Ordinanza collegiale 9 gennaio 2025
Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 06/03/2026, n. 4259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4259 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04259/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10758/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10758 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Carmen Falco, con domicilio eletto presso il suo studio in Aversa, via San Lorenzo 67;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata D'Italia Islamabad, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento dell’illegittimità
del silenzio nei confronti di istanza per fissazione appuntamento per richiesta di visto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ambasciata D'Italia Islamabad;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. ES LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato in fatto e in diritto quanto segue:
1. I ricorrenti impugnano il silenzio serbato dall’Ambasciata italiana a Islamabad sulle rispettive istanze di visto per motivi di lavoro subordinato.
2. Con ordinanza collegiale n. 434 del 2025 il Tribunale ha disposto sia la regolarizzazione delle procure alle liti rilasciate all’estero sia la rinnovazione della notifica effettuata alla sede reale dell’Amministrazione.
3. L’Amministrazione degli Esteri, costituitasi in giudizio, ha infine pregiudizialmente eccepito, con memoria depositata in data 8 gennaio 2026, l’inammissibilità del ricorso collettivo.
4. L causa è stata infine nuovamente chiamata per la discussione alla camera di consiglio del 10 febbraio 2026 e quindi trattenuta in decisione.
5. L’eccezione formulata dalla difesa dell’Amministrazione è fondata.
Sul punto, il Collegio non ravvede ragioni per discostarsi dal consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale sull’ammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo nell’ambito dell’azione avverso il silenzio. In particolare, “ai fini della ammissibilità del ricorso collettivo occorre che vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali; le domande giudiziali devono essere identiche nell’oggetto, gli atti impugnati devono avere lo stesso contenuto e devono essere censurati gli stessi motivi (Cons. St., sez. VI, 18 luglio 1997, n. 1129; sez. IV, 14 ottobre 2004, n. 6671; sez. V, 24 agosto 2010, n. 5928). Al proposito giova ricordare che nel processo amministrativo la proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione. Pertanto, la proposizione contestuale di un’impugnativa da parte di più soggetti, sia essa rivolta contro uno stesso atto o contro più atti tra loro connessi, è soggetta al rispetto di stringenti requisiti, sia di segno negativo che di segno positivo: i primi sono rappresentati dall’assenza di una situazione di conflittualità di interessi, anche solo potenziale, per effetto della quale l’accoglimento della domanda di una parte dei ricorrenti sarebbe logicamente incompatibile con quella degli altri; i secondi consistono, invece, nell’identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, essendo necessario che le domande giurisdizionali siano identiche nell'oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che vengano censurati per gli stessi motivi (cfr., ex multis, Cons. St., sez. IV, 29 dicembre 2011, n. 6990). Deve aggiungersi che, a differenza del processo civile, in cui il cumulo delle domande può essere giustificato tanto da una connessione oggettiva, quanto da una connessione soggettiva (cfr. art. 40 c.p.c.), in sede amministrativa assume rilevanza soltanto la prima forma di connessione, posto che la connessione soggettiva non consente l'impugnativa con un unico ricorso di provvedimenti diversi (Cons. St., sez. V, 14 dicembre 2011 n. 6537), se non quando sussiste anche un collegamento oggettivo tra di essi, con la conseguenza che nel giudizio amministrativo occorre che le domande siano o contemporaneamente connesse dal punto di vista oggettivo e soggettivo, oppure semplicemente connesse dal punto di vista oggettivo. In quest’ultima evenienza tra gli atti impugnati viene identificata una connessione tale da giustificare un unico processo, costituendo essi manifestazioni provvedimentali collegate ad un unico sviluppo dello stesso episodio di concreto esercizio del potere pubblicistico, idoneo a far emergere la consistenza e la lesione di un unitario interesse soggettivo, storicamente connotato come contrapposto a quel determinato esercizio del potere: ossia - detto altrimenti - tra gli atti complessivamente impugnati sussiste una connessione procedimentale, ovvero un rapporto di presupposizione giuridica, o quantomeno di carattere logico” (in termini Cons. Stato, sez. III, n. 2024/2023; cfr., in tal senso, con riferimento alle procedure di emersione, TAR Lazio, sez. II quater, n. 1330/2014 e 10874/2013, da ultimo, TAR Lazio, sez. I ter, 17889/2022).
5.1 Nel caso di specie, difettano i presupposti per l’esperibilità del ricorso cumulativo, giacché le domande di accertamento e condanna proposte traggono origine da un contegno inerte della p.a. serbato nell’ambito di sequenze procedimentali autonome e distinte. Alla stregua dei consolidati principi in materia secondo cui “l'ammissibilità del ricorso cumulativo (c.d. cumulo oggettivo) è condizionata alla sussistenza di oggettivi elementi di connessione tra le domande cumulativamente avanzate, rinvenibili nella comunanza dei presupposti di fatto o di diritto” (TAR Salerno, Campania. sez. II, 18 marzo 2024, n. 668), il ricorso è inammissibile in quanto non può ritenersi sufficiente a dimostrare la necessaria connessione oggettiva il mero fatto di aver presentato analoga istanza, dal momento che questa è la condizione in cui può trovarsi qualunque soggetto che abbia presentato una domanda di appuntamento ai fini del rilascio del visto di ingresso.
Analogamente, è da escludere la proponibilità del ricorso collettivo, in quanto l’accertamento del silenzio serbato dall’amministrazione investe presupposti per il riconoscimento del visto di ingresso differenziati in ragione dello specifico percorso lavorativo che ciascun ricorrente intende far valere, ciò che esclude l’identità di situazioni sostanziali. In proposito si richiama un precedente in tema di ricorso collettivo nell’ambito dell’azione avverso il silenzio dal quale non vi è ragione di discostarsi: "Innanzitutto, è inammissibile il ricorso collettivamente proposto da più ricorrenti in mancanza del presupposto dell'identicità delle situazioni sostanziali e processuali, come, appunto, verificatesi nel caso in esame, in cui si contesta il silenzio serbato su una pluralità di domande, presentate da soggetti differenti, che hanno richiesto il riconoscimento di titoli diversi… senza che sia ravvisabile alcun nesso tra i diversi procedimenti pendenti, relativi a ciascuna persona. Peraltro, in materia di silenzio-inadempimento, la domanda di accertamento dell'illegittimità dell'inerzia mantenuta dall'Amministrazione sull'istanza non può essere proposta collettivamente nel medesimo giudizio in quanto non si riscontra l'esistenza di norme recate dal Codice del processo amministrativo che autorizzano la proposizione di un ricorso collettivo per proporre la domanda di accertamento e condanna di cui all'art. 31 c.p.a. (Tar Lazio Roma, sez. II quater, 21 maggio 2014 n. 5383)”.
6. Conseguentemente il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile.
7. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES LL, Presidente, Estensore
Roberto Maria Giordano, Referendario
Danilo Carrozzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ES LL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.