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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/10/2025, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 5644/2023 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
D A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce Parte_1
al ricorso, rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica, dall'Avv. Raffaella
Capuano ed elettivamente domiciliato presso lo CodiceFiscale_1
studio in Pontecagnano Faiano (SA), alla Via Picentino Pasteni, n° 27 (P.co
Gardenia); pec: .salerno.it; Email_1 CP_1
RICORRENTE
CONTRO
, CF. – Controparte_2 P.IVA_1
corrente in Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele Morreale Agnello (c.f. ) per C.F._2
procura generale alle liti, rep n. 37590, del 23.1.2023, a rogito dr. Per_1
Notaio in Fiumicino, elettivamente domiciliato in Salerno, Via Garibaldi
[...]
n. 38; posta elettronica certificata: t. Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: riliquidazione della pensione – Superamento del massimo contributivo (40 anni – 2080 contributi figurativi) in virtù dell'ulteriore contribuzione d'incremento da esposizione all'amianto – Sentenza passata in giudicato - Ricalcolo della pensione sulla base dei primi 2080 contributi utili così come rivalutati ai sensi dell'art. 13, co. 8, L. 257/92.
Acquisita documentazione e disposta CTU contabile, oggi, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In punto di fatto l'attore è titolare di trattamento pensionistico di anzianità cat.
VO 13549208 a far data dall'1/1/2010.
In virtù di sentenza n, 1167/2009 del Tribunale di Nocera Inferiore -passata in giudicato- il ricorrente ha ottenuto il riconoscimento della rivalutazione contributiva per il coefficiente 1,5 a causa dell'esposizione ultradecennale alle fibre d'amianto.
In virtù di tale rivalutazione contributiva i contributi settimanali cumulati dal ricorrente nell'estratto contributivo erano diventati complessivamente pari a
2358 contributi settimanali, in luogo dei 1736 contributi settimanali presenti al momento della liquidazione della pensione, di cui in Quota A (contributi sino al 31.12.1992 - sistema retributivo):
1.021 settimane, da lavoro dipendente;
in
Quota B (contributi dall'1.1.1993 sino al 31.12.2009 - sistema retributivo) 715 settimane, da lavoro dipendente.
A tale contribuzione, come detto, è stato aggiunto l'incremento contributivo per esposizione ultradecennale alle fibre di amianto, potendo quindi vantare complessive 2358 settimane contributive e, quindi, ben oltre i 2080 contributi settimanali utili alla pensione (circostanze queste incontestate tra le parti).
Il ricorrente lamenta l'erronea ricostituzione della suddetta pensione di anzianità in godimento dal gennaio 2010 alla luce del giudicato della sentenza su richiamata e della rivalutazione contributiva accordatagli ex art.13 c.8 L
257/92 per il riconoscimento dell'esposizione alle polveri di amianto per il periodo 1 ottobre 1976 al 31 gennaio 1997, per complessivi 20 anni e 95 giorni.
Difatti operando il calcolo della base pensionistica sulla scorta dei primi 2080 contributi utili, in seguito alla rivalutazione contributiva da amianto, cambia sostanzialmente l'ammontare del rateo pensionistico di sua spettanza in quanto, alla data di decorrenza della pensione (1.01.2010) il ricorrente, per effetto dell'incremento contributivo dell'amianto, poteva vantare 2.358 contributi settimanali, di cui 622 da esposizione all'amianto tutti utili al diritto a pensione. Tanto premesso, l'attore ha chiesto la ricostituzione della pensione, respinta dall in sede amministrativa, previa attribuzione in Quota A degli CP_2
effettivi contributi esistenti al 31.12.1992 (amianto compreso) nella misura di
1.429 contributi settimanali, ed in Quota B di 651 contributi settimanali (sempre amianto compreso), per un totale di 2.080 contributi, equivalenti a 40 anni (cioè la misura massima consentita sotto il profilo contributivo).
L'attore ha così concluso chiedendo: “a) Accertare e dichiarare che il ricorrente, per effetto del ricomputo contributivo dovuto alla maggiorazione dell'amianto ex art.13 c.8 L.257/92, alla data del 31.12.1992 ha maturato 1.429 contributi settimanali nel FPLD in Quota A ed in Quota B(contributi successivi al
31.12.1992 e sino al raggiungimento della massima misura utile) di 651 contributi settimanali da lavoro dipendente, per un totale di 2.080 contributi settimanali, equivalenti a 40 anni;
b) Accertare e dichiarare, dunque, la ricostituzione della pensione, rifiutata dall in sede amministrativa, e per CP_2
l'effetto condannare l' al pagamento delle conseguenti differenze CP_2
pensionistiche sui ratei arretrati, oltre interessi legali e perequazione di legge, tenuto conto della prescrizione, dall'1.1.2019 alla odierna data di deposito, nella misura di €uro € 10.246,55, ovvero di quella somma maggiore e/o minore che sarà calcolata in corso di causa, anche eventualmente a mezzo di C.T.U., nonché all'aggiornamento del rateo di pensione alla data di deposito del ricorso.
Il ricorso deve essere accolto nei limiti di quanto di ragione.
Preliminarmente ad ogni considerazione di merito sul diritto preteso deve, esaminarsi l'eccezione di decadenza sollevata dall' ai sensi dell'art. 47 CP_2
dPR 639/70; decadenza in cui sarebbe incorso il ricorrente al fine di poter agire in giudizio per la riliquidazione della pensione nei termini anzidetti.
Il richiamato art. 47 d.p.r. 639/70 stabilisce che “Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni...”.
L'art. 38 co. 1 lett. d) d.l. 98/2011, conv. in l. 111/2011, ha aggiunto all'art. 47 il seguente comma: “le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte (....).
In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione”.
La norma richiamata ha dunque disposto l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 47 anche ai casi in cui si discuta della riliquidazione di prestazioni riconosciute solo in parte (come nel caso di specie).
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, tuttavia 'La decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art.
38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in l. n. 111 del
2011, non si applica alle domande di riliquidazione di prestazioni pensionistiche, aventi ad oggetto l'adeguamento di prestazioni già riconosciute, ma in misura inferiore a quella dovuta, liquidate prima del 6 luglio
2011, data di entrata in vigore della nuova disciplina' (Cass. n. 16549 del
05/08/2016; Cass. n. 21319 del 20/10/2016).
La Corte Regolatrice in particolare ha osservato: 'L'oggetto del giudizio attiene chiaramente ad una riliquidazione di trattamento pensionistico riconosciuto in modo parziale (in violazione dell'art. 32 cit.), non essendosi tenuto conto dei periodi contributivi (…), che incidono sull'integrale liquidazione del trattamento pensionistico e che erano presenti al momento della domanda di pensione, e perciò conosciuti dall' . CP_2
Una fattispecie che - prima della innovativa disciplina contenuta nell'art. 38, comma 1, lettera d, dei D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in Legge 15 luglio
2011, n. 111 del 2011, che si occupa di estendere la disciplina della decadenza
"alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito" - non poteva essere certamente soggetta ad alcuna decadenza ai sensi dell'art. 47 cit. in quanto rientrante nel regime di esclusione delineato, secondo ripetute indicazioni, dalle Sez. Unite di questa Corte (Cass. Sei. un. 18 luglio 1996 n.
6491; Sez. unite 12720 e 12718 del 29.5.2009). Dando vita ad un orientamento in virtù del quale "la decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R 30 aprile 1970, n.
639 – come interpretato dall'art. 6 del d.l. 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 1 giugno 1991, n. 166 - non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sé considerata, ma solo l'adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l
[...]
sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della CP_3
normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale" (sentenza n. 12720 del 29/05/2009); essendosi ivi ribadito "l'illogicità ed irrazionalità in materia previdenziale ed assistenziale della previsione di doppia decadenza che si presenterebbe come un doppio sbarramento previsto al solo scopo di rendere più difficoltoso l'esercizio del diritto" (richiamando Sez. Unite n. 1996/6491, e Cass. n. 12516/2004).
Si tratta di un indirizzo ancora applicabile rispetto alle prestazioni liquidate prima del 6.7.2011, data di entrata in vigore della nuova disciplina di cui al D.L.
98/2011, n. 98, conv. I. 111/2011. Es. è stato pure richiamato a fondamento della sentenza n. 69/2014 con la quale la Corte Cost. ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della nuova disciplina della decadenza introdotta nel 2011 per le liquidazioni parziali nella sua (limitata) portata retroattiva, in relazione ai "giudizi in corso in primo grado".
E ciò, proprio perché si tratta di disciplina diversa da quella precedentemente in vigore, per come delineata in base alla giurisprudenza delle Sez. Unite.
La Corte Cost. ricorda infatti nella stessa sentenza che in sede di esegesi della precedente normativa "le sezioni unite della Corte di cassazione già con sentenza n. 6491 del 1996 avevano affermato - e con successiva pronunzia n.
12720 del 2009 hanno ribadito - che la decadenza ivi prevista non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sé considerata, ma solo l'adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l CP_2
previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale" (Cass. n. 16549/2016 cit.).
Pertanto nel caso in esame, trattandosi di liquidazione parziale ovvero di una prestazione riconosciuta solo in parte e liquidata prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, la decadenza dall'azione non può trovare applicazione.
Il ricorrente non è, dunque, incorso in decadenza.
Nel merito il ricorso appare meritevole d'accoglimento nei limiti di seguito precisati.
In buona sostanza la questione appare più essere un problema di ricalcolo matematico che non di diritto, giacché si tratta -in termini semplici- di ricalcolare la pensione tenendo presente l'incremento contributivo da esposizione all'amianto (operato sulla base del coefficiente 1,5), incremento che ha inevitabilmente inciso sulla determinazione dei primi 2080 contributi settimanali utili al calcolo della pensione.
La Cassazione del resto ha fatto ripetutamente propri i principi espressi dalla
Corte Costituzionale ribadendo che "In tema di pensioni di anzianità, la contribuzione acquisita nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo non può tradursi nel detrimento della misura della prestazione pensionistica già virtualmente maturata, ma tale meccanismo di
"neutralizzazione" è inapplicabile ai periodi contributivi che concorrano ad integrare il requisito necessario per l'accesso al trattamento pensionistico"
(Cass. n. 10323/2017, Cass. n. 28/2/2014; Cass. n. 4868; Cass. n.
6966/2014).
Sotto altro profilo l'istituto ha, invece, sollevato correttamente eccezione di prescrizione.
In proposito si rammenta che il diritto alla pensione (ovvero alla sua esatta misura) è, imprescrittibile (ex plurimis v. , Cass. nr. 35706 del 2023), mentre sono prescrittibili i singoli ratei ed assoggettati al termine di prescrizione quinquennale, in virtù della legge nr. 111 del 2011, art. 38, termine che si computa dalla maturazione di ciascun singolo rateo (cfr. Cass. nr. 27829 del
2021).
Tanto premesso in punto di diritto si è ritenuto opportuno disporre una consulenza tecnica al fine di calcolare l'ammontare del rateo pensionistico al momento iniziale del trattamento di quiescenza ed al momento della presente domanda giudiziale, ricomputando il montante contributivo alla luce della rivalutazione da esposizione all'amianto sulla base del coefficiente 1,5 (così come da sentenza passata in giudicato), sino al raggiungimento dei prescritti
2080 contributi settimanali.
Il Consulente, pertanto, facendo buon governo dei criteri anzidetti, ha dapprima sommato tutti i contributi utili al diritto sino al raggiungimento del limite massimo contributivo accreditabile (2080 contributi settimanali) ed ha poi utilizzato, secondo i criteri di legge, gli ultimi cinque anni contributivi per il calcolo della quota A e degli ultimi dieci anni contributivi per il calcolo della quota B, retroagendo dai primi 2080 contributi utili (v. la 1^ ipotesi conclusiva della consulenza). Tale è il criterio che si ritiene difatti più corretto, non condividendosi la seconda ipotesi, elaborata retroagendo dalla domanda amministrativa di pensione, in quanto illogica e contraria al principio di maturazione del diritto a pensione che corrisponde, appunto, al raggiungimento dei 2080 contributi settimanali.
Il rateo pensionistico così calcolato alla data della domanda giudiziale
(1.09.2023) era pari ad euro 1.477,54. Sulla base di tale dato devono calcolarsi le differenze dovute al ricorrente sui ratei percepiti nei limiti della prescrizione quinquennale antecedente la domanda amministrativa comunica all' CP_2
16.6.2023 (all. 7 della produzione attorea). All'atto del 1.1.2010 (decorrenza della pensione) il rateo ammontava a euro 1.204,66.
Il CTU ha calcolato le differenze sui ratei di pensione non prescritti (ultimi cinque anni (2019-2023) pari ad euro € 9.352,73.
In tali limiti la domanda deve essere accolta come da dispositivo ove sono pure liquidate le spese processuali che seguono la soccombenza, essendo già state le spese di CTU liquidate con separato decreto esecutivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così provvede nel giudizio recante n. 5644/2023 RG: accoglie il ricorso nei limiti di quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che l'attore, alla data del pensionamento del 1 gennaio 2010 aveva diritto ad un rateo pensionistico pari ad € 1.204,55 e che, alla data del deposito del ricorso giudiziale del 1.9.2023, aveva diritto ad un rateo di pensione di € 1.477,54; condanna, pertanto, l all'adeguamento del rateo pensionistico della CP_2
pensione di anzianità cat. VO 13549208 sulla scorta dei suddetti parametri da rivalutarsi ai sensi di legge, nonché al pagamento in favore del ricorrente delle differenze maturate sui ratei già erogati, nei limiti della prescrizione quinquennale, pari a complessivi € 9.352,73, maggiorati di accessori come per legge dalla scadenza dei singoli ratei, nonché al pagamento delle spese di lite determinate in € 3.500,00, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario e spese borsuali, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario. Le spese di CTU restano così come già liquidate con separato decreto.
Nocera Inferiore, 6.10.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
D A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce Parte_1
al ricorso, rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica, dall'Avv. Raffaella
Capuano ed elettivamente domiciliato presso lo CodiceFiscale_1
studio in Pontecagnano Faiano (SA), alla Via Picentino Pasteni, n° 27 (P.co
Gardenia); pec: .salerno.it; Email_1 CP_1
RICORRENTE
CONTRO
, CF. – Controparte_2 P.IVA_1
corrente in Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele Morreale Agnello (c.f. ) per C.F._2
procura generale alle liti, rep n. 37590, del 23.1.2023, a rogito dr. Per_1
Notaio in Fiumicino, elettivamente domiciliato in Salerno, Via Garibaldi
[...]
n. 38; posta elettronica certificata: t. Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: riliquidazione della pensione – Superamento del massimo contributivo (40 anni – 2080 contributi figurativi) in virtù dell'ulteriore contribuzione d'incremento da esposizione all'amianto – Sentenza passata in giudicato - Ricalcolo della pensione sulla base dei primi 2080 contributi utili così come rivalutati ai sensi dell'art. 13, co. 8, L. 257/92.
Acquisita documentazione e disposta CTU contabile, oggi, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In punto di fatto l'attore è titolare di trattamento pensionistico di anzianità cat.
VO 13549208 a far data dall'1/1/2010.
In virtù di sentenza n, 1167/2009 del Tribunale di Nocera Inferiore -passata in giudicato- il ricorrente ha ottenuto il riconoscimento della rivalutazione contributiva per il coefficiente 1,5 a causa dell'esposizione ultradecennale alle fibre d'amianto.
In virtù di tale rivalutazione contributiva i contributi settimanali cumulati dal ricorrente nell'estratto contributivo erano diventati complessivamente pari a
2358 contributi settimanali, in luogo dei 1736 contributi settimanali presenti al momento della liquidazione della pensione, di cui in Quota A (contributi sino al 31.12.1992 - sistema retributivo):
1.021 settimane, da lavoro dipendente;
in
Quota B (contributi dall'1.1.1993 sino al 31.12.2009 - sistema retributivo) 715 settimane, da lavoro dipendente.
A tale contribuzione, come detto, è stato aggiunto l'incremento contributivo per esposizione ultradecennale alle fibre di amianto, potendo quindi vantare complessive 2358 settimane contributive e, quindi, ben oltre i 2080 contributi settimanali utili alla pensione (circostanze queste incontestate tra le parti).
Il ricorrente lamenta l'erronea ricostituzione della suddetta pensione di anzianità in godimento dal gennaio 2010 alla luce del giudicato della sentenza su richiamata e della rivalutazione contributiva accordatagli ex art.13 c.8 L
257/92 per il riconoscimento dell'esposizione alle polveri di amianto per il periodo 1 ottobre 1976 al 31 gennaio 1997, per complessivi 20 anni e 95 giorni.
Difatti operando il calcolo della base pensionistica sulla scorta dei primi 2080 contributi utili, in seguito alla rivalutazione contributiva da amianto, cambia sostanzialmente l'ammontare del rateo pensionistico di sua spettanza in quanto, alla data di decorrenza della pensione (1.01.2010) il ricorrente, per effetto dell'incremento contributivo dell'amianto, poteva vantare 2.358 contributi settimanali, di cui 622 da esposizione all'amianto tutti utili al diritto a pensione. Tanto premesso, l'attore ha chiesto la ricostituzione della pensione, respinta dall in sede amministrativa, previa attribuzione in Quota A degli CP_2
effettivi contributi esistenti al 31.12.1992 (amianto compreso) nella misura di
1.429 contributi settimanali, ed in Quota B di 651 contributi settimanali (sempre amianto compreso), per un totale di 2.080 contributi, equivalenti a 40 anni (cioè la misura massima consentita sotto il profilo contributivo).
L'attore ha così concluso chiedendo: “a) Accertare e dichiarare che il ricorrente, per effetto del ricomputo contributivo dovuto alla maggiorazione dell'amianto ex art.13 c.8 L.257/92, alla data del 31.12.1992 ha maturato 1.429 contributi settimanali nel FPLD in Quota A ed in Quota B(contributi successivi al
31.12.1992 e sino al raggiungimento della massima misura utile) di 651 contributi settimanali da lavoro dipendente, per un totale di 2.080 contributi settimanali, equivalenti a 40 anni;
b) Accertare e dichiarare, dunque, la ricostituzione della pensione, rifiutata dall in sede amministrativa, e per CP_2
l'effetto condannare l' al pagamento delle conseguenti differenze CP_2
pensionistiche sui ratei arretrati, oltre interessi legali e perequazione di legge, tenuto conto della prescrizione, dall'1.1.2019 alla odierna data di deposito, nella misura di €uro € 10.246,55, ovvero di quella somma maggiore e/o minore che sarà calcolata in corso di causa, anche eventualmente a mezzo di C.T.U., nonché all'aggiornamento del rateo di pensione alla data di deposito del ricorso.
Il ricorso deve essere accolto nei limiti di quanto di ragione.
Preliminarmente ad ogni considerazione di merito sul diritto preteso deve, esaminarsi l'eccezione di decadenza sollevata dall' ai sensi dell'art. 47 CP_2
dPR 639/70; decadenza in cui sarebbe incorso il ricorrente al fine di poter agire in giudizio per la riliquidazione della pensione nei termini anzidetti.
Il richiamato art. 47 d.p.r. 639/70 stabilisce che “Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni...”.
L'art. 38 co. 1 lett. d) d.l. 98/2011, conv. in l. 111/2011, ha aggiunto all'art. 47 il seguente comma: “le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte (....).
In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione”.
La norma richiamata ha dunque disposto l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 47 anche ai casi in cui si discuta della riliquidazione di prestazioni riconosciute solo in parte (come nel caso di specie).
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, tuttavia 'La decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art.
38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in l. n. 111 del
2011, non si applica alle domande di riliquidazione di prestazioni pensionistiche, aventi ad oggetto l'adeguamento di prestazioni già riconosciute, ma in misura inferiore a quella dovuta, liquidate prima del 6 luglio
2011, data di entrata in vigore della nuova disciplina' (Cass. n. 16549 del
05/08/2016; Cass. n. 21319 del 20/10/2016).
La Corte Regolatrice in particolare ha osservato: 'L'oggetto del giudizio attiene chiaramente ad una riliquidazione di trattamento pensionistico riconosciuto in modo parziale (in violazione dell'art. 32 cit.), non essendosi tenuto conto dei periodi contributivi (…), che incidono sull'integrale liquidazione del trattamento pensionistico e che erano presenti al momento della domanda di pensione, e perciò conosciuti dall' . CP_2
Una fattispecie che - prima della innovativa disciplina contenuta nell'art. 38, comma 1, lettera d, dei D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in Legge 15 luglio
2011, n. 111 del 2011, che si occupa di estendere la disciplina della decadenza
"alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito" - non poteva essere certamente soggetta ad alcuna decadenza ai sensi dell'art. 47 cit. in quanto rientrante nel regime di esclusione delineato, secondo ripetute indicazioni, dalle Sez. Unite di questa Corte (Cass. Sei. un. 18 luglio 1996 n.
6491; Sez. unite 12720 e 12718 del 29.5.2009). Dando vita ad un orientamento in virtù del quale "la decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R 30 aprile 1970, n.
639 – come interpretato dall'art. 6 del d.l. 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 1 giugno 1991, n. 166 - non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sé considerata, ma solo l'adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l
[...]
sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della CP_3
normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale" (sentenza n. 12720 del 29/05/2009); essendosi ivi ribadito "l'illogicità ed irrazionalità in materia previdenziale ed assistenziale della previsione di doppia decadenza che si presenterebbe come un doppio sbarramento previsto al solo scopo di rendere più difficoltoso l'esercizio del diritto" (richiamando Sez. Unite n. 1996/6491, e Cass. n. 12516/2004).
Si tratta di un indirizzo ancora applicabile rispetto alle prestazioni liquidate prima del 6.7.2011, data di entrata in vigore della nuova disciplina di cui al D.L.
98/2011, n. 98, conv. I. 111/2011. Es. è stato pure richiamato a fondamento della sentenza n. 69/2014 con la quale la Corte Cost. ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della nuova disciplina della decadenza introdotta nel 2011 per le liquidazioni parziali nella sua (limitata) portata retroattiva, in relazione ai "giudizi in corso in primo grado".
E ciò, proprio perché si tratta di disciplina diversa da quella precedentemente in vigore, per come delineata in base alla giurisprudenza delle Sez. Unite.
La Corte Cost. ricorda infatti nella stessa sentenza che in sede di esegesi della precedente normativa "le sezioni unite della Corte di cassazione già con sentenza n. 6491 del 1996 avevano affermato - e con successiva pronunzia n.
12720 del 2009 hanno ribadito - che la decadenza ivi prevista non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sé considerata, ma solo l'adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l CP_2
previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale" (Cass. n. 16549/2016 cit.).
Pertanto nel caso in esame, trattandosi di liquidazione parziale ovvero di una prestazione riconosciuta solo in parte e liquidata prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, la decadenza dall'azione non può trovare applicazione.
Il ricorrente non è, dunque, incorso in decadenza.
Nel merito il ricorso appare meritevole d'accoglimento nei limiti di seguito precisati.
In buona sostanza la questione appare più essere un problema di ricalcolo matematico che non di diritto, giacché si tratta -in termini semplici- di ricalcolare la pensione tenendo presente l'incremento contributivo da esposizione all'amianto (operato sulla base del coefficiente 1,5), incremento che ha inevitabilmente inciso sulla determinazione dei primi 2080 contributi settimanali utili al calcolo della pensione.
La Cassazione del resto ha fatto ripetutamente propri i principi espressi dalla
Corte Costituzionale ribadendo che "In tema di pensioni di anzianità, la contribuzione acquisita nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo non può tradursi nel detrimento della misura della prestazione pensionistica già virtualmente maturata, ma tale meccanismo di
"neutralizzazione" è inapplicabile ai periodi contributivi che concorrano ad integrare il requisito necessario per l'accesso al trattamento pensionistico"
(Cass. n. 10323/2017, Cass. n. 28/2/2014; Cass. n. 4868; Cass. n.
6966/2014).
Sotto altro profilo l'istituto ha, invece, sollevato correttamente eccezione di prescrizione.
In proposito si rammenta che il diritto alla pensione (ovvero alla sua esatta misura) è, imprescrittibile (ex plurimis v. , Cass. nr. 35706 del 2023), mentre sono prescrittibili i singoli ratei ed assoggettati al termine di prescrizione quinquennale, in virtù della legge nr. 111 del 2011, art. 38, termine che si computa dalla maturazione di ciascun singolo rateo (cfr. Cass. nr. 27829 del
2021).
Tanto premesso in punto di diritto si è ritenuto opportuno disporre una consulenza tecnica al fine di calcolare l'ammontare del rateo pensionistico al momento iniziale del trattamento di quiescenza ed al momento della presente domanda giudiziale, ricomputando il montante contributivo alla luce della rivalutazione da esposizione all'amianto sulla base del coefficiente 1,5 (così come da sentenza passata in giudicato), sino al raggiungimento dei prescritti
2080 contributi settimanali.
Il Consulente, pertanto, facendo buon governo dei criteri anzidetti, ha dapprima sommato tutti i contributi utili al diritto sino al raggiungimento del limite massimo contributivo accreditabile (2080 contributi settimanali) ed ha poi utilizzato, secondo i criteri di legge, gli ultimi cinque anni contributivi per il calcolo della quota A e degli ultimi dieci anni contributivi per il calcolo della quota B, retroagendo dai primi 2080 contributi utili (v. la 1^ ipotesi conclusiva della consulenza). Tale è il criterio che si ritiene difatti più corretto, non condividendosi la seconda ipotesi, elaborata retroagendo dalla domanda amministrativa di pensione, in quanto illogica e contraria al principio di maturazione del diritto a pensione che corrisponde, appunto, al raggiungimento dei 2080 contributi settimanali.
Il rateo pensionistico così calcolato alla data della domanda giudiziale
(1.09.2023) era pari ad euro 1.477,54. Sulla base di tale dato devono calcolarsi le differenze dovute al ricorrente sui ratei percepiti nei limiti della prescrizione quinquennale antecedente la domanda amministrativa comunica all' CP_2
16.6.2023 (all. 7 della produzione attorea). All'atto del 1.1.2010 (decorrenza della pensione) il rateo ammontava a euro 1.204,66.
Il CTU ha calcolato le differenze sui ratei di pensione non prescritti (ultimi cinque anni (2019-2023) pari ad euro € 9.352,73.
In tali limiti la domanda deve essere accolta come da dispositivo ove sono pure liquidate le spese processuali che seguono la soccombenza, essendo già state le spese di CTU liquidate con separato decreto esecutivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così provvede nel giudizio recante n. 5644/2023 RG: accoglie il ricorso nei limiti di quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che l'attore, alla data del pensionamento del 1 gennaio 2010 aveva diritto ad un rateo pensionistico pari ad € 1.204,55 e che, alla data del deposito del ricorso giudiziale del 1.9.2023, aveva diritto ad un rateo di pensione di € 1.477,54; condanna, pertanto, l all'adeguamento del rateo pensionistico della CP_2
pensione di anzianità cat. VO 13549208 sulla scorta dei suddetti parametri da rivalutarsi ai sensi di legge, nonché al pagamento in favore del ricorrente delle differenze maturate sui ratei già erogati, nei limiti della prescrizione quinquennale, pari a complessivi € 9.352,73, maggiorati di accessori come per legge dalla scadenza dei singoli ratei, nonché al pagamento delle spese di lite determinate in € 3.500,00, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario e spese borsuali, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario. Le spese di CTU restano così come già liquidate con separato decreto.
Nocera Inferiore, 6.10.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)