Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/03/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1082/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro
La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott.ssa Susanna MANTOVANI Presidente rel. Dott. Giovanni CASELLA Consigliere Dott.ssa Laura BERTOLI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 55/24 del Tribunale di Pavia, est. dott.ssa Federica Ferrari, decisa alla udienza collegiale del 20/3/25 e promossa
DA
(c.f ), residente in [...] C.F._1
Cararola, n. 27, rappresentata e difesa, anche in maniera disgiunta, dalla prof. Avv. Mariella Magnani e dall'Avv. Giovanni Panizza, elettivamente domiciliata nello studio della prima in Pavia, Piazza Garavaglia n. 1, giusta procura rilasciata su documento separato e da considerarsi apposta in calce al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
(P. Iva ), in persona del Sindaco pro _1 P.IVA_1 tempore, con sede in Vigevano, Corso V. Emanuele II, n. 25, rappresentato e difeso nel presente procedimento per procura in calce alla memoria costituzione di secondo grado, in forza di deliberazione della Giunta Comunale n. 289 del 17/10/2024 in atti, dall'Avv. Matteo Morelli del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Milano, Piazzetta Guastalla,1
APPELLATO I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE come da ricorso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, previa fissazione dell'udienza di discussione:
- in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per mesi tre irrogata all'appellante in data 4 novembre 2021;
- conseguentemente, dichiarare nulla e/o annullare la sanzione disciplinare irrogata all'appellante e condannare il al pagamento, in suo favore, delle retribuzioni medio tempore _1 maturate nel corso dell'applicazione della sospensione. Spese e onorari di entrambi i gradi del giudizio rifusi.”
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni diversa istanza disattesa e respinta e, previo ogni necessario accertamento, confermando l'impugnata sentenza, così giudicare: In Via principale: rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in premessa, confermando integralmente la sentenza impugnata.
- In ogni caso con vittoria di compensi professionali oltre rimborso spese generali ed oneri tutti di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Pavia, in funzione di giudice del lavoro, dopo avere escusso i testi citati dalle parti ed aver acquisito rilevante documentazione, con la sentenza n. 55/24 rigettava, compensando le spese di lite, il ricorso presentato da Pt_1
, assunta dal in data 1/1/88 e dirigente dal 2008,
[...] _1 con cui la predetta aveva chiesto che venisse dichiarata la nullità e/o la illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione del servizio con privazione della retribuzione per mesi tre irrogatale il 4/11/21, previa contestazione di addebito con comunicazione del 4/8/21 (avere omesso nel periodo 1/10/15-31/12/19, nella sua qualità di dirigente responsabile del Settore dell'Amministrazione relativo ai Servizi Educativi e nel periodo 1/2/18- 31/5/20, nella sua qualità di dirigente responsabile dei Servizi Finanziari ad interim, una serie di controlli riguardanti la gestione del sistema di pagamenti adottato nel 2012 dall'amministrazione di appartenenza in convenzione con il che per la riscossione delle tariffe dei servizi educativi/nidi Controparte_2 comunali e delle sanzioni comminate per le violazioni del Codice della Strada si avvaleva della collaborazione di agenti incaricati (tabaccai, edicole ed altri esercizi) e di un sistema di pagamento denominato T-Serve - e che venisse disposta la sua immediata riammissione in servizio, oltre al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate. Il giudice a quo, dopo aver riportato il contenuto della contestazione di addebito, disattendeva la denunciata nullità della sanzione per violazione del principio di immediatezza dell'esercizio dell'azione disciplinare, avendo la ricorrente dedotto che il termine perentorio di 30 gg. per procedere alla contestazione doveva farsi decorrere dalla fine del 2019/primi mesi 2020 e che la segnalazione “anonima” ricevuta dall'UPD il 22/7/21, sulla scorta della quale era stato avviato l'iter disciplinare, era del tutto irrilevante: “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento disciplinare dall'acquisizione della notizia dell'infrazione (ex art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001), in conformità con il principio del giusto procedimento, come inteso dalla Corte cost. (sentenza n. 310 del 5 novembre 2010), assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell'ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una "notizia di infrazione" di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione;
ciò vale anche nell'ipotesi in cui il procedimento predetto abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti sui quali è in corso un procedimento penale, per cui sarebbe ammessa la sospensione del primo, e che, comunque, ai fini disciplinari, vanno valutati in modo autonomo e possono portare anche al licenziamento del dipendente” (in questi termini, Cass. 27.08.2018, n.21193…. A fronte di quanto precede, emerge con evidenza che “Il termine, invece, non può decorrere a fronte di una notizia che, per la sua genericità, non consenta la formulazione dell'incolpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l'addebito”…. D'altro canto, se il dies a quo coincidesse con la generica acquisizione della notizia di un illecito disciplinare da parte di un qualunque dipendente della Pubblica Amministrazione specie se essa è strutturata su una molteplicità di articolazioni gerarchiche– ne deriverebbe un'eccessiva incertezza, a discapito sia del principio del buon andamento della Amministrazione Pubblica sancito all'art. 97 Cost. che dello stesso diritto di difesa del lavoratore, che rischierebbe di essere colpito da incolpazioni avventate, laddove, come si è detto, soprattutto quando è questo Giudice ritiene che non sia fondata dell'eccezione sollevata, ovvero che la contestazione sia stata tempestivamente sollevata. In particolare, non risulta che – sul piano soggettivo – sia pervenuta all'ufficio procedimenti disciplinari una notizia di infrazione – sul piano oggettivo – sufficientemente circostanziata da poter intraprendere l'azione disciplinare in epoca antecedente a quando è stata effettivamente intrapresa. Pertanto, deve essere respinta l'eccezione di tardività della contestazione disciplinare, in quanto la conoscenza piena, certa e verificabile delle condotte disciplinarmente rilevanti è stata acquisita dall'UPD dirigenti solo a seguito della segnalazione ex art 54 bis T.U. Pubblico Impiego del 22 luglio 2021”. Passando ad esaminare la contestata sussistenza degli addebiti, il giudice a quo riassumeva innanzi tutto il contenuto delle convenzioni stipulate tra il
[...]
ed il , nonché tra il ed i singoli CP_1 Controparte_2 _1 negozianti vigevanesi in forza delle quali “- l'agente incaricato della riscossione, con la sottoscrizione della convenzione, assumeva la veste e gli obblighi di agente contabile in funzione del maneggio di denaro pubblico, come tale soggetto alla resa del conto giudiziale e alla giurisdizione della Corte dei Conti per tutte quelle operazioni eseguite e tracciate - rese contabilmente evidenti - dal sistema T-Serve;
- l'agente incaricato, assumeva e sottoscriveva in modo irrevocabile una disposizione di rapporto interbancario diretto (R.I.D.) a favore dell'EN NA ( ), onde _1 permettere all'EN stesso di poter periodicamente incassare (prelevare dal conto corrente dell'Agente) le somme ad esso dovute e di controllare il buon andamento degli incassi;
- l'agente incaricato, ogni martedì di ogni settimana, doveva riversare, tramite RID generato dal su indicazione dei relativi flussi generati dal sistema T-Serve e comunicati dal _1
, quanto incassato e dovuto all'EN NA ( ); Controparte_2 _1
- l'agente incaricato doveva corrispondere, periodicamente, all'EN IE ( ) Controparte_2
o l'EN ES (Anci Toscana) le commissioni previste dalla convenzione pari a €uro 0,10 per ogni incasso/pagamento ricevuto dall'utente;
- l'agente incaricato avrebbe subito da parte dell'EN proprietario la Controparte_2 disattivazione immediata del proprio sportello autorizzato nel caso in cui sul conto intestato al titolare non fossero risultate presenti somme sufficienti, con contestuale attivazione, per la tutela delle somme dovute, della polizza fideiussoria di cui sopra. Ed infatti veniva disposto che: “Non sarà consentito alcun ritardo. Anche un solo ritardo potrà costituire, ad insindacabile giudizio dell'EN IE o dell'EN ES, causa di risoluzione dell'affidamento del servizio. Nel caso in cui sul conto intestato al titolare non siano presenti somme sufficienti l'EN IE o l'EN ES ( ) disattiveranno immediatamente l'Agente Incaricato dei servizi T- Controparte_2
Serve e si provvederà ad attivare, per la tutela delle somme dovute, la polizza fideiussoria. L'Agente Incaricato è pienamente cosciente di incassare e maneggiare denaro pubblico e che il suo mancato riversamento può essere perseguito penalmente”;
- l'Agente Incaricato si impegnava ad aderire, contestualmente alla stipula della Convenzione, alla polizza fideiussoria “collettiva” stipulata dall'EN IE, come da allegato C, parte integrante e sostanziale della Convenzione stessa, denominato “Appendice E.C. all'atto fideiussorio N 0223012012”, predisposta dalla Società Confidi Ad Novas di Roma in data 17.10.2012 e pervenuta al Comune di il 24.10.2012 - Prot. Gen. 131871; CP_2
- veniva disposto che “Qualora la copertura fideiussoria richiesta alla società assicuratrice non dovesse coprire interamente eventuali importi di mancati riversamenti di incassi effettuati con il T- Serve, l'Agente Incaricato rimarrà, comunque, responsabile per l'intera differenza/eccedenza non coperta dalla società, differenza che dovrà rimborsare con proprio patrimonio personale”;
- nel caso di insolvenze, senza immediato reintegro, da parte dell'Agente Incaricato, l'EN IE o l'EN ES avrebbe attivato la garanzia fidejussoria, al contempo provvedendo alle segnalazioni agli Enti e alle Autorità di competenza.” Riportava, altresì, i fatti che avevano condotto alla apertura del procedimento disciplinare a carico della ricorrente: “Da una verifica degli atti acquisiti dal Servizio finanziario, nonché dalle informazioni raccolte, sono risultati numerosi mancati incassi di somme che gli utenti hanno invece regolarmente versato agli Agenti Incaricati della riscossione mediate il sistema di pagamento T-Serve. Quanto sopra è iniziato ad emergere successivamente al subentro del nuovo tesoriere dell'EN Banco BPM, ad ottobre 2019 e, quindi, quando i flussi provenienti da T-Serve cominciarono ad essere versati sul conto di transito per la gestione dei RID direttamente collegato al conto corrente di Tesoreria acceso presso il Banco BPM, Filiale di Vigevano - Piazza Martiri della Liberazione 2/3 – IBAN [...]. A partire da tale data, riscontrando alcuni RID insoluti da parte degli Agenti Incaricati del Sistema T-Serve, la dr , Funzionario del Servizio Finanziario responsabile del Servizio Persona_1
Contabilità e Bilancio dal 21/05/2019 al 30/09/2020, rilevava alcune incongruenze e/o anomalie nella gestione del sistema dei pagamenti T-Serve, attivandosi, nel contempo, sia per richiedere le informazioni necessarie agli uffici responsabili delle predette entrate, sia per chiedere al precedente Tesoriere ( i dati relativi ai RID insoluti per il periodo 2014-2019. CP_3
con mail del 6.3.2020, inviava un file pdf contenente l'elaborazione dei dati, da cui CP_3 emergevano insoluti per il periodo 2014/settembre 2019, per € 740.700,94, oltre ad €uro 55.370,25 per il periodo ottobre/dicembre 2019, riferiti a otto degli Agenti Incaricati (doc. 10 all mem cost) per un totale complessivo pari a €uro 796.071,19= di somme non riversate nelle casse dell'EN da parte degli incaricati di cui sopra. I Dirigenti Responsabili del Servizio di Polizia Locale e del Servizio Gestione Contabile Politiche Educative e/o Amministrativo Scolastico (nella persona della ricorrente che dal 1.10.2015 è dirigente dei servizi educativi) tra il mese di dicembre 2020 e marzo 2021, chiedevano agli agenti dapprima la produzione di documentazione al fine di attestare la regolarità del loro operato e poi contestavano agli stessi l'addebito e l'ammanco di somme e li diffidavano al pagamento degli importi dovuti, in quanto indebitamente trattenuti. (doc. 37 all ricorso e doc 11 all . CP_1
A seguito della sopra indicata attività compiuta dal Comune di Vigevano, alcuni Agenti Incaricati avevano versato al parte delle somme dovute o promesso con rateazioni di versarle (per CP_1 circa il 10% del totale). Alla data del deposito della memoria di costituzione del il passivo CP_1 complessivo era stato calcolato in € 714.338,00 (doc. 12 all mem cost).” Così ricostruita la vicenda di cui è causa, riteneva fondate le negligenze attribuite alla ricorrente: “L'organizzazione interna del assegnava tramite (PEG) ad ogni singolo CP_1 dirigente di ogni singolo servizio la responsabilità di accertare ogni entrata di competenza, di monitorarne l'effettivo incasso e se necessario di attivarsi per la prima fase di riscossione sotto la supervisione del Servizio Finanziario che doveva vigilare su tale attività: sono agli atti le delibere di approvazione del PEG e del Piano delle Performance con cui si indicavano i Dirigenti – tra cui la Dr.sa quali responsabili delle entrate loro assegnate anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 Pt_1 (Cfr. docc. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 all mem cost) ed anche a titolo esemplificativo una pagina del PEG (anno 2018) con le entrate previste per il Settore Servizi Educativo (Cfr. doc. 42 all mem cost). Peraltro gli insoluti che si verificavano erano comunicati ai servizi di riferimento, ed anche, quindi, all'educativo cui spettava la percentuale maggiore di entrate che transitava sul T-Serve, mediante la messa a disposizione di comunicazioni cartacee provenienti da (Istituto di credito CP_3 divenuto tesoriere dal 2014) da cui emergevano insoluti (V. audizione , dal 2011 al Pt_2 pensionameno funzionario responsabile del servizio finanziario con PO, doc. 21 all Comune), non solo per “fondi insufficienti” ma, anche per causali come “Mandato inesistente” e “Transazione Contestata” o mandato revocato. ha confermato la circostanza in sede di audizione Pt_2 testimoniale. Le copie protocollate di tali comunicazioni erano state ritrovate in un faldone nell'archivio dell'Educativo (doc. 9 all Comune) e riguardano il periodo fino all'ottobre 2014.
, sentito come teste, ha ricordato che le comunicazioni di degli insoluti Parte_3 CP_3 venivano trasmessi al servizio educativo (doc. 21 all Comune) e di non aver segnalato gli stessi alla dr Genzini in quanto come dirigente del servizio educativo ne era già a conoscenza. Le condotte omissive generavano la produzione di atti di accertamento non veritieri (doc. 46 all
. Conseguentemente non corrispondenti al vero anche i rendiconti consuntivi annuali CP_1 approvati per i Capitoli di Competenza del Servizio Educativo (codici n. 32300/0 proventi da scuole materne comunali e n. 32310/0 Proventi da scuole materne statali) che risultavano erroneamente sempre in pareggio o di poco sbilanciati (rendiconti che si producono Cfr. ns. docc. da 47 a 51 e relative determine docc. da 52 a 54). La in sede di escussione testimoniale, ha dichiarato che le determine di accertamento (che Per_1 quantificano le somme che si ha titolo giuridico a riscuotere) erano state assunte esclusivamente sulla base dei flussi di cassa e, di conseguenza, non era stato rilevato l'ammanco perchè il flusso di cassa era già al netto dell'ammanco. Gli accertamenti erano stati assunti per anni facendo esclusivo riferimento a quanto versato nelle casse dell'ente. In sostanza l'incassato veniva sempre fatto coincidere con l'incassando con insussistenza di residui attivi che in realtà sussistevano ma non erano evidenziati……… È evidente che tali regolamenti sono stati disattesi dalla Dr.sa che non ha vigilato Pt_1 sull'effettivo incasso delle entrate di cui era responsabile in quanto Dirigente del servizio educativo individuato tramite P.E.G. (si vedano le delibere di approvazione del PEG e del Piano delle Performance con cui si indicavano i Dirigenti – tra cui la Dr quali responsabili delle CP_4 entrate loro assegnate anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 docc. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 all mem cost).” Ad analoga conclusione perveniva per quanto attiene al periodo 11/2/18- 31/5/20: “La dr.sa ha omesso di assolvere al suo dovere di coordinamento e direzione Pt_1 del controllo sulle entrate comunali a lei spettante per il periodo in cui è stata dirigente anche e ad interim del Servizio Finanziario (art. 31 e 32 Reg. Contab. 2016 doc. 18 all …. CP_5 CP_1
La ricorrente, nella sua qualità, non ha effettuato la corretta verifica periodica dell'accertamento delle Entrate di cui all'art. 153, comma 4, del T.U.E.L. : “Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio di previsione ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, alla regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia” Al responsabile del servizio finanziario l'articolo 147-quinquies del Tuel n. 267/2000 affida il compito di controllare gli equilibri finanziari e ad assumere ogni iniziativa necessaria a consentire la corretta determinazione della massa dei residui al fine di evitare partite contabili di incerta realizzazione che possano alterare il risultato contabile di amministrazione e pregiudicare gli equilibri economico finanziari del bilancio di competenza. Una inadeguata gestione dei residui ha inevitabili ricadute sull'attendibilità e veridicità della determinazione dei crediti di dubbia e difficile esazione, dei crediti inesigibili, dei debiti insussistenti o prescritti, nonché sulla corretta imputazione in bilancio dei crediti e dei debiti….. Per un periodo (dal gennaio al maggio 2019) si ha evidenza documentale che la ricorrente avesse movimentato il conto di transito o conto tecnico quale responsabile del Servizio CP_3
Finanziario, come risulta dalle minute di prelevamento rinvenute negli archivi del Comune (doc. 43 all . Si evidenzia che la ricorrente in sede di libero interrogatorio ha dichiarato: Non CP_1 sapevo dell'esistenza del conto corrente di transito presso La documentazione prodotta CP_3 dal Comune smentisce tale affermazione……. La Dr ha omesso di assolvere al suo dovere di coordinamento e direzione del controllo CP_4 dell'equilibrio dei servizi finanziari a lei spettante per il periodo in cui è stata dirigente del Servizio Finanziario (v. art. 31 Reg. Contab. Comunale 2016 cit). Né la ricorrente ha segnalato la situazione di ammanchi per cui è causa pur essendone a conoscenza sin dalla fine del 2019 (v. Audizione Dr.sa Motta doc. 21 all mem cost), come era suo onere quale responsabile del servizio finanziario fino al 31.05.2020 (v. art. 32 Reg. Contab. 2016 doc. 18 all mem cost).” CP_5
Da ultimo il Tribunale di Pavia riteneva legittima la sanzione anche in riferimento alla congruità, considerata la reiterazione nel tempo della condotta omissiva della dirigente e foriero di danno economico e di immagine all'Amministrazione di appartenenza.
ha proposto appello, affidandosi a tre ordini di censure. Parte_1 otivo (pag. 14 e seg.) impugna la sentenza n. 55/24 nella parte in cui il Tribunale di Pavia ha rigettato la eccezione di tardività della contestazione disciplinare, affermando che il ha avuto “la conoscenza piena, _1 certa e verificabile” degli addebiti solo a seguito della segnalazione ex art. 54 bis TU Pubblico Impiego del 22/7/21. Sostiene che il giudice a quo non solo ha travisato i fatti, ma si è posto in contrasto con la normativa di riferimento. Rammenta che il principio della tempestiva contestazione (art. 55 bis TU e 55 CCNL del settore) è soprattutto finalizzato alla tutela effettiva dei diritti dell'incolpato: “Orbene, nel caso di specie, sebbene l'Amministrazione abbia formalizzato le contestazioni nei confronti della dott.ssa solo in seguito ad una segnalazione anonima Pt_1 ricevuta dall'UPD in data 22 luglio 2021, è provato che il fosse a conoscenza _1 degli ammanchi sin dalla fine del 2019 e comunque entro i primi mesi 2020. Pertanto, l'Amministrazione non avrebbe dovuto “attendere” sino all'agosto 2021 per attivare il procedimento disciplinare a carico dei propri dipendenti. Tale decisione è stata assunta in totale spregio del canone della tempestività dell'azione disciplinare e in violazione del menzionato termine perentorio di 30 giorni. Difatti, com'è pacifico in causa, la stessa Amministrazione del ha dichiarato di _1 aver avuto consapevolezza del fatto che i riscontrati insoluti, emergenti dalla chiusura dei conti correnti, fossero addebitabili ai RID degli agenti incaricati già all'atto del subentro del nuovo Tesoriere (doc. doc. 39 allegato al ricorso in primo grado). Tale circostanza è stata, in seguito, Cont ribadita dall' in risposta alla richiesta di accesso agli atti depositata dalla dott.ssa in Pt_1 data 17 agosto 2021: in tale occasione, infatti, l'UPD precisava chiaramente che “nell'ottobre 2019
.... il funzionario titolare di Posizione Organizzativa, successivamente al subentro del nuovo tesoriere dell'EN Banco BPM, rileva[v]a l'esistenza di RID insoluti da parte degli Agenti Incaricati del Sistema di T-Serve”. Inoltre, a marzo 2020, su sollecitazione della dott.ssa , l'ex Persona_1
Tesoriere inviava al Comune il file, da dove si deduce l'elenco dei mancati pagamenti dei CP_3
RID (doc. 35 e 36 allegati al ricorso in primo grado). Ma che il fosse a conoscenza della vicenda ben prima della formalizzazione dell'addebito CP_1 alla dott.ssa emerge chiaramente dalla circostanza che, quest'ultima, trasmetteva le Pt_1 richieste di pagamento di quanto non versato agli agenti incaricati già a partire dal luglio 2020 (doc. 37 allegato al ricorso in primo grado). In particolare, ad una prima comunicazione – trasmessa e protocollata in data 7 luglio 2020 e indirizzata all'agente incaricato – CP_7 facevano seguito altre comunicazioni (docc. 37 allegato al ricorso in primo grado). Le lettere definitive, comprensive degli importi forniti al Servizio Educativo del Dirigente del Servizio Finanziario, venivano trasmesse nel marzo del 2021. Tale corrispondenza veniva inviata per via di lettere protocollate, secondo quanto previsto dal Manuale di Gestione Documentale approvato dal di Vigevano: si tratta dunque di CP_1 comunicazioni formali che provano all'evidenza che l'EN fosse a conoscenza dei mancati pagamenti ben prima che venisse avviato il procedimento disciplinare…..…non v'è dubbio dunque che il avesse conoscenza piena, certa e verificabile dei fatti quantomeno a partire dal CP_1 luglio 2020: stante la natura delle comunicazioni (ufficiali e protocollate), non può certo parlarsi, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, di una “generica acquisizione della notizia di illecito disciplinare”. Ribadisce quanto dedotto nel ricorso ex art. 414 c.p.c. in ordine alla segnalazione Contr anonima inviata all' il 22/7/21, ad avviso dell'attuale appellante, “predisposta solo nel tentativo di far apparire tempestiva e immediata, in quanto formalizzata entro i 30 giorni successivi alla ricezione di tale anonima segnalazione, la contestazione disciplinare dell'Amministrazione datrice”, segnalazione che, appunto in quanto anonima, non può valere come segnalazione ex art. 55 bis del D.L.vo n. 165/01. Rileva in ogni caso che, “anche nel caso in cui l'Amministrazione avesse messo a disposizione del proprio personale un sistema informatizzato finalizzato alla raccolta delle segnalazioni anonime in accordo con la normativa nazionale sul cd. whistleblowing, ma di ciò non vi è alcuna prova documentale, siffatta normativa non varrebbe comunque a travolgere il chiaro disposto dell'art. 55bis d.lgs n. 165 del 2001 che, lo si ripete, prescrive che il procedimento disciplinare prenda avvio da una segnalazione del responsabile della struttura.” In subordine, con il secondo motivo (pag. 17 e seg.) impugna la sentenza n. 55/24 nella parte in cui il Tribunale di Pavia ha ritenuto i fatti contestati sussistenti ed aventi rilevanza disciplinare. Sostiene anzitutto (A) che il Servizio Educativo, di cui ella è stata Dirigente a far tempo dall'1/10/15, non era coinvolto nella gestione dei RID degli agenti incaricati, in quanto alcuna rilevanza può avere al riguardo la mail del 20/1/13 dell'allora Segretario Generale, dott. poiché detta Persona_2 comunicazione - peraltro antecedente al conferimento del suo incarico di responsabile dei Servizi Educativo e Finanziario – si limita “a individuare, peraltro in modo dubitativo (“dovrebbero essere”) “le strutture competenti allo scarico dei pagamenti effettuati dai cittadini con il sistema T-Serve” (cfr. doc. 41). Nulla precisa, invece, in merito al controllo dei RID degli agenti incaricati. La comunicazione richiamata dalla sentenza non rappresenta d'altra parte un ordine di servizio del Segretario né, all'evidenza, assume i contorni di una determina attributiva di competenze: come confermato nel corso dell'istruttoria in primo grado era, infatti, del tutto mancante una specifica procedura interna condivisa e codificata in ordine alla gestione e ai controlli connessi al sistema T- Serve (cfr. sul punto la testimonianza del dott. all'udienza dell'11 maggio 2023 “Il Tes_1 segretario generale non emanò alcun atto organizzativo per la gestione di tale servizio, anche se era previsto nella delibera di giunta”)…… All'apposto di quanto accertato dal Tribunale, è invece dal tutto evidente che le competenze gestionali e di controllo delle operazioni relativamente al sistema T-Serve, fossero attribuite al Servizio Finanziario. Era quest'ultimo, infatti, ad essere tenuto ad inviare i flussi T-Serve, ad emettere gli ordinativi di incasso e a trasferire le somme dal conto corrente di transito a quello principale, come risulta anche solo dall'esame delle convenzioni sottoscritte tra il CP_1 CP_2
e il e della Convenzione con per il Servizio di incasso mediante _1 CP_3 disposizioni RID (cfr. docc. 14 e 16 allegati al ricorso in primo grado).” Sottolinea che il sistema T-Serve “generava un flusso di dati di RID, che venivano inseriti nel circuito interbancario, risultando pertanto soggetti al monitoraggio e al controllo del (solo) Servizio Finanziario, e ciò, naturalmente, anche in relazione agli eventuali insoluti, ogni qual volta il prelievo automatico sul c/c dell'agente incaricato non andava a buon fine e nessuna somma transitava sull'apposito c/c di appoggio e poi su quello della Tesoreria. Ed infatti, come confermato pure dai testi in primo grado e, in primis, dalla testimonianza resa, nel corso dell'udienza del 14 dicembre 2022, dalla sig.ra dal 2008 capoufficio del Testimone_2 servizio bilancio, la gestione e il controllo delle entrate risultanti da T-Serve spettava al Servizio Finanziario, attraverso in primo luogo l'emissione, per ciascuna entrata, degli ordinativi di incasso (“il rid poteva comprendere diverse entrate. Poi le somme passavano dal conto corrente di appoggio al conto corrente di Tesoreria tramite un ordine che chi aveva la firma sui conti correnti dava al tesoriere di trasferire la somma dal conto di transito a quello di Tesoreria. Avevano la firma sui conti correnti la somma dal conto di transito a quello di Tesoreria. Avevano la firma sui conti correnti il dirigente della ragioneria e il responsabile di servizio della ragioneria. Poi la somma veniva regolarizzata, sempre dalla ragioneria, tramite l'emissione di ordinativi sui singoli capitoli di entrata in relazione alla tipologia di entrata”). Era dunque il Servizio Finanziario che, una volta eseguiti “i propri controlli contabili e di quadratura”, doveva provvedere “ad impartire al Tesoriere gli ordini opportuni - [vale a dire gli ordinativi, emessi dal Servizio Finanziario sin dal 2012] - per il giro sul conto della Tesoreria delle somme contabilizzate nel conto di transito emettendo i necessari ordinativi”, come ben specificato dalla Convenzione con per il Servizio di incasso mediante disposizioni RID (doc. 16 CP_3 allegato al ricorso in primo grado) e come ancora dichiarato dalla teste all'udienza del 12 Tes_2 dicembre 2022 nel confermare quanto indicato nei capp. 8; 11 e 12 di cui al ricorso. Senza contare che, come previsto dalla medesima Convenzione per il Servizio di incasso CP_3 mediante disposizioni RID, in caso di insoluto la banca provvedeva a darne “comunicazione tramite scritturazione dell'addebito nel conto corrente di transito, invio del dettaglio delle disposizioni insolute con flusso telematico secondo gli standard CBI” (doc. 16 allegato al ricorso in primo grado). Comunicazione che veniva appunto trasmessa, in via telematica, al Servizio Finanziario, a ulteriore conferma che era appunto tale Servizio incaricato di controllare e monitorare i riversamenti degli agenti incaricati.” Censura poi la decisione del giudice a quo là dove ha affermato che la documentazione relativa agli insoluti venisse trasmessa al Servizio Educativo, essendosi basato sulla deposizione di , che ha espresso al Parte_3 riguardo unicamente delle palesi incertezze, se non delle vere e proprie contraddizioni:”Il teste dopo aver affermato “so che inviava comunicazioni degli CP_3 insoluti degli agenti”, si è corretto subito dopo precisando, in termini appunto denotanti un'assoluta incertezza e indeterminatezza, “anzi credo li inviasse”. Al sig. , del resto, Pt_2 “sembra di ricordare di avere visto queste comunicazioni che arrivavano al servizio finanziario e venivano messe in una vaschetta e ritirate dal servizio educativo”. Così come egli “pens[a] che gli insoluti si vedessero anche accedendo al conto dedicato” (cfr. verb. ud. 11 maggio 2023).”; e non avendo invece considerato la deposizione di “che ha chiaramente negato di Testimone_2 aver visto gli insoluti cartacei (“io non ha mai visto gli insoluti cartacei”), precisando di aver
“saputo solo successivamente che arrivavano alla ragionerai e che il rag. aveva dato Pt_2 disposizione di metterli in un cestino a disposizione del servizio educativo” (cfr. verb. ud. 14 dicembre 2022).” Nell'ottica del gravame, pertanto, è stato pienamente provato come il Servizio Educativo non fosse affatto coinvolto nella gestione di simili operazioni e, tantomeno, nella condizione di poter riscontrare gli insoluti e come di conseguenza non possa esserle addebitata alcuna condotta omissiva per mancati controlli perché non era possibile, per la medesima, verificare l'esito negativo dei RID attraverso l'accesso telematico al c/c del Comune. Sostiene (B) che il giudice a quo ha ignorato una dirimente circostanza ovverosia che ella non poteva che effettuare il monitoraggio delle entrate e delle spese, ai sensi di quanto previsto e richiesto dalla normativa legale (d.lgs. 267/2000 c.d. T.U.E.L.) e Regolamento di contabilità del attraverso il _1 gestionale in quanto su detto gestionale “apparivano solo i pagamenti dei CP_8 cittadini e non anche degli agenti incaricati. Ed è infatti sulla scorta di tale controllo che il Servizio Educativo doveva effettuare l'attività di riscossione coattiva. Attività che è stata appunto effettuata con riferimento alla posizione degli utenti, come appunto ben risulta sia dalla documentazione in atti (docc. 29 e 30 allegato al ricorso di primo grado), sia dalle stesse testimonianze rese nel corso del precedente grado di giudizio (cfr. testimonianza Tes_3 udienza dell'11 maggio 2023 “il servizio educativo si occupava della riscossione coattiva nei confronti degli utenti (persone fisiche) che non pagavano”)….. Al contrario di quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, non spettava dunque al Servizio Educativo effettuare, gestire e controllare, con riferimento alle somme versate dai cittadini agli agenti incaricati, la successiva fase del versamento (art. 180 TUEL), essendo questi adempimenti in capo agli stessi agenti Del resto, che la verifica della regolarità dei versamenti degli agenti incaricati fosse in capo al Servizio Finanziario e non al Servizio Educativo è ulteriormente confermato dal fatto che, fin dal primo periodo di attivazione del sistema T-Serve (dunque, sin dal 2012), spettava al Servizio Finanziario il compito di verificare le attività di riscossione di questi ultimi ai sensi del Regolamento di Contabilità del Comune (art. 40, prima art. 59: docc. 13 e 32 allegati al ricorso in primo grado). incaricati e, quanto ai controlli, al Servizio Finanziario.” Da quanto sopra esposto deriva, secondo la difesa dell'appellante, che alcuna condotta omissiva possa esserle addebitata, in particolare in relazione “alla presunta “produzione di atti di accertamento non veritieri” e di rendiconti consuntivi annuali “non veritieri” . Critica altresì la decisione del giudice a quo per quanto concerne l'interpretazione delle regole di natura amministrativo/contabile: “nel nostro caso, non esisteva una simmetria temporale tra il momento di pagamento da parte dell'utente e il momento di contabilizzazione dell'incasso sul bilancio, posto che il sistema di pagamento dei servizi educativi tramite T-Serve era un sistema informatizzato prepagato, che consentiva ai cittadini di versare sulla propria posizione una qualsiasi somma, anche di modesta entità, che veniva conguagliata giornalmente. Di conseguenza, il “caricamento” delle somme sul bilancio non è mai stato temporalmente allineato con i pagamenti risultanti da e un'entrata, come quella dei servizi CP_8 educativi, non poteva in alcun modo coincidere con la cassa.”, come confermato dalle deposizioni della e della Per_1 Tes_2
Osserva, per in he “il Collegio dei Revisori, legislativamente incaricato, tra l'altro, della “vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate” nonché delle “verifiche di cassa” (art. 239 TUEL) mai ha sollevato rilievi o osservazioni in merito alla gestione delle entrate del Settore Educativo. Circostanza questa confermata anche dal teste all'udienza dell'11 maggio 2023…” Tes_1
Per quanto attiene, invece, al periodo (1/2/18-31/5/20) in cui è stata responsabile del Servizio Finanziario (D), rileva che il giudice a quo ha trascurato il fatto che detto incarico era ad interim, in aggiunta ad altri incarichi dirigenziali e in una situazione di forte carenza di personale nonché di figure apicali, incarico oltretutto nemmeno retribuito, che non le permetteva di rivedere/ricontrollare procedure già in essere da anni, come nel caso di specie. Deduce che detto incarico le era stato assegnato inoltre in violazione dell'art. 51 del CCNL applicato (“la formazione e l'aggiornamento professionale sono assunti dalle amministrazioni come metodo permanente teso ad assicurare il costante aggiornamento delle competenze professionali tecniche e lo sviluppo delle competenze organizzative e manageriali necessarie allo svolgimento efficace dei rispettivi ruoli”). Evidenzia come ella in tale contesto non potesse che fare affidamento sulla prassi e le procedure seguite “tant'è vero che, fino all'ottobre 2019, nessun dipendente del Servizio Finanziario, comprese le Posizioni Organizzative, cui era peraltro delegata la verifica del c/c, ha mai segnalato alla medesima i c.d. insoluti e/o problemi derivanti dalla gestione degli agenti contabili. Se può addebitarsi un culpa in vigilando, questa compete (per legge e regolamento) a chi, come si è detto, avrebbe dovuto “chiedere il conto” agli Agenti contabili, avviando così una corretta procedura amministrativa fin dal 2012. La mancata richiesta agli agenti incaricati dei rendiconti ha tratto in errore chi si è occupato del Settore Finanziario negli anni successivi: va ricordato che neppure il Collegio dei Revisori dei Conti ha mai rilevato criticità al riguardo”; e di essersi prontamente attivata per il recupero delle somme non incassate dal CP_1
(doc. 37 ricorrente), non appena venuta a conoscenza degli ammanchi derivanti dai mancati riversamenti degli agenti incaricati. In via ulteriormente subordinata - e dunque nella denegata ipotesi in cui la Corte ritenga sussistenti gli addebiti disciplinari - con il terzo motivo (pag. 32 e seg.) impugna la sentenza n. 55/24 nella parte in cui il Tribunale di Pavia ha considerato proporzionata la sanzione irrogatale. Nell'ottica del gravame la sospensione di tre mesi è abnorme innanzi tutto sulla scorta dei criteri normativamente fissati dalla contrattazione collettiva ex art. 7 CCNL del personale Dirigente del Comparto Regioni e Autonomie Locali del 22 febbraio 2010 e art. 36 CCNL Personale dell'Area Funzioni Locali del 17 dicembre 2020. In secondo luogo sottolinea come non possa considerarsi “gravemente negligente ed omissivo” il suo comportamento: “L'assenza di una apposita disciplina contenente puntuali misure organizzative relative alla gestione del sistema di pagamento T-Serve, porta infatti ad escludere, quantomeno, la “gravità” delle condotte omissive (comunque insussistenti). Inoltre, non risultano violate eventuali disposizioni impartite da qualsivoglia organo del in specie dai CP_1
Revisori dei Conti il cui compito, come noto, è puntualmente disciplinato dal TUEL. Si ricordi al riguardo che mai nessuna direttiva né ordine di servizio sono stati adottati dal CP_1 in attuazione delle Convenzioni istitutive del sistema T-Serve, né, tantomeno, sono stati adottati dall'Amministrazione provvedimenti e disposizione che obbligavano espressamente la dott.ssa ad effettuare i controlli asseritamente omessi. E ciò mentre, ai fini dell'applicazione Pt_1 dell'art. 7 comma 4, lett. a), nonché dell'art. 36, comma 4. lett. a) del CCNL, richiamati dal CP_1
a supporto della decisione di infliggere la (spropositata) sanzione impugnata, è necessaria l'“inosservanza delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio”. Non meno rilevante è inoltre la circostanza, completamente trascurata dal Giudice, che l'odierna appellante ha assunto l'incarico di Dirigente del Settore Educativo più di 3 anni dopo l'implementazione del sistema T-Serve, mentre l'incarico di Dirigente del Settore Finanziario le veniva attribuito, oltretutto come si è visto ad interim e in assenza di formazione, ben 5 anni dopo”. Osserva che anche il danno economico non può esserle imputato, essendosi prontamente attivata non appena accertati gli ammanchi derivanti dai mancati versamenti, come sopra messo in rilievo. Infine, ricorda che solo nei suoi confronti è stato adottato un provvedimento così grave (“la dott.ssa Dirigente del Settore Finanziario, veniva sanzionata con due Persona_3 provvedimenti di sospensione, di 45 giorni e di 15 giorni, la dott.ssa Persona_4
Funzionario Responsabile del Servizio Educativo, veniva sanzionata con la sospensione di 2 giorni. Nei confronti del dott. Pietro Di IA - che, per ruoli ed incarichi ricoperti, versava nella medesima posizione della dott.ssa - veniva addirittura (sebbene correttamente) disposta Pt_1
l'archiviazione (doc. 4 allegato al ricorso in primo grado”) e di non essere mai stata in precedenza destinataria di alcuna sanzione nell'arco della lunga carriera lavorativa. Il resiste in giudizio per la conferma della pronuncia gravata. _1
R ai singoli motivi di impugnazione, richiamando le audizioni interne, le deposizioni raccolte in giudizio e i riscontri documentali. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa, all'esito della discussione orale, è stata decisa alla udienza del 20/3/25 con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
*Tardività della contestazione (I motivo) Il Tribunale di Pavia ha condiviso la impostazione difensiva del datore di lavoro, secondo cui “la conoscenza piena certa e verificabile” degli addebiti risale alla segnalazione pervenuta all'UPD il 22/7/21 (doc. 38 ricorrente), non potendo il dies a quo per l'avvio del procedimento disciplinare coincidere con la “generica acquisizione della notizia di un illecito disciplinare da parte di un qualunque dipendente della Pubblica Amministrazione”. La decisione sul punto merita conferma. L'art. 55 bis TU Pubblico Impiego prevede che “4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito” . Contr Il caso in esame rientra nella seconda ipotesi ovvero quella in cui l' ha avuto “altrimenti” piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, essendo pacifico che nessuna segnalazione sia pervenuta dal responsabile della struttura di assegnazione della (rectius dal suo superiore gerarchico, Pt_1 essendo ella una dirigente). La questione inerente la natura della informativa del 22/7/21 (anonima - e non anonimizzata come replica controparte - dato che dal contenuto della stessa non si evincerebbe alcun elemento idoneo a ricondurla alla fattispecie del c.d. whistleblower, disciplinata dall'art. 54 bis del D.L.vo n. 165/01), ha in realtà scarsa importanza, trattandosi di una segnalazione, che, seppur non firmata, ha un contenuto estremamente dettagliata ed è corredata da riscontri documentali (allegati). Ed è solo quando riceve detta segnalazione che l'UPD del _1
- ovvero l'unico organo competente per avviare l'iter disciplinare - viene reso edotto dei fatti di causa. E' vero che alcuni dipendenti della amministrazione comunale erano a conoscenza dei fatti oggetto di contestazione già alla fine dell'anno 2019/inizio dell'anno 2020, come emerge dal file contenente l'elenco dei mancati pagamenti dei RID inoltrato da alla , all'epoca responsabile del Servizio CP_3 Per_1
Contabilità e Bilancio ed alla all'epoca funzionario del Servizio Bilancio Tes_2
(doc. 35 e 36 ricorrente primo grado), nonché dalle richieste di pagamento inviate dalla stessa a luglio 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021 ad Pt_1 alcuni degli agenti incaricati (doc. 37 ricorrente primo grado); e come ammesso pure dall'amministrazione locale nella risposta alla richiesta di accesso agli atti della attuale appellante, oltre che nella memoria ex art. 416 c.p.c. (6.2 pag. 18). La Suprema Corte ha però chiarito che è irrilevante la conoscenza dell'illecito da parte di altri organi e/o articolazioni dell'ente (cfr. per tutte Cass. n. 16706/18), perché il dies a quo coincide con la data in cui l'UPD ha ricevuto la segnalazione del responsabile della struttura cui è addetto il dipendente o ha acquisito diversamente la notizia. Pertanto, nel caso concreto il dies a quo non può che coincidere con il momento della recezione della citata segnalazione, in conformità ai principi di diritto in materia, secondo cui “… il termine per la contestazione, sia prima che dopo le modifiche apportate all'art. 55 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 dal D.Lgs. n. 75 del 2017 (riforma c.d. Cont Madia), va calcolato dal momento in cui l' riceve gli atti dal responsabile della struttura, e cioè riceve una "notizia di infrazione" di contenuto tale da consentirgli di dare in modo corretto l'avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione, anche nell'ipotesi in cui il protrarsi nel tempo di singole mancanze, pur da sole disciplinarmente rilevanti, integri un'autonoma e più grave infrazione (Cass. n. 11635 del 2021; Cass. n. 20730 del 2022; Cass. n. 10284 del 2023 e Cass. n. 20235 del 2023).” (così Cass. n. 26936/24). Deve escludersi, inoltre, una lesione al diritto di difesa della dipendente, come si evince dal verbale di audizione della stessa del 23/9/21 nel corso del procedimento disciplinare (doc. 24 appellato).
*Sussistenza e rilevanza disciplinare dei fatti contestati (II motivo)
ripropone sostanzialmente la difesa articolata nel ricorso ex art. Parte_1
414 c.p.c. (pag. 28 e seg.), ad eccezione della asserita inosservanza dell'art. 51 del CCNL applicato in punto mancata formazione, che viene dedotta solo in questa sede ed è pertanto inammissibile. L'articolato motivo è infondato, poiché i rilievi della attuale appellante non scalfiscono il percorso logico-argomentativo seguito dal giudice di prime cure. Va ricordato che ha svolto il ruolo di dirigente del Servizio Parte_1
Educativo, cui spettava di accertare le entrate, verificarne l'effettivo incasso e curarne l'eventuale recupero coattivo, dall'1/10/15 al 31/1/18 e quello di dirigente del Servizio Finanziario, cui spettava di vigilare sulla corretta gestione delle finanze comunali, dall'1/2/18 al 31/5/20. Per quanto attiene alla dirigenza del Servizio Finanziario (D), è la stessa Pt_1 ad ammettere che il soggetto tenuto a vigilare sulla regolarità dei versamenti degli agenti incaricati era il responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del Regolamento di Contabilità del (ex art. 40 e seg., doc. 32 ricorrente). CP_1
La circostanza che la stessa tolare temporaneamente (ad interim) di questo ulteriore incarico non la esonerava dall'osservare gli obblighi imposti dalla normativa vigente;
così come non è esimente il fatto di non essere stata retribuita per questa ulteriore posizione o il fatto che gli ammanchi in questione già esistessero prima della sua nomina, poiché le negligenze che le vengono imputate sono circoscritte al lasso temporale in cui è stata dirigente del Servizio Finanziario. Pure per quanto attiene alla dirigenza del Servizio Educativo (1/10/15- 31/12/19), la decisione del Tribunale di Pavia resiste alle censure di cui alle lettere A, B e C. Gli artt. 19 e 21 del Regolamento Comunale in vigore dal 2001 al 2016 (doc. 16 appellato), così come quello successivo (doc. 18 appellato) - testualmente riportati nella sentenza impugnata - prescrivevano che la gestione delle entrate assegnate tramite lo strumento del PEG (Piano Esecutivo di Gestione) fosse di spettanza del responsabile del singolo Servizio sotto la vigilanza del Servizio Finanziario e che il singolo responsabile dovesse attivarsi per il recupero delle entrate insolute. In una con il giudice a quo, il Collegio osserva che “L'organizzazione interna del assegnava tramite (PEG) ad ogni singolo dirigente di ogni singolo servizio la responsabilità CP_1 di accertare ogni entrata di competenza, di monitorarne l'effettivo incasso e se necessario di attivarsi per la prima fase di riscossione sotto la supervisione del Servizio Finanziario che doveva vigilare su tale attività: sono agli atti le delibere di approvazione del PEG e del Piano delle Performance con cui si indicavano i Dirigenti – tra cui la Dr.sa quali responsabili delle Pt_1 entrate loro assegnate anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (Cfr. docc. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 all mem cost) ed anche a titolo esemplificativo una pagina del PEG (anno 2018) con le entrate previste per il Settore Servizi Educativo (Cfr. doc. 42 all mem cost).” In questo contesto si inserisce la email del 20/1/13 del Segretario Comunale
inviata anche alla attuale appellante - contenente le “disposizioni” in Per_2 ordine allo “scarico id dei pagamenti-organizzazione” - con la quale il predetto comunicava “che tali operazioni dovrebbero essere svolte, non dalla ragioneria, ma da ciascuna struttura “titolare” del servizio e della gestione dell'utenza: il servizio educativo per le utenze scolastiche, la polizia locale per multe, l'edilizia privata o urbanistica per i loro diritti e cosi via...In tal modo i servizi dell'ente hanno il controllo delle proprie entrate e possono gestire al meglio i dati. Se non vi sono obiezioni, provvedete di conseguenza….” (doc. 41 ricorrente). Le disposizioni organizzative fornite dal Segretario Comunale - che, tra i vari compiti, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina le attività - seppur non consacrate in un atto formale, non possono essere ritenute, come sostiene la attuale appellante, prive di rilevanza, essendo state impartite in conformità a quanto stabilito nella deliberazione della Giunta Comunale n. 257/11, al punto 2 (ovvero “incaricare il Segretario, quale dirigente responsabile del progetto, di adottare i provvedimenti conseguenti” (doc. 11 ricorrente); e comunque essendo in linea con le norme (artt. 16, 4^ comma e 19 del Regolamento di Contabilità Comunale) che imponevano al responsabile del singolo specifico Servizio di accertare le proprie entrate e di attivarsi concretamente per il recupero di quelle insolute. Con riferimento alle ulteriori argomentazioni, già esposte nell'atto introduttivo del giudizio, il Collegio non può che condividere la decisione del giudice di prime cure. Come messo in evidenza dalla difesa dell'ente appellato, il _1 sin dal 2013 aveva incaricato i due servizi che ricevevano le loro risorse (rette scolastiche e sanzioni amministrative) anche tramite T-Serve, ossia Servizio Educativo e Polizia Locale, di controllare il corretto funzionamento del nuovo sistema di gestione (docc. 33 e 34 resistente); i quattro dipendenti assegnati all'ufficio Servizi Educativi all'epoca di fatti (Tosini, , Brichetti, Pt_4 Pt_5 avevano accesso ai dati contenuti nel sistema T-serve (cfr. doc. 17 resistente); e la convenzione con (doc. 7 sub art.
7.1 secondo capoverso resistente), CP_3 prevedeva l'invio dalla Banca di un flusso telematico di dati, visibile tramite acceso on line ed anche con comunicazioni cartacee periodiche (doc. 9 e docc. da 25 a 30 resistente) con lo stato degli insoluti eventualmente verificatisi che, dal Finanziario arrivava all'Educativo per le verifiche del caso con l'imputazione al singolo utente o Agente. Le deposizioni raccolte nel presente giudizio e le dichiarazioni rese nel corso della audit interna sono coerenti con il contesto che emerge per tabulas:
- gli insoluti che si verificavano erano stati comunicati ai servizi di riferimento, ed anche, quindi, all'Educativo mediante la messa a disposizione di comunicazioni cartacee provenienti da (divenuto tesoriere dal 2014) da cui emergevano CP_3 insoluti (cfr. audizione doc. 21 resistente), non solo per “fondi insufficienti” Pt_2 ma, anche per causali assai più sospette, come “Mandato inesistente” e “Transazione Contestata” o mandato revocato. La stessa nel corso della propria Pt_1 audizione (settembre 2021) ha esibito copia delle comunicazioni dal 2015 al 2019 ed a richiesta di dove fossero state recuperate ha affermato “le abbiamo sempre avute” (doc. 24 pag. 1 resistente);
- ha ricordato di avere segnalato gli insoluti alle impiegate dell'Educativo Pt_2
(doc. 21 resistente) e che venivano rese disponibili all'Educativo (doc. 9 resistente) le comunicazioni degli insoluti;
che, come ogni Servizio, anche l'Educativo aveva accesso al conto dedicato al T-Serve per verificare le proprie entrate (circostanza confermata anche da cfr. verbale CP_9 dell'11/5/23) e che la quale dirigente dell'Educativo, ne era a Pt_1 conoscenza (cfr. verbale dell'11/5/23);
- ha dichiarato che “il flusso di dati relativi ai pagamenti effettuati dai Testimone_4 cittadini, tramite gli agenti, veniva riversato per la parte rette nell'applicativo di per la parte CP_8 contravvenzioni sull'applicazione Megasp” (cfr. verbale del 12/7/23);
- ha riferito che a fine anno c'era un confronto tra le risultanze CP_9 contabili del gestionale dell'Educativo e quanto risultava alla Ragioneria (Finanziario) ed affiorava sempre tra le stesse un disallineamento negli anni “nel senso che i pagamenti su (gestionale Educativo) risultavano maggiori di quanto risultasse CP_8 alla . Ma mi era stato detto che tutti gli anni questa situazione si ripresentava sempre” CP_10
(cfr. verbale dell'11/5/23); e) ha dichiarato con riferimento all'Educativo che “negli anni le Testimone_2 entrate del servizio non avevano subito particolari variazioni” e ” che era anomalo che in diversi anni, in relazione al servizio educativo, le somme relative agli stanziamenti che sono quelle che si prevede che vengano accertate ed incassate) corrispondessero esattamente, al centesimo alle somme accertate come effettivamente riscosse. Non mi risulta che il dirigente della ragioneria abbia mai chiesto spiegazioni, vista la anomalia, al dirigente del servizio educativo” (cfr. verbale 14/12/22). E' dimostrato pertanto che le somme che transitavano su T-Serve fossero divise per servizio e per utente tramite apposito programma informatico e che tra i dati riversati da T-serve su (software dell'educativo) e quelli degli incassi del CP_8 finanziario emergeva ogni anno uno sbilanciamento negativo nonostante i dati ufficiali di bilancio segnalassero una situazione di equilibrio tra quanto da incassare e quanto incassato anno per anno. Poiché dal materiale probatorio raccolto si ricava che il Servizio Educativo ed il Servizio Finanziario erano in grado di svolgere le verifiche necessarie per individuare gli insoluti, risultano sussistenti le condotte omissive addebitate a in violazione a norme di legge, regolamentari e pattizie di cui alla Parte_1 lettera di contestazione, già testualmente riportate nella sentenza gravata.
*Proporzionalità della sanzione inflitta (III motivo) L'art. 63, comma 2-bis d.lgs. n. 165 del 2001, inserito dall'art. 21, comma 1, lett. b), d.lgs. 27 maggio 2017, n. 75 prevede che “Nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità, il giudice può rideterminare la sanzione, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato”. La Suprema Corte ha chiarito che in tema di illeciti disciplinari nel pubblico impiego contrattualizzato il giudice che annulla la sanzione inflitta per difetto di proporzionalità ha il potere/dovere di rideterminarne l'entità ai sensi dell'art. 63, comma 2-bis, del D.L.vo n. 165/01 - disposizione applicabile, stante la sua natura processuale, ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore - tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato, “anche in difetto di sollecitazione ad opera dell'amministrazione, in quanto l'assoluta discrezionalità nell'esercizio del potere in questione renderebbe la norma priva di ragionevolezza, oltre che contrastante con la dichiarata necessità di valorizzare e tutelare gli interessi pubblici coinvolti dall'illecito( n. 10236 del 18 aprile 2023)” (così Cass. n. 18846/24). Non viola quindi il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato la riduzione della sanzione inflitta, pur in difetto di domanda – come nel caso concreto – potendo essere disposta “d'ufficio” dal giudice. Ciò posto, la doglianza è priva di pregio. E' stata accertata, come sopra ampiamente argomentato, la responsabilità disciplinare di per le condotte omissive riferibili non solo al Parte_1 periodo in cui è stata dirigente del Servizio Finanziario, ma anche al periodo in cui è stata dirigente del Servizio Educativo e tenuto conto dei parametri indicati dall'art. 7 del CCNL applicato - e nello specifico la reiterazione della condotte, l'entità degli ammanchi ed il ruolo apicale ricoperto dalla predetta in due Settori dell'ente locale - la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per tre mesi (tra un minimo di tre giorni ed un massimo di sei mesi) appare del tutto congrua alla gravità degli addebiti. La validità della sanzione disciplinare inflitta all'attuale appellante non è poi inficiata dalle diverse sanzioni irrogate ad altri dipendenti del CP_1
, trattandosi di situazione differenti per la funzione assegnata e/o il
[...] periodo interessato e/o la entità dell'ammanco e dunque non tra loro paragonabili. Le spese del grado - liquidate ai sensi del D.M. 147/22, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia (26.001-52.000), della assenza di istruttoria e della facoltà di riduzione del compenso in ragione delle condizioni soggettive delle parti - seguono la soccombenza. L'attuale appellante è inoltre tenuta a versare l'ulteriore contributo unificato, atteso il disposto dell'art. 13, 1^ quater del D.P.R. n. 115/12, come modificato dall'art. 1, commi 17^ e 18^ della legge.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 55/24 del Tribunale di Pavia, che conferma. Condanna l'attuale appellante alle spese del grado, che si liquidano in € 3.500,00, oltre a spese generali, oneri ed accessori di legge. Dà atto della sussistenza a carico dell'attuale appellante dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.1, comma 17, legge 228/2012. Milano, 20/3/25
IL PRESIDENTE REL.
dott.ssa Susanna Mantovani