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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 25/09/2025, n. 1275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1275 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1618/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 17/03/2025 da:
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
MONARDO, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , assistito e difeso dall'avv. Maria SERRANO', come CP_1 C.F._2
da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI: per : come da verbale d'udienza del 16 settembre 2025; Parte_1
per come da verbale d'udienza del 16 settembre 2025. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile il 10 aprile 2013 a Seriate. Parte_1 CP_1
Dalla loro unione è nato minorenne. Per_1 Con ricorso regolarmente depositato, la ricorrente ha chiesto in via principale la pronuncia di divorzio del matrimonio contratto col coniuge.
Regolarmente costituitosi in giudizio, il resistente ha aderito alla domanda sullo status.
All'udienza del 16 settembre 2025, le parti, comparse personalmente, sono state sentite liberamente sui fatti di causa e la ricorrente ha chiesto la pronuncia della sentenza parziale di divorzio, istanza alla quale controparte non si è opposta.
Con ordinanza riservata, il Giudice relatore ha dunque rimesso la causa al Collegio per la decisione sullo stato, decidendo sulle ulteriori istanze avanzate dalle parti.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e deve trovare accoglimento, stante la sussistenza del presupposto previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70 e successive modifiche.
I coniugi, infatti, si sono separati giudizialmente con sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2168/2022 pubblicata in data 6 ottobre 2022 e passata in giudicato.
Pertanto, considerato che non risulta dagli atti né il resistente ha eccepito l'intervenuta riconciliazione, avendo aderito alla domanda di divorzio, considerato altresì il periodo di tempo nel quale si è protratta la separazione e il persistente conflitto tra le parti si ritiene accertato che non possa più essere mantenuta o ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
La causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore per l'ulteriore corso del giudizio, come da separata ordinanza.
Si rinvia alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così statuisce: dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato da e il 10 aprile Parte_1 CP_1
2013 a Seriate;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Seriate (atto n. 8, parte I, anno 2013); spese al definitivo.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 18 settembre 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 17/03/2025 da:
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
MONARDO, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , assistito e difeso dall'avv. Maria SERRANO', come CP_1 C.F._2
da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI: per : come da verbale d'udienza del 16 settembre 2025; Parte_1
per come da verbale d'udienza del 16 settembre 2025. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile il 10 aprile 2013 a Seriate. Parte_1 CP_1
Dalla loro unione è nato minorenne. Per_1 Con ricorso regolarmente depositato, la ricorrente ha chiesto in via principale la pronuncia di divorzio del matrimonio contratto col coniuge.
Regolarmente costituitosi in giudizio, il resistente ha aderito alla domanda sullo status.
All'udienza del 16 settembre 2025, le parti, comparse personalmente, sono state sentite liberamente sui fatti di causa e la ricorrente ha chiesto la pronuncia della sentenza parziale di divorzio, istanza alla quale controparte non si è opposta.
Con ordinanza riservata, il Giudice relatore ha dunque rimesso la causa al Collegio per la decisione sullo stato, decidendo sulle ulteriori istanze avanzate dalle parti.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e deve trovare accoglimento, stante la sussistenza del presupposto previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70 e successive modifiche.
I coniugi, infatti, si sono separati giudizialmente con sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2168/2022 pubblicata in data 6 ottobre 2022 e passata in giudicato.
Pertanto, considerato che non risulta dagli atti né il resistente ha eccepito l'intervenuta riconciliazione, avendo aderito alla domanda di divorzio, considerato altresì il periodo di tempo nel quale si è protratta la separazione e il persistente conflitto tra le parti si ritiene accertato che non possa più essere mantenuta o ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
La causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore per l'ulteriore corso del giudizio, come da separata ordinanza.
Si rinvia alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così statuisce: dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato da e il 10 aprile Parte_1 CP_1
2013 a Seriate;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Seriate (atto n. 8, parte I, anno 2013); spese al definitivo.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 18 settembre 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo