Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/05/2025, n. 2712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2712 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania composto dai magistrati
Luca Perilli Presidente
Rosario Maria Annibale Cupri Giudice rel.-est.
Stefania Muratore Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6121/2023 R.G. promossa
DA
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Parte_1
Romagnoli, giusta procura in atti.
- Ricorrente –
CONTRO
in persona del Ministro Controparte_1
pro tempore
- Resistente contumace–
Con l'intervento del PM
OGGETTO: rinnovo del permesso di soggiorno
CONCLUSIONI: come da verbali di causa.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha concluso come in atti e la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.05.2023 il ricorrente in epigrafe indicato ha impugnato il provvedimento Cat. A.12/Imm./n.12/2023 del 16.01.2023 emesso dalla Questura di Catania e notificato il 19.04.2023, con il quale è stata respinta l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per “protezione speciale” presentata il 17.01.2020.
che in data 9.12.2022 gli veniva notificato il parere contrario della
Commissione territoriale adottato nella seduta del 4.2.2020; che in data 16.1.2023 la Questura di Catania rigettava formalmente la richiesta di rinnovo presentata dal ricorrente, invitandolo a lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento.
Tanto esposto, ritenuto illegittimo il provvedimento del Questore ne ha chiesto, previa sospensione, l'annullamento, con riconoscimento della protezione speciale e rinnovo del relativo permesso di soggiorno.
Con decreto del 23.06.2023 è stata disposta la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.
Instauratosi il contraddittorio non si costituiva in giudizio l'Amministrazione convenuta.
Ciò premesso, il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto che malgrado la CP_1
regolare notifica del ricorso non si è costituito in giudizio.
Con riguardo al quadro normativo di riferimento, va evidenziato che l'art. 5 comma 6 del d.lgs. n. 286/98, nella formulazione vigente anteriormente al D.L. 113/2018, entrato in vigore il 05.10.2018, convertito con L. 132/18, prevedeva che “il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”. Il ricorrere o la permanenza dei motivi suddetti imponeva alle Commissioni Territoriali e al
Giudice in sede di impugnazione dei provvedimenti di diniego, la trasmissione degli atti al
Questore per il rilascio del relativo permesso (a norma dell'art. 32 D.lgs. 25/2008, nella sua formulazione originaria) o il parere favorevole sul rinnovo. Com'è noto, il D.L. citato, aveva sostanzialmente cancellato tale misura, statuendo, al comma 1, lett. b), che “all'art. 5 –D.lgs.
n. 286/1998 – al comma 2-ter, al secondo periodo, le parole “per motivi umanitari” sono sostituite dalle seguenti: “per cure mediche nonché dei permessi di soggiorno di cui agli artt.
18, 18-bis, 20-bis, 22, co. 12-quater e 42-bis, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 32, co. 3 del d.lgs. 28.01.2008 n. 25. La Corte Costituzionale, con sentenza n.
194/2019, aveva comunque avuto modo di specificare che “l'effettiva portata dei nuovi permessi speciali potrà essere valutata solo in fase applicativa, nell'ambito della prassi amministrativa e giurisprudenziale che andrà formandosi, in relazione alle esigenze dei casi concreti e alle singole fattispecie che via via si presenteranno. In proposito, è appena il caso di osservare che l'interpretazione e l'applicazione dei nuovi istituti, in sede sia amministrativa che giudiziale, sono necessariamente tenute al rigoroso rispetto della Costituzione e dei vincoli internazionali, nonostante l'avvenuta abrogazione dell'esplicito riferimento agli «obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano» precedentemente contenuto nell'art. 5, comma 6, del t.u. immigrazione. In questo senso, del resto, si è espresso, in sede di emanazione del decreto impugnato, il Presidente della Repubblica il quale, nella lettera indirizzata al Presidente del Consiglio dei ministri il 4 ottobre 2018, ha sottolineato che
«restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato”, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia». Anche la stessa relazione illustrativa del disegno di legge di conversione conferma che l'intervento legislativo si muove nel solco tracciato dagli obblighi costituzionali e internazionali della Repubblica, da esso, appunto, in nessun modo menomati”. In ogni caso, la disciplina transitoria (art.1, co. 8 del D.L. 113/2018, conv. con mod. in L. 132/2018), prevedeva e prevede che “Fermo restando i casi di conversione, ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari gia' riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validita' alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
In sostanza, spettava alle Commissioni Territoriali, per i permessi ancora in corso di validità, valutare, in relazione ai singoli casi, l'operatività dei divieti di respingimento come previsti dall'art. 19, co. 1 e 1.1 del T.U.I. Il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (in Gazzetta
Ufficiale 21 ottobre 2020, n. 261), convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020,
n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonche' misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della liberta' personale.». (20A07086) (GU Serie Generale n. 314 del 19-12-2020), ha modificato e integrato l'art. 19, co. 1 e 1.1. TUI - Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili - ripristinando, in definitiva, all'interno dei divieti di espulsione, una protezione complementare ampia, dai confini analoghi a quelli della protezione umanitaria.
La nuova normativa, ha, infatti, ancora una volta modificato l'art. 5, co. 6 TUI, reintroducendo l'espressa previsione dei limiti al potere di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno al richiedente quando ciò sia incompatibile con gli obblighi costituzionali o internazionali dello
Stato italiano;
con la legge di conversione, ha poi opportunamente ampliato le ipotesi riconducibili all'art. 19 stesso Testo Unico. In particolare, al comma 1, che prevedeva che “In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”, dopo la parola: « sesso, » sono state inserite le parole « di orientamento sessuale, di identita' di genere,
», e, per quanto in questa sede rileva, il comma 1.1 e' stato sostituito dal seguente: «1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma
6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in
Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». Dopo il comma 1.1, è stato inoltre inserito il seguente: «1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, la Commissione territoriale trasmette gli atti al
Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.» Con la nuova protezione speciale, come attualmente formulata, retroattiva per effetto della disposizione di cui all'art. 15 del D.L. 130/2020, conv. con L.
173/2020, viene eliminato ogni dubbio sull'operatività delle protezioni interne destinate a coprire situazioni nelle quali, pur non ricorrendo i presupposti per le protezioni maggiori,
l'espulsione violerebbe principi di carattere internazionale o costituzionale. La protezione speciale nei casi di violazione degli obblighi costituzionali o internazionali di cui all'art. 5, co.
6 TUI è peraltro disegnata come divieto assoluto di refoulement dall'art. 19 T.U.I.; la protezione speciale riconosciuta in adempimento dell'art. 8 CEDU (rispetto della vita privata e familiare), pur nel temperamento introdotto attraverso il richiamo alla Convenzione di
Ginevra, è invece limitabile per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonche' di protezione della salute. Il D. L. 130 del 2020, convertito con L. 173/2020, non ha invece modificato la disciplina transitoria del D.L. 113/2018, conv. con L. 132/2018, e, quindi,
l'art.1, co. 8 citato, sicchè ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari gia' riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validita' alla data di entrata in vigore del decreto legge 113/2018, dovrà essere rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal decreto citato, previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; dovendo aversi inoltre riguardo all'attuale formulazione dell'art. 32, co. 3, come modificata dal citato decreto n. 130 del 2020, che ha sostituito la parola «annuale» con «biennale» e, al secondo periodo, ha previsto la convertibilità del permesso a norma dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Tale disciplina è applicabile al caso che occupa in forza dell'art. 7 c. 2 del DL n. 20/2023 conv in L. 50/2023 secondo cui: “
2. Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Ciò chiarito in diritto, nel caso di specie ricorrono i presupposti di cui al novellato art. 19 d. lgs. 286/1998 per il riconoscimento della protezione speciale, stante che l'allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, in quanto il predetto ha documentato di svolgere attività lavorativa nel territorio nazionale. Lo stesso ha prodotto: dal quale risulta che è stato assunto con CP_2
contratto di lavoro a tempo determinato dal 05.01.2023 al 30.07.2023 con qualifica di manovale agricolo e relative buste paga;
contratto di lavoro e relativo a rapporto di CP_2
lavoro a tempo determinato dal 02.01.2025 al 31.12.2025 con qualifica di bracciante agricolo. Nulla sulle spese in quanto va escluso che l'art. 133 DPR n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato (Cassazione, sentenza 29 ottobre 2012, n. 18583), possa riferirsi all'ipotesi dell'onorario e delle spese spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale (v. sul punto Cass. 29 ottobre 2012 n. 18583).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6121/2023 RG.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente a ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale a norma dell'art. 19, co.
1.1. D. Lgs 286/98, come modificato dal D.L. 130/2020, conv. dalla L. 173/2020, della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato.
Nulla sulle spese di giudizio.
Si comunichi
Così deciso in Catania all'esito della camera di consiglio del 08/05/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Rosario Maria Annibale Cupri Luca Perilli