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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/06/2025, n. 2225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2225 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9553/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Gianluca
Tarantino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9553/2023 di R.G. avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana e vertente
TRA
, nata in [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
, nato in [...] il giorno 1°.3.1963 (C.F. ) (con Parte_2 C.F._2
l'avv. Giovanni Rosalba)
- parte ricorrente -
E
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ope legis Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
- parte resistente -
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., depositato il 3 agosto 2023 e ritualmente notificato, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di , nato il [...], nel Comune di Polignano a Persona_1
Mare (BA), dai cittadini italiani ed , il quale emigrava in Parte_3 Parte_4
Brasile e ivi contraeva matrimonio, in data 7.9.1912, con , unione dalla quale, Controparte_2
in data 5.2.1931, nasceva che il 5.10.1959 contraeva matrimonio con Persona_2
, unione dalla quale nascevano Controparte_3 Parte_1
(28.11.1962) e (1°.3.1963), odierni ricorrenti. Parte_2
Parte resistente, costituitasi in giudizio con memoria depositata il giorno 11/12/2023, non si è opposta nel merito alla domanda né ha contestato i documenti versati nel fascicolo telematico da parte ricorrente, invocando la situazione di cronica insostenibilità del flusso di domande di
1 cittadinanza formulate ai sensi dell'art.1 della L. 91/1992, tale da rivestire carattere di eccezionalità atto a costituire giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
All'esito della trattazione scritta la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, dev'essere accolto.
La linea di discendenza rappresentata nel libello introduttivo trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente, debitamente tradotta ed apostillata.
È, dunque, provata la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti dal cittadino italiano, , il quale -mai naturalizzatosi brasiliano- ha, indi, trasmesso il Persona_1
proprio status civitatis a tutti i propri discendenti, ex art. 1 della L. n. 91/1992.
Per completezza di disamina si rileva che i ricorrenti hanno presentato richiesta di convocazione al competente , seguendo le istruzioni reperibili sul sito Controparte_4
web istituzionale, al fine di vedersi riconoscere il proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91/1992, quali discendenti - in linea diretta - di cittadino italiano, senza, tuttavia, ricevere alcuna comunicazione circa l'avvio del procedimento.
Ebbene, è fatto, oramai, notorio che i in Brasile versano in una condizione Parte_5 di gravissimo ritardo, con la conseguente impossibilità d'evadere in tempi certi e brevi il rilevantissimo numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate e, indi, con la conseguente assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta confezionata dagli odierni ricorrenti, laddove, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo: si giustifica, in tal fatta, l'interesse ad adire la tutela giurisdizionale..
3 – In mancanza di opposizione e alla luce delle circostanze testé illustrate, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1
nata in [...] il [...] (C.F. ) e , C.F._1 Parte_2
nato in [...] il giorno 01.03.1963 (C.F. ), così provvede: C.F._2
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
2 Così deciso in Bari il 4 giugno 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Gianluca
Tarantino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9553/2023 di R.G. avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana e vertente
TRA
, nata in [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
, nato in [...] il giorno 1°.3.1963 (C.F. ) (con Parte_2 C.F._2
l'avv. Giovanni Rosalba)
- parte ricorrente -
E
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ope legis Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
- parte resistente -
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., depositato il 3 agosto 2023 e ritualmente notificato, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di , nato il [...], nel Comune di Polignano a Persona_1
Mare (BA), dai cittadini italiani ed , il quale emigrava in Parte_3 Parte_4
Brasile e ivi contraeva matrimonio, in data 7.9.1912, con , unione dalla quale, Controparte_2
in data 5.2.1931, nasceva che il 5.10.1959 contraeva matrimonio con Persona_2
, unione dalla quale nascevano Controparte_3 Parte_1
(28.11.1962) e (1°.3.1963), odierni ricorrenti. Parte_2
Parte resistente, costituitasi in giudizio con memoria depositata il giorno 11/12/2023, non si è opposta nel merito alla domanda né ha contestato i documenti versati nel fascicolo telematico da parte ricorrente, invocando la situazione di cronica insostenibilità del flusso di domande di
1 cittadinanza formulate ai sensi dell'art.1 della L. 91/1992, tale da rivestire carattere di eccezionalità atto a costituire giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
All'esito della trattazione scritta la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, dev'essere accolto.
La linea di discendenza rappresentata nel libello introduttivo trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente, debitamente tradotta ed apostillata.
È, dunque, provata la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti dal cittadino italiano, , il quale -mai naturalizzatosi brasiliano- ha, indi, trasmesso il Persona_1
proprio status civitatis a tutti i propri discendenti, ex art. 1 della L. n. 91/1992.
Per completezza di disamina si rileva che i ricorrenti hanno presentato richiesta di convocazione al competente , seguendo le istruzioni reperibili sul sito Controparte_4
web istituzionale, al fine di vedersi riconoscere il proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91/1992, quali discendenti - in linea diretta - di cittadino italiano, senza, tuttavia, ricevere alcuna comunicazione circa l'avvio del procedimento.
Ebbene, è fatto, oramai, notorio che i in Brasile versano in una condizione Parte_5 di gravissimo ritardo, con la conseguente impossibilità d'evadere in tempi certi e brevi il rilevantissimo numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate e, indi, con la conseguente assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta confezionata dagli odierni ricorrenti, laddove, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo: si giustifica, in tal fatta, l'interesse ad adire la tutela giurisdizionale..
3 – In mancanza di opposizione e alla luce delle circostanze testé illustrate, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1
nata in [...] il [...] (C.F. ) e , C.F._1 Parte_2
nato in [...] il giorno 01.03.1963 (C.F. ), così provvede: C.F._2
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
2 Così deciso in Bari il 4 giugno 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
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