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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17308 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25453/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice CO BI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa da nato il [...] in [...] Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. Davide Ascari, nei confronti del Controparte_1
– a Islamabad, in persona del ministro pro tempore
[...] Controparte_2
– rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato.
FA
ha lamentato la mancata presa in carico da parte dell' ad Parte_1 Controparte_2
Islamabad della domanda di visto per il ricongiungimento con la coniuge sig.ra CP_3 nata a [...] il [...] e con le figlie minori nata a Persona_1
ND BA (Pakistan) il 06/06/2018, nata a [...] il Per_2
17/01/2021, nato a [...] il [...]. Parte_2
Il ricorrente, titolare di permesso di soggiorno, ha riferito di aver ottenuto, in data 5/08/2024 dallo
Sportello Unico per l'Immigrazione di Modena, il nulla osta per il ricongiungimento dei familiari.
Telematicamente inviati i nullaosta alla Rappresentanza Diplomatico Consolare di Pakistan, il ricorrente si è attivato per fissare l'appuntamento presso l'Ufficio Visti dell'Ambasciata per la legalizzazione dei documenti e il rilascio dei visti, senza tuttavia ricevere alcun riscontro da parte dell'Amministrazione resistente.
Dopo aver tentato invano di mettersi in contatto con l' il ricorrente ha adito il Tribunale CP_2 rassegnando le seguenti conclusioni: “annullare il silenzio-rifiuto serbato dall' a CP_2 CP_2
Islamabad intimata con ordine al rilascio dell'appuntamento per formalizzare la richiesta di rilascio del visto di ingresso per motivi di famiglia a (coniuge), CP_3 Persona_1 (figlia), (figlia) e (figlia), con condanna alla rifusione delle Per_2 Parte_2 spese legali sostenute dal ricorrente. Con vittoria di spese.”.
Il si è costituito in giudizio chiedendo dichiararsi cessata la materia del Controparte_1 contendere per aver provveduto nelle more del giudizio alla fissazione dell'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto.
Con note del 6 dicembre parte ricorrente, confermando la ricezione dell'appuntamento, ha insistito per la condanna alle spese dell'amministrazione.
Diritto
Preliminarmente appare opportuno rilevare che la vicenda portata all'attenzione del Tribunale si colloca all'interno di un quadro di vita connotato da una condizione di obiettiva inefficienza dell' a ad Islamabad, circostanza che ha dato luogo ad un vasto contenzioso e che Controparte_2 deve essere attentamente valutata ai fini di individuare la soluzione del caso concreto.
Più in particolare, è significativo che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con nota pubblicata sul sito internet il 7.8.2023, nel dare conto dell'ispezione compiuta su iniziativa del (anche) presso l'Ambasciata di Islamabad per “verificare le Controparte_4 procedure applicate nel rilascio di visti di ingresso per l'Italia” abbia concluso che“[i] primi riscontri del lavoro ispettivo fanno emergere nei Paesi dove si è svolta l'ispezione un contesto ambientale estremamente difficile, anche a causa dell'elevato numero di documenti falsi che quotidianamente vengono presentati a tutte le ambasciate dei Paesi Schengen per ottenere l'ingresso in Europa.” (Nota
Farnesina – ). Controparte_1
Ciò chiarito, il Tribunale rileva che in questa sede assume carattere assorbente il fatto che, nelle more del giudizio, l'amministrazione ha comunicato l'avvenuta fissazione dell'appuntamento.
Dunque, preso atto che l'interesse del ricorrente come dedotto nel presente giudizio ha trovato piena soddisfazione, ritiene doversi procedere alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese processuali, se da un lato la pretesa del ricorrente è risultata fondata, dall'altro non può trascurarsi l'oggettiva difficoltà dell' in Islamabad a gestire un numero di pratiche di CP_2 ricongiungimento straordinariamente elevato, riconosciuta anche da recenti interventi legislativi (artt.
3 e 4 D.L. n. 145/2024, conv. in l. n. 187/2024).
Pertanto, considerato anche che nel caso di specie non è decorso un tempo particolarmente lungo rispetto all'ottenimento del nulla osta prefettizio, le spese possono essere compensate.
Va considerato che notoriamente il Pakistan è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri, ha dato atto che in Pakistan esiste un grave problema legato all'alto numero di domande corredate da documentazione contraffatta o prive dei presupposti di legge.
Nel caso di specie, infine, non può negarsi del tutto la rilevanza dell'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione (Cass 21400/21), che si è subito adoperata per fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone sulla domanda cautelare:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, in data 9 dicembre 2025
Il Giudice
CO BI
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice CO BI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa da nato il [...] in [...] Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. Davide Ascari, nei confronti del Controparte_1
– a Islamabad, in persona del ministro pro tempore
[...] Controparte_2
– rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato.
