente palesano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali.
L’amministrazione resistente, costituita in giudizio, non ha formulato alcuna deduzione sul punto, né fornito indicazioni in ordine all’andamento della procedura.
Il credito, quindi, non è contestato nell’an e nel quantum dalla parte resistente.
Il ricorso è dunque fondato, sicché deve essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato, che non ha effettuato i pagamenti cui si riferisce il titolo indicato in epigrafe.
Ne deriva che al Ministero resistente deve essere assegnato il termine di 120 giorni, dalla pubblicazione della presente sentenza, per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad un dirigente o ad un funzionario appartenente al medesimo Ufficio, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Una volta espletate tutte le operazioni, il Commissario ad acta invierà a questa Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto, con la precisazione che l’incarico assegnato integra un adempimento connesso ai doveri d’istituto.
In considerazione del tempo effettivamente trascorso dalla notificazione della sentenza e dal suo passaggio in giudicato, nonché dell’entità delle somme pretese risulta manifestamente iniqua la condanna dell’amministrazione a corrispondere una penalità di mora, pure richiesta dal ricorrente.
In definitiva, il ricorso è fondato nei limiti dianzi esposti e deve essere accolto.
La circostanza per cui la parte ricorrente ha depositato in giudizio le copie asseverate del titolo da ottemperare e dell’attestazione di passaggio in giudicato solo all’esito dell’ordine impartito Tribunale, che ha disposto la regolarizzazione della documentazione, con conseguente dilatazione dei tempi di definizione del giudizio, evidenzia un comportamento processuale che giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) accoglie il ricorso e per l’effetto accerta l’inottemperanza alla sentenza di condanna indicata in epigrafe e ordina al Ministero resistente di provvedere al pagamento nel rispetto del termine indicato in motivazione;
2) per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad un dirigente o ad un funzionario appartenente al medesimo Ufficio, il quale provvederà nei modi e nei tempi indicati in motivazione;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RD OS, Presidente
BR AR, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BR AR | RD OS |
IL SEGRETARIO