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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 02/10/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 156/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 156/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SARAGONI Parte_1 P.IVA_1
DANIELA e dell'avv. BEDEI GIANNI, elettivamente domiciliata in VIALE MATTEOTTI 50
47121 FORLÌ (FC) presso il difensore avv. SARAGONI DANIELA
ATTRICE contro
L' (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2
dell'avv. FUSSI VALENTINA, elettivamente domiciliato in PIAZZA DEI CADUTI PER LA
LIBERTÀ 34 48121 RAVENNA presso il difensore avv. FUSSI VALENTINA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1097/2021 emesso dall'intestato Tribunale in data 16/11/2021 (R.G. 3003/2021), con cui Parte_1
è stata condannata a pagare in favore dell'impresa individuale Controparte_2
la somma di € 8.943,18, oltre a interessi e spese della procedura, in forza
[...]
della fattura n. 51 del 23/11/2019.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo ha svolto tempestiva e rituale Parte_1
opposizione, deducendo la carenza di legittimazione passiva della società opponente e l'inesistenza del credito azionato in via monitoria per genericità della fattura – in cui risulterebbe omessa ogni descrizione delle opere realizzate – e, in ogni caso, mancata dimostrazione dell'effettiva esecuzione dei lavori oggetto della richiesta di pagamento.
Si costituiva in giudizio , rilevando che Controparte_2
l'incarico per la realizzazione delle opere di cui alla fattura n. 51 del 23/11/2019 sarebbe stato conferito dalle società e , di cui rispettivamente Pt_1 Parte_1 _3
e (padre e figlio) erano titolari, riservandosi la dimostrazione dei lavori
[...] CP_4
eseguiti e del loro effettivo costo.
Con ordinanza del 02/11/2022 l'intestato Tribunale respingeva la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Dopo il rituale deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. la causa veniva istruita solo su base documentale e, con ordinanza del 02/04/2025, veniva infine trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione svolta da è fondata e merita integrale accoglimento per Parte_1
le seguenti ragioni.
L'opponente ha provato con adeguati riscontri documentali la carenza di legittimazione passiva di
, dando atto che l'impresa esecutrice dei lavori di realizzazione di Parte_1
“Nuova costruzione di fabbricato ad uso abitativo in Filetto di Ravenna (RA) – via Pietro
Baiardo”, di proprietà della sig.ra era la diversa società corrente in Parte_2 Pt_1
Valsamoggia (BO), via Mazzini n. 22, C.F. , in persona del legale rappresentante P.IVA_3
Controparte_3
2 Alla predetta società, in data 24/09/2020, ha Controparte_2
inviato il sollecito di pagamento della fattura azionata in via monitoria. Dagli scritti difensivi dell'opposto emerge inoltre che quest'ultimo “si interfacciava principalmente con il sig. _3
, il quale risulta destinatario anche della corrispondenza intercorsa.
[...]
È sempre che, con PEC del 07/10/2020, ha chiesto all'opposto di fornire il “dettaglio Pt_1
delle lavorazioni fatturate”, confermando implicitamente la sussistenza di un rapporto contrattuale inter partes.
Atteso che l'opposto non ha dimostrato né di aver ricevuto da Parte_1
l'incarico di eseguire le opere idrauliche di cui alla fattura azionata in via monitoria, né di aver consegnato o inviato la predetta fattura alla società opponente, destinataria solo della diffida di pagamento del 12/11/2020 a firma del legale, ne deriva la carenza di legittimazione passiva di
. Parte_1
Nonostante il carattere assorbente della suddetta eccezione preliminare, si rileva che, in ogni caso,
l'opposizione svolta da deve ritenersi fondata anche nel merito in Parte_1
ragione dell'assoluta genericità ed indeterminatezza, sia nell'an che nel quantum, della fattura azionata in via monitoria e dell'omessa dimostrazione, gravante sull'opposto, dell'effettiva esecuzione di opere idrauliche per l'ammontare di € 8.750,00 presso il cantiere di via Pietro
Baiardo a Filetto (RA).
Alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto “la fattura costituisce una prova scritta idonea a legittimare l'emanazione di un decreto ingiuntivo ma non può assumere lo stesso valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione in cui rimangono vigenti le regole
e i principi probatori dell'ordinario giudizio di cognizione che impongono alla parte opposta di fornire elementi probatori a sostegno della propria pretesa e la prova del fatto costitutivo del credito che deve essere verificato in tutti i suoi elementi” (cfr. Trib. Roma, sez. XVII, sent.
1/06/2023 n. 8758, in senso conforme a Cass. Civ., sez. II, n. 299/16; Cass. Civ., sez. I, n.
12765/07).
Nella fattispecie l'opposto si è limitato a depositare (doc. 10) un elenco di lavorazioni con i relativi importi privo di data e non recante la sottoscrizione per conferma e accettazione né della
3 committente né dell'appaltatore. Il suddetto documento, in assenza di ulteriori riscontri probatori oggettivi non rinvenibili nelle produzioni in atti, non può ritenersi idoneo a dimostrare né
l'effettiva riconducibilità delle opere ivi menzionate alla fattura azionata in via monitoria, né la loro concreta esecuzione da parte dell'impresa individuale L DI Controparte_2
LASORSA. CP_2
L'omessa specificazione nella fattura n. 51 del 23/11/2019 della tipologia, delle quantità e dei prezzi unitari delle lavorazioni a cui si riferisce, unitamente alla mancanza di prova certa della loro effettiva esecuzione ad opera dell'opposto, rende la pretesa creditoria dell
[...]
destituita di fondamento, con la conseguenza Controparte_5
che il decreto ingiuntivo opposto dovrà essere revocato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda oggetto del presente giudizio, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da per tutte le ragioni esposte nella Parte_1
parte motiva;
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 1097/2021 emesso dall'intestato Tribunale in data 16/11/2021
(R.G. 3003/2021);
3) condanna a rifondere alla società Controparte_2
opponente le spese del presente giudizio, che liquida in € 145,50 per anticipazioni ed € 3.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali forfettarie nella misura del 15%, CPA e
IVA se dovuta.
Così deciso in Ravenna, il giorno 01/10/2025
Il Giudice
Dott. Massimo Vicini
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 156/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SARAGONI Parte_1 P.IVA_1
DANIELA e dell'avv. BEDEI GIANNI, elettivamente domiciliata in VIALE MATTEOTTI 50
47121 FORLÌ (FC) presso il difensore avv. SARAGONI DANIELA
ATTRICE contro
L' (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2
dell'avv. FUSSI VALENTINA, elettivamente domiciliato in PIAZZA DEI CADUTI PER LA
LIBERTÀ 34 48121 RAVENNA presso il difensore avv. FUSSI VALENTINA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1097/2021 emesso dall'intestato Tribunale in data 16/11/2021 (R.G. 3003/2021), con cui Parte_1
è stata condannata a pagare in favore dell'impresa individuale Controparte_2
la somma di € 8.943,18, oltre a interessi e spese della procedura, in forza
[...]
della fattura n. 51 del 23/11/2019.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo ha svolto tempestiva e rituale Parte_1
opposizione, deducendo la carenza di legittimazione passiva della società opponente e l'inesistenza del credito azionato in via monitoria per genericità della fattura – in cui risulterebbe omessa ogni descrizione delle opere realizzate – e, in ogni caso, mancata dimostrazione dell'effettiva esecuzione dei lavori oggetto della richiesta di pagamento.
Si costituiva in giudizio , rilevando che Controparte_2
l'incarico per la realizzazione delle opere di cui alla fattura n. 51 del 23/11/2019 sarebbe stato conferito dalle società e , di cui rispettivamente Pt_1 Parte_1 _3
e (padre e figlio) erano titolari, riservandosi la dimostrazione dei lavori
[...] CP_4
eseguiti e del loro effettivo costo.
Con ordinanza del 02/11/2022 l'intestato Tribunale respingeva la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Dopo il rituale deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. la causa veniva istruita solo su base documentale e, con ordinanza del 02/04/2025, veniva infine trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione svolta da è fondata e merita integrale accoglimento per Parte_1
le seguenti ragioni.
L'opponente ha provato con adeguati riscontri documentali la carenza di legittimazione passiva di
, dando atto che l'impresa esecutrice dei lavori di realizzazione di Parte_1
“Nuova costruzione di fabbricato ad uso abitativo in Filetto di Ravenna (RA) – via Pietro
Baiardo”, di proprietà della sig.ra era la diversa società corrente in Parte_2 Pt_1
Valsamoggia (BO), via Mazzini n. 22, C.F. , in persona del legale rappresentante P.IVA_3
Controparte_3
2 Alla predetta società, in data 24/09/2020, ha Controparte_2
inviato il sollecito di pagamento della fattura azionata in via monitoria. Dagli scritti difensivi dell'opposto emerge inoltre che quest'ultimo “si interfacciava principalmente con il sig. _3
, il quale risulta destinatario anche della corrispondenza intercorsa.
[...]
È sempre che, con PEC del 07/10/2020, ha chiesto all'opposto di fornire il “dettaglio Pt_1
delle lavorazioni fatturate”, confermando implicitamente la sussistenza di un rapporto contrattuale inter partes.
Atteso che l'opposto non ha dimostrato né di aver ricevuto da Parte_1
l'incarico di eseguire le opere idrauliche di cui alla fattura azionata in via monitoria, né di aver consegnato o inviato la predetta fattura alla società opponente, destinataria solo della diffida di pagamento del 12/11/2020 a firma del legale, ne deriva la carenza di legittimazione passiva di
. Parte_1
Nonostante il carattere assorbente della suddetta eccezione preliminare, si rileva che, in ogni caso,
l'opposizione svolta da deve ritenersi fondata anche nel merito in Parte_1
ragione dell'assoluta genericità ed indeterminatezza, sia nell'an che nel quantum, della fattura azionata in via monitoria e dell'omessa dimostrazione, gravante sull'opposto, dell'effettiva esecuzione di opere idrauliche per l'ammontare di € 8.750,00 presso il cantiere di via Pietro
Baiardo a Filetto (RA).
Alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto “la fattura costituisce una prova scritta idonea a legittimare l'emanazione di un decreto ingiuntivo ma non può assumere lo stesso valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione in cui rimangono vigenti le regole
e i principi probatori dell'ordinario giudizio di cognizione che impongono alla parte opposta di fornire elementi probatori a sostegno della propria pretesa e la prova del fatto costitutivo del credito che deve essere verificato in tutti i suoi elementi” (cfr. Trib. Roma, sez. XVII, sent.
1/06/2023 n. 8758, in senso conforme a Cass. Civ., sez. II, n. 299/16; Cass. Civ., sez. I, n.
12765/07).
Nella fattispecie l'opposto si è limitato a depositare (doc. 10) un elenco di lavorazioni con i relativi importi privo di data e non recante la sottoscrizione per conferma e accettazione né della
3 committente né dell'appaltatore. Il suddetto documento, in assenza di ulteriori riscontri probatori oggettivi non rinvenibili nelle produzioni in atti, non può ritenersi idoneo a dimostrare né
l'effettiva riconducibilità delle opere ivi menzionate alla fattura azionata in via monitoria, né la loro concreta esecuzione da parte dell'impresa individuale L DI Controparte_2
LASORSA. CP_2
L'omessa specificazione nella fattura n. 51 del 23/11/2019 della tipologia, delle quantità e dei prezzi unitari delle lavorazioni a cui si riferisce, unitamente alla mancanza di prova certa della loro effettiva esecuzione ad opera dell'opposto, rende la pretesa creditoria dell
[...]
destituita di fondamento, con la conseguenza Controparte_5
che il decreto ingiuntivo opposto dovrà essere revocato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda oggetto del presente giudizio, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da per tutte le ragioni esposte nella Parte_1
parte motiva;
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 1097/2021 emesso dall'intestato Tribunale in data 16/11/2021
(R.G. 3003/2021);
3) condanna a rifondere alla società Controparte_2
opponente le spese del presente giudizio, che liquida in € 145,50 per anticipazioni ed € 3.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali forfettarie nella misura del 15%, CPA e
IVA se dovuta.
Così deciso in Ravenna, il giorno 01/10/2025
Il Giudice
Dott. Massimo Vicini
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