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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/10/2025, n. 1427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1427 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice Ausiliario rel. est. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 1539/2024 R.G.,
Promossa da
, nata a [...] il [...] (c.f. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Lorenzo Gibilisco e Graziano Siringo;
APPELLANTE
Contro
, nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Guido Bruno;
APPELLATO
*****
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter cpc del 9 settembre 2025.
La Corte ha osservato: Svolgimento del processo
Con sentenza n. 1760, pubblicata il 26 luglio 2024, il giudice unico del Tribunale di
Siracusa, rigettava la domanda proposta da nei confronti di Controparte_2 Parte_2
, volta ad ottenere la restituzione della somma di € 15.300,00, indebitamente
[...] corrisposta ad esso convenuto, regolando le spese secondo il principio della soccombenza.
A sostegno di tale pronuncia, rilevava il tribunale che “Va osservato che le scritture private invocate da entrambe le parti vanno qualificate come una ricognizione del debito riconducibile alla previsione dell'art. 1988 c.c. In ciascuna di esse le parti riconoscono rispettivamente che una delle stipulanti (nel caso la società in persona del legale rappresentante) è debitrice del Marchio di una certa somma ...... La causa giustificativa della dazione delle somme di denaro che in quella scrittura le parti reciprocamente riconoscono dovute al è quanto alla somma di euro 1.800,00 il contratto di comodato ( cauzione) CP_1
e quanto alla somma residua , “rapporti professionali intercorsi fra le parti” ...... non può certo condividersi l'assunto di parte attrice secondo cui la corresponsione di somme disposta in favore del sia stata priva di idoneo di titolo giustificativo, dovendosi CP_1 innanzitutto ritenere posta in essere una ricognizione di debito ovverosia una dichiarazione unilaterale avente contenuto sfavorevole alla parte che la rende ( nel caso quella che si riconosce debitrice) ..... a fronte della deduzione di parte resistente, volta ad evidenziare la legittima ricezione delle somme sulla scorta di quanto pattuito dalle parti in forza della accertata ricognizione di debito, parte ricorrente non ha fornito elementi utili a disattendere
l'esistenza dei rapporti contrattuali instaurati tra le parti e a dimostrare che, eventualmente, la dazione del denaro versato per come dato atto nelle scritture private allegate fosse priva di una plausibile giustificazione. Piuttosto va rilevato che la sottoscrizione da parte della ricorrente delle scritture private, mai disconosciute, unitamente all'avvenuto pagamento delle somme indicate – come da ricevute versate in atti – denota il riconoscimento tanto dei rapporti, quanto delle causali e soprattutto del debito del ricorrente che non può certo dolersi assumendo il carattere indebito delle corresponsioni di denaro. Va peraltro precisato che a disattendere le citate conclusioni non rilevano le deposizioni rese dai testi escussi in corso di causa, peraltro madre e sorella della legale rappresentante della società, Parte_1
, socia accomandataria della della cui attendibilità vi è ragione di
[...] Controparte_2 dubitare in considerazione del rapporto di parentela e del fatto che trattavasi di deposizioni generiche e meramente assertive”. Avverso tale decisione , già legale rappresentante e socia Parte_1 accomandataria della ha interposto appello con atto di citazione Controparte_2 notificato in data 13 novembre 2024, sulla base di una ragione di censura.
Si è costituito in giudizio , resistendo al gravame e chiedendone il Controparte_1 rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter cpc orale del 9 settembre 2025.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo dell'appello, deduce la contraddittorietà della Parte_1 decisione in relazione alle evidenze istruttorie, violazione degli artt. 115 cpc e 2697 c.c..
Sostiene che l'istruttoria, attese le evidenze offerte, ha confermato la fondatezza della domanda attorea in ordine alla inesistenza del rapporto sottostante;
che il primo giudice è pervenuto ad un giudizio di inattendibilità dei testi solo ed esclusivamente per i rapporti di parentela con la socia accomandataria della società attrice, senza tenere conto che proprio tali rapporti giustificavano la conoscenza dei fatti, avendo i congiunti assistito alle vicende in disamina;
che il non ha fornito la prova di un diverso rapporto sottostante che CP_1 giustifichi il credito.
Il motivo è fondato.
