CA
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 17/04/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1211/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.° 1211/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
10.07.2024 e promossa
d a
(C.F. ), rappresentato e difeso, in Parte_1 CodiceFiscale_1
via tra loro congiunta e disgiunta, dall'Avv. Francesca Panzeri e dall'Avv. Rosa Merante
ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, in via S. Ambrogio n. 6/C
a Trescore Balneario (BG), giusto mandato a margine dell'atto di citazione in primo grado.
APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. ), ammesso in via anticipata e CP_1 CodiceFiscale_2 provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per il presente giudizio, giusta delibera allegata, con l'avv. Cristina Sangaletti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bergamo, via Pradello n. 7/g, giusta delibera allegata alla comparsa di costituzione in appello.
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
e c o n t r o
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Controparte_2 C.F._3
avv.ti Vittorio Gelpi, Stefano Dalle Donne e Bartolomeo Rampinelli Rota ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Brescia, via Vittorio
Emanuele II n. 1, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
e c o n t r o
(P.IVA in Controparte_3 P.IVA_1
persona del Presidente avv. (C.F. ), Controparte_4 CodiceFiscale_4
rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Gelpi, Stefano Dalle Donne e Bartolomeo
Rampinelli Rota ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Brescia,
via Vittorio Emanuele II n. 1, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
e c o n t r o in persona del procuratore per la Controparte_5 [...]
dott. (C.F ), rappresentata Controparte_6 CP_7 CodiceFiscale_5 e difesa dall'avv. Alessandra Locatelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bergamo, Via XX Settembre n. 70, in forza del mandato allegato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello e della Procura notarile Rep 45500 Racc.
14993 – notaio . Persona_1
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
e c o n t r o
(C.F. Parte_2 C.F._6
), rappresentata e difesa, in via tra loro congiunta e disgiunta, dall'Avv. Francesca
[...]
Panzeri e dall'Avv. Rosa Merante ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in via S. Ambrogio n. 6/C a Trescore Balneario (BG), giusto mandato a margine dell'atto di citazione in primo grado.
APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo, sezione terza civile, n.°
1589/2021, pubblicata il 25.08.2021
CONCLUSIONI
Per parte appellante : Pt_1
“in parziale riforma del provvedimento appellato
Nel merito:
a) imputarsi la personalizzazione del danno biologico permanente riconosciuto in
sentenza nella somma di euro 116.205,60, pari al 30% e oltre interessi, all'accertata
sofferenza interiore patita dall'appellante;
b) liquidarsi in favore dell'appellante a titolo di risarcimento del danno patrimoniale
da riduzione della capacità lavorativa specifica la somma di euro 131.771,95 o quella maggiore/minor somma risultata in corso di causa/ritenuta in via equitativa, oltre
rivalutazione monetaria ed interessi;
c) liquidarsi in favore dell'appellante a titolo di risarcimento del danno patrimoniale
da spese mediche future la somma di euro 50.000,00 o quella maggiore/minor somma
risultata in corso di causa/ritenuta in via equitativa;
d) condannarsi gli appellati a rifondere all'appellante, a titolo di compensi
professionali, l'ulteriore somma di 50.172,02 o la somma diversamente ritenuta ex D.M.
37/2018, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
e) condannarsi gli appellati a rifondere all'appellante, a titolo di rimborso delle spese
di consulenza tecnica di parte, la somma di euro 3.660,00.
In subordine:
nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda sub b:
f) aumentare la personalizzazione del danno biologico permanente riconosciuto in
sentenza di un'ulteriore percentuale del 20% e così per ulteriori euro 77.470,40 oltre
interessi o in quella maggiore/minor misura accertata in corso di causa/ritenuta in via
equitativa, in relazione all'accertata sofferenza interiore patita dall'appellante;
In ogni caso:
- ex art. 91 c.p.c., condannare gli appellati alla rifusione delle spese del presente grado
di giudizio.”
Per parte appellata-appellante incidentale CP_1
“IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
Rigettarsi, perché infondate in fatto e in diritto, le domande tutte formulate da parte
appellante con l'atto d'appello del 17.11.2021 e, per l'effetto, confermare i capi della sentenza di primo grado oggetto di impugnativa.
Rigettare tutte le domande formulate dalla ORa Parte_2
perché infondate in fatto e in diritto.
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di
appello formulati dalla difesa del OR , limitare il dovuto a titolo Parte_1
di risarcimento del danno nella minor somma ritenuta di giustizia. In tale ipotesi, in
caso di accertamento di responsabilità professionale in capo al dott. CP_1
confermarsi la condanna di , in forza di polizza professionale n. Controparte_5
426B4280, a garantire, tenere indenne e manlevare il dott. da qualsivoglia CP_1
domanda contro lo stesso accolta e per l'effetto condannare la medesima Compagnia
Assicurativa a rimborsare e/o pagare alla parte appellante le somme che egli fosse
eventualmente tenuto a versare in favore del OR . Parte_1
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE
Riformare in parte qua la sentenza n. 1598/21 del Tribunale di Bergamo in
accoglimento
dei motivi esposti dalla difesa del dott. dalle pagg. 23 e ss. della propria CP_1
comparsa di costituzione in appello, e dunque:
- quanto al danno da cenestesi lavorativa:
accertare e dichiarare che nulla è dovuto in favore del OR a Parte_1
titolo di risarcimento del danno per cenestesi lavorativa, con conseguente obbligo
restitutorio della somma a tale titolo liquidata in sentenza e corrisposta al OR
, oltre interessi dal dovuto al saldo. Pt_1 In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di conferma della personalizzazione
del danno biologico a ristoro del danno per cenestesi lavorativa, ridurre la relativa
percentuale di incremento nella minore percentuale ritenuta di giustizia, da applicarsi
alla somma liquidata dal giudice di prime cure a titolo di danno biologico, con
conseguente obbligo restitutorio a carico del OR della maggior somma Pt_1
percepita, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo.
Nella ulteriormente subordinata e denegata ipotesi di conferma della personalizzazione
del danno biologico nella misura della percentuale massima del 30% ai sensi dell'art.
138, D. Lgs. n. 205/09, limitare il calcolo della percentuale stessa sulla somma liquidata
dal giudice di prime cure a titolo di danno biologico, e non anche di danno morale, e
dunque da calcolarsi sulla minor somma di € 253.431,00 anziché di € 387.352,00, con
conseguente obbligo restitutorio a carico del OR della maggior somma Pt_1
percepita, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
- quanto al danno da lesione del rapporto parentale:
accertare e dichiarare che nulla è dovuto in favore della ORa
[...]
a titolo di risarcimento del danno da lesione parentale, con Parte_3
conseguente condanna alla restituzione di quanto riconosciuto in suo favore dalla
sentenza di prime cure, oltre interessi dal dovuto al saldo.
In subordine, nella denega ipotesi di conferma in parte qua della sentenza di prime cure,
limitare l'ammontare del risarcimento del danno da lesione parentale nella minor
misura ritenuta di giustizia, con conseguente condanna restitutoria a carico della
ORa per la somma incassata in eccedenza sul Parte_2
dovuto, oltre interessi dal dovuto al saldo. IN OGNI CASO
Spese di causa di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifuse.
In caso di parziale accoglimento delle richieste in via subordinata e di appello
incidentale formulate dagli appellati, rideterminare le spese legali del primo grado di
giudizio in considerazione dell'eventuale diverso scaglione di valore della controversia
che ne dovesse conseguire, con condanna dei ORi e Pt_1 Parte_2
a restituire la differenza da essi già incassata a titolo di spese legali in
[...]
esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi. Vinte in ogni caso le spese del
giudizio di appello.”
Per parte appellata-appellante incidentale Controparte_8
[...]
“nel merito: rigettare l'appello di siccome infondato in fatto e Parte_1
diritto in tutti i suoi motivi;
in via di appello incidentale, nei confronti di Parte_1
in principalità, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarare non dovuta
la somma di euro 116.205,60 che gli è stata liquidata a titolo di personalizzazione del
danno biologico permanente e conseguentemente condannare alla Parte_1
restituzione della quota parte del 60% di tale somma, oltre interessi, che in esecuzione
della sentenza di primo grado gli è stata pagata da Controparte_3
[...]
in subordine, ridurre la suddetta somma di 116.205,60 e conseguentemente condannare
alla restituzione della quota parte del 60% della somma che gli è Parte_1
stata pagata in eccesso da Controparte_3 in via di appello incidentale, nei confronti di , Parte_3
in parziale riforma della sentenza di primo grado, ridurre la somma di 120.000,00 che
le è stata liquidata a titolo di danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale
e conseguentemente condannare alla Parte_3
restituzione della quota parte del 60% della somma che in esecuzione della sentenza di
primo grado le è stata pagata in eccesso da Controparte_3
Si richiamano le allegazioni (A1)devalutazione alla data del sinistro della somma
liquidata a A2)situazione contabile, rivalutazione einteressi, alla Parte_1
data della proposizione della domanda;
B1)devalutazione alla data del sinistro della
somma liquidata a;
B2)situazione contabile, Parte_3
rivalutazione e interessi, alla data della proposizione della domanda) e produzioni
(copia conforme della sentenza impugnata n.3205/21 Trib. Bergamo;
fascicolo
telematico di parte del giudizio di primo grado) indicate nella comparsa di costituzione.
Spese del presente grado del giudizio rifuse.”
Per parte appellata-appellante incidentale CP_5
“Voglia la Corte adita, disattesa ogni contraria istanza,
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
Previa conferma dei capi di sentenza impugnati dalla parte appellante,
rigettarsi l'atto di citazione in appello di e tutte le Parte_1
conclusioni ivi formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Rigettarsi le domande formulate da in Parte_3
quanto infondate in fatto ed in diritto.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: In caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata da Parte_1
limitarsi il risarcimento eventualmente dovuto a favore dell'appellante Parte_1
nella misura minima accertata e ritenuta di giustizia
[...]
IN VIA ULTERIORMENTE GRADUATA:
In caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata da Parte_1
si chiede in via di mera riproposizione su un capo già accertato in sentenza e definitivo,
che la non creduta condanna di manleva proposta da nei confronti della CP_1
sia contenuta nei limiti del massimale della polizza n. 426B4280, Controparte_5
con esclusione di qualsiasi responsabilità derivantegli in via di solidarietà ed alle
condizioni di assicurazione che integralmente si richiamano.
IN VIA PRINCIPALE DI APPELLO INCIDENTALE:
A) In riforma della sentenza impugnata, disporsi che nulla è dovuto a Parte_1
a titolo di personalizzazione del danno biologico permanente liquidato in primo
[...]
grado in € 116.205,60 oltre interessi compensativi e conseguentemente condannarsi
l'appellante a restituire e rimborsare tale somma, oltre interessi compensativi e legali
dal dì del dovuto al saldo, direttamente a favore di nella quota e Controparte_5
somma ad essa dovuta e di spettanza in base ai pagamenti effettuati in esecuzione della
sentenza impugnata.
B) In riforma della sentenza impugnata, disporsi che nulla è dovuto a
[...]
a titolo di danno da lesione del rapporto parentale Parte_3
iure proprio richiesto dalla madre e liquidato dal giudice di primo grado in €
120.000,00 oltre interessi compensativi e legali dal dì del dovuto al saldo, e
conseguentemente, condannarsi la ORa Parte_3 a restituire e rimborsare tale somma direttamente a favore di nella Controparte_5
quota e somma ad essa dovuta e di spettanza in base ai pagamenti effettuati in
esecuzione della sentenza impugnata.
IN VIA SUBORDINATA DI APPELLO INCIDENTALE:
a) In riforma della sentenza impugnata, disporsi che la personalizzazione del danno
biologico permanente liquidata in primo grado a favore di nella Parte_1
somma di € 116.205,60 oltre interessi compensativi, sia ridotta e limitata nel minimo
del quantum di danno e conseguentemente condannarsi l'appellante a restituire e
rimborsare quanto dal suddetto ricevuto in esubero ed eccesso, oltre interessi
compensativi e legali dal dì del dovuto al saldo, direttamente a favore di
[...]
, nella quota e somma ad essa dovuta e di spettanza in base ai pagamenti CP_5
effettuati in esecuzione della sentenza impugnata.
b) In riforma della sentenza impugnata, disporsi che il danno da lesione del rapporto
parentale iure proprio richiesto dalla ORa Parte_3
e liquidato dal giudice di primo grado in € 120.000,00 oltre interessi
[...]
compensativi, sia ridotto e limitato nel minimo del quantum di danno e
conseguentemente condannarsi la suddetta a restituire e rimborsare quanto da essa
ricevuto in esubero ed eccesso, oltre interessi compensativi e legali dal dì del dovuto al
saldo, direttamente a favore di , nella quota e somma ad essa Controparte_5
dovuta e di spettanza in base ai pagamenti effettuati in esecuzione della sentenza
impugnata.
IN OGNI CASO:
Spese e compensi di causa di entrambi i giudizi interamente rifusi, oltre rimborso spese forfettario del 15 % ed accessori di legge.
In caso di accoglimento solo parziale degli appelli incidentali delle parti
convenute in appello, vinte le spese di secondo grado, si chiede di rideterminare le spese
legali di primo grado in ragione del diverso scaglione di valore della controversia per
il minor importo denegatamente riconosciuto a titolo risarcitorio (sull'importo
complessivo) in favore dell'appellante e/o della di lui madre”.
Per parte appellata : Pt_3
“In via pregiudiziale:
- dichiararsi l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto nei confronti della
in quanto tardivo;
Parte_3
Nel merito:
- respingersi l'appello incidentale proposto nei confronti della in quanto Parte_3
infondato e, per l'effetto, confermarsi il capo della sentenza che ha liquidato in favore
della stessa la somma di euro 120.000,00, oltre interessi come da motivazione;
In ogni caso:
- condannarsi gli appellati alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 29.2.2016, e la Parte_4
madre convenivano in giudizio, dinanzi al Parte_3
Tribunale di Bergamo, (chirurgo ortopedico), CP_1 Controparte_9
(Direttore della divisione di ortopedia), nonché, gli Controparte_3
per ottenere la loro condanna, in via solidale, al risarcimento dei danni, patrimoniali
[...]
e non, subiti a causa del trattamento sanitario, ritenuto inadeguato, cui , Pt_1 all'epoca dei fatti diciassettenne, era stato sottoposto durante il ricovero presso il
Policlinico di Ponte San Pietro (BG), a seguito del sinistro stradale occorsogli in data
21.1.2011.
Il risarcimento richiesto veniva quantificato in € 1.154.107,68, mentre il danno patito dalla madre in conseguenza e per effetto del trattamento sanitario cui era stato sottoposto il figlio, durante il suddetto lungo ricovero veniva quantificato in € 185.000,00.
Gli attori esponevano che:
- nelle ore immediatamente successive al ricovero nel reparto di Ortopedia, il ragazzo manifestava sintomi riconducibili a una sindrome compartimentale acuta alla gamba sinistra. Nonostante la gravità del quadro clinico e la tempestività con cui la letteratura medica raccomanda il trattamento di tale patologia per evitare danni permanenti, la diagnosi e l'intervento chirurgico necessario, venivano effettuati solo in data 24.1.2011.
- l'omessa diagnosi tempestiva ed il conseguente ritardo nell'attuazione del trattamento chirurgico, determinavano danni irreversibili all'arto inferiore del paziente, nonché,
costringevano ad una degenza ospedaliera di 238 giorni;
a numerosi Parte_1
successivi ricoveri;
a molteplici interventi di chirurgia ortopedica e plastica, oltre a toilette chirurgiche e medicazioni seriali caratterizzate da particolare invasività e sofferenza.
In data 20.10.2015, riceveva un acconto di € 152.080,06 da Parte_1 [...]
, in qualità di assicuratore della responsabilità professionale del medico CP_5
dott. , imputato nel procedimento penale avviato a suo carico per la CP_1
vicenda in esame.
Su impulso dei convenuti, i quali si costituivano chiedendo il rigetto delle domande attoree, il giudice autorizzava la chiamata in causa dei terzi ed il contraddittorio veniva dunque esteso alla e al dott. (specialista Controparte_5 Controparte_2
neurologo coinvolto nella vicenda).
In seguito ad una prima perizia medico-legale sulla persona dell'attore danneggiato, il
Tribunale di Bergamo pronunciava sentenza parziale n.° 1268/2019 (pubblicata il
29.5.2019), con cui veniva esclusa la responsabilità del dott. assente Controparte_9
dal lavoro per ragioni di salute durante i giorni di ricovero di , mentre venivano Pt_1
condannati gli attori, nella misura del 50% ed in solido tra loro e il dott. , CP_1
per il rimanente 50%, al rimborso delle spese legali in favore del dott. Controparte_9
nonché, al pagamento della somma di € 1.000,00 ciascuno ai sensi dell'art. 96, co. 3,
c.p.c.
Ritenuto, però, che con la relazione in atti il consulente d'ufficio avesse risposto solo parzialmente al quesito postogli, il giudice rimetteva la causa in istruttoria, disponendo la rinnovazione della C.T.U..
Successivamente al deposito della perizia, il giudice, all'udienza del 3.12.2020 invitava le parti a valutare l'opportunità di definizione bonaria della lite che sestava senza esito.
La causa veniva decisa con sentenza n.°1589/2021 pubblicata il 25.8.2021 con cui il
Tribunale di Bergamo, condividendo integralmente le conclusioni della C.T.U.,
affermava che la sindrome compartimentale acuta patita da andasse Parte_1
causalmente ricondotta agli “intempestivi interventi diagnostici-terapeutici-assistenziali eseguiti dai dott.ri e ” (così come i postumi conseguiti alle CP_1 CP_2
complicanze della medesima SCA e a quelle legate alla fasciotomia) e, per l'effetto,
condannava in solido , ed CP_1 Controparte_2 Controparte_3 al pagamento in favore di della somma di €
[...] Parte_1
389.425,77 ed in favore della madre , a titolo Parte_3
di danno parentale, di € 120.000,00, oltre interessi compensativi (nel riparto interno, tali importi venivano posti a loro carico per parti uguali e, quanto a , con CP_1
manleva da parte di , in forza della polizza n.° 426B428. Controparte_5
In particolare, il Tribunale liquidava, in capo a Parte_1
a) € 389.425,77 a titolo di danno biologico da invalidità permanente, pari al valore tabellare medio di cui € 253.431,00 per danno biologico in senso stretto (lesione all'integrità psicofisica della persona) ed € 133.921,00 per danno morale tradizionalmente inteso con successiva maggiorazione del 30% a fronte della ritenuta lesione della cenestesi lavorativa per un importo pari ad € 116.205,60, a titolo di personalizzazione del danno biologico permanente (dal momento che “le menomazioni incidevano negativamente sullo svolgimento della sua attività lavorativa di grafico”);
b) € 39.150,00 venivano liquidati a titolo di danno biologico da inabilità temporanea assoluta e parziale previa consistente maggiorazione del valore monetario medio in ragione dell'assoluta peculiarità della vicenda;
c) € 4.425,19 venivano liquidati a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da spese mediche sostenute, documentate in atti;
d) alcun danno patrimoniale da perdita di chance, in assenza di prove, nonché da riduzione della capacità lavorativa specifica (poiché all'epoca del sinistro il giovane era privo di reddito);
e) le spese di lite venivano liquidate in € 1.713,00 per anticipazioni ed € 20.172,10 per compenso professionale, oltre spese generali ed accessori di legge con compensazione inter partes delle spese relative alla fase decisionale.
Dall'importo complessivo liquidato in sentenza, il primo giudice detraeva la somma già
corrisposta da a in data 20.10.2015, pari ad € Controparte_5 Parte_1
157.707,02 (già applicata la rivalutazione).
Nel dettaglio, quanto alle modalità di calcolo del danno alla salute, il giudice di primo grado ha formulato la sua decisione, ritenendo di applicare il principio espresso dalla
Corte di Cassazione (Cass. civ., sent. n.° 28986/2019), in base al quale il valore economico dell'invalidità totale accertata – nel caso specifico pari al 50% – deve essere ridotto della percentuale corrispondente al grado di invalidità che sarebbe, comunque,
residuato, stimato nel 15%.
Proponeva appello avverso detta decisione a cui resistevano Parte_1 [...]
, , gli e CP_5 CP_1 Controparte_3 CP_2
, proponendo appello incidentale.
[...]
Con ordinanza, questa Corte, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di . Parte_3
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 10.7.2024 di precisazione delle conclusioni, una volta decorsi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello principale di Parte_1
Con il primo motivo, censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale, dopo aver evidenziato la rilevante entità delle lesioni subite dal danneggiato e la sussistenza di un elevato grado di afflittività relativo alla drammaticità dell'evento, ha erroneamente liquidato una personalizzazione in aumento del danno biologico permanente pari al 30%, a titolo di lesione della cenestesi lavorativa senza, invece, operare alcuna maggiorazione per il pretium doloris, per il quale si sarebbe limitato a riconoscere solo un incremento per sofferenza tabellare standard, confermandolo nel valore del punto base.
Deduce, che il Tribunale, non avendo valorizzato economicamente le gravi ripercussioni emotive subite dall'appellante – pur riconosciute e accertate nella seconda C.T.U. e,
quindi, adeguatamente provate – avrebbe violato il principio dell'integralità del risarcimento del danno alla persona, che prevede la possibilità per il giudice di adeguare le tabelle risarcitorie al caso concreto in presenza di situazioni peculiari e straordinarie,
attribuendo distinti risarcimenti per il danno biologico e per i pregiudizi che non hanno natura medico-legale, senza che vi sia alcuna duplicazione risarcitoria.
Con il secondo motivo, contesta la decisione del Tribunale, nella parte in cui ha erroneamente considerato la capacità residua dell'attore di lavorare come un danno non patrimoniale derivante dalla compromissione della sensazione di benessere fisico legata al lavoro (cenestesi lavorativa), piuttosto che come un danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica, stimata al 20% dalla C.T.U..
Il giudice di primo grado ha ritenuto che le lesioni riportate dall'attore abbiano avuto un impatto negativo sulla sua attività di artista/grafico freelance, appena intrapresa, ma ha escluso che vi sia stata una perdita di capacità di produrre reddito, poiché all'epoca dei fatti l'attore non aveva un reddito e, nonostante le lesioni, è riuscito a diplomarsi e a lavorare come libero professionista.
L'appellante evidenzia che la sua condizione compromette, concretamente le opportunità lavorative ostacolando attività anche intellettuali che richiedano mobilità o resistenza fisica e che la sua patologia cronica richiede cure mediche costanti, con ripercussioni economiche e sulle sue possibilità di formazione.
Pertanto, limitare il riconoscimento del danno al solo profilo biologico, senza considerare la ridotta possibilità di guadagno e il ritardo nell'ingresso nel mondo del lavoro, risulterebbe inadeguato poiché l'assenza di reddito al momento del sinistro non esclude il danno patrimoniale, posto che anche un disoccupato può subire una perdita di reddito futura se l'invalidità, ne compromette la capacità di guadagno.
Con il terzo motivo, censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche future che il danneggiato, è destinato a sostenere per tutta la sua vita.
Rappresenta che la stessa C.T.U., conferma la presenza di patologie croniche e progressive, che richiedono cure continue (come ulcere, deformità ossee e sindrome algo-distrofica, ...) e deduce che siano documentate in atti, non solo le spese già
sostenute nell'intero corso del procedimento di primo grado e nel presente d'appello,
ma anche quelle ulteriori per visite mediche, terapie fisiche e psicologiche, esami diagnostici e presidi ortopedici, oltre a preventivi per programmi riabilitativi.
Con il quarto motivo, censura l'erronea liquidazione delle spese di lite nel giudizio di primo grado.
In particolare, il Tribunale avrebbe applicato, in modo errato, i parametri tabellari,
collocando la causa in uno scaglione inferiore rispetto al valore effettivo del decisum
(stimato in circa € 563.000,00, sommando capitale e interessi scaduti e quindi da collocare nello scaglione € 520.001,00 – 1.000.000,00).
Inoltre, la maggiorazione del compenso del 30% ex art. 4, co. 2, D.M. n.° 55/2014 risulterebbe ingiustificata, considerata la presenza di cinque parti (due sul lato attivo e tre sul lato passivo), che avrebbe giustificato un aumento del 120%.
Contesta anche la compensazione delle spese della fase decisionale, motivata dal primo giudice con l'asserita vicinanza tra la somma liquidata e quella oggetto di offerta conciliativa, rappresentando come invece emerga dagli atti che l'importo liquidato agli attori (€ 750.609,00), sia superiore di oltre € 120.000,00 rispetto all'offerta (€
632.080,00) con una differenza di circa il 20%.
Con il quinto motivo, contesta l'errore del Tribunale nel non aver concesso il rimborso delle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, avendo ritenuto assente la prova dell'esborso, nonostante la nota pro forma del Prof. sia stata Persona_2
regolarmente allegata e prodotta anche in appello.
Deduce che tra le spese rimborsabili rientrerebbero anche quelle non ancora pagate,
purché documentate tramite nota pro forma, come nel caso in esame.
Appello incidentale di . CP_1
Con il primo motivo, contesta la decisione del Tribunale di riconoscere in favore di l'ulteriore somma di € 116.205,60 in applicazione dell'aumento Parte_1
massimo del 30% consentito dall'art. 138, terzo comma, D. Lgs. n.° 205/09, a titolo di danno per cenestesi lavorativa, chiedendone la revoca.
Rappresenta che non sussistono i presupposti per tale incremento, neppure alla luce della C.T.U., la quale ha attribuito a , limitazioni funzionali riconducibili a Pt_1
conseguenze tipiche di lesioni simili, già considerate nella quantificazione del danno biologico permanente e che, di conseguenza, in mancanza di circostanze specifiche ed eccezionali, il riconoscimento della personalizzazione risulterebbe ingiustificato e duplicativo rispetto al danno già risarcito.
Da ultimo, evidenzia un errore nel calcolo della somma, poiché la percentuale sarebbe stata applicata sull'importo complessivo di danno biologico e morale (€ 387.352,00),
mentre andava calcolata, solo sul danno biologico (€ 253.431,00).
Con il secondo motivo, censura il riconoscimento del danno da lesione del rapporto parentale in favore della madre del danneggiato Parte_3
poiché non sarebbe stata dimostrata l'esistenza di uno sconvolgimento profondo
[...]
e concreto della sua vita, come richiesto dalla giurisprudenza per il danno da lesione del rapporto parentale;
le allegazioni presentate sarebbero generiche e non vi sarebbero elementi sufficienti nemmeno per una prova presuntiva.
Appello incidentale di e . Controparte_3 Controparte_2
Con il primo motivo, censurano la liquidazione della somma di € 116.205,60 a titolo di personalizzazione del danno biologico riconosciuta a dal giudice di Parte_1
primo grado atteso che la menomazione all'arto inferiore e la sindrome algo-distrofica non risultano incidere in modo anomalo o eccezionale sull'attività di artista/grafico, né
generano effetti diversi da quelli normalmente attesi e già ricompresi nel danno biologico.
A ciò, si aggiunga che l'incremento applicato dal primo giudice nella misura massima del 30%, non troverebbe giustificazione nelle circostanze del caso concreto, non essendo state allegate, né provate conseguenze eccezionali, anomale o peculiari sulla sfera dinamico-relazionale del soggetto leso.
Da ultimo, l'aumento percentuale avrebbe dovuto essere applicato, esclusivamente, sul valore del danno biologico in senso stretto, pari a € 253.431,00 e non sull'importo complessivo del danno non patrimoniale, comprensivo anche del danno morale.
Con il secondo motivo, contestano la liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale disposta dal giudice di primo grado a favore di Parte_3
pari a € 120.000,00 in quanto pur riconoscendo la sofferenza interiore della
[...]
madre, ritengono che la somma sia eccessiva e iniqua, alla luce sia del caso concreto,
sia dei parametri giurisprudenziali consolidati.
Inoltre, rappresentano che l'applicazione delle Tabelle del Tribunale di Roma, basate sul sistema a punti, condurrebbe ad un importo ben più contenuto.
Appello incidentale di Controparte_5
Con il primo motivo, censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha riconosciuto in favore del danneggiato una personalizzazione del danno biologico permanente, con un aumento del 30%, pari ad € 116.205,60, ritenendolo non giustificato.
Sostiene che la personalizzazione sia ammessa solo in presenza di conseguenze eccezionali e peculiari, mentre nel caso di specie, le limitazioni riportate rientrerebbero tra i postumi ordinari della patologia e dell'intervento subìto come confermato dalla consulenza tecnica, in assenza di alcuna prova di ripercussioni anomale sulla sfera dinamico-relazionale o lavorativa che giustifichino un incremento rispetto al danno biologico standard.
Inoltre, rileva un errore nel calcolo dell'importo riconosciuto: l'aumento del 30%
sarebbe stato, erroneamente, applicato sull'intera somma del danno biologico e morale
(€ 387.352,00), anziché sul solo danno biologico.
Con il secondo motivo, contesta la decisione del giudice di primo grado che ha liquidato in favore di la somma di €120.000,00 a titolo Parte_3
di danno da lesione del rapporto parentale, ritenendola infondata e, comunque,
eccessiva.
Deduce che il Tribunale abbia liquidato il danno senza prova concreta di un radicale sconvolgimento della vita familiare, come richiesto dalla giurisprudenza, atteso che il figlio avrebbe ripreso una vita autonoma dopo l'incidente, senza necessità di assistenza continua e che la madre sarebbe corresponsabile del fatto ex art. 1227 c.c., in quanto proprietaria del veicolo condotto dal figlio minorenne e privo di patente, in violazione dell'art. 116 Codice della Strada, il che escluderebbe o ridurrebbe il diritto al risarcimento.
Inoltre, la somma liquidata è ritenuta eccessiva e non equa, anche alla luce dei criteri previsti dalle tabelle (milanesi e romane), che consentono anche la liquidazione pari a zero in assenza di elementi specifici.
-----------------
Va, innanzitutto, premesso che gli odierni appellati hanno prestato acquiescenza al capo della sentenza con il quale il Tribunale ha attribuito l'esclusiva responsabilità per le lesioni riportate dall'appellante , al ritardo nell'esecuzione degli interventi Pt_1
diagnostici, terapeutici e assistenziali da parte dei medici e CP_1 CP_2
.
[...]
Sono state, dunque, devolute alla cognizione di questa Corte alcune questioni attinenti all'accertamento ed alla conseguente liquidazione dei danni subiti da Parte_1
e dalla madre , in conseguenza del
[...] Parte_3
ricovero presso il Policlinico di Ponte San Pietro, avvenuto in data 21.1.2011. In particolare, le doglianze sollevate dall'appellante alle conclusioni del Tribunale,
contenute, sia nel primo che nel secondo motivo di impugnazione principale, sono
infondate.
Ad avviso della Corte con riguardo al primo motivo la pronuncia del Tribunale di risulta pienamente conforme ai principi giuridici applicabili in materia di risarcimento del danno non patrimoniale.
In particolare, il Tribunale ha correttamente riconosciuto a il Parte_1
risarcimento del danno morale inteso quale componente autonoma del danno non patrimoniale, distinta dal danno biologico.
Il danno morale, qualificato come pretium doloris, attiene alla sofferenza interiore, al turbamento psichico e allo sconvolgimento emotivo conseguente all'evento lesivo,
prescindendo dalla compromissione delle attività quotidiane o della sfera relazionale, le quali sono invece proprie del danno dinamico-relazionale o biologico.
Nel caso di specie, il giudice di primo grado ha ritenuto di dover accordare tale voce di danno in ragione della particolare intensità della sofferenza patita dalla vittima, sia in relazione alla gravità delle lesioni subite, sia alla drammaticità dell'esperienza vissuta,
come emerso dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e tale sofferenza, ha giustificato l'applicazione del massimo incremento previsto per il danno morale dalle
Tabelle di Milano, nella loro versione aggiornata al 2021.
È importante sottolineare che, in assenza di elementi che evidenzino una compromissione ulteriore e documentata della vita relazionale, il riconoscimento di una somma eccedente i massimi tabellari, non trova giustificazione.
Tali superamenti, infatti, sono riservati a fattispecie eccezionali e di particolare gravità, che non ricorrono nella presente vicenda.
A ciò, si aggiunga che il Tribunale ha adeguatamente preso in considerazione nel computo del risarcimento il complesso delle sofferenze fisiche e morali riportate dal danneggiato – tra cui la dolorosa e prolungata degenza ospedaliera, le complicazioni cliniche insorte (come la sindrome algo-distrofica e le lesioni trofiche cutanee), lo stress derivante dalla prospettiva di un'amputazione dell'arto – sia nella componente del danno biologico (con un incremento del punto tabellare pari ad € 145,00 al giorno per inabilità
temporanea), sia nella liquidazione autonoma del danno morale, per un importo pari a €
133.921,00, che riflette per l'appunto il massimo consentito dalle tabelle sopra richiamate.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, non vi sono i presupposti per riconoscere somme aggiuntive.
Con riguardo al secondo motivo sostiene che le sue menomazioni Parte_1
abbiano determinato l'insorgere di un danno patrimoniale da diminuzione di reddito,
connesso causalmente alla perdita della capacità lavorativa specifica.
Ad avviso del Collegio occorre precisare che non è possibile cumulare, per le medesime lesioni, sia un danno patrimoniale da perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica, sia un danno non patrimoniale da cenestesi lavorativa;
trattandosi, infatti, di due voci di pregiudizio distinte e non sovrapponibili, l'una esclude, necessariamente,
l'altra.
Nel dettaglio, il danno da cenestesi lavorativa riguarda la maggiore fatica, disagio o sofferenza che il soggetto leso, può incontrare nello svolgimento della propria attività
lavorativa, pur senza che ciò incida in modo diretto o misurabile sulla produttività o sul reddito.
Tale forma di danno è da considerarsi una compromissione della salute e viene ordinariamente risarcita attraverso un incremento equitativo del danno biologico.
Diversamente, il danno patrimoniale da perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica, si configura quando le menomazioni pregiudichino, concretamente, la possibilità per il soggetto di proseguire l'attività professionale per la quale disponeva di specifica formazione o esperienza, con conseguente riduzione del reddito potenziale o effettivo.
Ai fini del riconoscimento di tale danno è tuttavia necessaria una prova anche presuntiva, della concreta attività lavorativa svolta o della qualificazione professionale acquisita e soprattutto, della compromissione della relativa capacità di svolgerla.
Nel caso di specie, l'esame degli atti e dei documenti versati in giudizio non consente di ritenere raggiunta la prova né dell'una tipologia di danno, né dell'altra.
Con riguardo al danno da riduzione della capacità lavorativa specifica, infatti,
l'appellante non ha dimostrato di aver svolto, anteriormente al sinistro, un'attività
lavorativa remunerativa, né risulta che avesse completato un percorso professionale tale da permettere di ritenere compromessa una capacità lavorativa specifica ben definita.
Al contrario, è pacifico che successivamente all'evento lesivo, Parte_1
abbia intrapreso una carriera nel settore della produzione audiovisiva e fotografica, in linea con le proprie aspirazioni e con il percorso di studi intrapreso.
Del pari, non è stato dimostrato che il predetto avrebbe potuto ottenere un reddito maggiore svolgendo un'attività diversa, né che il ritardo nel completamento del percorso scolastico o la mancata iscrizione alla scuola di cinema di Bologna abbiano causato un danno economico concreto, trattandosi di ipotesi prive di riscontro probatorio e basate su semplici supposizioni.
Il terzo motivo relativo all'omessa liquidazione di un importo a titolo di spese mediche future, risulta fondato.
Dalla consulenza tecnica d'ufficio infatti, risulta che “possono esserci ulteriori spese
mediche in futuro in quanto (…) sono utili attività fisiochinesiterapiche atte ad
incrementare, nel limite del possibile, l'efficienza funzionale della muscolatura
dell'arto inferiore sinistro e del tronco”.
Sebbene la C.T.U. non si esprima in termini di certezza, il giudizio di possibilità
manifestato, non va inteso in senso meramente astratto o ipotetico.
Esso implica, infatti, una ragionevole probabilità di sostenere ulteriori costi sanitari, da valutarsi in termini prognostici alla luce della situazione clinica attuale del danneggiato,
il quale, peraltro, ha documentalmente allegato preventivi di spese per visite, trattamenti e operazioni, che quantificano il costo degli interventi programmabili.
Come affermato dalla condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte, “ai fini della liquidazione del danno patrimoniale per spese mediche future, non è necessaria la prova della loro sicura effettuazione, essendo sufficiente la dimostrazione della ragionevole probabilità che il danneggiato debba sostenerle” (Cass. civ., sez. III, 20 ottobre 2022, n.
30881; in senso conforme, Cass. civ., sez. III, 12 febbraio 2015, n. 2837, ove si sottolinea che “il giudice può tener conto anche delle spese future che il danneggiato,
con adeguato grado di attendibilità, sarà verosimilmente costretto a sostenere”).
In tale prospettiva, questa Corte ritiene fondata la pretesa dell'appellante ed, in Pt_1
riforma della sentenza di primo grado sul punto, provvede a liquidare a suo favore l'importo forfettario di € 30.000,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per spese mediche future ritenuto congruo in base alla documentazione in atti ed al principio di equità ex art. 1226 c.c..
Per il quarto motivo si rinvia in prosieguo in sede di liquidazione delle spese.
Relativamente al quinto motivo attinente il rimborso delle spese sostenute dall'appellante per la consulenza tecnica di parte, la Corte condivide le conclusioni cui
è pervenuto il primo giudice per cui va rigettato.
In particolare, correttamente il Tribunale ha ritenuto che gli attori non abbiano fornito idonea prova dell'effettivo esborso delle somme di cui chiedono la restituzione.
Sul punto, secondo la costante e condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte, il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'assistenza tecnica o professionale necessita della prova non solo dell'incarico conferito, ma anche dell'effettivo pagamento del corrispettivo pattuito (cfr. Cass. civ., sez. II, 14 dicembre 2016, n.° 25618; Cass. civ.,
sez. III, 6 giugno 2018, n.° 14515).
Nel caso di specie, il documento prodotto dagli appellanti si risolve in una mera nota proforma, priva di qualsiasi attestazione di pagamento o quietanza e, come tale, non idonea a dimostrare che la somma, sia stata effettivamente versata.
La nota proforma, infatti, non assume valore probatorio autonomo, trattandosi di documento unilaterale redatto dal professionista prima dell'effettivo pagamento e costituendo al più un preventivo di parcella (Cass. civ., sez. III, 29 gennaio 2016, n.°
1736).
Né, risulta che gli appellanti abbiano colmato tale lacuna probatoria allegando la relativa fattura quietanzata o altra prova dell'effettivo esborso. Passando all'esame dei motivi di appello incidentale, il Collegio osserva che il primo
motivo cioè, l'insussistenza il dedotto danno da cenestesi lavorativa, è fondato.
Dalla documentazione medica e dalle considerazioni tecniche acquisite, emerge che le menomazioni permanenti riportate pur significative, non impediscono all'appellante di mantenere la posizione eretta, né di spostarsi con una sufficiente agilità,
compatibilmente con l'attività da grafico e fotografo, effettivamente, intrapresa.
Considerato, quindi, che non vi sono allegazioni che attestino una maggiore fatica fisica o un aggravamento oggettivo nello svolgimento delle mansioni tipiche della sua professione, questa Corte ritiene di accogliere i motivi di appello incidentale sul punto,
concernenti la non debenza del riconoscimento della personalizzazione in aumento del danno biologico, a titolo di lesione della cenestesi lavorativa.
Questa Corte ritiene di dover accogliere in parte, anche le doglianze contenute nel
secondo motivo, presentato da , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3
e , relativi al quantum del danno da lesione del
[...] Controparte_5
rapporto parentale lamentato da . Parte_3
La Corte non intende disconoscere il turbamento interiore e il comprensibile stato di sofferenza psicologica patito da , a seguito Parte_3
del grave incidente che ha coinvolto il figlio, il quale, all'epoca dei fatti, era ancora minorenne, tuttavia, ritiene che la somma liquidata in primo grado, pari ad € 120.000,00,
a titolo di danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale, debba essere oggetto di revisione in senso riduttivo.
In proposito, va rammentato che la Suprema Corte ha più volte chiarito che il danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto di una persona gravemente lesa, è risarcibile a titolo autonomo, purché il pregiudizio lamentato sia serio e provato anche per presunzioni gravi, precise e concordanti, con riguardo al concreto sconvolgimento della vita relazionale e affettiva del familiare, ma la liquidazione deve avvenire con criteri di proporzionalità ed equità, anche mediante l'ausilio di tabelle giudiziarie, allo scopo di assicurare una certa uniformità di trattamento e coerenza tra fattispecie analoghe.
In tal senso, la tabella elaborata dal Tribunale di Roma per la liquidazione del danno da lesioni subite da congiunti (c.d. “danno riflesso”), costituisce un valido parametro di riferimento, in quanto costruita secondo un sistema a punti che tiene conto del grado di lesione del congiunto espresso in percentuale di invalidità permanente, della tipologia del rapporto familiare, dell'età del danneggiato diretto e di quella del familiare danneggiato in via riflessa e della concreta incidenza della menomazione sulla relazione affettiva.
Ciò posto, applicando tali criteri al caso di specie, si ottiene un importo pari ad €
36.750,00, così calcolato, considerando un valore del punto di € 3.000,00: - punti totali:
35 (per relazione parentale (genitore): punti 20; per l'età del danneggiato (17 anni): punti
9; per l'età del parente da risarcire (33 anni): punti 6).
- valore del punto (€ 3.000,00) x totale punti (35) = € 105.000,00.
- € 105.000,00 x % di invalidità permanente complessiva (50%) = euro 52.500,00.
- €105.000,00 x % di invalidità permanente che sarebbe comunque residuata (15%) = €
15.750,00.
- € 52.500,00 – € 15.750,00 = € 36.750,00.
Tale cifra è più aderente ai criteri di proporzionalità e ragionevolezza che devono presiedere alla liquidazione del danno non patrimoniale in favore dei prossimi congiunti del danneggiato, anche alla luce del fatto che il figlio di Parte_3
sebbene abbia riportato esiti permanenti a seguito dell'incidente, ha potuto
[...]
progressivamente recuperare una significativa autonomia personale e non risulta necessitare di assistenza continua o di supporto familiare costante.
Ne consegue che la somma di € 120.000,00, così come liquidata in prime cure, risulta eccessiva e sproporzionata, sicché va rideterminata nell'importo di € 36.750,00,
liquidato sulla base dei criteri tabellari sopra indicati.
In conclusione, in base all'esito complessivo del giudizio che vede la soccombenza sostanziale delle parti appellate, grava sulla Corte l'onere di rivalutazione delle spese del primo e del secondo grado di giudizio, la cui liquidazione va effettuata secondo i valori medi della tabella allegata al D.M. n.° 55/2014 (il cui scaglione di valore corrispondente al decisum, in presenza di più parti tenute in solido al pagamento, è
determinato in base alla somma più alta, liquidata in questo caso in favore di
[...]
con applicazione dell'incremento del 30% ex art. 4, comma II, del citato Parte_1
decreto.
Pertanto, va ordinata la condanna in solido di , , CP_1 Controparte_2 [...]
e alla rifusione in favore solidale di Controparte_3 Controparte_5
e di delle spese del primo Controparte_10 Parte_3
grado che si liquidano in complessivi € 29.194,10, di cui € 3.544,00 per la fase di studio,
€ 2.338,00 per la fase introduttiva, € 10.411,00 per la fase istruttoria ed € 6.164,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge, già applicata la maggiorazione del 30% ex art. 4, co. 2, D.M. 55/2014, nonché delle del presente grado,
che si liquidano in complessivi € 18.510,70, di cui € 4.389,00 per la fase di studio, € 2.552,00 per la fase introduttiva ed € 7.298,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge, già applicata la maggiorazione del 30% ex art. 4,
co. 2, D.M. n.° 55/2014.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, sull'appello principale proposto da su quelli incidentali proposti da , Parte_1 CP_1
, e , avverso Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5
la sentenza del Tribunale di Bergamo n.° 1589/2021, pubblicata il 25.8.2021, così
provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma della sentenza condanna , e in CP_1 Controparte_2 Controparte_3
solido tra loro, al pagamento in favore di di ulteriori € 30.000,00 a Parte_1
titolo di risarcimento del danno patrimoniale da spese mediche future;
- accoglie l'appello incidentale di , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3
e e, per l'effetto:
[...] Controparte_5
a) accerta e dichiara che nulla è dovuto in favore di a titolo di Parte_1
risarcimento del danno per cenestesi lavorativa con conseguente obbligo restitutorio della somma corrisposta, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
b) ridetermina in € 36.750,00 l'ammontare del risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale in favore di con Parte_3
conseguente condanna della stessa, alla restituzione della somma incassata in eccedenza sul dovuto, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- condanna a tenere indenne, nei termini della polizza assicurativa CP_5 CP_5
n.°. l'appellato di quanto tenuto a pagare in esecuzione della P.IVA_2 CP_1
presente sentenza;
- condanna , , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, in solido tra loro, alla rifusione in favore solidale di Controparte_5 Parte_1
e di , delle spese del primo grado e del
[...] Parte_3
presente grado, liquidate come in parte motiva;
- compensa integralmente le spese di lite tra e . CP_1 Controparte_5
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il Presidente est.
Giuseppe Serao
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.° 1211/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
10.07.2024 e promossa
d a
(C.F. ), rappresentato e difeso, in Parte_1 CodiceFiscale_1
via tra loro congiunta e disgiunta, dall'Avv. Francesca Panzeri e dall'Avv. Rosa Merante
ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, in via S. Ambrogio n. 6/C
a Trescore Balneario (BG), giusto mandato a margine dell'atto di citazione in primo grado.
APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. ), ammesso in via anticipata e CP_1 CodiceFiscale_2 provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per il presente giudizio, giusta delibera allegata, con l'avv. Cristina Sangaletti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bergamo, via Pradello n. 7/g, giusta delibera allegata alla comparsa di costituzione in appello.
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
e c o n t r o
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Controparte_2 C.F._3
avv.ti Vittorio Gelpi, Stefano Dalle Donne e Bartolomeo Rampinelli Rota ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Brescia, via Vittorio
Emanuele II n. 1, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
e c o n t r o
(P.IVA in Controparte_3 P.IVA_1
persona del Presidente avv. (C.F. ), Controparte_4 CodiceFiscale_4
rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Gelpi, Stefano Dalle Donne e Bartolomeo
Rampinelli Rota ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Brescia,
via Vittorio Emanuele II n. 1, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
e c o n t r o in persona del procuratore per la Controparte_5 [...]
dott. (C.F ), rappresentata Controparte_6 CP_7 CodiceFiscale_5 e difesa dall'avv. Alessandra Locatelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bergamo, Via XX Settembre n. 70, in forza del mandato allegato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello e della Procura notarile Rep 45500 Racc.
14993 – notaio . Persona_1
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
e c o n t r o
(C.F. Parte_2 C.F._6
), rappresentata e difesa, in via tra loro congiunta e disgiunta, dall'Avv. Francesca
[...]
Panzeri e dall'Avv. Rosa Merante ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in via S. Ambrogio n. 6/C a Trescore Balneario (BG), giusto mandato a margine dell'atto di citazione in primo grado.
APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo, sezione terza civile, n.°
1589/2021, pubblicata il 25.08.2021
CONCLUSIONI
Per parte appellante : Pt_1
“in parziale riforma del provvedimento appellato
Nel merito:
a) imputarsi la personalizzazione del danno biologico permanente riconosciuto in
sentenza nella somma di euro 116.205,60, pari al 30% e oltre interessi, all'accertata
sofferenza interiore patita dall'appellante;
b) liquidarsi in favore dell'appellante a titolo di risarcimento del danno patrimoniale
da riduzione della capacità lavorativa specifica la somma di euro 131.771,95 o quella maggiore/minor somma risultata in corso di causa/ritenuta in via equitativa, oltre
rivalutazione monetaria ed interessi;
c) liquidarsi in favore dell'appellante a titolo di risarcimento del danno patrimoniale
da spese mediche future la somma di euro 50.000,00 o quella maggiore/minor somma
risultata in corso di causa/ritenuta in via equitativa;
d) condannarsi gli appellati a rifondere all'appellante, a titolo di compensi
professionali, l'ulteriore somma di 50.172,02 o la somma diversamente ritenuta ex D.M.
37/2018, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
e) condannarsi gli appellati a rifondere all'appellante, a titolo di rimborso delle spese
di consulenza tecnica di parte, la somma di euro 3.660,00.
In subordine:
nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda sub b:
f) aumentare la personalizzazione del danno biologico permanente riconosciuto in
sentenza di un'ulteriore percentuale del 20% e così per ulteriori euro 77.470,40 oltre
interessi o in quella maggiore/minor misura accertata in corso di causa/ritenuta in via
equitativa, in relazione all'accertata sofferenza interiore patita dall'appellante;
In ogni caso:
- ex art. 91 c.p.c., condannare gli appellati alla rifusione delle spese del presente grado
di giudizio.”
Per parte appellata-appellante incidentale CP_1
“IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
Rigettarsi, perché infondate in fatto e in diritto, le domande tutte formulate da parte
appellante con l'atto d'appello del 17.11.2021 e, per l'effetto, confermare i capi della sentenza di primo grado oggetto di impugnativa.
Rigettare tutte le domande formulate dalla ORa Parte_2
perché infondate in fatto e in diritto.
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di
appello formulati dalla difesa del OR , limitare il dovuto a titolo Parte_1
di risarcimento del danno nella minor somma ritenuta di giustizia. In tale ipotesi, in
caso di accertamento di responsabilità professionale in capo al dott. CP_1
confermarsi la condanna di , in forza di polizza professionale n. Controparte_5
426B4280, a garantire, tenere indenne e manlevare il dott. da qualsivoglia CP_1
domanda contro lo stesso accolta e per l'effetto condannare la medesima Compagnia
Assicurativa a rimborsare e/o pagare alla parte appellante le somme che egli fosse
eventualmente tenuto a versare in favore del OR . Parte_1
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE
Riformare in parte qua la sentenza n. 1598/21 del Tribunale di Bergamo in
accoglimento
dei motivi esposti dalla difesa del dott. dalle pagg. 23 e ss. della propria CP_1
comparsa di costituzione in appello, e dunque:
- quanto al danno da cenestesi lavorativa:
accertare e dichiarare che nulla è dovuto in favore del OR a Parte_1
titolo di risarcimento del danno per cenestesi lavorativa, con conseguente obbligo
restitutorio della somma a tale titolo liquidata in sentenza e corrisposta al OR
, oltre interessi dal dovuto al saldo. Pt_1 In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di conferma della personalizzazione
del danno biologico a ristoro del danno per cenestesi lavorativa, ridurre la relativa
percentuale di incremento nella minore percentuale ritenuta di giustizia, da applicarsi
alla somma liquidata dal giudice di prime cure a titolo di danno biologico, con
conseguente obbligo restitutorio a carico del OR della maggior somma Pt_1
percepita, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo.
Nella ulteriormente subordinata e denegata ipotesi di conferma della personalizzazione
del danno biologico nella misura della percentuale massima del 30% ai sensi dell'art.
138, D. Lgs. n. 205/09, limitare il calcolo della percentuale stessa sulla somma liquidata
dal giudice di prime cure a titolo di danno biologico, e non anche di danno morale, e
dunque da calcolarsi sulla minor somma di € 253.431,00 anziché di € 387.352,00, con
conseguente obbligo restitutorio a carico del OR della maggior somma Pt_1
percepita, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
- quanto al danno da lesione del rapporto parentale:
accertare e dichiarare che nulla è dovuto in favore della ORa
[...]
a titolo di risarcimento del danno da lesione parentale, con Parte_3
conseguente condanna alla restituzione di quanto riconosciuto in suo favore dalla
sentenza di prime cure, oltre interessi dal dovuto al saldo.
In subordine, nella denega ipotesi di conferma in parte qua della sentenza di prime cure,
limitare l'ammontare del risarcimento del danno da lesione parentale nella minor
misura ritenuta di giustizia, con conseguente condanna restitutoria a carico della
ORa per la somma incassata in eccedenza sul Parte_2
dovuto, oltre interessi dal dovuto al saldo. IN OGNI CASO
Spese di causa di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifuse.
In caso di parziale accoglimento delle richieste in via subordinata e di appello
incidentale formulate dagli appellati, rideterminare le spese legali del primo grado di
giudizio in considerazione dell'eventuale diverso scaglione di valore della controversia
che ne dovesse conseguire, con condanna dei ORi e Pt_1 Parte_2
a restituire la differenza da essi già incassata a titolo di spese legali in
[...]
esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi. Vinte in ogni caso le spese del
giudizio di appello.”
Per parte appellata-appellante incidentale Controparte_8
[...]
“nel merito: rigettare l'appello di siccome infondato in fatto e Parte_1
diritto in tutti i suoi motivi;
in via di appello incidentale, nei confronti di Parte_1
in principalità, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarare non dovuta
la somma di euro 116.205,60 che gli è stata liquidata a titolo di personalizzazione del
danno biologico permanente e conseguentemente condannare alla Parte_1
restituzione della quota parte del 60% di tale somma, oltre interessi, che in esecuzione
della sentenza di primo grado gli è stata pagata da Controparte_3
[...]
in subordine, ridurre la suddetta somma di 116.205,60 e conseguentemente condannare
alla restituzione della quota parte del 60% della somma che gli è Parte_1
stata pagata in eccesso da Controparte_3 in via di appello incidentale, nei confronti di , Parte_3
in parziale riforma della sentenza di primo grado, ridurre la somma di 120.000,00 che
le è stata liquidata a titolo di danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale
e conseguentemente condannare alla Parte_3
restituzione della quota parte del 60% della somma che in esecuzione della sentenza di
primo grado le è stata pagata in eccesso da Controparte_3
Si richiamano le allegazioni (A1)devalutazione alla data del sinistro della somma
liquidata a A2)situazione contabile, rivalutazione einteressi, alla Parte_1
data della proposizione della domanda;
B1)devalutazione alla data del sinistro della
somma liquidata a;
B2)situazione contabile, Parte_3
rivalutazione e interessi, alla data della proposizione della domanda) e produzioni
(copia conforme della sentenza impugnata n.3205/21 Trib. Bergamo;
fascicolo
telematico di parte del giudizio di primo grado) indicate nella comparsa di costituzione.
Spese del presente grado del giudizio rifuse.”
Per parte appellata-appellante incidentale CP_5
“Voglia la Corte adita, disattesa ogni contraria istanza,
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
Previa conferma dei capi di sentenza impugnati dalla parte appellante,
rigettarsi l'atto di citazione in appello di e tutte le Parte_1
conclusioni ivi formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Rigettarsi le domande formulate da in Parte_3
quanto infondate in fatto ed in diritto.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: In caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata da Parte_1
limitarsi il risarcimento eventualmente dovuto a favore dell'appellante Parte_1
nella misura minima accertata e ritenuta di giustizia
[...]
IN VIA ULTERIORMENTE GRADUATA:
In caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata da Parte_1
si chiede in via di mera riproposizione su un capo già accertato in sentenza e definitivo,
che la non creduta condanna di manleva proposta da nei confronti della CP_1
sia contenuta nei limiti del massimale della polizza n. 426B4280, Controparte_5
con esclusione di qualsiasi responsabilità derivantegli in via di solidarietà ed alle
condizioni di assicurazione che integralmente si richiamano.
IN VIA PRINCIPALE DI APPELLO INCIDENTALE:
A) In riforma della sentenza impugnata, disporsi che nulla è dovuto a Parte_1
a titolo di personalizzazione del danno biologico permanente liquidato in primo
[...]
grado in € 116.205,60 oltre interessi compensativi e conseguentemente condannarsi
l'appellante a restituire e rimborsare tale somma, oltre interessi compensativi e legali
dal dì del dovuto al saldo, direttamente a favore di nella quota e Controparte_5
somma ad essa dovuta e di spettanza in base ai pagamenti effettuati in esecuzione della
sentenza impugnata.
B) In riforma della sentenza impugnata, disporsi che nulla è dovuto a
[...]
a titolo di danno da lesione del rapporto parentale Parte_3
iure proprio richiesto dalla madre e liquidato dal giudice di primo grado in €
120.000,00 oltre interessi compensativi e legali dal dì del dovuto al saldo, e
conseguentemente, condannarsi la ORa Parte_3 a restituire e rimborsare tale somma direttamente a favore di nella Controparte_5
quota e somma ad essa dovuta e di spettanza in base ai pagamenti effettuati in
esecuzione della sentenza impugnata.
IN VIA SUBORDINATA DI APPELLO INCIDENTALE:
a) In riforma della sentenza impugnata, disporsi che la personalizzazione del danno
biologico permanente liquidata in primo grado a favore di nella Parte_1
somma di € 116.205,60 oltre interessi compensativi, sia ridotta e limitata nel minimo
del quantum di danno e conseguentemente condannarsi l'appellante a restituire e
rimborsare quanto dal suddetto ricevuto in esubero ed eccesso, oltre interessi
compensativi e legali dal dì del dovuto al saldo, direttamente a favore di
[...]
, nella quota e somma ad essa dovuta e di spettanza in base ai pagamenti CP_5
effettuati in esecuzione della sentenza impugnata.
b) In riforma della sentenza impugnata, disporsi che il danno da lesione del rapporto
parentale iure proprio richiesto dalla ORa Parte_3
e liquidato dal giudice di primo grado in € 120.000,00 oltre interessi
[...]
compensativi, sia ridotto e limitato nel minimo del quantum di danno e
conseguentemente condannarsi la suddetta a restituire e rimborsare quanto da essa
ricevuto in esubero ed eccesso, oltre interessi compensativi e legali dal dì del dovuto al
saldo, direttamente a favore di , nella quota e somma ad essa Controparte_5
dovuta e di spettanza in base ai pagamenti effettuati in esecuzione della sentenza
impugnata.
IN OGNI CASO:
Spese e compensi di causa di entrambi i giudizi interamente rifusi, oltre rimborso spese forfettario del 15 % ed accessori di legge.
In caso di accoglimento solo parziale degli appelli incidentali delle parti
convenute in appello, vinte le spese di secondo grado, si chiede di rideterminare le spese
legali di primo grado in ragione del diverso scaglione di valore della controversia per
il minor importo denegatamente riconosciuto a titolo risarcitorio (sull'importo
complessivo) in favore dell'appellante e/o della di lui madre”.
Per parte appellata : Pt_3
“In via pregiudiziale:
- dichiararsi l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto nei confronti della
in quanto tardivo;
Parte_3
Nel merito:
- respingersi l'appello incidentale proposto nei confronti della in quanto Parte_3
infondato e, per l'effetto, confermarsi il capo della sentenza che ha liquidato in favore
della stessa la somma di euro 120.000,00, oltre interessi come da motivazione;
In ogni caso:
- condannarsi gli appellati alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 29.2.2016, e la Parte_4
madre convenivano in giudizio, dinanzi al Parte_3
Tribunale di Bergamo, (chirurgo ortopedico), CP_1 Controparte_9
(Direttore della divisione di ortopedia), nonché, gli Controparte_3
per ottenere la loro condanna, in via solidale, al risarcimento dei danni, patrimoniali
[...]
e non, subiti a causa del trattamento sanitario, ritenuto inadeguato, cui , Pt_1 all'epoca dei fatti diciassettenne, era stato sottoposto durante il ricovero presso il
Policlinico di Ponte San Pietro (BG), a seguito del sinistro stradale occorsogli in data
21.1.2011.
Il risarcimento richiesto veniva quantificato in € 1.154.107,68, mentre il danno patito dalla madre in conseguenza e per effetto del trattamento sanitario cui era stato sottoposto il figlio, durante il suddetto lungo ricovero veniva quantificato in € 185.000,00.
Gli attori esponevano che:
- nelle ore immediatamente successive al ricovero nel reparto di Ortopedia, il ragazzo manifestava sintomi riconducibili a una sindrome compartimentale acuta alla gamba sinistra. Nonostante la gravità del quadro clinico e la tempestività con cui la letteratura medica raccomanda il trattamento di tale patologia per evitare danni permanenti, la diagnosi e l'intervento chirurgico necessario, venivano effettuati solo in data 24.1.2011.
- l'omessa diagnosi tempestiva ed il conseguente ritardo nell'attuazione del trattamento chirurgico, determinavano danni irreversibili all'arto inferiore del paziente, nonché,
costringevano ad una degenza ospedaliera di 238 giorni;
a numerosi Parte_1
successivi ricoveri;
a molteplici interventi di chirurgia ortopedica e plastica, oltre a toilette chirurgiche e medicazioni seriali caratterizzate da particolare invasività e sofferenza.
In data 20.10.2015, riceveva un acconto di € 152.080,06 da Parte_1 [...]
, in qualità di assicuratore della responsabilità professionale del medico CP_5
dott. , imputato nel procedimento penale avviato a suo carico per la CP_1
vicenda in esame.
Su impulso dei convenuti, i quali si costituivano chiedendo il rigetto delle domande attoree, il giudice autorizzava la chiamata in causa dei terzi ed il contraddittorio veniva dunque esteso alla e al dott. (specialista Controparte_5 Controparte_2
neurologo coinvolto nella vicenda).
In seguito ad una prima perizia medico-legale sulla persona dell'attore danneggiato, il
Tribunale di Bergamo pronunciava sentenza parziale n.° 1268/2019 (pubblicata il
29.5.2019), con cui veniva esclusa la responsabilità del dott. assente Controparte_9
dal lavoro per ragioni di salute durante i giorni di ricovero di , mentre venivano Pt_1
condannati gli attori, nella misura del 50% ed in solido tra loro e il dott. , CP_1
per il rimanente 50%, al rimborso delle spese legali in favore del dott. Controparte_9
nonché, al pagamento della somma di € 1.000,00 ciascuno ai sensi dell'art. 96, co. 3,
c.p.c.
Ritenuto, però, che con la relazione in atti il consulente d'ufficio avesse risposto solo parzialmente al quesito postogli, il giudice rimetteva la causa in istruttoria, disponendo la rinnovazione della C.T.U..
Successivamente al deposito della perizia, il giudice, all'udienza del 3.12.2020 invitava le parti a valutare l'opportunità di definizione bonaria della lite che sestava senza esito.
La causa veniva decisa con sentenza n.°1589/2021 pubblicata il 25.8.2021 con cui il
Tribunale di Bergamo, condividendo integralmente le conclusioni della C.T.U.,
affermava che la sindrome compartimentale acuta patita da andasse Parte_1
causalmente ricondotta agli “intempestivi interventi diagnostici-terapeutici-assistenziali eseguiti dai dott.ri e ” (così come i postumi conseguiti alle CP_1 CP_2
complicanze della medesima SCA e a quelle legate alla fasciotomia) e, per l'effetto,
condannava in solido , ed CP_1 Controparte_2 Controparte_3 al pagamento in favore di della somma di €
[...] Parte_1
389.425,77 ed in favore della madre , a titolo Parte_3
di danno parentale, di € 120.000,00, oltre interessi compensativi (nel riparto interno, tali importi venivano posti a loro carico per parti uguali e, quanto a , con CP_1
manleva da parte di , in forza della polizza n.° 426B428. Controparte_5
In particolare, il Tribunale liquidava, in capo a Parte_1
a) € 389.425,77 a titolo di danno biologico da invalidità permanente, pari al valore tabellare medio di cui € 253.431,00 per danno biologico in senso stretto (lesione all'integrità psicofisica della persona) ed € 133.921,00 per danno morale tradizionalmente inteso con successiva maggiorazione del 30% a fronte della ritenuta lesione della cenestesi lavorativa per un importo pari ad € 116.205,60, a titolo di personalizzazione del danno biologico permanente (dal momento che “le menomazioni incidevano negativamente sullo svolgimento della sua attività lavorativa di grafico”);
b) € 39.150,00 venivano liquidati a titolo di danno biologico da inabilità temporanea assoluta e parziale previa consistente maggiorazione del valore monetario medio in ragione dell'assoluta peculiarità della vicenda;
c) € 4.425,19 venivano liquidati a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da spese mediche sostenute, documentate in atti;
d) alcun danno patrimoniale da perdita di chance, in assenza di prove, nonché da riduzione della capacità lavorativa specifica (poiché all'epoca del sinistro il giovane era privo di reddito);
e) le spese di lite venivano liquidate in € 1.713,00 per anticipazioni ed € 20.172,10 per compenso professionale, oltre spese generali ed accessori di legge con compensazione inter partes delle spese relative alla fase decisionale.
Dall'importo complessivo liquidato in sentenza, il primo giudice detraeva la somma già
corrisposta da a in data 20.10.2015, pari ad € Controparte_5 Parte_1
157.707,02 (già applicata la rivalutazione).
Nel dettaglio, quanto alle modalità di calcolo del danno alla salute, il giudice di primo grado ha formulato la sua decisione, ritenendo di applicare il principio espresso dalla
Corte di Cassazione (Cass. civ., sent. n.° 28986/2019), in base al quale il valore economico dell'invalidità totale accertata – nel caso specifico pari al 50% – deve essere ridotto della percentuale corrispondente al grado di invalidità che sarebbe, comunque,
residuato, stimato nel 15%.
Proponeva appello avverso detta decisione a cui resistevano Parte_1 [...]
, , gli e CP_5 CP_1 Controparte_3 CP_2
, proponendo appello incidentale.
[...]
Con ordinanza, questa Corte, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di . Parte_3
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 10.7.2024 di precisazione delle conclusioni, una volta decorsi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello principale di Parte_1
Con il primo motivo, censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale, dopo aver evidenziato la rilevante entità delle lesioni subite dal danneggiato e la sussistenza di un elevato grado di afflittività relativo alla drammaticità dell'evento, ha erroneamente liquidato una personalizzazione in aumento del danno biologico permanente pari al 30%, a titolo di lesione della cenestesi lavorativa senza, invece, operare alcuna maggiorazione per il pretium doloris, per il quale si sarebbe limitato a riconoscere solo un incremento per sofferenza tabellare standard, confermandolo nel valore del punto base.
Deduce, che il Tribunale, non avendo valorizzato economicamente le gravi ripercussioni emotive subite dall'appellante – pur riconosciute e accertate nella seconda C.T.U. e,
quindi, adeguatamente provate – avrebbe violato il principio dell'integralità del risarcimento del danno alla persona, che prevede la possibilità per il giudice di adeguare le tabelle risarcitorie al caso concreto in presenza di situazioni peculiari e straordinarie,
attribuendo distinti risarcimenti per il danno biologico e per i pregiudizi che non hanno natura medico-legale, senza che vi sia alcuna duplicazione risarcitoria.
Con il secondo motivo, contesta la decisione del Tribunale, nella parte in cui ha erroneamente considerato la capacità residua dell'attore di lavorare come un danno non patrimoniale derivante dalla compromissione della sensazione di benessere fisico legata al lavoro (cenestesi lavorativa), piuttosto che come un danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica, stimata al 20% dalla C.T.U..
Il giudice di primo grado ha ritenuto che le lesioni riportate dall'attore abbiano avuto un impatto negativo sulla sua attività di artista/grafico freelance, appena intrapresa, ma ha escluso che vi sia stata una perdita di capacità di produrre reddito, poiché all'epoca dei fatti l'attore non aveva un reddito e, nonostante le lesioni, è riuscito a diplomarsi e a lavorare come libero professionista.
L'appellante evidenzia che la sua condizione compromette, concretamente le opportunità lavorative ostacolando attività anche intellettuali che richiedano mobilità o resistenza fisica e che la sua patologia cronica richiede cure mediche costanti, con ripercussioni economiche e sulle sue possibilità di formazione.
Pertanto, limitare il riconoscimento del danno al solo profilo biologico, senza considerare la ridotta possibilità di guadagno e il ritardo nell'ingresso nel mondo del lavoro, risulterebbe inadeguato poiché l'assenza di reddito al momento del sinistro non esclude il danno patrimoniale, posto che anche un disoccupato può subire una perdita di reddito futura se l'invalidità, ne compromette la capacità di guadagno.
Con il terzo motivo, censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche future che il danneggiato, è destinato a sostenere per tutta la sua vita.
Rappresenta che la stessa C.T.U., conferma la presenza di patologie croniche e progressive, che richiedono cure continue (come ulcere, deformità ossee e sindrome algo-distrofica, ...) e deduce che siano documentate in atti, non solo le spese già
sostenute nell'intero corso del procedimento di primo grado e nel presente d'appello,
ma anche quelle ulteriori per visite mediche, terapie fisiche e psicologiche, esami diagnostici e presidi ortopedici, oltre a preventivi per programmi riabilitativi.
Con il quarto motivo, censura l'erronea liquidazione delle spese di lite nel giudizio di primo grado.
In particolare, il Tribunale avrebbe applicato, in modo errato, i parametri tabellari,
collocando la causa in uno scaglione inferiore rispetto al valore effettivo del decisum
(stimato in circa € 563.000,00, sommando capitale e interessi scaduti e quindi da collocare nello scaglione € 520.001,00 – 1.000.000,00).
Inoltre, la maggiorazione del compenso del 30% ex art. 4, co. 2, D.M. n.° 55/2014 risulterebbe ingiustificata, considerata la presenza di cinque parti (due sul lato attivo e tre sul lato passivo), che avrebbe giustificato un aumento del 120%.
Contesta anche la compensazione delle spese della fase decisionale, motivata dal primo giudice con l'asserita vicinanza tra la somma liquidata e quella oggetto di offerta conciliativa, rappresentando come invece emerga dagli atti che l'importo liquidato agli attori (€ 750.609,00), sia superiore di oltre € 120.000,00 rispetto all'offerta (€
632.080,00) con una differenza di circa il 20%.
Con il quinto motivo, contesta l'errore del Tribunale nel non aver concesso il rimborso delle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, avendo ritenuto assente la prova dell'esborso, nonostante la nota pro forma del Prof. sia stata Persona_2
regolarmente allegata e prodotta anche in appello.
Deduce che tra le spese rimborsabili rientrerebbero anche quelle non ancora pagate,
purché documentate tramite nota pro forma, come nel caso in esame.
Appello incidentale di . CP_1
Con il primo motivo, contesta la decisione del Tribunale di riconoscere in favore di l'ulteriore somma di € 116.205,60 in applicazione dell'aumento Parte_1
massimo del 30% consentito dall'art. 138, terzo comma, D. Lgs. n.° 205/09, a titolo di danno per cenestesi lavorativa, chiedendone la revoca.
Rappresenta che non sussistono i presupposti per tale incremento, neppure alla luce della C.T.U., la quale ha attribuito a , limitazioni funzionali riconducibili a Pt_1
conseguenze tipiche di lesioni simili, già considerate nella quantificazione del danno biologico permanente e che, di conseguenza, in mancanza di circostanze specifiche ed eccezionali, il riconoscimento della personalizzazione risulterebbe ingiustificato e duplicativo rispetto al danno già risarcito.
Da ultimo, evidenzia un errore nel calcolo della somma, poiché la percentuale sarebbe stata applicata sull'importo complessivo di danno biologico e morale (€ 387.352,00),
mentre andava calcolata, solo sul danno biologico (€ 253.431,00).
Con il secondo motivo, censura il riconoscimento del danno da lesione del rapporto parentale in favore della madre del danneggiato Parte_3
poiché non sarebbe stata dimostrata l'esistenza di uno sconvolgimento profondo
[...]
e concreto della sua vita, come richiesto dalla giurisprudenza per il danno da lesione del rapporto parentale;
le allegazioni presentate sarebbero generiche e non vi sarebbero elementi sufficienti nemmeno per una prova presuntiva.
Appello incidentale di e . Controparte_3 Controparte_2
Con il primo motivo, censurano la liquidazione della somma di € 116.205,60 a titolo di personalizzazione del danno biologico riconosciuta a dal giudice di Parte_1
primo grado atteso che la menomazione all'arto inferiore e la sindrome algo-distrofica non risultano incidere in modo anomalo o eccezionale sull'attività di artista/grafico, né
generano effetti diversi da quelli normalmente attesi e già ricompresi nel danno biologico.
A ciò, si aggiunga che l'incremento applicato dal primo giudice nella misura massima del 30%, non troverebbe giustificazione nelle circostanze del caso concreto, non essendo state allegate, né provate conseguenze eccezionali, anomale o peculiari sulla sfera dinamico-relazionale del soggetto leso.
Da ultimo, l'aumento percentuale avrebbe dovuto essere applicato, esclusivamente, sul valore del danno biologico in senso stretto, pari a € 253.431,00 e non sull'importo complessivo del danno non patrimoniale, comprensivo anche del danno morale.
Con il secondo motivo, contestano la liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale disposta dal giudice di primo grado a favore di Parte_3
pari a € 120.000,00 in quanto pur riconoscendo la sofferenza interiore della
[...]
madre, ritengono che la somma sia eccessiva e iniqua, alla luce sia del caso concreto,
sia dei parametri giurisprudenziali consolidati.
Inoltre, rappresentano che l'applicazione delle Tabelle del Tribunale di Roma, basate sul sistema a punti, condurrebbe ad un importo ben più contenuto.
Appello incidentale di Controparte_5
Con il primo motivo, censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha riconosciuto in favore del danneggiato una personalizzazione del danno biologico permanente, con un aumento del 30%, pari ad € 116.205,60, ritenendolo non giustificato.
Sostiene che la personalizzazione sia ammessa solo in presenza di conseguenze eccezionali e peculiari, mentre nel caso di specie, le limitazioni riportate rientrerebbero tra i postumi ordinari della patologia e dell'intervento subìto come confermato dalla consulenza tecnica, in assenza di alcuna prova di ripercussioni anomale sulla sfera dinamico-relazionale o lavorativa che giustifichino un incremento rispetto al danno biologico standard.
Inoltre, rileva un errore nel calcolo dell'importo riconosciuto: l'aumento del 30%
sarebbe stato, erroneamente, applicato sull'intera somma del danno biologico e morale
(€ 387.352,00), anziché sul solo danno biologico.
Con il secondo motivo, contesta la decisione del giudice di primo grado che ha liquidato in favore di la somma di €120.000,00 a titolo Parte_3
di danno da lesione del rapporto parentale, ritenendola infondata e, comunque,
eccessiva.
Deduce che il Tribunale abbia liquidato il danno senza prova concreta di un radicale sconvolgimento della vita familiare, come richiesto dalla giurisprudenza, atteso che il figlio avrebbe ripreso una vita autonoma dopo l'incidente, senza necessità di assistenza continua e che la madre sarebbe corresponsabile del fatto ex art. 1227 c.c., in quanto proprietaria del veicolo condotto dal figlio minorenne e privo di patente, in violazione dell'art. 116 Codice della Strada, il che escluderebbe o ridurrebbe il diritto al risarcimento.
Inoltre, la somma liquidata è ritenuta eccessiva e non equa, anche alla luce dei criteri previsti dalle tabelle (milanesi e romane), che consentono anche la liquidazione pari a zero in assenza di elementi specifici.
-----------------
Va, innanzitutto, premesso che gli odierni appellati hanno prestato acquiescenza al capo della sentenza con il quale il Tribunale ha attribuito l'esclusiva responsabilità per le lesioni riportate dall'appellante , al ritardo nell'esecuzione degli interventi Pt_1
diagnostici, terapeutici e assistenziali da parte dei medici e CP_1 CP_2
.
[...]
Sono state, dunque, devolute alla cognizione di questa Corte alcune questioni attinenti all'accertamento ed alla conseguente liquidazione dei danni subiti da Parte_1
e dalla madre , in conseguenza del
[...] Parte_3
ricovero presso il Policlinico di Ponte San Pietro, avvenuto in data 21.1.2011. In particolare, le doglianze sollevate dall'appellante alle conclusioni del Tribunale,
contenute, sia nel primo che nel secondo motivo di impugnazione principale, sono
infondate.
Ad avviso della Corte con riguardo al primo motivo la pronuncia del Tribunale di risulta pienamente conforme ai principi giuridici applicabili in materia di risarcimento del danno non patrimoniale.
In particolare, il Tribunale ha correttamente riconosciuto a il Parte_1
risarcimento del danno morale inteso quale componente autonoma del danno non patrimoniale, distinta dal danno biologico.
Il danno morale, qualificato come pretium doloris, attiene alla sofferenza interiore, al turbamento psichico e allo sconvolgimento emotivo conseguente all'evento lesivo,
prescindendo dalla compromissione delle attività quotidiane o della sfera relazionale, le quali sono invece proprie del danno dinamico-relazionale o biologico.
Nel caso di specie, il giudice di primo grado ha ritenuto di dover accordare tale voce di danno in ragione della particolare intensità della sofferenza patita dalla vittima, sia in relazione alla gravità delle lesioni subite, sia alla drammaticità dell'esperienza vissuta,
come emerso dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e tale sofferenza, ha giustificato l'applicazione del massimo incremento previsto per il danno morale dalle
Tabelle di Milano, nella loro versione aggiornata al 2021.
È importante sottolineare che, in assenza di elementi che evidenzino una compromissione ulteriore e documentata della vita relazionale, il riconoscimento di una somma eccedente i massimi tabellari, non trova giustificazione.
Tali superamenti, infatti, sono riservati a fattispecie eccezionali e di particolare gravità, che non ricorrono nella presente vicenda.
A ciò, si aggiunga che il Tribunale ha adeguatamente preso in considerazione nel computo del risarcimento il complesso delle sofferenze fisiche e morali riportate dal danneggiato – tra cui la dolorosa e prolungata degenza ospedaliera, le complicazioni cliniche insorte (come la sindrome algo-distrofica e le lesioni trofiche cutanee), lo stress derivante dalla prospettiva di un'amputazione dell'arto – sia nella componente del danno biologico (con un incremento del punto tabellare pari ad € 145,00 al giorno per inabilità
temporanea), sia nella liquidazione autonoma del danno morale, per un importo pari a €
133.921,00, che riflette per l'appunto il massimo consentito dalle tabelle sopra richiamate.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, non vi sono i presupposti per riconoscere somme aggiuntive.
Con riguardo al secondo motivo sostiene che le sue menomazioni Parte_1
abbiano determinato l'insorgere di un danno patrimoniale da diminuzione di reddito,
connesso causalmente alla perdita della capacità lavorativa specifica.
Ad avviso del Collegio occorre precisare che non è possibile cumulare, per le medesime lesioni, sia un danno patrimoniale da perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica, sia un danno non patrimoniale da cenestesi lavorativa;
trattandosi, infatti, di due voci di pregiudizio distinte e non sovrapponibili, l'una esclude, necessariamente,
l'altra.
Nel dettaglio, il danno da cenestesi lavorativa riguarda la maggiore fatica, disagio o sofferenza che il soggetto leso, può incontrare nello svolgimento della propria attività
lavorativa, pur senza che ciò incida in modo diretto o misurabile sulla produttività o sul reddito.
Tale forma di danno è da considerarsi una compromissione della salute e viene ordinariamente risarcita attraverso un incremento equitativo del danno biologico.
Diversamente, il danno patrimoniale da perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica, si configura quando le menomazioni pregiudichino, concretamente, la possibilità per il soggetto di proseguire l'attività professionale per la quale disponeva di specifica formazione o esperienza, con conseguente riduzione del reddito potenziale o effettivo.
Ai fini del riconoscimento di tale danno è tuttavia necessaria una prova anche presuntiva, della concreta attività lavorativa svolta o della qualificazione professionale acquisita e soprattutto, della compromissione della relativa capacità di svolgerla.
Nel caso di specie, l'esame degli atti e dei documenti versati in giudizio non consente di ritenere raggiunta la prova né dell'una tipologia di danno, né dell'altra.
Con riguardo al danno da riduzione della capacità lavorativa specifica, infatti,
l'appellante non ha dimostrato di aver svolto, anteriormente al sinistro, un'attività
lavorativa remunerativa, né risulta che avesse completato un percorso professionale tale da permettere di ritenere compromessa una capacità lavorativa specifica ben definita.
Al contrario, è pacifico che successivamente all'evento lesivo, Parte_1
abbia intrapreso una carriera nel settore della produzione audiovisiva e fotografica, in linea con le proprie aspirazioni e con il percorso di studi intrapreso.
Del pari, non è stato dimostrato che il predetto avrebbe potuto ottenere un reddito maggiore svolgendo un'attività diversa, né che il ritardo nel completamento del percorso scolastico o la mancata iscrizione alla scuola di cinema di Bologna abbiano causato un danno economico concreto, trattandosi di ipotesi prive di riscontro probatorio e basate su semplici supposizioni.
Il terzo motivo relativo all'omessa liquidazione di un importo a titolo di spese mediche future, risulta fondato.
Dalla consulenza tecnica d'ufficio infatti, risulta che “possono esserci ulteriori spese
mediche in futuro in quanto (…) sono utili attività fisiochinesiterapiche atte ad
incrementare, nel limite del possibile, l'efficienza funzionale della muscolatura
dell'arto inferiore sinistro e del tronco”.
Sebbene la C.T.U. non si esprima in termini di certezza, il giudizio di possibilità
manifestato, non va inteso in senso meramente astratto o ipotetico.
Esso implica, infatti, una ragionevole probabilità di sostenere ulteriori costi sanitari, da valutarsi in termini prognostici alla luce della situazione clinica attuale del danneggiato,
il quale, peraltro, ha documentalmente allegato preventivi di spese per visite, trattamenti e operazioni, che quantificano il costo degli interventi programmabili.
Come affermato dalla condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte, “ai fini della liquidazione del danno patrimoniale per spese mediche future, non è necessaria la prova della loro sicura effettuazione, essendo sufficiente la dimostrazione della ragionevole probabilità che il danneggiato debba sostenerle” (Cass. civ., sez. III, 20 ottobre 2022, n.
30881; in senso conforme, Cass. civ., sez. III, 12 febbraio 2015, n. 2837, ove si sottolinea che “il giudice può tener conto anche delle spese future che il danneggiato,
con adeguato grado di attendibilità, sarà verosimilmente costretto a sostenere”).
In tale prospettiva, questa Corte ritiene fondata la pretesa dell'appellante ed, in Pt_1
riforma della sentenza di primo grado sul punto, provvede a liquidare a suo favore l'importo forfettario di € 30.000,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per spese mediche future ritenuto congruo in base alla documentazione in atti ed al principio di equità ex art. 1226 c.c..
Per il quarto motivo si rinvia in prosieguo in sede di liquidazione delle spese.
Relativamente al quinto motivo attinente il rimborso delle spese sostenute dall'appellante per la consulenza tecnica di parte, la Corte condivide le conclusioni cui
è pervenuto il primo giudice per cui va rigettato.
In particolare, correttamente il Tribunale ha ritenuto che gli attori non abbiano fornito idonea prova dell'effettivo esborso delle somme di cui chiedono la restituzione.
Sul punto, secondo la costante e condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte, il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'assistenza tecnica o professionale necessita della prova non solo dell'incarico conferito, ma anche dell'effettivo pagamento del corrispettivo pattuito (cfr. Cass. civ., sez. II, 14 dicembre 2016, n.° 25618; Cass. civ.,
sez. III, 6 giugno 2018, n.° 14515).
Nel caso di specie, il documento prodotto dagli appellanti si risolve in una mera nota proforma, priva di qualsiasi attestazione di pagamento o quietanza e, come tale, non idonea a dimostrare che la somma, sia stata effettivamente versata.
La nota proforma, infatti, non assume valore probatorio autonomo, trattandosi di documento unilaterale redatto dal professionista prima dell'effettivo pagamento e costituendo al più un preventivo di parcella (Cass. civ., sez. III, 29 gennaio 2016, n.°
1736).
Né, risulta che gli appellanti abbiano colmato tale lacuna probatoria allegando la relativa fattura quietanzata o altra prova dell'effettivo esborso. Passando all'esame dei motivi di appello incidentale, il Collegio osserva che il primo
motivo cioè, l'insussistenza il dedotto danno da cenestesi lavorativa, è fondato.
Dalla documentazione medica e dalle considerazioni tecniche acquisite, emerge che le menomazioni permanenti riportate pur significative, non impediscono all'appellante di mantenere la posizione eretta, né di spostarsi con una sufficiente agilità,
compatibilmente con l'attività da grafico e fotografo, effettivamente, intrapresa.
Considerato, quindi, che non vi sono allegazioni che attestino una maggiore fatica fisica o un aggravamento oggettivo nello svolgimento delle mansioni tipiche della sua professione, questa Corte ritiene di accogliere i motivi di appello incidentale sul punto,
concernenti la non debenza del riconoscimento della personalizzazione in aumento del danno biologico, a titolo di lesione della cenestesi lavorativa.
Questa Corte ritiene di dover accogliere in parte, anche le doglianze contenute nel
secondo motivo, presentato da , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3
e , relativi al quantum del danno da lesione del
[...] Controparte_5
rapporto parentale lamentato da . Parte_3
La Corte non intende disconoscere il turbamento interiore e il comprensibile stato di sofferenza psicologica patito da , a seguito Parte_3
del grave incidente che ha coinvolto il figlio, il quale, all'epoca dei fatti, era ancora minorenne, tuttavia, ritiene che la somma liquidata in primo grado, pari ad € 120.000,00,
a titolo di danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale, debba essere oggetto di revisione in senso riduttivo.
In proposito, va rammentato che la Suprema Corte ha più volte chiarito che il danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto di una persona gravemente lesa, è risarcibile a titolo autonomo, purché il pregiudizio lamentato sia serio e provato anche per presunzioni gravi, precise e concordanti, con riguardo al concreto sconvolgimento della vita relazionale e affettiva del familiare, ma la liquidazione deve avvenire con criteri di proporzionalità ed equità, anche mediante l'ausilio di tabelle giudiziarie, allo scopo di assicurare una certa uniformità di trattamento e coerenza tra fattispecie analoghe.
In tal senso, la tabella elaborata dal Tribunale di Roma per la liquidazione del danno da lesioni subite da congiunti (c.d. “danno riflesso”), costituisce un valido parametro di riferimento, in quanto costruita secondo un sistema a punti che tiene conto del grado di lesione del congiunto espresso in percentuale di invalidità permanente, della tipologia del rapporto familiare, dell'età del danneggiato diretto e di quella del familiare danneggiato in via riflessa e della concreta incidenza della menomazione sulla relazione affettiva.
Ciò posto, applicando tali criteri al caso di specie, si ottiene un importo pari ad €
36.750,00, così calcolato, considerando un valore del punto di € 3.000,00: - punti totali:
35 (per relazione parentale (genitore): punti 20; per l'età del danneggiato (17 anni): punti
9; per l'età del parente da risarcire (33 anni): punti 6).
- valore del punto (€ 3.000,00) x totale punti (35) = € 105.000,00.
- € 105.000,00 x % di invalidità permanente complessiva (50%) = euro 52.500,00.
- €105.000,00 x % di invalidità permanente che sarebbe comunque residuata (15%) = €
15.750,00.
- € 52.500,00 – € 15.750,00 = € 36.750,00.
Tale cifra è più aderente ai criteri di proporzionalità e ragionevolezza che devono presiedere alla liquidazione del danno non patrimoniale in favore dei prossimi congiunti del danneggiato, anche alla luce del fatto che il figlio di Parte_3
sebbene abbia riportato esiti permanenti a seguito dell'incidente, ha potuto
[...]
progressivamente recuperare una significativa autonomia personale e non risulta necessitare di assistenza continua o di supporto familiare costante.
Ne consegue che la somma di € 120.000,00, così come liquidata in prime cure, risulta eccessiva e sproporzionata, sicché va rideterminata nell'importo di € 36.750,00,
liquidato sulla base dei criteri tabellari sopra indicati.
In conclusione, in base all'esito complessivo del giudizio che vede la soccombenza sostanziale delle parti appellate, grava sulla Corte l'onere di rivalutazione delle spese del primo e del secondo grado di giudizio, la cui liquidazione va effettuata secondo i valori medi della tabella allegata al D.M. n.° 55/2014 (il cui scaglione di valore corrispondente al decisum, in presenza di più parti tenute in solido al pagamento, è
determinato in base alla somma più alta, liquidata in questo caso in favore di
[...]
con applicazione dell'incremento del 30% ex art. 4, comma II, del citato Parte_1
decreto.
Pertanto, va ordinata la condanna in solido di , , CP_1 Controparte_2 [...]
e alla rifusione in favore solidale di Controparte_3 Controparte_5
e di delle spese del primo Controparte_10 Parte_3
grado che si liquidano in complessivi € 29.194,10, di cui € 3.544,00 per la fase di studio,
€ 2.338,00 per la fase introduttiva, € 10.411,00 per la fase istruttoria ed € 6.164,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge, già applicata la maggiorazione del 30% ex art. 4, co. 2, D.M. 55/2014, nonché delle del presente grado,
che si liquidano in complessivi € 18.510,70, di cui € 4.389,00 per la fase di studio, € 2.552,00 per la fase introduttiva ed € 7.298,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge, già applicata la maggiorazione del 30% ex art. 4,
co. 2, D.M. n.° 55/2014.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, sull'appello principale proposto da su quelli incidentali proposti da , Parte_1 CP_1
, e , avverso Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5
la sentenza del Tribunale di Bergamo n.° 1589/2021, pubblicata il 25.8.2021, così
provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma della sentenza condanna , e in CP_1 Controparte_2 Controparte_3
solido tra loro, al pagamento in favore di di ulteriori € 30.000,00 a Parte_1
titolo di risarcimento del danno patrimoniale da spese mediche future;
- accoglie l'appello incidentale di , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3
e e, per l'effetto:
[...] Controparte_5
a) accerta e dichiara che nulla è dovuto in favore di a titolo di Parte_1
risarcimento del danno per cenestesi lavorativa con conseguente obbligo restitutorio della somma corrisposta, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
b) ridetermina in € 36.750,00 l'ammontare del risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale in favore di con Parte_3
conseguente condanna della stessa, alla restituzione della somma incassata in eccedenza sul dovuto, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- condanna a tenere indenne, nei termini della polizza assicurativa CP_5 CP_5
n.°. l'appellato di quanto tenuto a pagare in esecuzione della P.IVA_2 CP_1
presente sentenza;
- condanna , , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, in solido tra loro, alla rifusione in favore solidale di Controparte_5 Parte_1
e di , delle spese del primo grado e del
[...] Parte_3
presente grado, liquidate come in parte motiva;
- compensa integralmente le spese di lite tra e . CP_1 Controparte_5
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il Presidente est.
Giuseppe Serao