FA
ha lamentato la mancata presa in carico da parte dell' ad Parte_1 Controparte_2
Islamabad della domanda di visto per il ricongiungimento con la coniuge sig.ra CP_3 nata a [...] il [...] e con le figlie minori nata a Persona_1
ND BA (Pakistan) il 06/06/2018, nata a [...] il Per_2
17/01/2021, nato a [...] il [...]. Parte_2
Il ricorrente, titolare di permesso di soggiorno, ha riferito di aver ottenuto, in data 5/08/2024 dallo
Sportello Unico per l'Immigrazione di Modena, il nulla osta per il ricongiungimento dei familiari.
Telematicamente inviati i nullaosta alla Rappresentanza Diplomatico Consolare di Pakistan, il ricorrente si è attivato per fissare l'appuntamento presso l'Ufficio Visti dell'Ambasciata per la legalizzazione dei documenti e il rilascio dei visti, senza tuttavia ricevere alcun riscontro da parte dell'Amministrazione resistente.
Dopo aver tentato invano di mettersi in contatto con l' il ricorrente ha adito il Tribunale CP_2 rassegnando le seguenti conclusioni: “annullare il silenzio-rifiuto serbato dall' a CP_2 CP_2
Islamabad intimata con ordine al rilascio dell'appuntamento per formalizzare la richiesta di rilascio del visto di ingresso per motivi di famiglia a (coniuge), CP_3 Persona_1 (figlia), (figlia) e (figlia), con condanna alla rifusione delle Per_2 Parte_2 spese legali sostenute dal ricorrente. Con vittoria di spese.”.
Il si è costituito in giudizio chiedendo dichiararsi cessata la materia del Controparte_1 contendere per aver provveduto nelle more del giudizio alla fissazione dell'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto.
Con note del 6 dicembre parte ricorrente, confermando la ricezione dell'appuntamento, ha insistito per la condanna alle spese dell'amministrazione.
Diritto
Preliminarmente appare opportuno rilevare che la vicenda portata all'attenzione del Tribunale si colloca all'interno di un quadro di vita connotato da una condizione di obiettiva inefficienza dell' a ad Islamabad, circostanza che ha dato luogo ad un vasto contenzioso e che Controparte_2 deve essere attentamente valutata ai fini di individuare la soluzione del caso concreto.
Più in particolare, è significativo che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con nota pubblicata sul sito internet il 7.8.2023, nel dare conto dell'ispezione compiuta su iniziativa del (anche) presso l'Ambasciata di Islamabad per “verificare le Controparte_4 procedure applicate nel rilascio di visti di ingresso per l'Italia” abbia concluso che“[i] primi riscontri del lavoro ispettivo fanno emergere nei Paesi dove si è svolta l'ispezione un contesto ambientale estremamente difficile, anche a causa dell'elevato numero di documenti falsi che quotidianamente vengono presentati a tutte le ambasciate dei Paesi Schengen per ottenere l'ingresso in Europa.” (Nota
Farnesina – ). Controparte_1
Ciò chiarito, il Tribunale rileva che in questa sede assume carattere assorbente il fatto che, nelle more del giudizio, l'amministrazione ha comunicato l'avvenuta fissazione dell'appuntamento.
Dunque, preso atto che l'interesse del ricorrente come dedotto nel presente giudizio ha trovato piena soddisfazione, ritiene doversi procedere alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese processuali, se da un lato la pretesa del ricorrente è risultata fondata, dall'altro non può trascurarsi l'oggettiva difficoltà dell' in Islamabad a gestire un numero di pratiche di CP_2 ricongiungimento straordinariamente elevato, riconosciuta anche da recenti interventi legislativi (artt.
3 e 4 D.L. n. 145/2024, conv. in l. n. 187/2024).
Pertanto, considerato anche che nel caso di specie non è decorso un tempo particolarmente lungo rispetto all'ottenimento del nulla osta prefettizio, le spese possono essere compensate.
Va considerato che notoriamente il Pakistan è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri, ha dato atto che in Pakistan esiste un grave problema legato all'alto numero di domande corredate da documentazione contraffatta o prive dei presupposti di legge.
Nel caso di specie, infine, non può negarsi del tutto la rilevanza dell'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione (Cass 21400/21), che si è subito adoperata per fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone sulla domanda cautelare:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, in data 9 dicembre 2025
Il Giudice
CO BI