Non è, invero, condivisibile il percorso motivazionale del primo giudice, culminato con la declaratoria di infondatezza della domanda restitutoria proposta da nei Controparte_2 confronti di . Controparte_1
, a confutazione della domanda attorea, ha prodotto in giudizio il Controparte_2 contratto di comodato gratuito, stipulato tra le parti in causa in data 30.08.2016, avente ad oggetto la conduzione per il periodo di sei mesi da parte di ell'immobile sito in CP_2
Siracusa, nella Via Oglio n. 1/a e 3, nonchè scrittura privata datata “SETT. 2016”, sottoscritta da entrambi le parti in causa, con la quale “riconosce di essere debitrice in CP_2 favore del sig. , della complessiva somma di euro Controparte_1 cinquemilaquattrocento/00 (€ 5.400,00)” di cui a € 1.400,00 titolo di rimborso spese relativamente al contratto di comodato stipulato in data 1 settembre 2016 (tale inciso è stata sostituto a penna con la frase “euro milleottocento 1.800,00 a titolo di caparra”) e € 4.000,00
“per rapporti professionali intercorsi”.
Non è contestato e, comunque, è documentato che ha corrisposto in CP_2 forza di tale scrittura di riconoscimento di debito la somma complessiva di € 7.200,00 (€ 1.800,00 a titolo di cauzione e € 5.400,00 attraverso versamenti mensili di € 900,00 ciascuno sino al mese di febbraio 2017). ha prodotto, altresì, contratto di comodato stipulato tra le parti in causa CP_2 in data 01.03.2017, avente ad oggetto la conduzione dell'immobile suddescritto, nonché scrittura privata, con la quale “riconosce di essere debitrice in favore del sig. CP_2
, della complessiva somma di euro settemiladuecento/00 (€ 7.200,00)” di Controparte_1 cui € 1.800,00 “a titolo di cauzione relativamente al contratto di comodato stipulato con la controparte in data 1 marzo 2017” e € 5.400,00 “per rapporti professionali intercorsi”.
Parimenti non è contestato e, comunque, è documentato che ha CP_2 corrisposto in forza della seconda scrittura di riconoscimento di debito la somma complessiva di € 8.100,00 attraverso versamenti mensili di € 900,00 ciascuno sino al mese di novembre 2017.
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ha chiesto la CP_2 restituzione della somma complessivamente corrisposta al marchio, pari a € 15.300,00, rilevando che “Nel mal celato tentativo di concedere l'immobile detenuto in modo oneroso, piuttosto che gratuitamente e precariamente, il Sig. “imponeva” per converso il CP_1 pagamento di complessive € 15.300,00 a titolo di “caparra o cauzione” in relazione al contratto di comodato e non restituite, e di non meglio precisati o precisabili “rapporti professionali intercorsi”; - Che tale esborso in favore del Sig. non può non apparire CP_1 indebito poiché: le asserite cauzioni andavano restituite e pure gli ulteriori esborsi che risultano fondati su pattuizioni nulle per indeterminatezza e/o inesistenza dell'oggetto ovvero poiché sine causa”.
Costituendosi in giudizio, ha contestato la domanda attorea Controparte_1 sostenendo che “le somme di cui il ricorrente chiede la restituzione nel presente giudizio sono state a suo tempo concordate liberamente tra le parti, pattuite sulla scorta delle causali meglio specificate nelle scritture private redatte a corredo dei contratti di comodato, reciprocamente accettate e, infine, cristallizzate nei predetti documenti sottoscritti dalla stessa società ricorrente” e che “le parti redigevano e sottoscrivevano delle scritture private con cui la ricorrente si dichiarava espressamente debitrice in favore del comodante delle somme ivi meglio riportate;
in esse in particolare si prevedeva che una minima parte fosse dovuta a titolo di rimborso spese per il contratto de quo, in ossequio allo spirito del contratto in esame, e l'altra quale corrispettivo per dei rapporti professionali intercorsi con il predetto”.
Ciò posto, ad avviso della Corte, colgono nel segno le doglianze mosse dal
[...]
alle argomentazioni svolte dal primo giudice a sostegno della statuizione di rigetto Parte_1 della domanda attorea, dovendosi condividere l'assunto dell'appellante secondo cui le evidenze istruttorie dimostrano l'inesistenza o, comunque, la nullità del rapporto sottostante e la mancata prova da parte del di un diverso rapporto sottostante che giustifichi il CP_1 credito.
E' noto, invero, che “La ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", da cui deriva una semplice "relevatio ab onere probandi" che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento” (Cass. sentenza n.
20689 del 13/10/2016).
La ricognizione di debito, in altre parole, non costituisce un'autonoma fonte di obbligazione ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi che si traduce nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull'autore della ricognizione l'onere di allegare e provare che tale rapporto non
è mai sorto o è invalido o si è estinto (Cass. ordinanza n. 31818 del 10/12/2024).
Così delineato il quadro giurisprudenziale in ordine al regime probatorio in tema di ricognizione di debito, osserva la Corte che deve ritenersi provata l'inesistenza del rapporto sottostante indicato nelle scritture di ricognizione di debito, atteso che all'esito della espletata prova testimoniale (com'è noto non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti) è risultato provato che ha percepito la somma di € 900,00, mensilmente Controparte_1 versata da a titolo di corrispettivo per la conduzione dell'immobile descritto nei CP_2 contratti di comodato e che on si è avvalsa di prestazioni professionali da parte CP_2 di . Controparte_1
Dalle emergenze all'esito della espletata prova testimoniale è risultato provato che il rapporto sottostante alla ricognizione di debito titolata resa da on è riconducile CP_2
a rapporti professionali intercorsi tra le parti, nè sussumibile ai contratti di comodato sottoscritti, la cui tipica natura gratuita esclude il pagamento di un corrispettivo per il godimento della cosa oggetto di comodato. Dal canto suo, non ha fornito la prova di un diverso rapporto Controparte_1 sottostante che giustifichi il credito ed è noto che “In tema di promessa di pagamento e ricognizione di debito, una volta che il debitore abbia fornito la prova dell'inesistenza o dell'estinzione del debito relativo al rapporto fondamentale indicato dal creditore (ovvero dallo stesso debitore, essendone il creditore esentato e non essendo la promessa titolata), spetta a chi si afferma comunque creditore l'indicazione di un diverso rapporto sottostante che giustifichi il credito, in quanto il principio dell'astrazione processuale della causa, posto dall'art. 1988 c.c., che esonera colui a favore del quale la promessa o la ricognizione è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, non può intendersi nel senso che al debitore compete l'impossibile prova dell'assenza di qualsiasi altra ipotetica ragione di debito, ulteriore rispetto a quella di cui abbia dimostrato l'insussistenza (Cass. sentenza n. 17713 del 07/09/2016).
Va disattesa la richiesta di revoca dell'ordinanza resa dal primo giudice in data 16 febbraio 2024, attesa l'inconducenza della prova testimoniale articolata da Controparte_1 anche alla luce delle ratio decidendi adottata.
Va, pertanto, riconosciuto il diritto in capo a , già socia Parte_1 accomandataria di ad ottenere la restituzione, da parte di Controparte_2 CP_1
, della somma di € 15.300,00 alo stesso corrisposta indebitamente, siccome in
[...] assenza di titolo, oltre interessi legali a decorrere dalla domanda sino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano per entrambi i gradi del giudizio, siccome in dispositivo, in base al d.m. n. 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia
13.08.2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia (fascia 5.200,01-26.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta. A tal ultimo riguardo, ritiene la Corte di liquidare i compensi relativi alla fase di trattazione e istruttoria del presente grado in prossimità dei minimi di tariffa, attesa la modesta attività difensiva svolta.
Per questi motivi
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da , Parte_1 avverso la sentenza n. 1760, pubblicata il 26 luglio 2024, del giudice unico del Tribunale di
Siracusa, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata, così statuisce: condanna al pagamento, in favore di , della somma di Controparte_1 Parte_1
€ 15.300,00, oltre interessi legali maturati dalla domanda sino al soddisfo;
condanna a rifondere, in favore di , le spese del giudizio, Controparte_1 Parte_1 che liquida: a) quanto al giudizio di primo grado, in complessivi € 5077,00 (ivi compresi €.
919,00 per la fase di studio, €. 777,00 per la fase introduttiva, € 1680,00 per fase di trattazione e istruttoria e € 1701,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%; b) quanto al presente grado, in complessivi € 4916,00 (ivi compresi €. 1134,00 per la fase di studio, €. 921,00 per la fase introduttiva, € 950,00 per fase di trattazione e istruttoria e € 1911,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte, il 14 ottobre 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena