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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 07/07/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rini Presidente
Dott.ssa Maria Margiotta Giudice
Dott. Riccardo Pappalardo Giudice (est.) ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2034 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, cod. fisc. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(PA) il 31/10/1981, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Arduino
Giuseppe, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, cod. fisc. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
4/06/1985, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Tempra Floriana, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero;
Pag. 1 di 3 – interveniente necessario –
Conclusioni: All'udienza del 30/01/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.08.2023, — a seguito del Parte_1
provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Palermo con cui gli è stato vietato ogni contatto con i figli minori, affidati ai Servizi Sociali — ha proposto domanda volta ad ottenere il ripristino dell'affidamento condiviso dei figli minori Per_1
e nati dal matrimonio con , nonché il riconoscimento Per_2 Per_3 Controparte_1
del diritto di visita nei confronti dei predetti minori, anche mediante incontri protetti presso spazio neutro.
La resistente si è costituita in giudizio, formulando richiesta di Controparte_1
affidamento esclusivo dei minori alla madre e chiedendo che gli eventuali incontri tra padre e figli si svolgessero presso lo spazio neutro competente.
In corso di causa, le parti hanno comunicato che tra le stesse, dinanzi al Tribunale di Termini Imerese, pende il giudizio di separazione personale, iscritto al n. R.G.
425/2023, nell'ambito del quale sono stati assunti i provvedimenti presidenziali.
All'udienza del 30.01.2025, i difensori di entrambe le parti hanno dichiarato congiuntamente che, in considerazione dell'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti nell'ambito del giudizio di separazione, è cessata la materia del contendere.
Assegnata la causa ad altro Giudice relatore, la stessa è stata rimessa in decisione con ordinanza del 5.07.2025.
Pag. 2 di 3 Alla luce di quanto evidenziato — seppur non ricorra una cessazione della materia del contendere in senso tecnico — deve prendersi atto del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della domanda, in quanto le questioni sottoposte all'odierno esame hanno già trovato regolamentazione in una sede diversa e più ampia, e la parte ricorrente non ha manifestato alcuna volontà di coltivare ulteriormente il presente procedimento.
Da ciò consegue che il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Quanto alle spese di lite, si ritiene equo disporne l'integrale compensazione, tenuto conto dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA il ricorso improcedibile;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Termini Imerese, il 7/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Riccardo Pappalardo Giuseppe Rini
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dall'Estensore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rini Presidente
Dott.ssa Maria Margiotta Giudice
Dott. Riccardo Pappalardo Giudice (est.) ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2034 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, cod. fisc. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(PA) il 31/10/1981, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Arduino
Giuseppe, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, cod. fisc. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
4/06/1985, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Tempra Floriana, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero;
Pag. 1 di 3 – interveniente necessario –
Conclusioni: All'udienza del 30/01/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.08.2023, — a seguito del Parte_1
provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Palermo con cui gli è stato vietato ogni contatto con i figli minori, affidati ai Servizi Sociali — ha proposto domanda volta ad ottenere il ripristino dell'affidamento condiviso dei figli minori Per_1
e nati dal matrimonio con , nonché il riconoscimento Per_2 Per_3 Controparte_1
del diritto di visita nei confronti dei predetti minori, anche mediante incontri protetti presso spazio neutro.
La resistente si è costituita in giudizio, formulando richiesta di Controparte_1
affidamento esclusivo dei minori alla madre e chiedendo che gli eventuali incontri tra padre e figli si svolgessero presso lo spazio neutro competente.
In corso di causa, le parti hanno comunicato che tra le stesse, dinanzi al Tribunale di Termini Imerese, pende il giudizio di separazione personale, iscritto al n. R.G.
425/2023, nell'ambito del quale sono stati assunti i provvedimenti presidenziali.
All'udienza del 30.01.2025, i difensori di entrambe le parti hanno dichiarato congiuntamente che, in considerazione dell'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti nell'ambito del giudizio di separazione, è cessata la materia del contendere.
Assegnata la causa ad altro Giudice relatore, la stessa è stata rimessa in decisione con ordinanza del 5.07.2025.
Pag. 2 di 3 Alla luce di quanto evidenziato — seppur non ricorra una cessazione della materia del contendere in senso tecnico — deve prendersi atto del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della domanda, in quanto le questioni sottoposte all'odierno esame hanno già trovato regolamentazione in una sede diversa e più ampia, e la parte ricorrente non ha manifestato alcuna volontà di coltivare ulteriormente il presente procedimento.
Da ciò consegue che il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Quanto alle spese di lite, si ritiene equo disporne l'integrale compensazione, tenuto conto dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA il ricorso improcedibile;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Termini Imerese, il 7/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Riccardo Pappalardo Giuseppe Rini
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dall'Estensore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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