Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 17/03/2025, n. 2201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2201 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02201/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05325/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5325 del 2024, proposto da
VA D'IT, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Di Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, alla via Toledo n. 156;
contro
Comune di Vico Equense, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emilia Dubbioso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IO Di MA, LA IT, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso prot. 33516 del 26.08.2024
e per la declaratoria
del diritto a prendere visione ed estrarre copia integrale di tutti gli atti e documenti inerenti le pratiche edilizie e paesaggistiche afferenti i titoli amministrativi e commerciali che, dapprima, hanno abilitato la stabile e perdurante trasformazione di un fondo agricolo in un impianto di autolavaggio, con totale urbanizzazione delle preesistenti aree libere, dipoi, hanno consentito e tutt’ora ne consentono lo sfruttamento commerciale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vico Equense;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
con il ricorso in esame D’IT VA ha chiesto annullarsi il silenzio diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti prot. 33516 del 26.08.2024;
con nota inviata a mezzo pec il 30/10/2024, il Responsabile del servizio urbanistica del Comune di Vico Equense ha dichiarato l’istanza accoglibile e invitato il ricorrente ad accedere presso l’ufficio per prendere visione degli atti;
alla camera di consiglio del 13/2/2025 la difesa del ricorrente ha dichiarato essere venuto meno l’interesse alla delibazione della domanda;
alla luce di quanto precede al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c) c.p.a., atteso che, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione, con la conseguenza che, non avendo il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, il giudice amministrativo – in ossequio al principio dispositivo – è tenuto alla declaratoria dell’improcedibilità del ricorso allorché il ricorrente dichiari la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848, TAR Napoli, Sez. VIII, 26 giugno 2017, n. 3464; Cons. Stato, sezione quarta, 15 aprile 2004, n. 3041 e 27 aprile 2004, n. 2551; Tar Campania, Napoli, sesta sezione, n. 3141 del 18 giugno 2013, n. 3542 del 24 luglio 2012; n. 2008 del 2 maggio 2012; n. 564 del 3 febbraio 2012, e, sezione quarta, n. 22318 del 3 novembre 2010; Tar Lazio, Roma, sezione prima, 2 febbraio 2011, n. 971 e 8 novembre 2010, n. 33224);
ritenuto che l’esito in rito giustifichi la compensazione delle spese tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese tra il ricorrente e le parti non costituite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate tra il ricorrente ed il Comune intimato. Nulla spese tra il ricorrente e le parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere
Viviana Lenzi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Viviana Lenzi | Maria Laura Maddalena |
IL SEGRETARIO