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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/07/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE FERIALE CIVILE
R.G.P.U. 375 / 2025
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Francesco Pastore – Presidente dott. Livia De Gennaro – Giudice dott. Edmondo Cacace – Giudice rel.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30 luglio 2025, pronuncia la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 49 c.c.i.i.
La società domanda all'Autorità Giudiziaria di Parte_1 pronunciare l'apertura della liquidazione giudiziale della società CP_1
A fondamento di tale richiesta, viene prospettata la presenza di diritti di crediti, di natura pecuniaria, inadempiuti da parte della società resistente pari a 778.191,95 euro (cfr. ricorso, p. 2) e che quest'ultima versa in stato di irreversibile insolvenza. Preliminarmente va rilevata la regolare instaurazione del contraddittorio processuale, nonostante la resistente non si sia costituita nel giudizio.
Dalla consultazione del fascicolo telematico d'ufficio emerge il corretto perfezionamento della notifica del ricorso introduttivo, del decreto di fissazione della prima udienza e del decreto di correzione di un errore materiale contenuto in quest'ultimo alla parte convenuta, in modo conforme al modello astratto sancito dall'art. 40 c.c.i.i., con comunicazione effettuata a mezzo pec dalla cancelleria.
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento.
La parte ricorrente ha infatti prodotto un decreto ingiuntivo, e la successiva sentenza n. 8388/2024 emanata dal Tribunale di Napoli, che dimostrano la sua legittimazione attiva, la piena integrazione
della condizione di procedibilità di cui all'art. 49 ult. co. c.c.i.i., nonché l'integrazione quantomeno di uno dei requisiti dimensionali soggettivi – quello concernente la misura delle debitoria – previsti dall'art. 2 lett. d) c.c.i.i., così da escludere che la resistente possa essere qualificata come “impresa minore”.
Il perdurante inadempimento di obbligazioni pecuniarie di così elevato importo da parte di una società che non deposita i bilanci presso il registro delle imprese dall'anno 2019, unitamente all'esito negativo dei tentativi di esecuzione individuale tentati dalla ricorrente, dimostrano lo stato di insolvenza in cui versa effettivamente la società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli – VII sezione civile, nella composizione sopra evidenziata:
Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della società
in persona del l.r.p.t., P. IVA , con CP_1 P.IVA_1 sede legale in Napoli (NA), al viale privato Letizia n. 1, cap 80131
Ordina che il Curatore provveda a manifestare l'accettazione dell'incarico nel termine di giorni 2 (due) dalla relativa comunicazione, di cui onera la Cancelleria, e proceda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario (art. 193 c.c.i.i.);
Nomina
Giudice delegato alla procedura la dott.ssa Ilaria Grimaldi (in sostituzione sul ruolo ex ; Controparte_2
Curatore la dott.ssa , in possesso di una Persona_1 struttura organizzativa e di risorse che appaiono, allo stato, adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'art. 213 c.c.i.i.;
Autorizza
Il Curatore, ai sensi dell'art. 49 comma 3 Lett. F e con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.: ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estratte copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.-l. 78/2010, conv. in legge 122/2010 e succ. mod.; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
Ordina
al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c. - dell'impresa, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, irap ed iva
dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i.;
Fissa il giorno 30 ottobre 2025, ore 10.00, presso l'aula di udienza del Giudice delegato, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
Assegna
ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per l'invio via PEC al Curatore delle domande di insinuazione, con relativi allegati in PDF, dovendosi depositare a cura degli stessi in Cancelleria i titoli di credito in originale.
Dispone
Che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto alla liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'ufficio del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49 co. IV c.c.i.i. Si prenoti a debito. Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 30 luglio 2025.
Il Presidente dott. Francesco Pastore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE FERIALE CIVILE
R.G.P.U. 375 / 2025
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Francesco Pastore – Presidente dott. Livia De Gennaro – Giudice dott. Edmondo Cacace – Giudice rel.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30 luglio 2025, pronuncia la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 49 c.c.i.i.
La società domanda all'Autorità Giudiziaria di Parte_1 pronunciare l'apertura della liquidazione giudiziale della società CP_1
A fondamento di tale richiesta, viene prospettata la presenza di diritti di crediti, di natura pecuniaria, inadempiuti da parte della società resistente pari a 778.191,95 euro (cfr. ricorso, p. 2) e che quest'ultima versa in stato di irreversibile insolvenza. Preliminarmente va rilevata la regolare instaurazione del contraddittorio processuale, nonostante la resistente non si sia costituita nel giudizio.
Dalla consultazione del fascicolo telematico d'ufficio emerge il corretto perfezionamento della notifica del ricorso introduttivo, del decreto di fissazione della prima udienza e del decreto di correzione di un errore materiale contenuto in quest'ultimo alla parte convenuta, in modo conforme al modello astratto sancito dall'art. 40 c.c.i.i., con comunicazione effettuata a mezzo pec dalla cancelleria.
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento.
La parte ricorrente ha infatti prodotto un decreto ingiuntivo, e la successiva sentenza n. 8388/2024 emanata dal Tribunale di Napoli, che dimostrano la sua legittimazione attiva, la piena integrazione
della condizione di procedibilità di cui all'art. 49 ult. co. c.c.i.i., nonché l'integrazione quantomeno di uno dei requisiti dimensionali soggettivi – quello concernente la misura delle debitoria – previsti dall'art. 2 lett. d) c.c.i.i., così da escludere che la resistente possa essere qualificata come “impresa minore”.
Il perdurante inadempimento di obbligazioni pecuniarie di così elevato importo da parte di una società che non deposita i bilanci presso il registro delle imprese dall'anno 2019, unitamente all'esito negativo dei tentativi di esecuzione individuale tentati dalla ricorrente, dimostrano lo stato di insolvenza in cui versa effettivamente la società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli – VII sezione civile, nella composizione sopra evidenziata:
Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della società
in persona del l.r.p.t., P. IVA , con CP_1 P.IVA_1 sede legale in Napoli (NA), al viale privato Letizia n. 1, cap 80131
Ordina che il Curatore provveda a manifestare l'accettazione dell'incarico nel termine di giorni 2 (due) dalla relativa comunicazione, di cui onera la Cancelleria, e proceda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario (art. 193 c.c.i.i.);
Nomina
Giudice delegato alla procedura la dott.ssa Ilaria Grimaldi (in sostituzione sul ruolo ex ; Controparte_2
Curatore la dott.ssa , in possesso di una Persona_1 struttura organizzativa e di risorse che appaiono, allo stato, adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'art. 213 c.c.i.i.;
Autorizza
Il Curatore, ai sensi dell'art. 49 comma 3 Lett. F e con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.: ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estratte copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.-l. 78/2010, conv. in legge 122/2010 e succ. mod.; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
Ordina
al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c. - dell'impresa, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, irap ed iva
dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i.;
Fissa il giorno 30 ottobre 2025, ore 10.00, presso l'aula di udienza del Giudice delegato, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
Assegna
ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per l'invio via PEC al Curatore delle domande di insinuazione, con relativi allegati in PDF, dovendosi depositare a cura degli stessi in Cancelleria i titoli di credito in originale.
Dispone
Che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto alla liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'ufficio del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49 co. IV c.c.i.i. Si prenoti a debito. Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 30 luglio 2025.
Il Presidente dott. Francesco Pastore