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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/12/2024, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 4247/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. PELLEGRINI Domenico Presidente
Dott. DI LAZZARO Maria Antonia Giudice
Dott. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4247/2024 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
14/10/1963 ed elettivamente domiciliata in Viale Sauli 39/6 GENOVA, presso lo studio dell'Avv. VILLA VITTORIA, che la rappresenta e difende in forza di mandato in calce al ricorso introduttivo
PARTE RICORRENTE
Per l'adozione di
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), residente in [...]12; C.F._2
nata a [...] il [...] (C.F. ) CP_1 C.F._3 residente in [...];
Procedimento comunicato al PUBBLICO MINISTERO
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 CONCLUSIONI RICORRENTE: “Che codesto Ill.mo Tribunale, visti gli artt. 291 e seguenti del Codice civile, esperiti i necessari adempimenti, voglia provvedere con sentenza decidendo farsi luogo all'adozione di e di , Parte_2 CP_1 autorizzando gli adottandi al mantenimento del cognome paterno senza aggiungere né posporre il cognome di essa adottante”.
CONCLUSIONI PUBBLICO MINISTERO: “che il Tribunale di Genova dichiari la richeista adozione con i provvedimenti consequenziali e ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente , nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ), residente in [...]
3/12 chiede l'adozione di
• nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), residente in [...]
Vinzoni 3/12;
• nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
), residente in [...]
San Giorgio di Bavari 139.
La Sig.ra è coniugata con il Sig. che è Parte_1 Persona_1 padre degli adottandi avuti da una precedente relazione.
All'udienza la Sig.ra ha dichiarato di essersi sposata Parte_1 con il Sig. in data 13/07/2024 e ha confermato di voler Persona_1 adottare i figli del Sig. . Persona_1
A sua volta il Sig. ha dichiarato di essere d'accordo Persona_1 all'adozione.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 Gli adottandi hanno dichiarato di essere altresì d'accordo all'adozione e hanno confermato di voler mantenere esclusivamente il cognome del padre.
Va osservato che l'art. 291 c.c. consente, invero, l'adozione di maggiorenne a persone che non hanno discendenti, che hanno compiuto i trentacinque anni e che superano di diciotto anni l'età della persona da adottare. Tale istituto nasceva originariamente per assicurare la discendenza a chi non l'avesse, rendendo così possibile la trasmissione del patrimonio e del cognome: l'interesse primario protetto da questo tipo di adozione era dunque quello dell'adottante che, privo di discendenza, intendesse trasmettere il patrimonio ed il nome ad un soggetto cui era legato da rapporti di affetto. Come è noto, però, l'istituto in esame ha subìto una progressiva evoluzione ad opera della giurisprudenza sia di merito sia di legittimità che, nel consentire oggi l'adozione del maggiorenne anche in presenza di figli dell'adottante purché questi vi acconsentano, ha attribuito all'istituto in esame la funzione principale di consolidare quell'unità familiare e quei legami di affettivi che si creano di fatto nelle cosiddette “famiglie allargate” in cui l'adottando è inserito in modo stabile e duraturo ed è riconosciuto come parte integrante da tutti i membri. Tale evoluzione si inserisce a pieno titolo nel solco dell'ormai consolidatasi concezione personalistica della famiglia che ha superato il precedente impianto patrimonialistico, sicché il giudice non deve limitarsi ad accertare la mera sussistenza dei presupposti di legge, ma deve valutare, ai sensi dell'art. 312 n. 2) c.c., la convenienza in concreto per l'adottando a vedersi riconosciuta tale appartenenza al contesto famigliare e che ciò trovi effettiva e reale corrispondenza nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 Orbene, nel caso di specie risulta ampiamente provata quell'unione affettiva e quel legame fra l'adottante e gli adottandi inquadrabile in un vero e proprio rapporto madre-figlio.
Invero gli adottandi sono i figli del marito della ricorrente con cui hanno costituito un legame affettivo da tempo consolidato: si tratta quindi di un vero rapporto filiale di fatto, che tipicamente si crea quando inizia una convivenza tra due persone una delle quali è già genitore. La coabitazione per molti anni e il legame stabile tra l'adottante e il padre degli adottati sono elementi più che sufficienti per far ritenere sussistente un rapporto familiare che può essere oggi formalizzato con l'adozione di maggiorenni secondo quell'evoluzione giurisprudenziale che ha reinterpretato in chiave personalistica l'istituto dell'adozione del maggiorenne a scapito degli interessi meramente patrimoniali.
Risultano quindi soddisfatti tutti i presupposti di cui all'art. 291 c.c
L'adottante ha infatti compiuto gli anni sessantuno e, pertanto, supera nella misura prevista dalla legge quelli degli ADOTTANDI che ne hanno rispettivamente trentaquattro e ventotto.
Gli ADOTTANDI non sono coniugati.
Il GENITORE degli adottandi sig. , nato a [...], il Persona_1
04/03/1958 (codice fiscale , residente in C.F._4
Genova, Via alla Chiesa di San Giorgio di Bavari 139 – coniugato con l'adottante ha prestato il consenso all'adozione come da verbale di udienza del 30/10/2024. In sede di udienza il sig. ha dichiarato di essere Persona_1
d'accordo all'adozione.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 Gli adottandi hanno espresso piena adesione all'adozione.
Sussistono pertanto tutte le condizioni previste dalla legge e non osta alcun impedimento.
Gli adottandi hanno chiesto di mantenere il cognome paterno senza aggiungere né posporre il cognome dell'adottante; L'adottante in ricorso si è dichiarata favorevole ed ha prestato il proprio consenso a tale scelta.
Tale richiesta può certamente essere accolta e va, come tale, inquadrata nell'ambito di una lettura costituzionalmente orientata dell'adozione di maggiorenne, come è stata data dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 286/2016, poi richiamata anche dalla giurisprudenza di merito (si veda Trib. Parma, sent. 2/2019 del 27/02/2019 "all'epoca dell'emanazione dell'art. 299 cod. civ., e negli anni successivi, le motivazioni che giustificavano una interpretazione rigida dello stesso articolo hanno perso la loro forza, in ragione della modifica della funzione dell'istituto dell'adozione del maggiorenne: da tutela della stirpe e del patrimonio dell'adottante, al riconoscimento giuridico di un rapporto umano di tipo familiare tutelabile ai sensi dell'art. 31 e 32 Cost., nonché di una relazione sociale, affettiva e identitaria, di una storia personale tra adottante e adottando: ed è in base di tali principi, umanamente riconosciuti ad ogni livello, che l'interpretazione della disposizione deve adeguarsi, pena la violazione di norme costituzionali poste a diretto presidio dei diritti inviolabili della persona, che la nostra Costituzione riconosce e garantisce sia come individuo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Nulla vieta quindi una deroga dell'art. 299 cod. civ. in considerazione di una lettura costituzionalmente orientata dell'istituto dell'adozione di maggiorenne, volta da un lato alla nuova funzione che assolve l'istituto, e dall'altro a un nuovo impianto giuridico di riconoscimento del valore dell'identità della persona."
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 Per quanto concerne le spese di lite, stante la natura congiunta del procedimento non vi è luogo a provvedere nulla in merito.
PQM
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
Visti gli artt. 313 e 314 c.c.,
DISPONE farsi luogo all'adozione di:
• nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), residente in [...]
Vinzoni 3/12;
• nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
) residente in [...]
San Giorgio di Bavari 139.
Da parte della Sig.ra ai sensi e per gli effetti Parte_1 degli artt. 291 e ss. cc.
Nulla sulle spese. Si comunichi alle parti.
Così deciso alla camera di consiglio del 15 novembre 2024
Il Presidente est.
Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. PELLEGRINI Domenico Presidente
Dott. DI LAZZARO Maria Antonia Giudice
Dott. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4247/2024 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
14/10/1963 ed elettivamente domiciliata in Viale Sauli 39/6 GENOVA, presso lo studio dell'Avv. VILLA VITTORIA, che la rappresenta e difende in forza di mandato in calce al ricorso introduttivo
PARTE RICORRENTE
Per l'adozione di
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), residente in [...]12; C.F._2
nata a [...] il [...] (C.F. ) CP_1 C.F._3 residente in [...];
Procedimento comunicato al PUBBLICO MINISTERO
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 CONCLUSIONI RICORRENTE: “Che codesto Ill.mo Tribunale, visti gli artt. 291 e seguenti del Codice civile, esperiti i necessari adempimenti, voglia provvedere con sentenza decidendo farsi luogo all'adozione di e di , Parte_2 CP_1 autorizzando gli adottandi al mantenimento del cognome paterno senza aggiungere né posporre il cognome di essa adottante”.
CONCLUSIONI PUBBLICO MINISTERO: “che il Tribunale di Genova dichiari la richeista adozione con i provvedimenti consequenziali e ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente , nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ), residente in [...]
3/12 chiede l'adozione di
• nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), residente in [...]
Vinzoni 3/12;
• nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
), residente in [...]
San Giorgio di Bavari 139.
La Sig.ra è coniugata con il Sig. che è Parte_1 Persona_1 padre degli adottandi avuti da una precedente relazione.
All'udienza la Sig.ra ha dichiarato di essersi sposata Parte_1 con il Sig. in data 13/07/2024 e ha confermato di voler Persona_1 adottare i figli del Sig. . Persona_1
A sua volta il Sig. ha dichiarato di essere d'accordo Persona_1 all'adozione.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 Gli adottandi hanno dichiarato di essere altresì d'accordo all'adozione e hanno confermato di voler mantenere esclusivamente il cognome del padre.
Va osservato che l'art. 291 c.c. consente, invero, l'adozione di maggiorenne a persone che non hanno discendenti, che hanno compiuto i trentacinque anni e che superano di diciotto anni l'età della persona da adottare. Tale istituto nasceva originariamente per assicurare la discendenza a chi non l'avesse, rendendo così possibile la trasmissione del patrimonio e del cognome: l'interesse primario protetto da questo tipo di adozione era dunque quello dell'adottante che, privo di discendenza, intendesse trasmettere il patrimonio ed il nome ad un soggetto cui era legato da rapporti di affetto. Come è noto, però, l'istituto in esame ha subìto una progressiva evoluzione ad opera della giurisprudenza sia di merito sia di legittimità che, nel consentire oggi l'adozione del maggiorenne anche in presenza di figli dell'adottante purché questi vi acconsentano, ha attribuito all'istituto in esame la funzione principale di consolidare quell'unità familiare e quei legami di affettivi che si creano di fatto nelle cosiddette “famiglie allargate” in cui l'adottando è inserito in modo stabile e duraturo ed è riconosciuto come parte integrante da tutti i membri. Tale evoluzione si inserisce a pieno titolo nel solco dell'ormai consolidatasi concezione personalistica della famiglia che ha superato il precedente impianto patrimonialistico, sicché il giudice non deve limitarsi ad accertare la mera sussistenza dei presupposti di legge, ma deve valutare, ai sensi dell'art. 312 n. 2) c.c., la convenienza in concreto per l'adottando a vedersi riconosciuta tale appartenenza al contesto famigliare e che ciò trovi effettiva e reale corrispondenza nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 Orbene, nel caso di specie risulta ampiamente provata quell'unione affettiva e quel legame fra l'adottante e gli adottandi inquadrabile in un vero e proprio rapporto madre-figlio.
Invero gli adottandi sono i figli del marito della ricorrente con cui hanno costituito un legame affettivo da tempo consolidato: si tratta quindi di un vero rapporto filiale di fatto, che tipicamente si crea quando inizia una convivenza tra due persone una delle quali è già genitore. La coabitazione per molti anni e il legame stabile tra l'adottante e il padre degli adottati sono elementi più che sufficienti per far ritenere sussistente un rapporto familiare che può essere oggi formalizzato con l'adozione di maggiorenni secondo quell'evoluzione giurisprudenziale che ha reinterpretato in chiave personalistica l'istituto dell'adozione del maggiorenne a scapito degli interessi meramente patrimoniali.
Risultano quindi soddisfatti tutti i presupposti di cui all'art. 291 c.c
L'adottante ha infatti compiuto gli anni sessantuno e, pertanto, supera nella misura prevista dalla legge quelli degli ADOTTANDI che ne hanno rispettivamente trentaquattro e ventotto.
Gli ADOTTANDI non sono coniugati.
Il GENITORE degli adottandi sig. , nato a [...], il Persona_1
04/03/1958 (codice fiscale , residente in C.F._4
Genova, Via alla Chiesa di San Giorgio di Bavari 139 – coniugato con l'adottante ha prestato il consenso all'adozione come da verbale di udienza del 30/10/2024. In sede di udienza il sig. ha dichiarato di essere Persona_1
d'accordo all'adozione.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 Gli adottandi hanno espresso piena adesione all'adozione.
Sussistono pertanto tutte le condizioni previste dalla legge e non osta alcun impedimento.
Gli adottandi hanno chiesto di mantenere il cognome paterno senza aggiungere né posporre il cognome dell'adottante; L'adottante in ricorso si è dichiarata favorevole ed ha prestato il proprio consenso a tale scelta.
Tale richiesta può certamente essere accolta e va, come tale, inquadrata nell'ambito di una lettura costituzionalmente orientata dell'adozione di maggiorenne, come è stata data dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 286/2016, poi richiamata anche dalla giurisprudenza di merito (si veda Trib. Parma, sent. 2/2019 del 27/02/2019 "all'epoca dell'emanazione dell'art. 299 cod. civ., e negli anni successivi, le motivazioni che giustificavano una interpretazione rigida dello stesso articolo hanno perso la loro forza, in ragione della modifica della funzione dell'istituto dell'adozione del maggiorenne: da tutela della stirpe e del patrimonio dell'adottante, al riconoscimento giuridico di un rapporto umano di tipo familiare tutelabile ai sensi dell'art. 31 e 32 Cost., nonché di una relazione sociale, affettiva e identitaria, di una storia personale tra adottante e adottando: ed è in base di tali principi, umanamente riconosciuti ad ogni livello, che l'interpretazione della disposizione deve adeguarsi, pena la violazione di norme costituzionali poste a diretto presidio dei diritti inviolabili della persona, che la nostra Costituzione riconosce e garantisce sia come individuo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Nulla vieta quindi una deroga dell'art. 299 cod. civ. in considerazione di una lettura costituzionalmente orientata dell'istituto dell'adozione di maggiorenne, volta da un lato alla nuova funzione che assolve l'istituto, e dall'altro a un nuovo impianto giuridico di riconoscimento del valore dell'identità della persona."
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 Per quanto concerne le spese di lite, stante la natura congiunta del procedimento non vi è luogo a provvedere nulla in merito.
PQM
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
Visti gli artt. 313 e 314 c.c.,
DISPONE farsi luogo all'adozione di:
• nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), residente in [...]
Vinzoni 3/12;
• nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
) residente in [...]
San Giorgio di Bavari 139.
Da parte della Sig.ra ai sensi e per gli effetti Parte_1 degli artt. 291 e ss. cc.
Nulla sulle spese. Si comunichi alle parti.
Così deciso alla camera di consiglio del 15 novembre 2024
Il Presidente est.
Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6