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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 18/11/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Unica
Il Giudice Designato Antonella LUPIS, ai sensi dell'art.281 sexies quarto comma cpc, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n.260 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
9.09.1962, elettivamente domiciliata in Locri alla via Matteotti n.356, presso lo studio dell'Avv. Francesca Catanzariti, dalla quale è rappresentata e difesa giusta mandato in atti;
ATTORE
E
, in persona della Controparte_1 Controparte_2
rappresentato, difeso e domiciliato, dall'Avvocato Giovanna Mollica, che lo rappresenta e difende in forza di Deliberazione n° 77 del 26.04.2022 e giusta mandato in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: domanda di risarcimento danni da insidia. CONCLUSIONI
All'udienza del 17.10.2025 di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti costituite concludevano riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
IN FATTO E IN DIRITTO
L'attrice, con azione ordinaria ex artt.2051 c.c., agiva in giudizio contro il , quale proprietario della strada via Matteotti Controparte_1
per sentirlo condannare al risarcimento dei danni, quantificati in complessivi €.7.751,94 occorsi alla sua persona a causa di un sinistro verificatosi il 24.09.2019 verso le ore 9,00 circa, mentre, dopo essere uscita dal Salone per parrucchieri che si trova nella stessa via, cadeva a terra a causa di una mattonella divelta né visibile né segnalata e riportava lesioni come da documentazione sanitaria che produceva. Veniva trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Locri che le diagnosticava:
“trauma contusivo con escoriazione naso e successivamente rettificata in
“frattura di una o più falangi del piede, fattura V MTS piede sinistro- prognosi di 30 gg.” Il danno non patrimoniale subito veniva quantificato nell'importo sopra specificato che l'attrice richiedeva al come CP_1
risarcimento.
Si costituiva in giudizio l'ente comunale che contestava la domanda proposta nei suoi confronti chiedendone il rigetto. Deduceva l'assoluta assenza di pericolo, per come meglio specificato nella relazione di servizio e nelle fotografie allegate. Contestava pertanto il nesso di causalità tra le lesioni riportate e la res, la visibilità perfetta dei luoghi e che l'attrice non era stata accorta per cui andava applicato il principio di autoresponsabilità e comunque la buca non era insidiosa o non visibile. Contestava la
Pag. 2 di 7 responsabilità dell'ente ai sensi dell'art.2051 c.c. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita con prova testimoniale e CTU medico-legale all'esito della quale, entrambe le parti chiedevano un rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 17.10.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata assunta in decisione ai sensi dell'art.281 sexies comma quarto cpc.
La domanda attorea va accolta per le ragioni e con le precisazioni di seguito esposte.
Dall'esame complessivo della prova, si ritiene che sia stato in primo luogo dimostrato il fatto storico, ovvero che il giorno 24 settembre 2019 si
è verificato l'incidente per cui è causa su quel tratto di strada. Tutti i testi escussi confermano l'avvenuto incidente occorso alla signora e, in particolare la teste descriveva più precisamente le Testimone_1
modalità della caduta, dichiarando: “ Ero presente quando l'attrice è stata vittima dell'incidente per cui è causa che si è verificato nel settembre 2019 di mattina a . Non ricordo la via. Sia io che l'attrice eravamo uscite CP_1
dalla stessa parrucchiera “Tocco Magico” e ho visto la Pt_1
incamminarsi per andare in macchina, quando l'ho vista cadere sul marciapiede. La ha messo in fallo il piede sinistro ed è caduta a Pt_1
terra. Quando mi sono avvicinata per prestarle soccorso ho visto che mancava una mattonella. Non ricordo il colore del marciapiede. Ricordo che la stessa ha iniziato a lamentarsi del dolore al piede. Io sono rimasta presente fin quando non è arrivato il figlio della per Per_1 Pt_1
portarla in ospedale. Ricordo che sono intervenuti anche i Vigili Urbani
Pag. 3 di 7 che erano stati chiamati.” La teste specifica che l'attrice si dirigeva verso la propria autovettura una volta uscita dal parrucchiere. Ciò spiegherebbe perché l'attrice non abbia fatto caso alle condizioni del marciapiede, in quanto era naturalmente intenta ad avvicinarsi alla propria autovettura.
Dalla documentazione fotografica più visibile nella relazione della Polizia
Municipale allegata dal comune, si può notare che l'assenza della mattonella in verità non si confondeva con il resto della pavimentazione perché dello stesso colore, per cui non appare condivisibile quanto asserito dal convenuto che la buca era perfettamente visibile e quindi la caduta è stata causata da disattenzione dell'odierna attrice.
Indubbiamente il va ritenuto, quale custode ed ente proprietario, CP_1
responsabile del sinistro causato dalla buca non riparata.
Per meglio intenderci, l'azione proposta dall'attrice ai sensi dell'art.2051
c.c. implica che non sia necessario, assumendo la responsabilità oggettiva ex art.2051 c.c., invocare il principio della visibilità della buca, tenuto conto che il fruitore della strada nel transitare, esprime un affidamento sulla manutenzione della cosa pubblica uti cives. In virtù del principio della responsabilità oggettiva, quello che va invocato è se l'ente proprietario e custode, sia in grado di dimostrare il caso fortuito. Il criterio distintivo appena richiamato è stato ribadito più volte dalla Suprema Corte che a tal proposito ha statuito: “L'ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell'art.2051 c.c. dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura e alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come
Pag. 4 di 7 abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art.1227 c.c. “(cfr. Cass. Ord.
N.2481 del 2018 e Cass., ord.n. 9315/2019).
Da tali pronunce è inevitabile trarre spunto sull'applicabilità dell'art.1227
c.c. al caso in esame, nel senso se è ipotizzabile che la condotta dell'attrice sia stata imprudente e che tale imprudenza abbia inciso in modo causalmente determinante da interrompere il nesso di causalità di cui all'art.2051 c.c. Ritiene questo giudice che la condotta assunta dall'attrice non sia fatto automaticamente idoneo ad interrompere il nesso di causalità con la res, ma al più, possa valutarsi ai sensi dell'art.2056 c.c. in fase di liquidazione del danno (in conformità cfr Cass., ord. 39965/2021).
Tuttavia, ai fini dell'applicazione del combinato disposto degli artt.1227
c.c. e 2056 c.c. al caso specifico, non può non evidenziarsi che la buca, oltre a non essere segnalata, non era visibile a causa della stessa colorazione della pavimentazione e per il fatto che l'attrice era normalmente intenta a riprendere l'autovettura, non dovendo di certo riporre la sua attenzione sulle condizioni della strada pubblica, in virtù del principio di affidamento sulla manutenzione della res publica richiamato dalla giurisprudenza di legittimità sopra indicata. Alla luce di tali risultanze, non ritiene questo giudice applicabile l'art.1227 c.c. ai fini di una riduzione del quantum debeatur.
Venendo all'entità del danno patito dall'attrice, la CTU medico-legale ha accertato che dalle lesioni subite dall'attrice, sono residuati postumi permanenti nella percentuale del 3%, una ITP al 75% di 40 gg, una ITP al
50% di 30 gg ed infine una ITP al 25% di 30 gg. Le valutazioni medico-
Pag. 5 di 7 legali che hanno confermato in ogni caso la compatibilità eziologica sotto il profilo medico-legale tra l'evento e le lesioni riportate, sono condivisibili, tranne che per il danno morale. L'entità pertanto del danno non patrimoniale è pari ad €. 5.498,61 di cui €. 2.549,16 a titolo di danno biologico ed €.2.949,45 a titolo di ITP. Nulla a titolo di danno morale non avendo l'attrice allegato fatti specifici incidenti sull'attività dinamico- relazionale. Nulla può essere invece riconosciuto a titolo di danno patrimoniale, perché non documentato neppure come spese mediche.
Sulla somma dovuta vanno aggiunti –trattandosi di obbligazione extracontrattuale, avente natura di debito di valore- gli interessi cd da
“lucro cessante”, avendo la rivalutazione funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del danneggiato, mentre gli interessi hanno funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di denaro. Questi ultimi, da individuarsi al tasso legale, nelle varie epoche di riferimento, vanno computati sulla minor somma ottenuta dalla devalutazione e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dalla data del sinistro a quella di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sez un. 1712/1995;
Cass. 492/2001).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza. Vanno liquidate applicando i parametri minimi, per le questioni affrontate di facile soluzione e per la serialità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto ritualmente notificato, ogni diversa istanza, Parte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Pag. 6 di 7 a) accoglie la domanda attrice e per l'effetto condanna il CP_1
, in persona del legale rappresentante p.t, al pagamento in favore
[...]
dell'attrice della somma complessiva di €.5.498,61 oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi come indicato in parte motiva;
b) condanna la convenuta al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 2.540,00 per compensi ed €.264,00 per spese di C.U. e diritti, oltre spese generali, iva (se dovuta) e cap come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato che ne ha fatto richiesta quale antistatario.
c) pone a carico di parte convenuta le spese di CTU liquidate con apposito decreto.
Provvedimento redatto con l'applicativo consolle del magistrato il 18 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Lupis
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Unica
Il Giudice Designato Antonella LUPIS, ai sensi dell'art.281 sexies quarto comma cpc, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n.260 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
9.09.1962, elettivamente domiciliata in Locri alla via Matteotti n.356, presso lo studio dell'Avv. Francesca Catanzariti, dalla quale è rappresentata e difesa giusta mandato in atti;
ATTORE
E
, in persona della Controparte_1 Controparte_2
rappresentato, difeso e domiciliato, dall'Avvocato Giovanna Mollica, che lo rappresenta e difende in forza di Deliberazione n° 77 del 26.04.2022 e giusta mandato in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: domanda di risarcimento danni da insidia. CONCLUSIONI
All'udienza del 17.10.2025 di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti costituite concludevano riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
IN FATTO E IN DIRITTO
L'attrice, con azione ordinaria ex artt.2051 c.c., agiva in giudizio contro il , quale proprietario della strada via Matteotti Controparte_1
per sentirlo condannare al risarcimento dei danni, quantificati in complessivi €.7.751,94 occorsi alla sua persona a causa di un sinistro verificatosi il 24.09.2019 verso le ore 9,00 circa, mentre, dopo essere uscita dal Salone per parrucchieri che si trova nella stessa via, cadeva a terra a causa di una mattonella divelta né visibile né segnalata e riportava lesioni come da documentazione sanitaria che produceva. Veniva trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Locri che le diagnosticava:
“trauma contusivo con escoriazione naso e successivamente rettificata in
“frattura di una o più falangi del piede, fattura V MTS piede sinistro- prognosi di 30 gg.” Il danno non patrimoniale subito veniva quantificato nell'importo sopra specificato che l'attrice richiedeva al come CP_1
risarcimento.
Si costituiva in giudizio l'ente comunale che contestava la domanda proposta nei suoi confronti chiedendone il rigetto. Deduceva l'assoluta assenza di pericolo, per come meglio specificato nella relazione di servizio e nelle fotografie allegate. Contestava pertanto il nesso di causalità tra le lesioni riportate e la res, la visibilità perfetta dei luoghi e che l'attrice non era stata accorta per cui andava applicato il principio di autoresponsabilità e comunque la buca non era insidiosa o non visibile. Contestava la
Pag. 2 di 7 responsabilità dell'ente ai sensi dell'art.2051 c.c. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita con prova testimoniale e CTU medico-legale all'esito della quale, entrambe le parti chiedevano un rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 17.10.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata assunta in decisione ai sensi dell'art.281 sexies comma quarto cpc.
La domanda attorea va accolta per le ragioni e con le precisazioni di seguito esposte.
Dall'esame complessivo della prova, si ritiene che sia stato in primo luogo dimostrato il fatto storico, ovvero che il giorno 24 settembre 2019 si
è verificato l'incidente per cui è causa su quel tratto di strada. Tutti i testi escussi confermano l'avvenuto incidente occorso alla signora e, in particolare la teste descriveva più precisamente le Testimone_1
modalità della caduta, dichiarando: “ Ero presente quando l'attrice è stata vittima dell'incidente per cui è causa che si è verificato nel settembre 2019 di mattina a . Non ricordo la via. Sia io che l'attrice eravamo uscite CP_1
dalla stessa parrucchiera “Tocco Magico” e ho visto la Pt_1
incamminarsi per andare in macchina, quando l'ho vista cadere sul marciapiede. La ha messo in fallo il piede sinistro ed è caduta a Pt_1
terra. Quando mi sono avvicinata per prestarle soccorso ho visto che mancava una mattonella. Non ricordo il colore del marciapiede. Ricordo che la stessa ha iniziato a lamentarsi del dolore al piede. Io sono rimasta presente fin quando non è arrivato il figlio della per Per_1 Pt_1
portarla in ospedale. Ricordo che sono intervenuti anche i Vigili Urbani
Pag. 3 di 7 che erano stati chiamati.” La teste specifica che l'attrice si dirigeva verso la propria autovettura una volta uscita dal parrucchiere. Ciò spiegherebbe perché l'attrice non abbia fatto caso alle condizioni del marciapiede, in quanto era naturalmente intenta ad avvicinarsi alla propria autovettura.
Dalla documentazione fotografica più visibile nella relazione della Polizia
Municipale allegata dal comune, si può notare che l'assenza della mattonella in verità non si confondeva con il resto della pavimentazione perché dello stesso colore, per cui non appare condivisibile quanto asserito dal convenuto che la buca era perfettamente visibile e quindi la caduta è stata causata da disattenzione dell'odierna attrice.
Indubbiamente il va ritenuto, quale custode ed ente proprietario, CP_1
responsabile del sinistro causato dalla buca non riparata.
Per meglio intenderci, l'azione proposta dall'attrice ai sensi dell'art.2051
c.c. implica che non sia necessario, assumendo la responsabilità oggettiva ex art.2051 c.c., invocare il principio della visibilità della buca, tenuto conto che il fruitore della strada nel transitare, esprime un affidamento sulla manutenzione della cosa pubblica uti cives. In virtù del principio della responsabilità oggettiva, quello che va invocato è se l'ente proprietario e custode, sia in grado di dimostrare il caso fortuito. Il criterio distintivo appena richiamato è stato ribadito più volte dalla Suprema Corte che a tal proposito ha statuito: “L'ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell'art.2051 c.c. dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura e alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come
Pag. 4 di 7 abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art.1227 c.c. “(cfr. Cass. Ord.
N.2481 del 2018 e Cass., ord.n. 9315/2019).
Da tali pronunce è inevitabile trarre spunto sull'applicabilità dell'art.1227
c.c. al caso in esame, nel senso se è ipotizzabile che la condotta dell'attrice sia stata imprudente e che tale imprudenza abbia inciso in modo causalmente determinante da interrompere il nesso di causalità di cui all'art.2051 c.c. Ritiene questo giudice che la condotta assunta dall'attrice non sia fatto automaticamente idoneo ad interrompere il nesso di causalità con la res, ma al più, possa valutarsi ai sensi dell'art.2056 c.c. in fase di liquidazione del danno (in conformità cfr Cass., ord. 39965/2021).
Tuttavia, ai fini dell'applicazione del combinato disposto degli artt.1227
c.c. e 2056 c.c. al caso specifico, non può non evidenziarsi che la buca, oltre a non essere segnalata, non era visibile a causa della stessa colorazione della pavimentazione e per il fatto che l'attrice era normalmente intenta a riprendere l'autovettura, non dovendo di certo riporre la sua attenzione sulle condizioni della strada pubblica, in virtù del principio di affidamento sulla manutenzione della res publica richiamato dalla giurisprudenza di legittimità sopra indicata. Alla luce di tali risultanze, non ritiene questo giudice applicabile l'art.1227 c.c. ai fini di una riduzione del quantum debeatur.
Venendo all'entità del danno patito dall'attrice, la CTU medico-legale ha accertato che dalle lesioni subite dall'attrice, sono residuati postumi permanenti nella percentuale del 3%, una ITP al 75% di 40 gg, una ITP al
50% di 30 gg ed infine una ITP al 25% di 30 gg. Le valutazioni medico-
Pag. 5 di 7 legali che hanno confermato in ogni caso la compatibilità eziologica sotto il profilo medico-legale tra l'evento e le lesioni riportate, sono condivisibili, tranne che per il danno morale. L'entità pertanto del danno non patrimoniale è pari ad €. 5.498,61 di cui €. 2.549,16 a titolo di danno biologico ed €.2.949,45 a titolo di ITP. Nulla a titolo di danno morale non avendo l'attrice allegato fatti specifici incidenti sull'attività dinamico- relazionale. Nulla può essere invece riconosciuto a titolo di danno patrimoniale, perché non documentato neppure come spese mediche.
Sulla somma dovuta vanno aggiunti –trattandosi di obbligazione extracontrattuale, avente natura di debito di valore- gli interessi cd da
“lucro cessante”, avendo la rivalutazione funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del danneggiato, mentre gli interessi hanno funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di denaro. Questi ultimi, da individuarsi al tasso legale, nelle varie epoche di riferimento, vanno computati sulla minor somma ottenuta dalla devalutazione e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dalla data del sinistro a quella di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sez un. 1712/1995;
Cass. 492/2001).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza. Vanno liquidate applicando i parametri minimi, per le questioni affrontate di facile soluzione e per la serialità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto ritualmente notificato, ogni diversa istanza, Parte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Pag. 6 di 7 a) accoglie la domanda attrice e per l'effetto condanna il CP_1
, in persona del legale rappresentante p.t, al pagamento in favore
[...]
dell'attrice della somma complessiva di €.5.498,61 oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi come indicato in parte motiva;
b) condanna la convenuta al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 2.540,00 per compensi ed €.264,00 per spese di C.U. e diritti, oltre spese generali, iva (se dovuta) e cap come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato che ne ha fatto richiesta quale antistatario.
c) pone a carico di parte convenuta le spese di CTU liquidate con apposito decreto.
Provvedimento redatto con l'applicativo consolle del magistrato il 18 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Lupis
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