Articolo 1 della Legge 10 febbraio 2015, n. 17
Articolo 2
Versione
5 marzo 2015
Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008, di seguito denominato «Trattato».
Entrata in vigore il 5 marzo 2015