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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/12/2025, n. 4384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4384 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
composta dai seguenti magistrati:
GI DI Presidente
Alessandra Trementozzi Consigliera
SA TA Consigliera rel.
ha pronunciato all'udienza del 18/12/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG. N. 1536/2025
TRA
con Avv. MICHELE BARBARO;
Parte_1
Appellante E
Controparte_1
Appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5254/2025 del
06.05.2025,
Conclusioni: come da scritti difensivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato proponeva tempestivo Parte_2 appello avverso la sentenza in oggetto indicata, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via principale e nel merito, in accoglimento del proposto gravame, riformare parzialmente la sentenza n. 5254/2025 del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Quarta
Lavoro, Giudice Dott.ssa Antonella Casoli, pubblicata il 06/05/2025, e, per l'effetto, ferma ogni altra statuizione, condannare l' in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, al pagamento delle spese e competenze professionali del primo grado di giudizio in favore della SI.ra , da liquidarsi secondo i parametri di legge. Parte_2
Con vittoria di spese e competenze professionali anche del presente grado di giudizio, oltre spese forfettarie, Cassa Previdenza Avvocati ed I.V.A. come per legge”.
In data 14.11.2025, l' si costituiva nel presente giudizio, rassegnando la seguente CP_1
conclusione: “Voglia l'On. Le Corte d'Appello adita, decidere come di giustizia, tenendo indenne l' dalle spese del presente grado di giudizio”. CP_1
La difesa dell' rappresentava come sia effettivamente possibile per il giudice CP_1 compensare le spese di lite. Tale affermazione prende spunto da una corrente giurisprudenziale che afferma l'insindacabilità della facoltà discrezionale del giudicante di decidere sulla compensazione.
Si premette che l'appello è stato proposto con l'esclusivo intento di impugnare un solo capo della sentenza di primo grado, ovvero quello avente ad oggetto la liquidazione delle spese di lite, nella parte in cui il giudice di prime cure, pur accogliendo pienamente la domanda principale, dichiarava integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
In punto di fatto, occorre rilevare che con l'originario ricorso introduttivo, depositato in data 27.02.2023, ritualmente notificato, l'odierna appellante adiva il Tribunale di Roma chiedendo, previa sospensione dell'impugnato avviso di accertamento n. 2022003770 del
25.05.2022, nonché della successiva delibera del 13.12.2022, con cui l'Istituto aveva confermato l'iscrizione d'ufficio della ricorrente alla Gestione commercianti con decorrenza dal 1° settembre 2019, di dichiarare l'illegittimità della predetta iscrizione per mancanza dei presupposti di legge e, per l'effetto, dichiarare come non dovute le somme risultanti nel cassetto previdenziale, vinte le spese di lite.
In data 29.01.2024 si costituiva l' , contestando l'avversa richiesta. Nello specifico CP_1 rilevava che nel corso dell'ispezione era emerso che la direzione dell'attività aziendale era risultata riconducibile alla e pertanto, ritenuta la sussistenza dei requisiti per Pt_2
l'iscrizione d'ufficio alla Cassa di appartenenza, l'Ente rigettava l'opposizione.
Espletata la prova testimoniale e depositate le note autorizzate, all'udienza del 06.05.2025 la causa veniva discussa dalle parti e decisa con sentenza n. 5254/2025, per mezzo della quale il giudice dichiarava l'illegittimità della iscrizione della alla gestione commercianti Pt_2
a decorrere dal 01.09.2019, con compensazione integrale delle spese di lite.
Avverso detta pronuncia l'odierna appellante chiede la riforma nella parte in cui il Tribunale ha compensato integralmente le spese di lite e chiede la liquidazione delle spese del presente grado di giudizio.
Il motivo di appello è meritevole di accoglimento per quanto di ragione e nei limiti che seguono.
Anzitutto va messo in rilievo che la questione principale orbita sulla sussistenza o meno dei requisiti di legge atti a generare l'obbligo di iscrizione della ricorrente alla Cassa gestione
Commercianti, che senza lasciare spazio a perplessità di sorta, è stata risolta con una inequivoca pronuncia giurisdizionale.
In particolare, con riferimento all'attribuzione o meno di uno status dal quale discende l'obbligo contributivo, le fonti stabiliscono che deve sussistere la prova dell'abitualità e della prevalenza della partecipazione personale al lavoro aziendale e nel caso di specie, il dato normativo e giurisprudenziale posto a fondamento della sentenza di prime cure risulta supportato dalla constatazione che le dichiarazioni raccolte in fase di accertamento ispettivo erano difformi dalle dichiarazioni rese nel corso dell'istruttoria. Ciò ha indotto il Giudice ad affermare che la pur proprietaria e amministratrice della società, si è limitata a Pt_2 compiere atti di rilevanza giuridica esterna, fornendo indicazioni operative solo occasionalmente. Ne è discesa la carenza dei presupposti legittimanti l'obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale commercianti, circostanza in realtà già accertabile in fase di opposizione all'iscrizione d'ufficio, con ciò pervenendo ad una soluzione amministrativa della vicenda, evitando il grado di giudizio e l'espletamento della approfondita fase istruttoria.
Tanto premesso, in presenza di una totale soccombenza della parte resistente, l'appello deve essere accolto, e in riforma della sentenza impugnata, nel capo relativo alle spese, l deve CP_1 essere condannato all'integrale corresponsione delle spese integrali di giudizio di primo grado.
La fondatezza dell'originario ricorso introduttivo, infatti, comportava l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali, secondo il principio della soccombenza, salva solo la facoltà di disporre motivatamente la compensazione totale o parziale.
Come noto, la possibilità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite è disciplinata dal comma 2 dell'art. 92 c.p.c. che, derogando al principio della soccombenza, attribuisce tale facoltà al giudice nel caso in cui vi sia soccombenza reciproca, ovvero, nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento di orientamento giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti, nonché ove concorrano altre gravi ed eccezionali ragioni, che devono comunque essere esplicitamente motivate (vedasi Corte Cost. n. 77 del 19.04.2018).
Resta tuttavia fermo che il giudice, chiamato comunque a pronunciarsi sulle spese, deve improntare il ragionamento alla sostanza della questione giuridica trattata, ponendo le predette spese a carico della parte che risulta perdente in giudizio, e ciò deve fare tenendo conto dei parametri di legge, nonché dei criteri di valutazione, che vengono in rilievo al momento della definizione dell'importo riconoscibile al professionista in sede di adozione del provvedimento finale.
Nel caso di specie è stata dichiarata l'illegittimità dell'iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti. Di conseguenza, non v'è dubbio che l'esito vittorioso della lite sarebbe stato della parte originariamente ricorrente, per le ragioni sopra esposte. Ne consegue che la decisione sulla compensazione delle spese di lite è censurabile, in quanto non conforme al diritto.
Pertanto, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, l CP_1
deve essere condannato al pagamento delle spese del primo grado.
Per quanto attiene alla misura dei compensi, si richiama il D.M. n. 55/2014, emanato in forza della L. n. 247/2012, come aggiornato al D.M. n. 147/2022, disciplinante i parametri dei compensi dell'avvocato per la prestazione professionale resa in ambito giudiziale.
Il D.M. n.55/2014 si articola in tabelle che illustrano la determinazione dei compensi, attraverso gli scaglioni, per ciascuno dei quali sono indicati valori minimi, valori medi e massimi, che possono, a loro volta, essere rimodulati, per difetto (in ogni caso non oltre il 50%
e, in riferimento alla fase istruttoria, non oltre il 70%) o per eccesso, avendo riguardo alle caratteristiche dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche di fatto trattate.
Sulla base di tali requisiti, considerato che il merito del giudizio di primo grado atteneva all'opposizione al verbale di accertamento n. 2022003770, che ha implicato l'illegittima iscrizione dell'appellante alla gestione separata, si osserva che il procedimento presentava una minima difficoltà delle questioni giuridiche e di fatto proposte, reputate per nulla complesse.
Il compenso del giudizio di primo grado può quindi essere liquidato applicando la tabella di riferimento, dato il valore della causa compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00 individuato attraverso l'importo complessivo base presuntivamente dovuto dalla ricorrente alla gestione commercianti, quantificato in € 4.460,64.
Orbene, dopo aver individuato lo scaglione di riferimento, che si attaglia al caso di specie, si determinano, per tutto quanto appena argomentato, le cifre indicanti i minimi tariffari, tenendo conto delle fasi effettivamente espletate nel giudizio: € 213,00 per la fase studio, € 213,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 426,00 per la fase istruttoria, € 460,00 per la fase decisionale, per un complessivo importo di € 1.312,00, oltre rimborso forfetario al 15 %, IVA e CPA.
Per quanto concerne le spese del presente gravame, anch'esse devono essere poste a carico dell' soccombente, sulla base del valore del presente grado di giudizio, che ammonta ad CP_1
€ 1.312,00, pari alla somma corrispondente alle spese di giudizio di primo grado, così come riconosciute.
In ragione di ciò, la liquidazione delle spese del corrente grado va effettuata ai sensi del D.M.
n. 55/2014, emanato in forza della L. 247/2012, come aggiornato al D.M. n. 147/2022, tenendo conto della competenza “Corte di Appello” e sulla base dello scaglione “fino a € 5.200,00”.
Anche in questo caso, secondo i minimi tariffari, in ragione della semplicità della fattispecie e senza tener conto della fase istruttoria non espletata, l'importo da liquidare si determina in €
962,00, come da dispositivo, esclusa la fase dell'istruttoria/trattazione non espletata, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA.
P. Q. M.
In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, nel resto ferma, condanna l' al pagamento delle spese processuali di primo grado, che liquida in € CP_1
1.312,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge;
condanna l al pagamento delle spese del presente grado che liquida in € 962,00 CP_1
oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
SA TA GI DI
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
composta dai seguenti magistrati:
GI DI Presidente
Alessandra Trementozzi Consigliera
SA TA Consigliera rel.
ha pronunciato all'udienza del 18/12/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG. N. 1536/2025
TRA
con Avv. MICHELE BARBARO;
Parte_1
Appellante E
Controparte_1
Appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5254/2025 del
06.05.2025,
Conclusioni: come da scritti difensivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato proponeva tempestivo Parte_2 appello avverso la sentenza in oggetto indicata, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via principale e nel merito, in accoglimento del proposto gravame, riformare parzialmente la sentenza n. 5254/2025 del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Quarta
Lavoro, Giudice Dott.ssa Antonella Casoli, pubblicata il 06/05/2025, e, per l'effetto, ferma ogni altra statuizione, condannare l' in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, al pagamento delle spese e competenze professionali del primo grado di giudizio in favore della SI.ra , da liquidarsi secondo i parametri di legge. Parte_2
Con vittoria di spese e competenze professionali anche del presente grado di giudizio, oltre spese forfettarie, Cassa Previdenza Avvocati ed I.V.A. come per legge”.
In data 14.11.2025, l' si costituiva nel presente giudizio, rassegnando la seguente CP_1
conclusione: “Voglia l'On. Le Corte d'Appello adita, decidere come di giustizia, tenendo indenne l' dalle spese del presente grado di giudizio”. CP_1
La difesa dell' rappresentava come sia effettivamente possibile per il giudice CP_1 compensare le spese di lite. Tale affermazione prende spunto da una corrente giurisprudenziale che afferma l'insindacabilità della facoltà discrezionale del giudicante di decidere sulla compensazione.
Si premette che l'appello è stato proposto con l'esclusivo intento di impugnare un solo capo della sentenza di primo grado, ovvero quello avente ad oggetto la liquidazione delle spese di lite, nella parte in cui il giudice di prime cure, pur accogliendo pienamente la domanda principale, dichiarava integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
In punto di fatto, occorre rilevare che con l'originario ricorso introduttivo, depositato in data 27.02.2023, ritualmente notificato, l'odierna appellante adiva il Tribunale di Roma chiedendo, previa sospensione dell'impugnato avviso di accertamento n. 2022003770 del
25.05.2022, nonché della successiva delibera del 13.12.2022, con cui l'Istituto aveva confermato l'iscrizione d'ufficio della ricorrente alla Gestione commercianti con decorrenza dal 1° settembre 2019, di dichiarare l'illegittimità della predetta iscrizione per mancanza dei presupposti di legge e, per l'effetto, dichiarare come non dovute le somme risultanti nel cassetto previdenziale, vinte le spese di lite.
In data 29.01.2024 si costituiva l' , contestando l'avversa richiesta. Nello specifico CP_1 rilevava che nel corso dell'ispezione era emerso che la direzione dell'attività aziendale era risultata riconducibile alla e pertanto, ritenuta la sussistenza dei requisiti per Pt_2
l'iscrizione d'ufficio alla Cassa di appartenenza, l'Ente rigettava l'opposizione.
Espletata la prova testimoniale e depositate le note autorizzate, all'udienza del 06.05.2025 la causa veniva discussa dalle parti e decisa con sentenza n. 5254/2025, per mezzo della quale il giudice dichiarava l'illegittimità della iscrizione della alla gestione commercianti Pt_2
a decorrere dal 01.09.2019, con compensazione integrale delle spese di lite.
Avverso detta pronuncia l'odierna appellante chiede la riforma nella parte in cui il Tribunale ha compensato integralmente le spese di lite e chiede la liquidazione delle spese del presente grado di giudizio.
Il motivo di appello è meritevole di accoglimento per quanto di ragione e nei limiti che seguono.
Anzitutto va messo in rilievo che la questione principale orbita sulla sussistenza o meno dei requisiti di legge atti a generare l'obbligo di iscrizione della ricorrente alla Cassa gestione
Commercianti, che senza lasciare spazio a perplessità di sorta, è stata risolta con una inequivoca pronuncia giurisdizionale.
In particolare, con riferimento all'attribuzione o meno di uno status dal quale discende l'obbligo contributivo, le fonti stabiliscono che deve sussistere la prova dell'abitualità e della prevalenza della partecipazione personale al lavoro aziendale e nel caso di specie, il dato normativo e giurisprudenziale posto a fondamento della sentenza di prime cure risulta supportato dalla constatazione che le dichiarazioni raccolte in fase di accertamento ispettivo erano difformi dalle dichiarazioni rese nel corso dell'istruttoria. Ciò ha indotto il Giudice ad affermare che la pur proprietaria e amministratrice della società, si è limitata a Pt_2 compiere atti di rilevanza giuridica esterna, fornendo indicazioni operative solo occasionalmente. Ne è discesa la carenza dei presupposti legittimanti l'obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale commercianti, circostanza in realtà già accertabile in fase di opposizione all'iscrizione d'ufficio, con ciò pervenendo ad una soluzione amministrativa della vicenda, evitando il grado di giudizio e l'espletamento della approfondita fase istruttoria.
Tanto premesso, in presenza di una totale soccombenza della parte resistente, l'appello deve essere accolto, e in riforma della sentenza impugnata, nel capo relativo alle spese, l deve CP_1 essere condannato all'integrale corresponsione delle spese integrali di giudizio di primo grado.
La fondatezza dell'originario ricorso introduttivo, infatti, comportava l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali, secondo il principio della soccombenza, salva solo la facoltà di disporre motivatamente la compensazione totale o parziale.
Come noto, la possibilità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite è disciplinata dal comma 2 dell'art. 92 c.p.c. che, derogando al principio della soccombenza, attribuisce tale facoltà al giudice nel caso in cui vi sia soccombenza reciproca, ovvero, nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento di orientamento giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti, nonché ove concorrano altre gravi ed eccezionali ragioni, che devono comunque essere esplicitamente motivate (vedasi Corte Cost. n. 77 del 19.04.2018).
Resta tuttavia fermo che il giudice, chiamato comunque a pronunciarsi sulle spese, deve improntare il ragionamento alla sostanza della questione giuridica trattata, ponendo le predette spese a carico della parte che risulta perdente in giudizio, e ciò deve fare tenendo conto dei parametri di legge, nonché dei criteri di valutazione, che vengono in rilievo al momento della definizione dell'importo riconoscibile al professionista in sede di adozione del provvedimento finale.
Nel caso di specie è stata dichiarata l'illegittimità dell'iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti. Di conseguenza, non v'è dubbio che l'esito vittorioso della lite sarebbe stato della parte originariamente ricorrente, per le ragioni sopra esposte. Ne consegue che la decisione sulla compensazione delle spese di lite è censurabile, in quanto non conforme al diritto.
Pertanto, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, l CP_1
deve essere condannato al pagamento delle spese del primo grado.
Per quanto attiene alla misura dei compensi, si richiama il D.M. n. 55/2014, emanato in forza della L. n. 247/2012, come aggiornato al D.M. n. 147/2022, disciplinante i parametri dei compensi dell'avvocato per la prestazione professionale resa in ambito giudiziale.
Il D.M. n.55/2014 si articola in tabelle che illustrano la determinazione dei compensi, attraverso gli scaglioni, per ciascuno dei quali sono indicati valori minimi, valori medi e massimi, che possono, a loro volta, essere rimodulati, per difetto (in ogni caso non oltre il 50%
e, in riferimento alla fase istruttoria, non oltre il 70%) o per eccesso, avendo riguardo alle caratteristiche dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche di fatto trattate.
Sulla base di tali requisiti, considerato che il merito del giudizio di primo grado atteneva all'opposizione al verbale di accertamento n. 2022003770, che ha implicato l'illegittima iscrizione dell'appellante alla gestione separata, si osserva che il procedimento presentava una minima difficoltà delle questioni giuridiche e di fatto proposte, reputate per nulla complesse.
Il compenso del giudizio di primo grado può quindi essere liquidato applicando la tabella di riferimento, dato il valore della causa compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00 individuato attraverso l'importo complessivo base presuntivamente dovuto dalla ricorrente alla gestione commercianti, quantificato in € 4.460,64.
Orbene, dopo aver individuato lo scaglione di riferimento, che si attaglia al caso di specie, si determinano, per tutto quanto appena argomentato, le cifre indicanti i minimi tariffari, tenendo conto delle fasi effettivamente espletate nel giudizio: € 213,00 per la fase studio, € 213,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 426,00 per la fase istruttoria, € 460,00 per la fase decisionale, per un complessivo importo di € 1.312,00, oltre rimborso forfetario al 15 %, IVA e CPA.
Per quanto concerne le spese del presente gravame, anch'esse devono essere poste a carico dell' soccombente, sulla base del valore del presente grado di giudizio, che ammonta ad CP_1
€ 1.312,00, pari alla somma corrispondente alle spese di giudizio di primo grado, così come riconosciute.
In ragione di ciò, la liquidazione delle spese del corrente grado va effettuata ai sensi del D.M.
n. 55/2014, emanato in forza della L. 247/2012, come aggiornato al D.M. n. 147/2022, tenendo conto della competenza “Corte di Appello” e sulla base dello scaglione “fino a € 5.200,00”.
Anche in questo caso, secondo i minimi tariffari, in ragione della semplicità della fattispecie e senza tener conto della fase istruttoria non espletata, l'importo da liquidare si determina in €
962,00, come da dispositivo, esclusa la fase dell'istruttoria/trattazione non espletata, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA.
P. Q. M.
In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, nel resto ferma, condanna l' al pagamento delle spese processuali di primo grado, che liquida in € CP_1
1.312,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge;
condanna l al pagamento delle spese del presente grado che liquida in € 962,00 CP_1
oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
SA TA GI DI