CA
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/02/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
30
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 04/02/2025 ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2515/2023 R.G. vertente
TRA
parte rappresentata e difesa dall'Avv. BIANCHINI FRANCESCA Parte_1
APPELLANTE
E parte rappresentata e difesa dall'Avv. SORDILLO MICHELE CP_1
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 8785/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata il
6.10.2023
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 2.000 oltre oneri accessori. Dà atto della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Roma, lì 04/02/2025
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6.4.2023 e ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1 avverso l'avviso di addebito n. 3972015 99181222 34000 per un importo di € 2.929,98 oltre sanzioni e interessi relativo a contributi dovuti per l'anno 2010 e avverso l'avviso di addebito n. 397 2020
00008522 43 000 per un importo di € 5.312,90 oltre sanzioni e interessi relativo a contributi dovuti per l'anno 2016, dei quali entrambi di cui era venuta a conoscenza, a seguito di accesso all'estratto di ruolo.
La ricorrente attuale appellante lamentava l'illegittimità del titolo per omessa notificazione,
l'intervenuta prescrizione del credito vantato dall' , la decadenza dall'azione, il mancato CP_1 adempimento delle formalità pregiudiziali alla notificazione del provvedimento nonché l'assoluta genericità dell'atto.; nel merito contestava la fondatezza della pretesa creditoria. Pertanto concludeva chiedendo: “IN VIA PRELIMINARE:
In virtù della ragione più liquida sul decidersi, rilevare d'ufficio, l'intervenuta decadenza e maturata prescrizione, attesa anche l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
dichiarare in virtù della ragione più liquida per prescrizione successiva alla regolare notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati.
IN VIA PRINCIPALE:
Accogliere il ricorso, dichiarando nullo, illegittimo ed inefficace il provvedimento impugnato, per effetto, dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta decadenza e per la maturata prescrizione delle partite esattoriali;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica.
IN VIA DENEGATA:
Dichiarare la nullità per intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi relativamente agli atti impugnati”.”
Si costituiva in giudizio l' , eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad CP_1 agire, stante l'assenza di procedure esecutive avviate a carico della ricorrente in forza degli avvisi di addebito oggetto di opposizione;
nel merito concludeva per il rigetto del ricorso.
Il Tribunale di Roma, ritenuta la regolarità della notifica dell'avviso di addebito de quo, rigettava il ricorso siccome inammissibile per difetto di interesse ad agire.
Proponeva gravame per i seguenti motivi: Parte_1
1) omessa pronuncia sull'intervenuta prescrizione del credito vantato dall' CP_1
2) omessa pronuncia ed erroneo accertamento della notificazione degli avvisi di addebito
3) omesso rilievo di ufficio della prescrizione e violazione dell'art. 2697 c.c.; Si costituiva nel grado l' , concludendo per il rigetto dell'appello. CP_1
All'odierna udienza, a seguito di discussione orale, questa Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e dev'essere rigettato.
Le censure possono essere esaminate congiuntamente, attesa l'intima connessione logica.
L'appellante si duole che il Tribunale, sul presupposto della regolare notifica dell'avviso di addebito de quo, abbia erroneamente dichiarato il difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. mediante opposizione a ruolo, omettendo di considerare che la carenza di interesse sarebbe sempre superabile attraverso presentazione di apposita istanza di sgravio, seguita da impugnazione dell'eventuale rigetto.
La doglianza non coglie nel segno.
Va richiamato, in diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c. il precedente arresto di questa Corte del 20.09.2022 nella causa civile in grado di appello n. 3692/19 R.G. Sezione Lavoro- cui si intende dare continuità-secondo cui:
“Invero, avendo il ricorrente eccepito la nullità della notifica della cartella esattoriale, proprio alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale richiamato in sentenza, al fine di valutare l'ammissibilità del ricorso il Tribunale avebbe dovuto preliminarmente verificare la validità, o meno, della predetta notifica.
Tuttavia, tale verifica è diventata inutile alla stregua delle modifiche normative sopravvenute nel corso del presente giudizio d'appello.
Infatti, l'art. 3 bis D.L. 21.10.2021, n. 146, convertito in L. 17.12.2021, n. 215 ha modificato l'art. 12 D.P.R. 29.09.1973, n. 602, aggiungendo, dopo il comma 4, il comma 4 bis, ai sensi del quale
“l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto (…) oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 (…) o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La norma riguarda la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche di natura extratributaria, e si applica anche ai processi in corso.
In tal senso si sono espresse le Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza 06.09.2022, n. 26283 affermando il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113,
117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n.
1 della Convenzione”.
La Corte, premesso che “la norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie”, ivi compresi i crediti di natura contributiva e previdenziale, stante il disposto degli artt. 17 e 18 D.Lgs n. 46/1999, e non è una norma di interpretazione autentica, afferma che “con la norma in qustione (…) il legislatore, nel regolare specifici casi di azione diretta, stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi,
(…) plasma l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica (…) e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza) che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”. Inoltre, “la disciplina in quesione non è (…) irragionevole, né arbitaria. Essa asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso”, nella consapevolezza che “a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in considerazione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione [è] una risorsa non illimitata (…) I casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri” ed il principio di effettività della tutela giurisdizionale non può ritenersi pregiudicato, in quanto “pure a fronte dell'invalida o dell'omessa notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento, (…) c'è sempre un giudice chiamato a pronunciarsi sulle doglianze del contribuente, che impugni l'atto successivo”, mentre “analogamente, nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insusistenza della pretesa
(…); può proporre oppoizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (…); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo”. Infine, ad avviso della Corte, “manifestamente infondati sono anche i dubbi concernenti gli adombrati profili di discriminazione”, in quanto “non sussiste (…) un principio costituzionalmente rilevante di necessaria uniformità di regole procedurali” e “la selezione dei pregiudizi operata dal legislatore è espressione di discrezionalità non irragionevole, in quanto identifica una coerente serie di rapporti con la pubblica amministrazione”, così come “palesemente infondati” sono “i sospetti adombrati nella prospettiva dei diritti presidiati dalla CEDU e dal relativo Protocollo addizionale n. 1”, in quanto “il diritto ad un processo equo, di cui l'accesso alla giustizia è aspetto, non è (…) assoluto e si presta a limitazioni concernenti le condizioni di ammissibilità della domanda” e le limitazioni poste dalla norma “sono legittime, poiché legittimo è lo scopo che perseguono, laddove l'accesso ridotto alla tutela immediata non incide sul diritto a un processo, poiché resta piena e ampia la tutela generale, presidiata anche dai poteri cautelari del giudice”.
Alla stregua dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sua indispensabile funzione nomofilattica, poiché nel caso di specie l'esistenza di una delle condizioni richieste dall'art. 3 bis D.L. 21.10.2021, n. 146 cit. non è stata né provata, né prospettata dal ricorrente (il quale, nell'atto introduttivo del giudizio ha sostenuto che “l'interesse ad agire (…)
[era] divenuto concreto ed attuale con la notifica della intimazione di pagamento che viene opposta”, affermazione frutto, evidentemente, di un refuso, non essendo stata, nel caso di specie, emessa, né opposta alcuna intimazione di pagamento), il ricorso deve considerarsi inammissibile a prescindere da ogni verifica in ordine alla validità della notifica della cartella esattoriale”.
Nella fattispecie in esame l'odierna appellante non ha dedotto l'esistenza di alcuna delle condizioni richieste dall'art. 3 bis D.L. 21.10.2021, n. 146 cit. né che vi fosse una minaccia attuale di atti esecutivi per il recupero forzoso del credito portato dal titolo in esame.
Irrilevante appare, poi, il fatto che l'appellante avrebbe potuto proporre l'istanza di sgravio degli avvisi di addebito de quo per l'intervenuta prescrizione del credito.
La motivazione espressa dal Tribunale sul punto è, dunque, conforme a diritto e va condivisa, sia pure integrata nei termini di cui sopra.
In conclusione, la sentenza impugnata va confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante ex art. 91
c.p.c..
Sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 come modificato dalla L. n. 228/2012 per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 2.000 oltre oneri accessori. Dà atto della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Roma, lì 04/02/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 04/02/2025 ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2515/2023 R.G. vertente
TRA
parte rappresentata e difesa dall'Avv. BIANCHINI FRANCESCA Parte_1
APPELLANTE
E parte rappresentata e difesa dall'Avv. SORDILLO MICHELE CP_1
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 8785/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata il
6.10.2023
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 2.000 oltre oneri accessori. Dà atto della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Roma, lì 04/02/2025
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6.4.2023 e ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1 avverso l'avviso di addebito n. 3972015 99181222 34000 per un importo di € 2.929,98 oltre sanzioni e interessi relativo a contributi dovuti per l'anno 2010 e avverso l'avviso di addebito n. 397 2020
00008522 43 000 per un importo di € 5.312,90 oltre sanzioni e interessi relativo a contributi dovuti per l'anno 2016, dei quali entrambi di cui era venuta a conoscenza, a seguito di accesso all'estratto di ruolo.
La ricorrente attuale appellante lamentava l'illegittimità del titolo per omessa notificazione,
l'intervenuta prescrizione del credito vantato dall' , la decadenza dall'azione, il mancato CP_1 adempimento delle formalità pregiudiziali alla notificazione del provvedimento nonché l'assoluta genericità dell'atto.; nel merito contestava la fondatezza della pretesa creditoria. Pertanto concludeva chiedendo: “IN VIA PRELIMINARE:
In virtù della ragione più liquida sul decidersi, rilevare d'ufficio, l'intervenuta decadenza e maturata prescrizione, attesa anche l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
dichiarare in virtù della ragione più liquida per prescrizione successiva alla regolare notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati.
IN VIA PRINCIPALE:
Accogliere il ricorso, dichiarando nullo, illegittimo ed inefficace il provvedimento impugnato, per effetto, dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta decadenza e per la maturata prescrizione delle partite esattoriali;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica.
IN VIA DENEGATA:
Dichiarare la nullità per intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi relativamente agli atti impugnati”.”
Si costituiva in giudizio l' , eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad CP_1 agire, stante l'assenza di procedure esecutive avviate a carico della ricorrente in forza degli avvisi di addebito oggetto di opposizione;
nel merito concludeva per il rigetto del ricorso.
Il Tribunale di Roma, ritenuta la regolarità della notifica dell'avviso di addebito de quo, rigettava il ricorso siccome inammissibile per difetto di interesse ad agire.
Proponeva gravame per i seguenti motivi: Parte_1
1) omessa pronuncia sull'intervenuta prescrizione del credito vantato dall' CP_1
2) omessa pronuncia ed erroneo accertamento della notificazione degli avvisi di addebito
3) omesso rilievo di ufficio della prescrizione e violazione dell'art. 2697 c.c.; Si costituiva nel grado l' , concludendo per il rigetto dell'appello. CP_1
All'odierna udienza, a seguito di discussione orale, questa Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e dev'essere rigettato.
Le censure possono essere esaminate congiuntamente, attesa l'intima connessione logica.
L'appellante si duole che il Tribunale, sul presupposto della regolare notifica dell'avviso di addebito de quo, abbia erroneamente dichiarato il difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. mediante opposizione a ruolo, omettendo di considerare che la carenza di interesse sarebbe sempre superabile attraverso presentazione di apposita istanza di sgravio, seguita da impugnazione dell'eventuale rigetto.
La doglianza non coglie nel segno.
Va richiamato, in diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c. il precedente arresto di questa Corte del 20.09.2022 nella causa civile in grado di appello n. 3692/19 R.G. Sezione Lavoro- cui si intende dare continuità-secondo cui:
“Invero, avendo il ricorrente eccepito la nullità della notifica della cartella esattoriale, proprio alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale richiamato in sentenza, al fine di valutare l'ammissibilità del ricorso il Tribunale avebbe dovuto preliminarmente verificare la validità, o meno, della predetta notifica.
Tuttavia, tale verifica è diventata inutile alla stregua delle modifiche normative sopravvenute nel corso del presente giudizio d'appello.
Infatti, l'art. 3 bis D.L. 21.10.2021, n. 146, convertito in L. 17.12.2021, n. 215 ha modificato l'art. 12 D.P.R. 29.09.1973, n. 602, aggiungendo, dopo il comma 4, il comma 4 bis, ai sensi del quale
“l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto (…) oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 (…) o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La norma riguarda la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche di natura extratributaria, e si applica anche ai processi in corso.
In tal senso si sono espresse le Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza 06.09.2022, n. 26283 affermando il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113,
117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n.
1 della Convenzione”.
La Corte, premesso che “la norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie”, ivi compresi i crediti di natura contributiva e previdenziale, stante il disposto degli artt. 17 e 18 D.Lgs n. 46/1999, e non è una norma di interpretazione autentica, afferma che “con la norma in qustione (…) il legislatore, nel regolare specifici casi di azione diretta, stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi,
(…) plasma l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica (…) e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza) che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”. Inoltre, “la disciplina in quesione non è (…) irragionevole, né arbitaria. Essa asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso”, nella consapevolezza che “a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in considerazione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione [è] una risorsa non illimitata (…) I casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri” ed il principio di effettività della tutela giurisdizionale non può ritenersi pregiudicato, in quanto “pure a fronte dell'invalida o dell'omessa notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento, (…) c'è sempre un giudice chiamato a pronunciarsi sulle doglianze del contribuente, che impugni l'atto successivo”, mentre “analogamente, nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insusistenza della pretesa
(…); può proporre oppoizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (…); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo”. Infine, ad avviso della Corte, “manifestamente infondati sono anche i dubbi concernenti gli adombrati profili di discriminazione”, in quanto “non sussiste (…) un principio costituzionalmente rilevante di necessaria uniformità di regole procedurali” e “la selezione dei pregiudizi operata dal legislatore è espressione di discrezionalità non irragionevole, in quanto identifica una coerente serie di rapporti con la pubblica amministrazione”, così come “palesemente infondati” sono “i sospetti adombrati nella prospettiva dei diritti presidiati dalla CEDU e dal relativo Protocollo addizionale n. 1”, in quanto “il diritto ad un processo equo, di cui l'accesso alla giustizia è aspetto, non è (…) assoluto e si presta a limitazioni concernenti le condizioni di ammissibilità della domanda” e le limitazioni poste dalla norma “sono legittime, poiché legittimo è lo scopo che perseguono, laddove l'accesso ridotto alla tutela immediata non incide sul diritto a un processo, poiché resta piena e ampia la tutela generale, presidiata anche dai poteri cautelari del giudice”.
Alla stregua dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sua indispensabile funzione nomofilattica, poiché nel caso di specie l'esistenza di una delle condizioni richieste dall'art. 3 bis D.L. 21.10.2021, n. 146 cit. non è stata né provata, né prospettata dal ricorrente (il quale, nell'atto introduttivo del giudizio ha sostenuto che “l'interesse ad agire (…)
[era] divenuto concreto ed attuale con la notifica della intimazione di pagamento che viene opposta”, affermazione frutto, evidentemente, di un refuso, non essendo stata, nel caso di specie, emessa, né opposta alcuna intimazione di pagamento), il ricorso deve considerarsi inammissibile a prescindere da ogni verifica in ordine alla validità della notifica della cartella esattoriale”.
Nella fattispecie in esame l'odierna appellante non ha dedotto l'esistenza di alcuna delle condizioni richieste dall'art. 3 bis D.L. 21.10.2021, n. 146 cit. né che vi fosse una minaccia attuale di atti esecutivi per il recupero forzoso del credito portato dal titolo in esame.
Irrilevante appare, poi, il fatto che l'appellante avrebbe potuto proporre l'istanza di sgravio degli avvisi di addebito de quo per l'intervenuta prescrizione del credito.
La motivazione espressa dal Tribunale sul punto è, dunque, conforme a diritto e va condivisa, sia pure integrata nei termini di cui sopra.
In conclusione, la sentenza impugnata va confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante ex art. 91
c.p.c..
Sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 come modificato dalla L. n. 228/2012 per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 2.000 oltre oneri accessori. Dà atto della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Roma, lì 04/02/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi