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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/05/2025, n. 1649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1649 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta relativa ai numeri di RG: 6661 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2017 avente ad
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
rappresentato e difeso, dall'avv. Andrea Mariconda e domiciliato presso Parte_1
lo studio legale dell'avv. Carminantonio Del Plato, sito in Nola alla Via On. Francesco Napolitano,
25;
OPPONENTE
E
in persona del Controparte_1
l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Caliendo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito San Vitaliano alla via L. Ariosto, 47;
OPPOSTO CONCLUSIONI
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 6 febbraio 2025 le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ha proposto formale Parte_1
opposizione al provvedimento n. 1212/2017, con il quale le è stato ingiunto il pagamento di Euro
14.466,32, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
L'opponente ha eccepito in via preliminare l'inefficacia del decreto opposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 644 c.p.c., in quanto notificato oltre il termine di 60 giorni. Nel merito, ha eccepito la infondatezza della pretesa della società opposta, perché i fondi alienati sarebbero stati trasferiti per un corrispettivo al netto, e non al lordo dell'imposta, con conseguente infondatezza dell'avversa pretesa. Ha altresì dedotto che la pretesa del consorzio nascerebbe da un accertamento Irpef
ricevuto dallo stesso per la omessa presentazione del modello 770, e che gli effetti del contenzioso tributario successivamente istauratosi tra lo stesso e l'Agenzia delle Entrate, non sarebbero opponibili. Ha, inoltre, eccepito l'avvenuta prescrizione della pretesa avanzata dal , per CP_1
decorso del termine quinquennale, trattandosi di azione volta al recupero di entrate tributarie, ed ha contestato la sussistenza dei presupposti per agire in rivalsa da parte del , nonché la CP_1
genericità e l'errato calcolo delle somme richieste, oltre che la lesione del litisconsorzio necessario,
non essendo stata proposta alcuna azione nei confronti della moglie, (la quale, Controparte_2
in regime di comunione di beni, ha ceduto uno dei fondi al ). CP_1
Si è altresì costituito in giudizio l'opposto, il quale preliminarmente ha eccepito la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, IV comma, c.p.c., nel merito ha dedotto l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'avversa opposizione. Ha evidenziato che il termine di prescrizione non sarebbe interamente decorso, in quanto decennale (e non quinquennale), ed inoltre perché le somme sarebbero state chieste subito dopo aver ricevuto l'avviso dall'amministrazione finanziaria. Ha
dedotto altresì la proponibilità dell'azione di rivalsa anche prima del pagamento dell'intero debito;
con vittoria di spese di lite.
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto dettato dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.,
così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Si precisa altresì che questo giudice è subentrato nella titolarità del procedimento a partire dalla udienza del 12.12.2023.
L'opposizione a decreto ingiuntivo, quale fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. A seguito dell'opposizione, difatti, si verifica una trasformazione del giudizio da sommario a cognizione piena, nel quale il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procedere altresì all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
In questo senso, allora, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore/istante, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n.
5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n.
1629). Dall'altra parte, invece, il debitore, pur essendo convenuto sostanziale, figura quale attore in senso formale, con la conseguenza che l'onere su di esso incombente concerne gli eventuali fatti estintivi del diritto (costituiti, ad esempio, dall'adempimento della prestazione), ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassazione, SSUU,
06.04/30.10.2001 n.13533; Cassazione civile SSUU, 7 luglio 1993, n. 7448).
Preliminarmente va disattesa l'eccezione relativa alla inefficacia del decreto ingiuntivo opposto,
perché asseritamente notificato oltre i termini di cui all'art. 644 c.p.c.
Sul punto si rappresenta che siccome il tentativo di notifica è stato effettuato entro il termine di cui sopra, non può essere dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo, in quanto tale ipotesi consegue soltanto al caso in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine di legge (poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso;
cfr. Cass. civ. sez. III, 19/11/2024, n.29820).
Si consideri ad ogni modo che, anche in caso contrario, il giudice dell'opposizione deve ugualmente decidere sulla fondatezza della pretesa creditoria, posto che il ricorso monitorio può essere comunque qualificato come domanda giudiziale in quanto la notifica del monitorio, ancorché
tardiva, è indice della volontà del creditore di avvalersi dell'ingiunzione (Trib. Palermo sez. III,
09/09/2024, n.4391; Trib. Bologna sez. IV, 31/07/2024, n.2244; Trib. Avellino sez. II, 09/01/2024,
n.32; Trib. Napoli Nord sez. III, 06/10/2023, n.3987).
Sempre in via preliminare, va disatteso il rilievo di nullità dell'atto di citazione formulata dall'opposto consorzio ex artt. 164, comma 4° c.p.c. e ex art. 163, comma 4° c.p.c., in quanto la citazione contiene la chiara esposizione sia dei fatti, che delle ragioni poste alla base dell'atto di opposizione.
Ed ancora, va disattesa l'eccezione di difetto di contraddittorio, per non essere stava evocata in giudizio atteso che la somma azionata in sede monitoria riguarda il solo Controparte_2
importo riferibile alla posizione dell'odierno opponente, nonché l'eccezione di inopponibilità della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli, atteso che la pretesa creditoria per cui si controverte ha per fondamento l'importo richiesto con cartella di pagamento al (e non CP_1
il predetto provvedimento giudiziale).
Per quanto riguarda il merito della questione, va detto che il presente giudizio trova fondamento nell'atto di cessione volontaria del 18.7.2000 con il quale ha ceduto al Parte_1
per l' due beni immobili siti in Acerra, alla località CP_1 Controparte_1
Pantano, già oggetto di procedura di espropriazione per pubblica utilità.
A causa del mancato pagamento da parte del debitore, l'odierna opposta - quale sostituto d'imposta
- ha ricevuto avviso di accertamento per l'importo di Euro 14.466,32, per il quale è stata proposta istanza di rateizzazione, accolta in data 6.7.2010.
Ciò posto, l'art. 11 della legge 30/12/1991 n. 413 al n. 7, con il fine di agevolare e garantire la riscossione dell'imposta, prevede che: “Gli Enti eroganti, all'atto della corresponsione delle somme
di cui ai commi 5 e 6 comprese le somme per occupazione temporanea, risarcimento danni da
occupazione acquisitiva, rivalutazione ed interessi, devono operare una ritenuta a titolo di imposta
nella misura del 20 per cento. È facoltà del contribuente optare, in sede di dichiarazione annuale
dei redditi, per la tassazione ordinaria, nel qual caso la ritenuta si considera effettuata a titolo di
acconto”.
La norma indicata determina un'obbligazione solidale passiva nei confronti del fisco, con la conseguente applicabilità dei relativi principi, ivi compreso quello dettato dall'art. 64 del D.P.R.
29/09/1973 n. 600, secondo il quale “Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento
di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto, deve
esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso”. Parimenti, anche l'art. 35 del D.P.R. del 29/09/1973 n. 602 dispone che “Quando il sostituto viene
iscritto a ruolo per imposte, soprattasse ed interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né
le ritenute a titolo di imposta né i versamenti, il sostituito è coobbligato in solido”.
Nel caso di specie, non vi è dubbio che a seguito dell'operazione di cessione suindicata sia sorto a carico dell'odierno opponente l'onere di corrispondere l'imposta, così come non vi è dubbio che dal contratto non è dato evincere se il corrispettivo della cessione sia stata indicato al netto oppure al lordo della ritenuta di imposta, ragion per cui deve trovare applicazione il predetto art. 64 il quale,
in mancanza di espressa previsione contraria, autorizza il soggetto tenuto per legge al pagamento dell'imposta ad agire in rivalsa nei confronti del debitore.
Pertanto, nel caso come quello in esame, in cui il sostituto di imposta non abbia operato, come avrebbe dovuto, le ritenute d'acconto, rimane obbligato nei confronti del fisco, salvo il suo diritto di rivalersi nei riguardi del sostituito (cfr. Cass. n. 17512 del 2002).
Infondata è, poi, l'eccezione di intervenuta prescrizione: sul punto pare sufficiente precisare che,
vertendosi in tema di obbligazioni solidali, trova applicazione il disposto dell'art. 1299 c.c., e dunque il termine d'inizio della prescrizione dell'azione di rivalsa coincide con quello in cui il debitore in solido abbia adempiuto l'intera obbligazione. Dalla documentazione in atti si desume che ha accordato il rateizzo del debito nel luglio 2010, ed è stata Controparte_3
depositata in atti documentazione relativa al versamento di talune rate del piano di rateizzo (dal settembre 2010 e sino al marzo 2015): ne consegue, con ogni evidenza, che il termine di prescrizione (decennale) non è evidentemente decorso.
Tale ultima precisazione consente di esaminare anche il motivo di opposizione (lettera f dell'atto introduttivo), con il quale l'opponente eccepisce il mancato integrale pagamento dell'importo azionato in sede monitoria. Sul punto, il ha dapprima contestato l'avverso assunto (ritenendo l'importo azionabile CP_1
anche prima dell'integrale pagamento), palesando in ogni caso l'interesse ad una pronuncia di accertamento (cfr. pag. 11 comparsa di risposta), e successivamente (cfr. comparsa conclusionale)
ha dedotto di aver estinto l'obbligazione. Tale ultima circostanza, tuttavia, non è stata documentata,
e pertanto deve ritenersi non provata.
Né, del resto, questo scrivente intende condividere i precedenti di legittimità indicati dall'opposta in comparsa di risposta, secondo i quali l'azione può essere proposta anche prima di aver pagato l'obbligazione, in quanto a parere di chi scrive il presupposto della domanda di rivalsa non può che essere l'integrale pagamento della somma.
Si presta, piuttosto, piena condivisione al diverso orientamento giurisprudenziale secondo cui “è
vero che la condanna alla rivalsa presuppone sempre il già avvenuto pagamento, ad opera di colui
in cui favore la condanna è emessa, di quanto della rivalsa medesima debba formare oggetto;
tuttavia non può certo negarsi l'interesse della parte a richiedere tale condanna, in via
condizionata, contestualmente all'accertamento del proprio diritto: diritto che, del resto,
ugualmente non sorge se non a seguito dell'avvenuto pagamento della somma di cui il solvens
pretende di ottenere rivalsa da altri” (Cass. n. 2469 del 19.2.2003).
Aggiungasi, peraltro, che non sono dovuti all'opposta gli importi richiesti all'opponente a titolo di sanzioni ed interessi, così come indicati nella cartella di pagamento, in quanto evidentemente da ascriversi alla responsabilità del sostituto per non aver adempiuto nel termine all'obbligo di legge cui era tenuto.
In conseguenza delle considerazioni che precedono, il decreto ingiuntivo va revocato.
Ogni ulteriore questione, pur proposta, resta assorbita nella presente decisione. Visto l'esito del giudizio, e tenuto conto il credito, pur accertato, non è esigibile, e peraltro deve essere depurato di sanzioni ed interessi, sussiste soccombenza reciproca tra le parti (art. 92 c.p.c.) e le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo 1212/2017 per i motivi di cui in parte motiva, e accerta che il ha il diritto di rivalersi nei confronti di per l'importo complessivo di CP_1 Parte_1
Euro 10.739,71;
- Compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Nola, 28.5.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta relativa ai numeri di RG: 6661 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2017 avente ad
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
rappresentato e difeso, dall'avv. Andrea Mariconda e domiciliato presso Parte_1
lo studio legale dell'avv. Carminantonio Del Plato, sito in Nola alla Via On. Francesco Napolitano,
25;
OPPONENTE
E
in persona del Controparte_1
l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Caliendo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito San Vitaliano alla via L. Ariosto, 47;
OPPOSTO CONCLUSIONI
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 6 febbraio 2025 le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ha proposto formale Parte_1
opposizione al provvedimento n. 1212/2017, con il quale le è stato ingiunto il pagamento di Euro
14.466,32, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
L'opponente ha eccepito in via preliminare l'inefficacia del decreto opposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 644 c.p.c., in quanto notificato oltre il termine di 60 giorni. Nel merito, ha eccepito la infondatezza della pretesa della società opposta, perché i fondi alienati sarebbero stati trasferiti per un corrispettivo al netto, e non al lordo dell'imposta, con conseguente infondatezza dell'avversa pretesa. Ha altresì dedotto che la pretesa del consorzio nascerebbe da un accertamento Irpef
ricevuto dallo stesso per la omessa presentazione del modello 770, e che gli effetti del contenzioso tributario successivamente istauratosi tra lo stesso e l'Agenzia delle Entrate, non sarebbero opponibili. Ha, inoltre, eccepito l'avvenuta prescrizione della pretesa avanzata dal , per CP_1
decorso del termine quinquennale, trattandosi di azione volta al recupero di entrate tributarie, ed ha contestato la sussistenza dei presupposti per agire in rivalsa da parte del , nonché la CP_1
genericità e l'errato calcolo delle somme richieste, oltre che la lesione del litisconsorzio necessario,
non essendo stata proposta alcuna azione nei confronti della moglie, (la quale, Controparte_2
in regime di comunione di beni, ha ceduto uno dei fondi al ). CP_1
Si è altresì costituito in giudizio l'opposto, il quale preliminarmente ha eccepito la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, IV comma, c.p.c., nel merito ha dedotto l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'avversa opposizione. Ha evidenziato che il termine di prescrizione non sarebbe interamente decorso, in quanto decennale (e non quinquennale), ed inoltre perché le somme sarebbero state chieste subito dopo aver ricevuto l'avviso dall'amministrazione finanziaria. Ha
dedotto altresì la proponibilità dell'azione di rivalsa anche prima del pagamento dell'intero debito;
con vittoria di spese di lite.
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto dettato dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.,
così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Si precisa altresì che questo giudice è subentrato nella titolarità del procedimento a partire dalla udienza del 12.12.2023.
L'opposizione a decreto ingiuntivo, quale fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. A seguito dell'opposizione, difatti, si verifica una trasformazione del giudizio da sommario a cognizione piena, nel quale il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procedere altresì all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
In questo senso, allora, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore/istante, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n.
5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n.
1629). Dall'altra parte, invece, il debitore, pur essendo convenuto sostanziale, figura quale attore in senso formale, con la conseguenza che l'onere su di esso incombente concerne gli eventuali fatti estintivi del diritto (costituiti, ad esempio, dall'adempimento della prestazione), ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassazione, SSUU,
06.04/30.10.2001 n.13533; Cassazione civile SSUU, 7 luglio 1993, n. 7448).
Preliminarmente va disattesa l'eccezione relativa alla inefficacia del decreto ingiuntivo opposto,
perché asseritamente notificato oltre i termini di cui all'art. 644 c.p.c.
Sul punto si rappresenta che siccome il tentativo di notifica è stato effettuato entro il termine di cui sopra, non può essere dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo, in quanto tale ipotesi consegue soltanto al caso in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine di legge (poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso;
cfr. Cass. civ. sez. III, 19/11/2024, n.29820).
Si consideri ad ogni modo che, anche in caso contrario, il giudice dell'opposizione deve ugualmente decidere sulla fondatezza della pretesa creditoria, posto che il ricorso monitorio può essere comunque qualificato come domanda giudiziale in quanto la notifica del monitorio, ancorché
tardiva, è indice della volontà del creditore di avvalersi dell'ingiunzione (Trib. Palermo sez. III,
09/09/2024, n.4391; Trib. Bologna sez. IV, 31/07/2024, n.2244; Trib. Avellino sez. II, 09/01/2024,
n.32; Trib. Napoli Nord sez. III, 06/10/2023, n.3987).
Sempre in via preliminare, va disatteso il rilievo di nullità dell'atto di citazione formulata dall'opposto consorzio ex artt. 164, comma 4° c.p.c. e ex art. 163, comma 4° c.p.c., in quanto la citazione contiene la chiara esposizione sia dei fatti, che delle ragioni poste alla base dell'atto di opposizione.
Ed ancora, va disattesa l'eccezione di difetto di contraddittorio, per non essere stava evocata in giudizio atteso che la somma azionata in sede monitoria riguarda il solo Controparte_2
importo riferibile alla posizione dell'odierno opponente, nonché l'eccezione di inopponibilità della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli, atteso che la pretesa creditoria per cui si controverte ha per fondamento l'importo richiesto con cartella di pagamento al (e non CP_1
il predetto provvedimento giudiziale).
Per quanto riguarda il merito della questione, va detto che il presente giudizio trova fondamento nell'atto di cessione volontaria del 18.7.2000 con il quale ha ceduto al Parte_1
per l' due beni immobili siti in Acerra, alla località CP_1 Controparte_1
Pantano, già oggetto di procedura di espropriazione per pubblica utilità.
A causa del mancato pagamento da parte del debitore, l'odierna opposta - quale sostituto d'imposta
- ha ricevuto avviso di accertamento per l'importo di Euro 14.466,32, per il quale è stata proposta istanza di rateizzazione, accolta in data 6.7.2010.
Ciò posto, l'art. 11 della legge 30/12/1991 n. 413 al n. 7, con il fine di agevolare e garantire la riscossione dell'imposta, prevede che: “Gli Enti eroganti, all'atto della corresponsione delle somme
di cui ai commi 5 e 6 comprese le somme per occupazione temporanea, risarcimento danni da
occupazione acquisitiva, rivalutazione ed interessi, devono operare una ritenuta a titolo di imposta
nella misura del 20 per cento. È facoltà del contribuente optare, in sede di dichiarazione annuale
dei redditi, per la tassazione ordinaria, nel qual caso la ritenuta si considera effettuata a titolo di
acconto”.
La norma indicata determina un'obbligazione solidale passiva nei confronti del fisco, con la conseguente applicabilità dei relativi principi, ivi compreso quello dettato dall'art. 64 del D.P.R.
