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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 17/11/2025, n. 1368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1368 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
Rg Vg-Fa 423/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott.ssa Antonia MUSSA PRESIDENTE REL. Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott.ssa Federica LORENZATTI GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 423/2024 Rg Vg-Fa avente per oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa congiuntamente da:
Parte_1
), nata a [...] il [...] e residente a [...] Canavere n. 19 e Parte_2
), nato a [...] il [...] e residente Borgaro Torinese (TO), via Canavere C.F._2 n. 19; entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Silvia Cavallo (Cf. ) ed elettivamente C.F._3 domiciliati presso lo studio della medesima in Leinì (TO), Piazz procura in atti Parti Ricorrenti Con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso nei seguenti sensi:
“Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole - 02/01/2025” Collegio del 13.11.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI Voglia l'Ill.mo Tribunale dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio […] alle seguenti condizioni:
“
1. La casa coniugale, sita in Borgaro Torinese (TO), Via Canavere n. 19, ora condotta in locazione dalla Sig.ra
[...]
, rimarrà nella disponibilità della medesima, con gli arredi ivi esistenti;
gli arredi presenti nella casa coniug Parte_1 stati già ripartiti concordemente;
il Sig. si è da tempo allontanato dalla casa coniugale portando con sé i suoi Parte_2 effetti personali e i beni di sua proprietà le chiavi in suo possesso alla Sig.ra , trasferendo la propria Parte_1 residenza nel comune di San Maurizio Canavese (TO), Via Bormida n.1;
2. dare atto che la Sig.ra e il Sig. dispongono di adeguati redditi propri e sono, pertanto, Parte_1 Parte_2 entrambi economicamente autonomi ed indipendenti;
3. i coniugi dichiarano di avere già definito ogni rapporto patrimoniale pregresso e conseguentemente, danno atto di null'altro avere più reciprocamente a pretendere per nessun titolo o causa;
- dare atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza di divorzio;
- compensare tra le parti le spese del giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio appare accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, e successive modifiche.
e hanno contratto matrimonio concordatario a Torino in data Parte_1 Parte_2
14/09/2002, atto registrato nei registri degli atti di matrimonio del medesimo Comune (Atto n. 678, Parte II, Serie A, Uff. 1, Anno 2002), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dall'unione matrimoniale è nato il figlio (15/11/2003). Per_1
Il Tribunale di Ivrea ha omologato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 1402/2024 pubblicata in data 31/12/2024 e passata in giudicato in data 01/07/2025. Come si evince, la domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il termine di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti, Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2 trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa.
[...]
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Torino di provvedere alle incombenze di legge;
Prende atto ex art 473 bis.51 cpc delle condizioni divorzili indicate dalle Parti sopra riportate. Dichiara le spese legali integralmente compensate. Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 13.11.2025
IL PRESIDENTE Dott.ssa Antonia Mussa
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott.ssa Antonia MUSSA PRESIDENTE REL. Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott.ssa Federica LORENZATTI GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 423/2024 Rg Vg-Fa avente per oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa congiuntamente da:
Parte_1
), nata a [...] il [...] e residente a [...] Canavere n. 19 e Parte_2
), nato a [...] il [...] e residente Borgaro Torinese (TO), via Canavere C.F._2 n. 19; entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Silvia Cavallo (Cf. ) ed elettivamente C.F._3 domiciliati presso lo studio della medesima in Leinì (TO), Piazz procura in atti Parti Ricorrenti Con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso nei seguenti sensi:
“Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole - 02/01/2025” Collegio del 13.11.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI Voglia l'Ill.mo Tribunale dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio […] alle seguenti condizioni:
“
1. La casa coniugale, sita in Borgaro Torinese (TO), Via Canavere n. 19, ora condotta in locazione dalla Sig.ra
[...]
, rimarrà nella disponibilità della medesima, con gli arredi ivi esistenti;
gli arredi presenti nella casa coniug Parte_1 stati già ripartiti concordemente;
il Sig. si è da tempo allontanato dalla casa coniugale portando con sé i suoi Parte_2 effetti personali e i beni di sua proprietà le chiavi in suo possesso alla Sig.ra , trasferendo la propria Parte_1 residenza nel comune di San Maurizio Canavese (TO), Via Bormida n.1;
2. dare atto che la Sig.ra e il Sig. dispongono di adeguati redditi propri e sono, pertanto, Parte_1 Parte_2 entrambi economicamente autonomi ed indipendenti;
3. i coniugi dichiarano di avere già definito ogni rapporto patrimoniale pregresso e conseguentemente, danno atto di null'altro avere più reciprocamente a pretendere per nessun titolo o causa;
- dare atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza di divorzio;
- compensare tra le parti le spese del giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio appare accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, e successive modifiche.
e hanno contratto matrimonio concordatario a Torino in data Parte_1 Parte_2
14/09/2002, atto registrato nei registri degli atti di matrimonio del medesimo Comune (Atto n. 678, Parte II, Serie A, Uff. 1, Anno 2002), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dall'unione matrimoniale è nato il figlio (15/11/2003). Per_1
Il Tribunale di Ivrea ha omologato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 1402/2024 pubblicata in data 31/12/2024 e passata in giudicato in data 01/07/2025. Come si evince, la domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il termine di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti, Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2 trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa.
[...]
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Torino di provvedere alle incombenze di legge;
Prende atto ex art 473 bis.51 cpc delle condizioni divorzili indicate dalle Parti sopra riportate. Dichiara le spese legali integralmente compensate. Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 13.11.2025
IL PRESIDENTE Dott.ssa Antonia Mussa
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento