TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 03/04/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 3 aprile 2025 nella causa iscritta al RGAC n. 1478/2023; davanti al giudice dott.ssa Teresa Guerrieri, sono comparsi:
l'Avv. ALESSANDRO DE RANIERI nell'interesse di parte attrice e l'Avv. LINDA
SOZZI in sostituzione dell'Avv. MARCO MONTICELLI LEVORATO nell'interesse di parte convenuta.
Il GIUDICE dichiara aperta la discussione orale.
I procuratori si riportano agli atti di causa ed alle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il GIUDICE
Teresa Guerrieri
Il Giudice, rientrato dalla camera di consiglio, ha dato lettura della seguente sentenza depositata telematicamente:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PISA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa Guerrieri ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1478 del RGAC dell'anno 2023 avente ad oggetto: responsabilità contrattuale, vertente
TRA (CF ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Alessandro De Ranieri, presso il cui studio in Ponsacco (PI), Via Giuseppe Verdi, n. 34/A, elettivamente domicilia;
ATTORE
E in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Monticelli Levorato, presso il cui studio in Piombino (LI), Vicolo della Pergola, 1/B, elettivamente domicilia;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 3.04.2025 le parti hanno discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 24.01.2024, ritualmente notificato,
[...] onveniva in giudizio Pt_1 Controparte_1
(d'ora in avanti chiedendo che
[...] Controparte_1 venisse accertata e dichiarata la risoluzione per inadempimento del contratto di appalto stipulato tra le parti, con conseguente condanna di parte convenuta al risarcimento del danno, alla restituzione delle somme percepite quale corrispettivo del contratto nonchè al rimborso delle ulteriori spese sostenute da parte attrice. In particolare, deduceva:
- di avere, in data 27.01.2021, incaricato la della fornitura Controparte_1
e posa in opera, di un portone sezionale ad uso civile abitazione (motorizzato, dotato di pannello a doghe orizzontali e di porta pedonale inserita nel manto, a chiusura del proprio garage);
- che le parti pattuivano un corrispettivo a favore della ditta fornitrice di
€5.856,00 iva compresa, oltre €600,00 iva esclusa per il trasporto ed il montaggio;
- che, a seguito della posa in opera del portone, parte attrice versava la somma di €2.928,00 a titolo di acconto, ma constatava da subito che il lavoro non corrispondeva a quanto commissionato, perché la luce di passaggio in altezza del portone, in posizione di apertura, era di 170 cm in luogo dei 190 cm pattuiti al momento dell'attribuzione dell 'incarico;
- che, contestata tale difformità, la interveniva per Controparte_1 ripristinarla, ma l'intervento non appariva risolutivo, atteso che l'apertura dell'ingresso veniva rialzata di soli 10 cm, senza raggiungere i 190 cm richiesti;
- che, nonostante gli ulteriori solleciti di parte attrice, la Controparte_1 non provvedeva ad ulteriori modifiche, ma inviava una fattura con richiesta di saldo del corrispettivo pattuito;
- che parte attrice, sospeso ogni pagamento, intimava formalmente, tramite legale, la a porre rimedio alla grave difformità dell'opera Controparte_1 consegnata;
pur avendo incaricato un proprio tecnico di fiducia di quantificare i costi necessari per l'effettiva e risolutiva modifica dell'infisso, tuttavia, nessuna azienda operante nel settore degli infissi si rendeva disponibile ad eseguire la modifica richiesta;
- che l'odierna attrice instaurava, perciò, un giudizio ex art. 696-bis c.p.c. dinnanzi a questo Tribunale (R.G. n. 2943/2022), nell'ambito del quale il CTU accertava la difformità dell'opera rispetto all'incarico, rilevando il mancato rispetto della normativa di sicurezza;
rilevava, altresì, lo stesso CTU, come non fosse possibile eseguire alcuna modifica al portone sezionale posto in opera, pertanto stimava per l'intervento di smontaggio e smaltimento del portone l'importo di € 1.880,00, mentre per la fornitura e posa in opera a regola d'arte quantificava l'importo di € 6.500,00, per un totale quindi di € 8.380,00 oltre iva;
- che, nell'impossibilità di addivenire ad una conciliazione, era stato introdotto il presente giudizio. 2. Con comparsa depositata in data 3.11.2023, si costituiva in giudizio
[...] contestando tutto quanto dedotto e chiedendo, in via CP_1 riconvenzionale, la condanna di parte attrice al pagamento di €2.928,00 a titolo di saldo del corrispettivo pattuito per l'opera eseguita. In particolare, eccepiva la tardività della denuncia dei vizi, intervenuta oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art.1667 cod.civ.. Nel merito, evidenziava che il lavoro realizzato da parte convenuta non potesse ritenersi difforme da quanto pattuito, atteso che nel preventivo erano indicate le sole misure del portone acquistato, mentre nulla veniva previsto quanto alla luce di passaggio. 3. All'esito dell'udienza del 16.11.2023, sostituita dal deposito di note scritte, rilevata la natura documentale della causa, il giudice fissava udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. All'udienza del 03.10.2024 sull'eccezione di parte convenuta circa l'inammissibilità delle note depositate per l'udienza del 16.11.2023 e della relativa allegazione documentale, il Giudice, rilevata l'effettiva violazione del contraddittorio e non ritenendo maturata alcuna preclusione, assegnava termine di dieci giorni per il deposito di memoria di replica. Con ordinanza del 25.01.2025, all'esito dell'udienza del 23.01.2025, il Giudice fissava nuovamente udienza di discussione orale della causa. 4. L'eccezione di tardività è infondata. È pacifico, perché allegato dalle parti, che il preventivo di spesa sia stato sottoscritto da in data 27.10.2021. Dalla documentazione in atti Parte_1 può evincersi che alla data del 16.03.2022 i lavori di posa in opera non erano stati ancora avviati. E' infatti documentato che in quella data il titolare della trasmetteva una foto del materiale da montare chiedendo di Controparte_1 accordarsi sulla data per il montaggio (doc. 15.2). Assumendo, dunque, che i lavori siano iniziati in data successiva al 16.03.2022, la denuncia dei vizi da parte dell'attrice deve ritenersi tempestiva, perché fatta dapprima tramite messaggio WhatsApp in data 28.03.2022 (doc. 15.3) e, successivamente, con mail in data 2.04.2022 (doc. 16). Con ordinanza n. 1254/2025, la Suprema Corte ha ribadito che i messaggi WhatsApp, al pari degli SMS, possono costituire prova piena dei fatti e delle circostanze in essi rappresentati. La Cassazione ha sottolineato che tali comunicazioni, considerate riproduzioni informatiche e meccaniche ai sensi dell'art. 2712 del Codice Civile, assumono efficacia probatoria se la parte contro cui sono prodotte non ne contesta esplicitamente la conformità alla realtà. Tuttavia, detta contestazione non può avvenire in maniera generica, come è accaduto nel caso di specie, ma evidentemente in maniera circostanziata, con offerta di prova o di elementi di prova alternativi. 5. La domanda di parte attrice è fondata. Appare provato, anche sulla base degli esiti dell'espletata consulenza tecnica preventiva, l'inadempimento del contratto di appalto. La relazione tecnica, dalle cui risultanze non è lecito discostarsi, ha fatto emergere sia l'esistenza di vizi del materiale fornito sia irregolarità nella posa in opera, oltre al mancato rispetto della normativa di sicurezza relativa all'installazione dell'infisso. Nella relazione di consulenza tecnica si legge che l'altezza indicata nel preventivo del 27.10.2021 di 1,90 non corrisponde alla luce di passaggio, che risulta ribassata di ben 9 cm (cfr p. 4 della relazione). In relazione al rispetto della normativa di sicurezza, è stato accertato che “sono presenti all'interno e all'ingresso del garage le guide di scorrimento della porta sezionale, poste ad altezza d'uomo, pericolose perché facilmente urtabili dalla testa di una persona di media statura, che potrebbero provocare lesioni molto serie” (pp.
4-5 della relazione). E' evidente la non scarsa importanza dell'inadempimento in relazione ai vizi accertati, imponendosi rimozione, smaltimento e installazione di diverso portone sezionale (p. 5). Va pertanto dichiarata la risoluzione del contratto . Alla dichiarazione di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento consegue la condanna di parte convenuta alla restituzione della somma di
€2.928,00 corrisposta a titolo di acconto per la realizzazione dell'opera commissionata. Consegue altresì la condanna di parte convenuta al risarcimento del danno dovendosi procedere alla rimozione e smaltimento del portone installato, con conseguente fornitura e posa in opera di nuovo portone sezionale. I danni derivanti dall'inadempimento di parte convenuta sono stati quantificati, dal C.T.U. in €8.380,00, di cui €1.880,00 per lo smontaggio e lo smaltimento della porta sezionale del garage, delle guide di scorrimento e del supporto, ed
€6.500,00 per la fornitura e posa in opera di un nuovo portone sezionale avente le stesse caratteristiche di quello commissionato dall'attrice con il preventivo del 27.10.2021.
6. La domanda riconvenzionale di parte convenuta deve essere rigettata in quanto assorbita.
7. Le spese di lite, incluse quelle relative al procedimento di A.T.P. e quelle di C.T.U., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della lite, avuto riguardo ai parametri minimi, vista l'assenza di questioni complesse e con esclusione, nel presente procedimento, della fase istruttoria, che non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa Guerrieri, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, proposta da nei confronti di Parte_1 [...] in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante, così provvede:
1) accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto stipulato tra e Parte_1 [...]
Controparte_1
2) condanna Controparte_1 alla restituzione della somma di €2.928,00, oltre interessi legali
[...] dalla data del pagamento della fattura fino al soddisfo;
3) condanna INFISSI CP_1 Controparte_1 al risarcimento del danno quantificato in €8.380,00, oltre
[...] rivalutazione (dalla data del pagamento della fattura sino alla pubblicazione della sentenza) ed interessi nella misura legale (dalla data del pagamento della fattura sino al soddisfo sulla somma anno per anno rivalutata); 4) condanna Controparte_1 al pagamento delle spese di lite del procedimento di ATP in favore
[...] di che liquida in € 1170 per onorari, € 145,50 per Parte_1 esborsi oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
5) condanna CP_1 Controparte_1 al pagamento delle spese di lite del presente procedimento in
[...] favore di che liquida in € 1700 per onorari, € 264 Parte_1 per esborsi oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
6) pone a carico di parte convenuta le spese di CTU.
Così deciso in Pisa, il 03.04.2025
Il Giudice dott.ssa Teresa Guerrieri
l'Avv. ALESSANDRO DE RANIERI nell'interesse di parte attrice e l'Avv. LINDA
SOZZI in sostituzione dell'Avv. MARCO MONTICELLI LEVORATO nell'interesse di parte convenuta.
Il GIUDICE dichiara aperta la discussione orale.
I procuratori si riportano agli atti di causa ed alle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il GIUDICE
Teresa Guerrieri
Il Giudice, rientrato dalla camera di consiglio, ha dato lettura della seguente sentenza depositata telematicamente:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PISA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa Guerrieri ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1478 del RGAC dell'anno 2023 avente ad oggetto: responsabilità contrattuale, vertente
TRA (CF ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Alessandro De Ranieri, presso il cui studio in Ponsacco (PI), Via Giuseppe Verdi, n. 34/A, elettivamente domicilia;
ATTORE
E in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Monticelli Levorato, presso il cui studio in Piombino (LI), Vicolo della Pergola, 1/B, elettivamente domicilia;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 3.04.2025 le parti hanno discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 24.01.2024, ritualmente notificato,
[...] onveniva in giudizio Pt_1 Controparte_1
(d'ora in avanti chiedendo che
[...] Controparte_1 venisse accertata e dichiarata la risoluzione per inadempimento del contratto di appalto stipulato tra le parti, con conseguente condanna di parte convenuta al risarcimento del danno, alla restituzione delle somme percepite quale corrispettivo del contratto nonchè al rimborso delle ulteriori spese sostenute da parte attrice. In particolare, deduceva:
- di avere, in data 27.01.2021, incaricato la della fornitura Controparte_1
e posa in opera, di un portone sezionale ad uso civile abitazione (motorizzato, dotato di pannello a doghe orizzontali e di porta pedonale inserita nel manto, a chiusura del proprio garage);
- che le parti pattuivano un corrispettivo a favore della ditta fornitrice di
€5.856,00 iva compresa, oltre €600,00 iva esclusa per il trasporto ed il montaggio;
- che, a seguito della posa in opera del portone, parte attrice versava la somma di €2.928,00 a titolo di acconto, ma constatava da subito che il lavoro non corrispondeva a quanto commissionato, perché la luce di passaggio in altezza del portone, in posizione di apertura, era di 170 cm in luogo dei 190 cm pattuiti al momento dell'attribuzione dell 'incarico;
- che, contestata tale difformità, la interveniva per Controparte_1 ripristinarla, ma l'intervento non appariva risolutivo, atteso che l'apertura dell'ingresso veniva rialzata di soli 10 cm, senza raggiungere i 190 cm richiesti;
- che, nonostante gli ulteriori solleciti di parte attrice, la Controparte_1 non provvedeva ad ulteriori modifiche, ma inviava una fattura con richiesta di saldo del corrispettivo pattuito;
- che parte attrice, sospeso ogni pagamento, intimava formalmente, tramite legale, la a porre rimedio alla grave difformità dell'opera Controparte_1 consegnata;
pur avendo incaricato un proprio tecnico di fiducia di quantificare i costi necessari per l'effettiva e risolutiva modifica dell'infisso, tuttavia, nessuna azienda operante nel settore degli infissi si rendeva disponibile ad eseguire la modifica richiesta;
- che l'odierna attrice instaurava, perciò, un giudizio ex art. 696-bis c.p.c. dinnanzi a questo Tribunale (R.G. n. 2943/2022), nell'ambito del quale il CTU accertava la difformità dell'opera rispetto all'incarico, rilevando il mancato rispetto della normativa di sicurezza;
rilevava, altresì, lo stesso CTU, come non fosse possibile eseguire alcuna modifica al portone sezionale posto in opera, pertanto stimava per l'intervento di smontaggio e smaltimento del portone l'importo di € 1.880,00, mentre per la fornitura e posa in opera a regola d'arte quantificava l'importo di € 6.500,00, per un totale quindi di € 8.380,00 oltre iva;
- che, nell'impossibilità di addivenire ad una conciliazione, era stato introdotto il presente giudizio. 2. Con comparsa depositata in data 3.11.2023, si costituiva in giudizio
[...] contestando tutto quanto dedotto e chiedendo, in via CP_1 riconvenzionale, la condanna di parte attrice al pagamento di €2.928,00 a titolo di saldo del corrispettivo pattuito per l'opera eseguita. In particolare, eccepiva la tardività della denuncia dei vizi, intervenuta oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art.1667 cod.civ.. Nel merito, evidenziava che il lavoro realizzato da parte convenuta non potesse ritenersi difforme da quanto pattuito, atteso che nel preventivo erano indicate le sole misure del portone acquistato, mentre nulla veniva previsto quanto alla luce di passaggio. 3. All'esito dell'udienza del 16.11.2023, sostituita dal deposito di note scritte, rilevata la natura documentale della causa, il giudice fissava udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. All'udienza del 03.10.2024 sull'eccezione di parte convenuta circa l'inammissibilità delle note depositate per l'udienza del 16.11.2023 e della relativa allegazione documentale, il Giudice, rilevata l'effettiva violazione del contraddittorio e non ritenendo maturata alcuna preclusione, assegnava termine di dieci giorni per il deposito di memoria di replica. Con ordinanza del 25.01.2025, all'esito dell'udienza del 23.01.2025, il Giudice fissava nuovamente udienza di discussione orale della causa. 4. L'eccezione di tardività è infondata. È pacifico, perché allegato dalle parti, che il preventivo di spesa sia stato sottoscritto da in data 27.10.2021. Dalla documentazione in atti Parte_1 può evincersi che alla data del 16.03.2022 i lavori di posa in opera non erano stati ancora avviati. E' infatti documentato che in quella data il titolare della trasmetteva una foto del materiale da montare chiedendo di Controparte_1 accordarsi sulla data per il montaggio (doc. 15.2). Assumendo, dunque, che i lavori siano iniziati in data successiva al 16.03.2022, la denuncia dei vizi da parte dell'attrice deve ritenersi tempestiva, perché fatta dapprima tramite messaggio WhatsApp in data 28.03.2022 (doc. 15.3) e, successivamente, con mail in data 2.04.2022 (doc. 16). Con ordinanza n. 1254/2025, la Suprema Corte ha ribadito che i messaggi WhatsApp, al pari degli SMS, possono costituire prova piena dei fatti e delle circostanze in essi rappresentati. La Cassazione ha sottolineato che tali comunicazioni, considerate riproduzioni informatiche e meccaniche ai sensi dell'art. 2712 del Codice Civile, assumono efficacia probatoria se la parte contro cui sono prodotte non ne contesta esplicitamente la conformità alla realtà. Tuttavia, detta contestazione non può avvenire in maniera generica, come è accaduto nel caso di specie, ma evidentemente in maniera circostanziata, con offerta di prova o di elementi di prova alternativi. 5. La domanda di parte attrice è fondata. Appare provato, anche sulla base degli esiti dell'espletata consulenza tecnica preventiva, l'inadempimento del contratto di appalto. La relazione tecnica, dalle cui risultanze non è lecito discostarsi, ha fatto emergere sia l'esistenza di vizi del materiale fornito sia irregolarità nella posa in opera, oltre al mancato rispetto della normativa di sicurezza relativa all'installazione dell'infisso. Nella relazione di consulenza tecnica si legge che l'altezza indicata nel preventivo del 27.10.2021 di 1,90 non corrisponde alla luce di passaggio, che risulta ribassata di ben 9 cm (cfr p. 4 della relazione). In relazione al rispetto della normativa di sicurezza, è stato accertato che “sono presenti all'interno e all'ingresso del garage le guide di scorrimento della porta sezionale, poste ad altezza d'uomo, pericolose perché facilmente urtabili dalla testa di una persona di media statura, che potrebbero provocare lesioni molto serie” (pp.
4-5 della relazione). E' evidente la non scarsa importanza dell'inadempimento in relazione ai vizi accertati, imponendosi rimozione, smaltimento e installazione di diverso portone sezionale (p. 5). Va pertanto dichiarata la risoluzione del contratto . Alla dichiarazione di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento consegue la condanna di parte convenuta alla restituzione della somma di
€2.928,00 corrisposta a titolo di acconto per la realizzazione dell'opera commissionata. Consegue altresì la condanna di parte convenuta al risarcimento del danno dovendosi procedere alla rimozione e smaltimento del portone installato, con conseguente fornitura e posa in opera di nuovo portone sezionale. I danni derivanti dall'inadempimento di parte convenuta sono stati quantificati, dal C.T.U. in €8.380,00, di cui €1.880,00 per lo smontaggio e lo smaltimento della porta sezionale del garage, delle guide di scorrimento e del supporto, ed
€6.500,00 per la fornitura e posa in opera di un nuovo portone sezionale avente le stesse caratteristiche di quello commissionato dall'attrice con il preventivo del 27.10.2021.
6. La domanda riconvenzionale di parte convenuta deve essere rigettata in quanto assorbita.
7. Le spese di lite, incluse quelle relative al procedimento di A.T.P. e quelle di C.T.U., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della lite, avuto riguardo ai parametri minimi, vista l'assenza di questioni complesse e con esclusione, nel presente procedimento, della fase istruttoria, che non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa Guerrieri, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, proposta da nei confronti di Parte_1 [...] in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante, così provvede:
1) accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto stipulato tra e Parte_1 [...]
Controparte_1
2) condanna Controparte_1 alla restituzione della somma di €2.928,00, oltre interessi legali
[...] dalla data del pagamento della fattura fino al soddisfo;
3) condanna INFISSI CP_1 Controparte_1 al risarcimento del danno quantificato in €8.380,00, oltre
[...] rivalutazione (dalla data del pagamento della fattura sino alla pubblicazione della sentenza) ed interessi nella misura legale (dalla data del pagamento della fattura sino al soddisfo sulla somma anno per anno rivalutata); 4) condanna Controparte_1 al pagamento delle spese di lite del procedimento di ATP in favore
[...] di che liquida in € 1170 per onorari, € 145,50 per Parte_1 esborsi oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
5) condanna CP_1 Controparte_1 al pagamento delle spese di lite del presente procedimento in
[...] favore di che liquida in € 1700 per onorari, € 264 Parte_1 per esborsi oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
6) pone a carico di parte convenuta le spese di CTU.
Così deciso in Pisa, il 03.04.2025
Il Giudice dott.ssa Teresa Guerrieri