Ordinanza collegiale 9 gennaio 2025
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 02/03/2026, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00979/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02454/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2454 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Humanitas Mirasole Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sabrina Gallonetto, Maria Emilia Moretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ats Citta' Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Simona Falconieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
I.R.C.C.S. Istituto Europeo di Oncologia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Rocco Mangia, Raffaello Ricci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
con il ricorso introduttivo:
della delibera n. XII/1075 del 9 ottobre 2023 adottata dalla Giunta della Regione Lombardia, avente ad oggetto: “Approvazione dell''accreditamento e variazione dell''assetto accreditato relativo alle attività sanitarie svolte presso le strutture “IRCCS Ospedale Capitanio” di Milano, “Poliambulatorio di Martinengo” (BG), “Istituto Europeo di Oncologia” di Milano (MI), “Policlinico di Monza – Poliambulatorio” (MB), “Recovery for life - Residenza 2 terapeutica riabilitativa per adolescenti Casteggio” (PV), ai sensi della legge regionale 20 maggio 2022 n. 8” e dell''allegata scheda sintetica n. 3, nella parte in cui si dispone l''accreditamento dell''Istituto Europeo di Oncologia di Milano per lo svolgimento di attività di “protonterapia” nel settore oncologico;
della deliberazione n. 851 del 19 settembre 2023 adottata dall''Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano, avente ad oggetto: “Ente “Istituto Europeo di Oncologia s.r.l.” con sede legale in Milano, Via Filodrammatici n. 10. Struttura sanitaria “Istituto Europeo di Oncologia” sita in Milano, Via Ripamonti n. 435. Valutazione tecnica in ordine alla richiesta di autorizzazione all''esercizio e accreditamento, in ampliamento, della UO Radioterapia”, conosciuta solo per essere richiamato nella predetta Delibera regionale, con la quale sarebbe stato espresso parere positivo in ordine a tale ampliamento della attività autorizzate ed accreditate presso l''IEO;
nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso a quelli di cui sopra, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.
Con i motivi aggiunti del 25/1/2024:
della delibera della Giunta della Regione Lombardia n. XII/1440 del 27 novembre 2023 avente ad oggetto “Determinazioni in merito all''erogazione delle prestazioni di protonterapia”, con la quale si dà mandato ad ATS Milano di provvedere all''assegnazione all''IEO di un budget dedicato in via sperimentale per attività di protonterapia e di procedere pertanto ad un''integrazione contrattuale, a valere dall''esercizio 2024, di 1,2 milioni di Euro;
nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ancorché non conosciuto dalla ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lombardia e di Ats Citta' Metropolitana di Milano e di I.R.C.C.S. Istituto Europeo di Oncologia;
Vista la memoria del 9.1.2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 la dott.ssa LV NI e udito il difensore dei IEO, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente e la controinteressata hanno presentato alla Regione Lombardia, seppur in tempi diversi, la domanda di autorizzazione, accreditamento e finanziamento per erogare il servizio di proton-terapia nel settore oncologico.
La domanda della ricorrente del 15 febbraio 2018 è stata respinta con atto del 17 aprile 2019, impugnato avanti a questo Tribunale (r.g. n. 1333/2019).
Con il presente ricorso, Humanitas ha impugnato le deliberazioni della Giunta della Regione Lombardia in forza delle quali è stata accolta la richiesta (presentata da IEO dopo quella di Humanitas), di accreditamento e di finanziamento per lo svolgimento del suddetto servizio di attività di proton-terapia.
Medio tempore , il ricorso avverso il rigetto della domanda di accreditamento di Humanitas è stato accolto (sentenza n. 861/2024), con conseguente annullamento del diniego, per difetto di motivazione, in quanto il provvedimento impugnato incentrava “ il rigetto dell’istanza sulla base di “analisi effettuate”, di cui non viene riportato né illustrato alcun contenuto, trattandosi pertanto di una motivazione apparente, come implicitamente confermato anche dalla condotta processuale della Regione, che neppure nel corso del presente giudizio ha speso argomenti sul punto, né ha peraltro articolato difese al fine di contrastare le presenti censure”.
Nel presente giudizio, il Collegio, con ordinanza n. 44 del 9.1.2025, stante la stretta connessione con il ricorso (R.G. n.1333/2019) di rigetto della domanda di autorizzazione e accreditamento presentata da Humanitas, ha chiesto alla Regione Lombardia di depositare “ gli eventuali atti adottati in esecuzione della sentenza n. 861/2024 e, in caso contrario, di chiarire se sia stato avviato il relativo procedimento imposto dalla citata pronuncia, indicando, in tal caso, quali siano i termini di conclusione”.
La Regione Lombardia ha depositato in giudizio la nota del Direttore generale Welfare del 27 marzo 2025, avente ad oggetto “ Sentenza TAR n. 861/2024 su ricorso presentato da Humanitas Mirasole S.p.a. per l’annullamento della nota regionale prot. G1.2019.0015115 del 17.4.2019, avente ad oggetto "Humanitas Proton Therapy, richiesta per Autorizzazione all'esercizio, Accreditamento e Budget" ”, con la quale ha comunicato la riapertura del procedimento finalizzato all’esecuzione della citata sentenza n. 861/2024, precisando che il predetto procedimento si sarebbe concluso nel termine di trenta giorni (i.e., il 27 aprile p.v.).
In data 8 aprile 2025 l’Humanitas ha rinnovato l’istanza di accreditamento e assegnazione di budget per il proprio centro di Proton Therapy.
Con Deliberazione n. XII/5589 del 30 dicembre 2025, la Giunta della Regione Lombardia ha quindi approvato gli “ indirizzi di programmazione del SSR per l’anno 2026 ed in ordine agli obiettivi delle Agenzie di Tutela della Salute (A.T.S.), delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (A.S.S.T.) e dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (A.R.E.U.) anno 2026” , confermando che, a conclusione dell’iter di accreditamento del centro di Proton Therapy, verrà riconosciuto anche a Humanitas un budget pari a quello dell’IEO, nonché il valore della produzione effettivamente erogata in merito alle prestazioni di protonterapia per i pazienti extraregionali.
La ricorrente ha quindi chiesto che il ricorso sia dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di giudizio.
Anche la difesa regionale ha chiesto che venisse dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse, senza alcuna richiesta rispetto alle spese.
La difesa di ATS si è limitata a presentare domanda di decisione del ricorso, mentre la difesa di IEO ha chiesto la condanna della ricorrente alle spese di giudizio, insistendo sul difetto di legittimazione della controinteressata, in quanto estranea al procedimento e di inammissibilità del ricorso.
All’udienza pubblica del 17 febbraio 2026 il ricorso veniva trattenuto in decisione dal Collegio.
DIRITTO
Il ricorso e i motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse.
Per univoca giurisprudenza, condivisa dal Collegio, nel caso di espressa dichiarazione della parte ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d'ufficio, né sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa (cfr., in tal senso, tra le tante, Consiglio di Stato, VII, 30-08-2022, n. 7553; TAR Lombardia, Milano, V, 12-02-2024, n. 355).
Ne consegue che, in virtù della dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, depositata da parte ricorrente, come sopra argomentata dalla medesima parte, il Collegio non può che dichiarare il ricorso e i motivi aggiunti improcedibili, ex art. 35, comma 1, lettera c) del c.p.a.
Quanto alle spese, la Regione e ATS non hanno presentato alcuna richiesta.
La controinteressata ha invece insistito per la condanna, in ragione dell’“improprio” coinvolgimento,
Il Collegio ravvisa giusti motivi per disporre la compensazione delle spese rispetto alle Amministrazioni, avuto riguardo all’andamento della controversia, alla complessità del procedimento e alla natura in rito della decisione.
Le medesime ragioni per la compensazione valgono anche rispetto a IEO, in quanto non può ritenersi “estranea” al giudizio, configurandosi al contrario come controinteressata, dal momento che l’eventuale accoglimento del ricorso avrebbe comportato l’annullamento dell’accreditamento e del budget di sperimentazione in favore dello stesso IEO, stante la connessione tra i provvedimenti della Regione adottati sulle istanze delle strutture sanitarie per la realizzazione del medesimo servizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN LL, Presidente
LV NI, Consigliere, Estensore
Andrea Lipari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV NI | AN LL |
IL SEGRETARIO