CA
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/12/2025, n. 7589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7589 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – II° Collegio
così composta: dott.ssa LA Izzo Presidente dott. Giuseppe Staglianò Consigliere rel. dott. Marco Emilio Luigi Cirillo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nella causa civile di II grado iscritta al n. 5242 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 28-11-2025, vertente tra
(P. IVA , in persona del legale rappresentante “pro tempore”, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata a Roma, Via Portuense n. 708, presso lo studio dell'Avv. Angela
Pomettini, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Appellante -
e
(C.F. , P.IVA , in persona del legale rappresentante “pro CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3 tempore”, elettivamente domiciliata a Roma, Viale Bruno Buozzi n. 68, presso lo studio dell'Avv.
LA TI, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Appellata - (C.F. e P.IVA. ), in persona del legale rappresentante “pro Controparte_2 P.IVA_4 tempore”, elettivamente domiciliata a Roma, Viale Bruno Buozzi n. 68, presso lo studio dell'Avv.
LA TI, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Giorgio
Cossa, giusta procura in atti;
- Interveniente -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Velletri, (nel prosieguo “ ”) otteneva Controparte_2 CP_2 il decreto ingiuntivo n. 2360/2018, con il quale veniva ingiunto alla (nel prosieguo Parte_1
il pagamento di Euro 101.698,86, per il mancato saldo di tre fatture concernenti il Pt_1 consumo di energia elettrica intervenuto nel periodo dal 1.05.2011 al 21.12.2012.
La T.M.V. proponeva opposizione, notificando l'atto di citazione a presso lo studio dei CP_1 medesimi difensori di , Avv.ti TI e Cossa. CP_2
In particolare, la lamentava la mancata produzione, da parte di dei verbali di Pt_1 CP_1 rilevazione delle letture dei contatori, con conseguente impossibilità di comprendere il periodo di riferimento dell'asserito consumo di energia elettrica, evidenziando, altresì, che la somma portata dal decreto ingiuntivo risultava calcolata sulla base di consumi semplicemente stimati, e non sulla base dei consumi effettivi.
La situazione di incertezza, poi, era stata ulteriormente aggravata dalla mancata emissione periodica delle fatture, contrattualmente prevista, essendo invece pervenuta alla un'unica Pt_1 fattura di Euro 47.097,39, con scadenza in data 27.07.2015, recante, quale periodo di riferimento, quello compreso tra il 1.05.2011 e il 30.04.2015, da ritenersi sicuramente anomala in quanto la fornitura di era cessata il 1.04.2013, tanto che l'opponente, a partire dal 2012, aveva CP_1 stipulato un nuovo contratto di fornitura con EN, il cui andamento era del tutto regolare.
Infine, la amentava la mancata dimostrazione, da parte di degli elementi posti a Pt_1 CP_1 fondamento della propria pretesa creditoria, sia riguardo alla regolare rilevazione dei consumi, sia in ordine alla regolare trasmissione dei dati da parte del soggetto a ciò deputato, sottolineando, sotto tale profilo, l'inidoneità probatoria delle fatture commerciali prodotte, che non erano in grado di dimostrare l'effettiva prestazione delle forniture.
Pertanto, la T.M.V. concludeva chiedendo, in via principale, la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza dei presupposti di legge e, in via subordinata, la condanna di
[...] al risarcimento dei danni subiti in diretta conseguenza del comportamento da essa serbato;
il CP_1 tutto con vittoria delle spese processuali. Costituitasi in giudizio, “in primis”, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, CP_1 non essendo stata parte processuale nel procedimento monitorio, né parte sostanziale del rapporto sottostante;
inoltre eccepiva anche l'inammissibilità dell'opposizione per inesistenza della notificazione nei suoi confronti, non avendo mai eletto il proprio domicilio presso lo studio degli
Avvocati TI e Cossa, evidenziando anche che il dott. , dirigente di CP_3 CP_2
non era il Procuratore Speciale di infine eccepiva che la notifica dell'opposizione
[...] CP_1 non era avvenuta a mezzo PEC, bensì presso un domicilio fisico “extra districtum” del foro del
Tribunale di Velletri.
Nel corso del giudizio interveniva in giudizio eccependo, innanzitutto, CP_2
l'inammissibilità dell'opposizione, sia per l'avvenuta sua proposizione nei confronti di un soggetto terzo ( , sia per l'inesistenza della notificazione, sicché il decreto ingiuntivo doveva CP_1 oramai ritenersi divenuto definitivo.
Nel merito, poi, evidenziava che il rapporto di fornitura con la ra iniziato in CP_2 Pt_1 data 1.o5.2011 e si era concluso il 21.12.2012, allorché in sede di verifica del contatore intestato all'opponente era stata riscontrata la presenza di un magnete posizionato sulla calotta, volto a provocarne l'irregolare funzionamento, tanto che la società di distribuzione (EN Distribuzione) ne aveva disposto il distacco.
In relazione, poi, alla mancata fatturazione nel periodo oggetto di causa, affermava CP_2 che fosse stata determinata da un'anomalia tecnica che, comunque, non aveva impedito l'erogazione di energia elettrica, di cui aveva continuato ad usufruire senza mai segnalare il Pt_1 mancato ricevimento delle fatture periodiche, circostanza poi lamentata solo in occasione dell'introduzione del giudizio.
Quindi riferiva che, in data 30.04.2015, aveva emesso una prima fattura relativa al CP_2 consumo effettuato nel periodo compreso dal 1.05.2011 al 21.12.2012, come specificato nella parte della relativa ai consumi, benché nella pagina iniziale fosse stato indicato il periodo compreso tra l'attivazione del rapporto e la data di fatturazione;
ad essa, poi, avevano fatto seguito due ulteriori fatture, con cui erano stati dapprima addebitati i consumi aggiuntivi (una volta operata, dopo la verifica del contatore da parte dalla società di distribuzione, la loro ricostruzione) e poi recepiti i consumi effettivi, con restituzione alla i quelli aggiuntivi precedentemente fatturati. Pt_2
Essendosi la ifiutata di pagare, aveva quindi ottenuto un decreto ingiuntivo Pt_1 CP_2 opposto.
Nel corso del giudizio, Tribunale, con ordinanza del 3.7.2019, rilevando che il decreto ingiuntivo era stato ottenuto da , riconosceva il difetto di legittimazione passiva di di CP_2 CP_1 cui disponeva formalmente l'estromissione dal giudizio;
al contempo, prendendo atto dell'intervento effettuato da , rilevava che quest'ultima era divenuta conferitaria del CP_2 ramo di azienda “Retail Market Gas & Power” cedutole da la quale era anche suo socio CP_1 unico e che, peraltro, svolgeva nei suoi confronti anche attività di direzione e coordinamento. Il Giudice di prime cure, infine, evidenziando che il contratto di somministrazione era stato originariamente sottoscritto in data 22.12.2010 dalla e da e che solo in data Pt_1 CP_1
1.7.2017 vi era stato il conferimento del ramo di azienda in favore di , rigettava CP_2
l'eccezione con cui quest'ultima aveva lamentato la sua mancata “vocatio in ius”, stante il suo intervento in giudizio, disponendo altresì l'espletamento di una C.T.U. al fine di verificare la correttezza dei consumi e la relativa loro fatturazione.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale, con sentenza n. 1378/2021, rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e condannando la l pagamento delle spese processuali. Pt_1
Tuttavia, nel rigettare l'opposizione, per un evidente errore materiale, il Tribunale indicava nell'intestazione della sentenza anziché che era stata l'effettiva parte CP_1 CP_2 processuale.
Con atto di citazione, proponeva appello nei confronti di avverso tale decisione, Pt_1 CP_1 assumendone l'erroneità e l'ingiustizia e chiedendone la riforma.
L'appellante, reiterando sostanzialmente i motivi originariamente posti a fondamento dell'opposizione al decreto ingiuntivo, con un primo motivo di impugnazione lamentava il duplice inserimento di taluni consumi energetici nella fatturazione e, in particolare, il consumo di KWh
35.893, riferito al periodo dal 01.10.2011 al 31.12.2011, che nella seconda fattura era stato utilizzato per calcolare tanto le imposte erariali, quanto l'addizionale degli enti locali.
Inoltre, con un secondo motivo di censura, l'appellante ribadiva l'iniziale assenza di una periodicità della fatturazione, cui poi aveva fatto seguito l'unitaria fattura nel 2015, peraltro emessa sulla base di consumi esclusivamente stimati.
Con un terzo motivo di doglianza, poi, la sottolineava che, a partire dall'anno 2012, aveva Pt_1 concluso un nuovo contratto di fornitura con EN rispetto al quale non era mai sorta alcuna contestazione, mentre l'unica pendenza esistente con EN aveva avuto ad oggetto un procedimento penale, conclusosi nel 2021 con la propria assoluzione.
Infine, con un quarto e un quinto motivo di impugnazione, la ccepiva la carenza probatoria Pt_1 delle fatture commerciali e, comunque, il loro riferimento a consumi solo stimati.
Di conseguenza, l'appellante concludeva chiedendo, in via principale, l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in via principale, la revoca/annullamento del decreto ingiuntivo e, in via subordinata, la revoca/annullamento di tutte le altre statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, con Cont condanna dell' al risarcimento dei danni subiti dalla in diretta conseguenza del suo Pt_1 comportamento;
il tutto con il favore delle spese di lite.
Con un'unica comparsa di risposta, si costituivano in giudizio sia sia . CP_1 CP_2 ribadiva le eccezioni già sollevate in primo grado, evidenziando che, nonostante fosse CP_1 stata estromessa dal giudizio da parte del Tribunale, la l'aveva nuovamente convenuta nel Pt_1 giudizio d'appello in via esclusiva, sicché avrebbe dovuto nuovamente essere dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva. invece, dopo aver ribadito l'inammissibilità/improcedibilità dell'opposizione (e, CP_2 quindi, anche del giudizio di appello) a causa della mancata notificazione, in suo favore (quale effettiva parte processuale del giudizio monitorio), dei relativi atti introduttivi, e dopo aver altresì riproposto l'eccezione di intervenuta definitività del decreto opposto, eccepiva anche l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione dei requisiti ex art. 342 c.p.c., nuova formulazione, essendosi l'appellante limitato a formulare una generica critica avverso la statuizione di rigetto della domanda, senza contestare in maniera specifica l'impianto logico-argomentativo della sentenza.
Nel merito, infine, si limitava a resistere, evidenziando che dalla documentazione CP_2 prodotta e dalla relazione peritale del C.T.U. era emersa l'esistenza di un credito certo, liquido e esigibile;
pertanto concludeva chiedendo, in via principale, la dichiarazione di inammissibilità dell'appello per carenza di legittimazione passiva di nonché per mancata notificazione, CP_1 nei suoi confronti, dell'atto introduttivo (di opposizione e di appello); in via subordinata, chiedeva che fosse dichiarata l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, comunque, che ne fosse disposto il rigetto;
il tutto con vittoria delle spese processuali.
All'udienza del 28/11/2025, dopo la precisazione delle conclusioni e all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione dalla Corte ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c..
Motivi della decisione
Preliminarmente, per ragioni di ordine logico e giuridico, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata ex art. 342 c.p.c..
Infatti, dall'esame dell'appello è comunque possibile ricavare non solo l'indicazione delle censure che la ha inteso muovere nei confronti dell'impugnata sentenza, sia sotto il profilo Pt_1 dell'operata ricostruzione dei fatti sia sotto il profilo della relativa valutazione giuridica, ma anche le argomentazioni giuridiche che l'appellante ha inteso contrapporre a quelle poste dal giudicante di prime cure a base della sua decisione.
Inoltre, sempre in via preliminare, occorre rilevare che il Tribunale, nel pronunziare l'impugnata sentenza, è incorso in un evidente errore materiale, allorché, rigettando l'opposizione e confermando il decreto ingiuntivo, ha indicato nell'intestazione della sentenza anziché CP_1
. CP_2
Infatti, il giudicante di prime cure, nel corso del procedimento, sollecitato a provvedere sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva di con ordinanza del 3/7/2019 dispose CP_1
l'estromissione di quest'ultima dal giudizio;
a tale provvedimento, secondo la costante giurisprudenza, deve necessariamente riconoscersi natura di sentenza, con cui, di fatto, è stata acclarata l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo formulata dalla nei Pt_1 confronti di CP_1 Per quanto concerne, poi, l'eccezione concernente la mancata “vocatio in ius” di , si CP_2 osserva che il Tribunale, muovendo dal fatto che il decreto ingiuntivo fosse stato ottenuto da
[...]
, conferitaria del ramo di azienda “Retail Market Gas & Power” cedutole dalla CP_2 CP_1 ritenne di rigettarla, disponendo la prosecuzione del giudizio soltanto tra la e Pt_1 CP_2
e pervenendo, infine, al rigetto dell'opposizione.
[...]
Da quanto premesso deriva che, benché l'impugnata sentenza abbia recato, nella sua intestazione,
l'indicazione di quale parte opposta, in realtà detto provvedimento venne pronunciato CP_1 solo nei confronti di e di . Pt_1 CP_2
Ciò premesso, l'odierno appello risulta essere stato proposto dalla soltanto nei confronti di Pt_1
sicché esso non può che essere rigettato, in quanto avrebbe dovuto essere indirizzato nei CP_1 confronti di effettiva parte processuale e sostanziale del giudizio di primo grado;
CP_2 infatti, come già chiarito, difettava -e tutt'ora difetta- di legittimazione passiva, come CP_1 comprovato anche dal fatto che rimase estranea anche al procedimento monitorio.
Per quanto riguarda, infine, l'intervento proposto da nel presente giudizio, ne va CP_2 CP_2 dichiarata l'inammissibilità, essendo stato formulato al di fuori delle tassative ipotesi previste all'art. 344 c.p.c., che lo consente solo allorché si tratti di terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell'art. 404 c.p.c., fattispecie che, nel caso in esame, dev'essere esclusa.
Da quanto premesso deriva che l'appello non può che essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, ai sensi del D.M. n. 55/2014, sono liquidate in favore di per entrambi i gradi di giudizio, come da dispositivo, facendo applicazione dei valori CP_1 medi previsti dallo scaglione avente ad oggetto le cause di valore ricompreso tra Euro 52.001,00 ed
Euro 260.000,00, con l'eccezione della voce “istruttoria/trattazione” che, per la sola fase di appello, viene liquidata in misura minima.
Nulla da statuire sulle spese sostenute da per l'intervento effettuato nel Controparte_2 presente grado di giudizio.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, pronunziando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 CP_1 sentenza del Tribunale di Velletri n. 1378/2021, così statuisce;
rigetta l'appello; dichiara l'inammissibilità dell'intervento in appello proposto da nei confronti Controparte_2 della dalla e di Parte_1 CP_1 condanna in persona del legale rappresentante “pro tempore”, al pagamento, in favore Parte_1 di delle spese del grado di appello, che vengono liquidate in Euro 12.154,00 per CP_1 compensi professionali, oltre accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.; nulla a provvedere sulle spese sostenute da per l'intervento effettuato nel Controparte_2 presente grado di giudizio;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, lì 28/11/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Staglianò Dott.ssa LA Izzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – II° Collegio
così composta: dott.ssa LA Izzo Presidente dott. Giuseppe Staglianò Consigliere rel. dott. Marco Emilio Luigi Cirillo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nella causa civile di II grado iscritta al n. 5242 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 28-11-2025, vertente tra
(P. IVA , in persona del legale rappresentante “pro tempore”, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata a Roma, Via Portuense n. 708, presso lo studio dell'Avv. Angela
Pomettini, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Appellante -
e
(C.F. , P.IVA , in persona del legale rappresentante “pro CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3 tempore”, elettivamente domiciliata a Roma, Viale Bruno Buozzi n. 68, presso lo studio dell'Avv.
LA TI, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Appellata - (C.F. e P.IVA. ), in persona del legale rappresentante “pro Controparte_2 P.IVA_4 tempore”, elettivamente domiciliata a Roma, Viale Bruno Buozzi n. 68, presso lo studio dell'Avv.
LA TI, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Giorgio
Cossa, giusta procura in atti;
- Interveniente -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Velletri, (nel prosieguo “ ”) otteneva Controparte_2 CP_2 il decreto ingiuntivo n. 2360/2018, con il quale veniva ingiunto alla (nel prosieguo Parte_1
il pagamento di Euro 101.698,86, per il mancato saldo di tre fatture concernenti il Pt_1 consumo di energia elettrica intervenuto nel periodo dal 1.05.2011 al 21.12.2012.
La T.M.V. proponeva opposizione, notificando l'atto di citazione a presso lo studio dei CP_1 medesimi difensori di , Avv.ti TI e Cossa. CP_2
In particolare, la lamentava la mancata produzione, da parte di dei verbali di Pt_1 CP_1 rilevazione delle letture dei contatori, con conseguente impossibilità di comprendere il periodo di riferimento dell'asserito consumo di energia elettrica, evidenziando, altresì, che la somma portata dal decreto ingiuntivo risultava calcolata sulla base di consumi semplicemente stimati, e non sulla base dei consumi effettivi.
La situazione di incertezza, poi, era stata ulteriormente aggravata dalla mancata emissione periodica delle fatture, contrattualmente prevista, essendo invece pervenuta alla un'unica Pt_1 fattura di Euro 47.097,39, con scadenza in data 27.07.2015, recante, quale periodo di riferimento, quello compreso tra il 1.05.2011 e il 30.04.2015, da ritenersi sicuramente anomala in quanto la fornitura di era cessata il 1.04.2013, tanto che l'opponente, a partire dal 2012, aveva CP_1 stipulato un nuovo contratto di fornitura con EN, il cui andamento era del tutto regolare.
Infine, la amentava la mancata dimostrazione, da parte di degli elementi posti a Pt_1 CP_1 fondamento della propria pretesa creditoria, sia riguardo alla regolare rilevazione dei consumi, sia in ordine alla regolare trasmissione dei dati da parte del soggetto a ciò deputato, sottolineando, sotto tale profilo, l'inidoneità probatoria delle fatture commerciali prodotte, che non erano in grado di dimostrare l'effettiva prestazione delle forniture.
Pertanto, la T.M.V. concludeva chiedendo, in via principale, la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza dei presupposti di legge e, in via subordinata, la condanna di
[...] al risarcimento dei danni subiti in diretta conseguenza del comportamento da essa serbato;
il CP_1 tutto con vittoria delle spese processuali. Costituitasi in giudizio, “in primis”, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, CP_1 non essendo stata parte processuale nel procedimento monitorio, né parte sostanziale del rapporto sottostante;
inoltre eccepiva anche l'inammissibilità dell'opposizione per inesistenza della notificazione nei suoi confronti, non avendo mai eletto il proprio domicilio presso lo studio degli
Avvocati TI e Cossa, evidenziando anche che il dott. , dirigente di CP_3 CP_2
non era il Procuratore Speciale di infine eccepiva che la notifica dell'opposizione
[...] CP_1 non era avvenuta a mezzo PEC, bensì presso un domicilio fisico “extra districtum” del foro del
Tribunale di Velletri.
Nel corso del giudizio interveniva in giudizio eccependo, innanzitutto, CP_2
l'inammissibilità dell'opposizione, sia per l'avvenuta sua proposizione nei confronti di un soggetto terzo ( , sia per l'inesistenza della notificazione, sicché il decreto ingiuntivo doveva CP_1 oramai ritenersi divenuto definitivo.
Nel merito, poi, evidenziava che il rapporto di fornitura con la ra iniziato in CP_2 Pt_1 data 1.o5.2011 e si era concluso il 21.12.2012, allorché in sede di verifica del contatore intestato all'opponente era stata riscontrata la presenza di un magnete posizionato sulla calotta, volto a provocarne l'irregolare funzionamento, tanto che la società di distribuzione (EN Distribuzione) ne aveva disposto il distacco.
In relazione, poi, alla mancata fatturazione nel periodo oggetto di causa, affermava CP_2 che fosse stata determinata da un'anomalia tecnica che, comunque, non aveva impedito l'erogazione di energia elettrica, di cui aveva continuato ad usufruire senza mai segnalare il Pt_1 mancato ricevimento delle fatture periodiche, circostanza poi lamentata solo in occasione dell'introduzione del giudizio.
Quindi riferiva che, in data 30.04.2015, aveva emesso una prima fattura relativa al CP_2 consumo effettuato nel periodo compreso dal 1.05.2011 al 21.12.2012, come specificato nella parte della relativa ai consumi, benché nella pagina iniziale fosse stato indicato il periodo compreso tra l'attivazione del rapporto e la data di fatturazione;
ad essa, poi, avevano fatto seguito due ulteriori fatture, con cui erano stati dapprima addebitati i consumi aggiuntivi (una volta operata, dopo la verifica del contatore da parte dalla società di distribuzione, la loro ricostruzione) e poi recepiti i consumi effettivi, con restituzione alla i quelli aggiuntivi precedentemente fatturati. Pt_2
Essendosi la ifiutata di pagare, aveva quindi ottenuto un decreto ingiuntivo Pt_1 CP_2 opposto.
Nel corso del giudizio, Tribunale, con ordinanza del 3.7.2019, rilevando che il decreto ingiuntivo era stato ottenuto da , riconosceva il difetto di legittimazione passiva di di CP_2 CP_1 cui disponeva formalmente l'estromissione dal giudizio;
al contempo, prendendo atto dell'intervento effettuato da , rilevava che quest'ultima era divenuta conferitaria del CP_2 ramo di azienda “Retail Market Gas & Power” cedutole da la quale era anche suo socio CP_1 unico e che, peraltro, svolgeva nei suoi confronti anche attività di direzione e coordinamento. Il Giudice di prime cure, infine, evidenziando che il contratto di somministrazione era stato originariamente sottoscritto in data 22.12.2010 dalla e da e che solo in data Pt_1 CP_1
1.7.2017 vi era stato il conferimento del ramo di azienda in favore di , rigettava CP_2
l'eccezione con cui quest'ultima aveva lamentato la sua mancata “vocatio in ius”, stante il suo intervento in giudizio, disponendo altresì l'espletamento di una C.T.U. al fine di verificare la correttezza dei consumi e la relativa loro fatturazione.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale, con sentenza n. 1378/2021, rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e condannando la l pagamento delle spese processuali. Pt_1
Tuttavia, nel rigettare l'opposizione, per un evidente errore materiale, il Tribunale indicava nell'intestazione della sentenza anziché che era stata l'effettiva parte CP_1 CP_2 processuale.
Con atto di citazione, proponeva appello nei confronti di avverso tale decisione, Pt_1 CP_1 assumendone l'erroneità e l'ingiustizia e chiedendone la riforma.
L'appellante, reiterando sostanzialmente i motivi originariamente posti a fondamento dell'opposizione al decreto ingiuntivo, con un primo motivo di impugnazione lamentava il duplice inserimento di taluni consumi energetici nella fatturazione e, in particolare, il consumo di KWh
35.893, riferito al periodo dal 01.10.2011 al 31.12.2011, che nella seconda fattura era stato utilizzato per calcolare tanto le imposte erariali, quanto l'addizionale degli enti locali.
Inoltre, con un secondo motivo di censura, l'appellante ribadiva l'iniziale assenza di una periodicità della fatturazione, cui poi aveva fatto seguito l'unitaria fattura nel 2015, peraltro emessa sulla base di consumi esclusivamente stimati.
Con un terzo motivo di doglianza, poi, la sottolineava che, a partire dall'anno 2012, aveva Pt_1 concluso un nuovo contratto di fornitura con EN rispetto al quale non era mai sorta alcuna contestazione, mentre l'unica pendenza esistente con EN aveva avuto ad oggetto un procedimento penale, conclusosi nel 2021 con la propria assoluzione.
Infine, con un quarto e un quinto motivo di impugnazione, la ccepiva la carenza probatoria Pt_1 delle fatture commerciali e, comunque, il loro riferimento a consumi solo stimati.
Di conseguenza, l'appellante concludeva chiedendo, in via principale, l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in via principale, la revoca/annullamento del decreto ingiuntivo e, in via subordinata, la revoca/annullamento di tutte le altre statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, con Cont condanna dell' al risarcimento dei danni subiti dalla in diretta conseguenza del suo Pt_1 comportamento;
il tutto con il favore delle spese di lite.
Con un'unica comparsa di risposta, si costituivano in giudizio sia sia . CP_1 CP_2 ribadiva le eccezioni già sollevate in primo grado, evidenziando che, nonostante fosse CP_1 stata estromessa dal giudizio da parte del Tribunale, la l'aveva nuovamente convenuta nel Pt_1 giudizio d'appello in via esclusiva, sicché avrebbe dovuto nuovamente essere dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva. invece, dopo aver ribadito l'inammissibilità/improcedibilità dell'opposizione (e, CP_2 quindi, anche del giudizio di appello) a causa della mancata notificazione, in suo favore (quale effettiva parte processuale del giudizio monitorio), dei relativi atti introduttivi, e dopo aver altresì riproposto l'eccezione di intervenuta definitività del decreto opposto, eccepiva anche l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione dei requisiti ex art. 342 c.p.c., nuova formulazione, essendosi l'appellante limitato a formulare una generica critica avverso la statuizione di rigetto della domanda, senza contestare in maniera specifica l'impianto logico-argomentativo della sentenza.
Nel merito, infine, si limitava a resistere, evidenziando che dalla documentazione CP_2 prodotta e dalla relazione peritale del C.T.U. era emersa l'esistenza di un credito certo, liquido e esigibile;
pertanto concludeva chiedendo, in via principale, la dichiarazione di inammissibilità dell'appello per carenza di legittimazione passiva di nonché per mancata notificazione, CP_1 nei suoi confronti, dell'atto introduttivo (di opposizione e di appello); in via subordinata, chiedeva che fosse dichiarata l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, comunque, che ne fosse disposto il rigetto;
il tutto con vittoria delle spese processuali.
All'udienza del 28/11/2025, dopo la precisazione delle conclusioni e all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione dalla Corte ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c..
Motivi della decisione
Preliminarmente, per ragioni di ordine logico e giuridico, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata ex art. 342 c.p.c..
Infatti, dall'esame dell'appello è comunque possibile ricavare non solo l'indicazione delle censure che la ha inteso muovere nei confronti dell'impugnata sentenza, sia sotto il profilo Pt_1 dell'operata ricostruzione dei fatti sia sotto il profilo della relativa valutazione giuridica, ma anche le argomentazioni giuridiche che l'appellante ha inteso contrapporre a quelle poste dal giudicante di prime cure a base della sua decisione.
Inoltre, sempre in via preliminare, occorre rilevare che il Tribunale, nel pronunziare l'impugnata sentenza, è incorso in un evidente errore materiale, allorché, rigettando l'opposizione e confermando il decreto ingiuntivo, ha indicato nell'intestazione della sentenza anziché CP_1
. CP_2
Infatti, il giudicante di prime cure, nel corso del procedimento, sollecitato a provvedere sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva di con ordinanza del 3/7/2019 dispose CP_1
l'estromissione di quest'ultima dal giudizio;
a tale provvedimento, secondo la costante giurisprudenza, deve necessariamente riconoscersi natura di sentenza, con cui, di fatto, è stata acclarata l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo formulata dalla nei Pt_1 confronti di CP_1 Per quanto concerne, poi, l'eccezione concernente la mancata “vocatio in ius” di , si CP_2 osserva che il Tribunale, muovendo dal fatto che il decreto ingiuntivo fosse stato ottenuto da
[...]
, conferitaria del ramo di azienda “Retail Market Gas & Power” cedutole dalla CP_2 CP_1 ritenne di rigettarla, disponendo la prosecuzione del giudizio soltanto tra la e Pt_1 CP_2
e pervenendo, infine, al rigetto dell'opposizione.
[...]
Da quanto premesso deriva che, benché l'impugnata sentenza abbia recato, nella sua intestazione,
l'indicazione di quale parte opposta, in realtà detto provvedimento venne pronunciato CP_1 solo nei confronti di e di . Pt_1 CP_2
Ciò premesso, l'odierno appello risulta essere stato proposto dalla soltanto nei confronti di Pt_1
sicché esso non può che essere rigettato, in quanto avrebbe dovuto essere indirizzato nei CP_1 confronti di effettiva parte processuale e sostanziale del giudizio di primo grado;
CP_2 infatti, come già chiarito, difettava -e tutt'ora difetta- di legittimazione passiva, come CP_1 comprovato anche dal fatto che rimase estranea anche al procedimento monitorio.
Per quanto riguarda, infine, l'intervento proposto da nel presente giudizio, ne va CP_2 CP_2 dichiarata l'inammissibilità, essendo stato formulato al di fuori delle tassative ipotesi previste all'art. 344 c.p.c., che lo consente solo allorché si tratti di terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell'art. 404 c.p.c., fattispecie che, nel caso in esame, dev'essere esclusa.
Da quanto premesso deriva che l'appello non può che essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, ai sensi del D.M. n. 55/2014, sono liquidate in favore di per entrambi i gradi di giudizio, come da dispositivo, facendo applicazione dei valori CP_1 medi previsti dallo scaglione avente ad oggetto le cause di valore ricompreso tra Euro 52.001,00 ed
Euro 260.000,00, con l'eccezione della voce “istruttoria/trattazione” che, per la sola fase di appello, viene liquidata in misura minima.
Nulla da statuire sulle spese sostenute da per l'intervento effettuato nel Controparte_2 presente grado di giudizio.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, pronunziando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 CP_1 sentenza del Tribunale di Velletri n. 1378/2021, così statuisce;
rigetta l'appello; dichiara l'inammissibilità dell'intervento in appello proposto da nei confronti Controparte_2 della dalla e di Parte_1 CP_1 condanna in persona del legale rappresentante “pro tempore”, al pagamento, in favore Parte_1 di delle spese del grado di appello, che vengono liquidate in Euro 12.154,00 per CP_1 compensi professionali, oltre accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.; nulla a provvedere sulle spese sostenute da per l'intervento effettuato nel Controparte_2 presente grado di giudizio;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, lì 28/11/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Staglianò Dott.ssa LA Izzo