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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/05/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova Sezione del Lavoro in persona del dott. Francesca Maria Parodi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
Parte_1 domiciliato presso lo studio dell'Avv.Serena Psenda in Genova Salita S. Viale 5/2 (CF: pec: fax 010.3756747) che lo C.F._1 Email_1 rappresenta e difende in forza di mandato steso in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO CAPURSO (C.F.: , C.F._2
PEC: t) in virtù di procura Email_2 generale alle liti a rogito notaio in ROMA rep. N. Persona_1
37590/7131 del 23/01/2023 ed iciliato in Piazza della Vittoria, 6R 16121 GENOVA presso l'Avvocatura dell'Istituto
convenuto
Ogg. Opposizione a ATP ex art 445 bis cpc Conclusioni : come da rispettivi atti
MOTIVAZIONE Con ricorso tempestivamente depositato in cancelleria il 26.9.2024
[...]
ha contestato il risultato dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai Pt_1 sensi dell'art. 445-bis c.p.c., che aveva escluso il riconoscimento delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento , chiedendo accertarsi il diritto all'indennità richiesta a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa.
L' ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per genericità delle CP_1 contestazioni. Ha poi rilevato che l'opposizione è finalizzata a contestare il risultato dell'a.t.p., escludendo l'accertamento richiesto anche agli ulteriori requisiti della prestazione richiesta. La domanda va accolta nei limiti che seguono.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 8878 del 2015 e n. 27010 del 24 ottobre 2018 ha delimitato l'ambito del Giudizio di ATP alla sola sussistenza delle condizioni sanitarie e delle condizioni dell'azione . Considerato che l'art 445 bis comma 7 cpc stabilisce l'inappellabilità della sentenza, non può che ritenersi che anche il giudizio di opposizione abbia il medesimo ambito oggettivo ovvero abbia lo stesso thema decidendum del giudizio oggetto di contestazione .
Oggetto del presente giudizio è pertanto limitato al solo riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario.
Le ragioni di contestazione al primo accertamento sono sufficientemente dettagliate e derivate dalle osservazioni del TP , trasfuse nel corpo del ricorso in opposizione.
Il ricorso non è pertanto inammissibile.
Espletato ulteriore consulenza medico legale, il CT . dr ha concluso che Per_2 il ricorrente presenta condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento a decorrere dall'Ottobre 2024 . Il CT ha infatti specificamente contestato quanto sostenuto dal TP e dalla difesa di parte ricorrente circa il fatto che le ravvisate condizioni sanitarie di mancanza di autonomia in assenza di assistenza continuativa fossero sussistenti già nel 2023.
Il Consulente ha infatti ampiamento spiegato che prima dell'epoca riconosciuta le condizioni del ricorrente non erano stabilizzate, ma piuttosto legate ad eventi patologici con variabili fasi acute. Egli ha osservato che : “ la documentazione prodotta, risalente all'anno 2023, fa pensare, di per sé, che, in tale periodo, non si fosse ancora cristallizzata tale gravità, trattandosi di eventi patologici, da definirsi, presumibilmente, transitori, con un successivo rientro a condizioni cliniche accettabili.
In caso contrario si sarebbero resi necessari nuovi controlli. Questo dato viene, inoltre, confermato dall'estrema differenza nella descrizione del pz, che emerge dalla visita del Consulente di parte (30/03/2024) rispetto a quella posta in essere dal CT nell'ATP (inizio delle o.p. 05/06/2024). D'altronde lo stesso CT, stante l'intrinseca, seppur variabile, evolutività delle patologie presentate, affermava testualmente “… si ritiene invece che l'esame obiettivo non renda ragione della necessità di assistenza permanente e continuativa, almeno al momento, essendo prevedibile tuttavia un aggravamento, che potrà essere oggetto di un'eventuale successiva domanda, a ciò finalizzata, allorché si riterrà ve ne siano le condizioni”. Sulla base di queste considerazioni, un corretto ragionamento medico legale ci porta, in merito alla decorrenza, ad indicare la data dell'ottobre 2024, a tre mesi dal presente accertamento. Infatti, in assenza, come già indicato precedentemente, di documentazione medica, per tutto l'anno 2024, eccetto quella relativa al ricovero del dicembre, può essere fatto riferimento, solo e soltanto, alle comuni conoscenze mediche, circa l'evolutività delle forme morbose presentate, che ci consentono di poter affermare che, nel mese di ottobre 2024, le condizioni cliniche del pz fossero sostanzialmente sovrapponibili alle attuali, mentre le stesse conoscenze mediche ci impediscono di indicare una decorrenza ad un periodo antecedente.”
Tali considerazioni non risultano smentite da documentazione di segno contrario, neppure quella riferibile al 2023. La domanda va pertanto accolta con decorrenza dall'ottobre 2024, successiva al deposito del ricorso. Le spese di lite, di entrambe le fasi processuali, devono essere interamente compensate .
Spese di CT come da separato decreto
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
1. dichiara che sussistono in capo al ricorrente le condizioni sanitarie per il godimento dell'indennità di accompagnamento a far data dall'ottobre 2024;
2. compensa le spese processuali di entrambe le fasi processuali;
3. CT come da separato decreto.
Genova, lì 14 maggio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Maria Parodi
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova Sezione del Lavoro in persona del dott. Francesca Maria Parodi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
Parte_1 domiciliato presso lo studio dell'Avv.Serena Psenda in Genova Salita S. Viale 5/2 (CF: pec: fax 010.3756747) che lo C.F._1 Email_1 rappresenta e difende in forza di mandato steso in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO CAPURSO (C.F.: , C.F._2
PEC: t) in virtù di procura Email_2 generale alle liti a rogito notaio in ROMA rep. N. Persona_1
37590/7131 del 23/01/2023 ed iciliato in Piazza della Vittoria, 6R 16121 GENOVA presso l'Avvocatura dell'Istituto
convenuto
Ogg. Opposizione a ATP ex art 445 bis cpc Conclusioni : come da rispettivi atti
MOTIVAZIONE Con ricorso tempestivamente depositato in cancelleria il 26.9.2024
[...]
ha contestato il risultato dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai Pt_1 sensi dell'art. 445-bis c.p.c., che aveva escluso il riconoscimento delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento , chiedendo accertarsi il diritto all'indennità richiesta a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa.
L' ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per genericità delle CP_1 contestazioni. Ha poi rilevato che l'opposizione è finalizzata a contestare il risultato dell'a.t.p., escludendo l'accertamento richiesto anche agli ulteriori requisiti della prestazione richiesta. La domanda va accolta nei limiti che seguono.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 8878 del 2015 e n. 27010 del 24 ottobre 2018 ha delimitato l'ambito del Giudizio di ATP alla sola sussistenza delle condizioni sanitarie e delle condizioni dell'azione . Considerato che l'art 445 bis comma 7 cpc stabilisce l'inappellabilità della sentenza, non può che ritenersi che anche il giudizio di opposizione abbia il medesimo ambito oggettivo ovvero abbia lo stesso thema decidendum del giudizio oggetto di contestazione .
Oggetto del presente giudizio è pertanto limitato al solo riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario.
Le ragioni di contestazione al primo accertamento sono sufficientemente dettagliate e derivate dalle osservazioni del TP , trasfuse nel corpo del ricorso in opposizione.
Il ricorso non è pertanto inammissibile.
Espletato ulteriore consulenza medico legale, il CT . dr ha concluso che Per_2 il ricorrente presenta condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento a decorrere dall'Ottobre 2024 . Il CT ha infatti specificamente contestato quanto sostenuto dal TP e dalla difesa di parte ricorrente circa il fatto che le ravvisate condizioni sanitarie di mancanza di autonomia in assenza di assistenza continuativa fossero sussistenti già nel 2023.
Il Consulente ha infatti ampiamento spiegato che prima dell'epoca riconosciuta le condizioni del ricorrente non erano stabilizzate, ma piuttosto legate ad eventi patologici con variabili fasi acute. Egli ha osservato che : “ la documentazione prodotta, risalente all'anno 2023, fa pensare, di per sé, che, in tale periodo, non si fosse ancora cristallizzata tale gravità, trattandosi di eventi patologici, da definirsi, presumibilmente, transitori, con un successivo rientro a condizioni cliniche accettabili.
In caso contrario si sarebbero resi necessari nuovi controlli. Questo dato viene, inoltre, confermato dall'estrema differenza nella descrizione del pz, che emerge dalla visita del Consulente di parte (30/03/2024) rispetto a quella posta in essere dal CT nell'ATP (inizio delle o.p. 05/06/2024). D'altronde lo stesso CT, stante l'intrinseca, seppur variabile, evolutività delle patologie presentate, affermava testualmente “… si ritiene invece che l'esame obiettivo non renda ragione della necessità di assistenza permanente e continuativa, almeno al momento, essendo prevedibile tuttavia un aggravamento, che potrà essere oggetto di un'eventuale successiva domanda, a ciò finalizzata, allorché si riterrà ve ne siano le condizioni”. Sulla base di queste considerazioni, un corretto ragionamento medico legale ci porta, in merito alla decorrenza, ad indicare la data dell'ottobre 2024, a tre mesi dal presente accertamento. Infatti, in assenza, come già indicato precedentemente, di documentazione medica, per tutto l'anno 2024, eccetto quella relativa al ricovero del dicembre, può essere fatto riferimento, solo e soltanto, alle comuni conoscenze mediche, circa l'evolutività delle forme morbose presentate, che ci consentono di poter affermare che, nel mese di ottobre 2024, le condizioni cliniche del pz fossero sostanzialmente sovrapponibili alle attuali, mentre le stesse conoscenze mediche ci impediscono di indicare una decorrenza ad un periodo antecedente.”
Tali considerazioni non risultano smentite da documentazione di segno contrario, neppure quella riferibile al 2023. La domanda va pertanto accolta con decorrenza dall'ottobre 2024, successiva al deposito del ricorso. Le spese di lite, di entrambe le fasi processuali, devono essere interamente compensate .
Spese di CT come da separato decreto
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
1. dichiara che sussistono in capo al ricorrente le condizioni sanitarie per il godimento dell'indennità di accompagnamento a far data dall'ottobre 2024;
2. compensa le spese processuali di entrambe le fasi processuali;
3. CT come da separato decreto.
Genova, lì 14 maggio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Maria Parodi