29/09/1973 n. 600, secondo il quale “Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento
di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto, deve
esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso”. Parimenti, anche l'art. 35 del D.P.R. del 29/09/1973 n. 602 dispone che “Quando il sostituto viene
iscritto a ruolo per imposte, soprattasse ed interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né
le ritenute a titolo di imposta né i versamenti, il sostituito è coobbligato in solido”.
Nel caso di specie, non vi è dubbio che a seguito dell'operazione di cessione suindicata sia sorto a carico dell'odierno opponente l'onere di corrispondere l'imposta, così come non vi è dubbio che dal contratto non è dato evincere se il corrispettivo della cessione sia stata indicato al netto oppure al lordo della ritenuta di imposta, ragion per cui deve trovare applicazione il predetto art. 64 il quale,
in mancanza di espressa previsione contraria, autorizza il soggetto tenuto per legge al pagamento dell'imposta ad agire in rivalsa nei confronti del debitore.
Pertanto, nel caso come quello in esame, in cui il sostituto di imposta non abbia operato, come avrebbe dovuto, le ritenute d'acconto, rimane obbligato nei confronti del fisco, salvo il suo diritto di rivalersi nei riguardi del sostituito (cfr. Cass. n. 17512 del 2002).
Infondata è, poi, l'eccezione di intervenuta prescrizione: sul punto pare sufficiente precisare che,
vertendosi in tema di obbligazioni solidali, trova applicazione il disposto dell'art. 1299 c.c., e dunque il termine d'inizio della prescrizione dell'azione di rivalsa coincide con quello in cui il debitore in solido abbia adempiuto l'intera obbligazione. Dalla documentazione in atti si desume che ha accordato il rateizzo del debito nel luglio 2010, ed è stata Controparte_3
depositata in atti documentazione relativa al versamento di talune rate del piano di rateizzo (dal settembre 2010 e sino al marzo 2015): ne consegue, con ogni evidenza, che il termine di prescrizione (decennale) non è evidentemente decorso.
Tale ultima precisazione consente di esaminare anche il motivo di opposizione (lettera f dell'atto introduttivo), con il quale l'opponente eccepisce il mancato integrale pagamento dell'importo azionato in sede monitoria. Sul punto, il ha dapprima contestato l'avverso assunto (ritenendo l'importo azionabile CP_1
anche prima dell'integrale pagamento), palesando in ogni caso l'interesse ad una pronuncia di accertamento (cfr. pag. 11 comparsa di risposta), e successivamente (cfr. comparsa conclusionale)
ha dedotto di aver estinto l'obbligazione. Tale ultima circostanza, tuttavia, non è stata documentata,
e pertanto deve ritenersi non provata.
Né, del resto, questo scrivente intende condividere i precedenti di legittimità indicati dall'opposta in comparsa di risposta, secondo i quali l'azione può essere proposta anche prima di aver pagato l'obbligazione, in quanto a parere di chi scrive il presupposto della domanda di rivalsa non può che essere l'integrale pagamento della somma.
Si presta, piuttosto, piena condivisione al diverso orientamento giurisprudenziale secondo cui “è
vero che la condanna alla rivalsa presuppone sempre il già avvenuto pagamento, ad opera di colui
in cui favore la condanna è emessa, di quanto della rivalsa medesima debba formare oggetto;
tuttavia non può certo negarsi l'interesse della parte a richiedere tale condanna, in via
condizionata, contestualmente all'accertamento del proprio diritto: diritto che, del resto,
ugualmente non sorge se non a seguito dell'avvenuto pagamento della somma di cui il solvens
pretende di ottenere rivalsa da altri” (Cass. n. 2469 del 19.2.2003).
Aggiungasi, peraltro, che non sono dovuti all'opposta gli importi richiesti all'opponente a titolo di sanzioni ed interessi, così come indicati nella cartella di pagamento, in quanto evidentemente da ascriversi alla responsabilità del sostituto per non aver adempiuto nel termine all'obbligo di legge cui era tenuto.
In conseguenza delle considerazioni che precedono, il decreto ingiuntivo va revocato.
Ogni ulteriore questione, pur proposta, resta assorbita nella presente decisione. Visto l'esito del giudizio, e tenuto conto il credito, pur accertato, non è esigibile, e peraltro deve essere depurato di sanzioni ed interessi, sussiste soccombenza reciproca tra le parti (art. 92 c.p.c.) e le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo 1212/2017 per i motivi di cui in parte motiva, e accerta che il ha il diritto di rivalersi nei confronti di per l'importo complessivo di CP_1 Parte_1
Euro 10.739,71;
- Compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Nola, 28.5.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)