Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 20/06/2025, n. 12135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12135 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 12135/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00967/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 967 del 2022, proposto da
Canale 6 TVM S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Roberto Mazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Donatella Rossi in Roma, via XX settembre n. 3;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
Telequattro S.r.l., Telefriuli S.p.A., non costituite in giudizio;
per l'annullamento
- della nota Mise AOO_COM. Registro Ufficiale.U.0134335. 04-11-2021, notificata a mezzo PEC il giorno 04.11.2021, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali - Div. IV, in riferimento al Bando per la “formazione delle Graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) in ambito locale a cui assegnare la capacità trasmissiva delle reti di 1° e 2° livello dell’area tecnica n. AT06 – FRIULI VENEZIA GIULIA”, comunicava che le domande presentate dalla società Canale 6 TVM s.r.l. ed identificate con i nn. 930309263567 – 1736731065848 – 8917109692291 e 1675438483986 per i marchi Canale 6 LCN 88 – TVM LCN 87 – CANALE 6 HD LCN 588 e CANALE 6 TVM LCN 587 erano state ritenute non idonee;
- della determina in data 04.11.2021 del Ministero dello Sviluppo economico, Direzione Generale per i Servizi di comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali e della allegata graduatoria, contenente i punteggi conseguiti dai partecipanti ammessi alla procedura per l’assegnazione di capacità trasmissiva a Fornitori di Servizi di Media Audiovisivi operanti in ambito locale, per l’area tecnica AT06 – Friuli Venezia Giulia;
- della graduatoria provvisoria assegnazione LCN Marchi a carattere commerciale – AT06 – Friuli Venezia Giulia;
- della graduatoria provvisoria assegnazione LCN Marchi a carattere comunitario – AT06 – Friuli Venezia Giulia;
- della determina in data 15.12.2021 del Ministero dello sviluppo Economico - Direzione Generale per i Servizi di comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali e della allegata graduatoria provvisoria, contenente i punteggi conseguiti dai partecipanti ammessi alla procedura per l’assegnazione della numerazione automatica dei canali a Fornitori di servizi di Media Audiovisivi operanti in ambito locale, le numerazioni provvisoriamente assegnate e quelle ancora provvisoriamente disponibili per l’area tecnica n. 6 – Friuli Venezia Giulia;
- della determina in data 23.12.2021 del Ministero dello sviluppo Economico - Direzione Generale per i Servizi di comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali e della allegata graduatoria, contenente i punteggi conseguiti dai partecipanti ammessi alla procedura per l’assegnazione della numerazione automatica dei canali a Fornitori di Servizi di Media Audiovisivi operanti in abito locale, area tecnica A06 Friuli Venezia Giulia;
- del bando per la formazione delle Graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) in ambito locale a cui assegnare la capacità trasmissiva delle reti di 1° e 2° livello dell’area tecnica n. AT06 – Friuli Venezia Giulia;
- della nota prot. n. 146475 del 28.09.2021 dell’Ispettorato territoriale MISE del Friuli Venezia Giulia;
- di ogni altro atto, oltre a quelli specificati, ancorché non conosciuto, antecedente, successivo, connesso, collegato, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 marzo 2025 il Presidente Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. La Società Canale 6 TVM S.r.l., operatore di rete, con il ricorso all’esame del OLlegio ha impugnato la nota con cui sono state ritenute non idonee le domande presentate dalla stessa per i marchi Canale 6 LCN 88 – TVM LCN 87 – CANALE 6 HD LCN 588 e CANALE 6 TVM LCN 587 in relazione al Bando per la “formazione delle Graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) in ambito locale a cui assegnare la capacità trasmissiva delle reti di 1° e 2° livello dell’area tecnica n. AT06 – FRIULI VENEZIA GIULIA”, unitamente al bando ed agli atti ulteriori e alle graduatorie riportati in epigrafe.
1.1. Il provvedimento su richiamato è così motivato: “…i suddetti marchi risultano veicolati – seppure saltuariamente – impropriamente attraverso la frequenza CH 31 UHF che codesta Società esercisce abusivamente. L’Ispettorato territoriale del Friuli Venezia Giulia ha informato tempestivamente lo scrivente Ufficio, da ultimo con nota prot. N. 146475 del 28 settembre 2021, in merito ai procedimenti di volta in volta avviati nei confronti di codesta Società che, nonostante le reiterate intimazioni, ha continuato ad esercire abusivamente la frequenza.” .
2. Sono stati dedotti i seguenti motivi di censura: “Violazione ed errata applicazione di Legge e Regolamenti (– Bando per la formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) in ambito locale a cui assegnare la capacità trasmissiva della rete di I° livello dell’area tecnica n. 6 – Friuli Venezia Giulia -). Eccesso di potere” .
La ricorrente sostiene di non aver mai esercito abusivamente la frequenza CH 31 UHF, non avendo acceso nessun impianto su tale frequenza dal OL IA (PN), luogo dove sarebbe ospitato soltanto l’impianto dell’emittente Telecapri, nonché dalle località M.te San CH (GO), Chiampore di UG (TS) e M. te Belvedere Trieste ed essendosi limitata nel corso degli anni a presentare vari progetti tecnicamente compatibili con il piano nazionale delle frequenze ricevendo sempre un diniego asseritamente illegittimo. Comunque dalla postazione di Porzus di Attimis (UD) il Canale 31 UHF poteva quantomeno essere riacceso con le limitazioni indicate nella delibera n. 480/14/Cons; si rileva che il provvedimento di revoca di tale autorizzazione è stato impugnato davanti al T.a.r. del Lazio, con ricorso n. 2020/05692, allora pendente.
3. Si è costituito in giudizio il Ministero dello Sviluppo economico.
Fissata l’udienza di smaltimento del 28 marzo 2025 per la sua definizione, detta Amministrazione, che medio tempore ha assunto la denominazione di Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha depositato memoria difensiva e documentazione.
4. Infine alla predetta udienza, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Il ricorso è destituito di fondamento.
5.1. Come si è visto in precedenza il motivo posto a fondamento dell’inidoneità delle domande presentate dalla odierna ricorrente in relazione al bando in epigrafe riportato è l’esercizio abusivo della frequenza CH 31 UHF, dato dalla stessa in questa sede contestato.
Purtuttavia la stessa ricorrente ammette che sull’autorizzazione ad esercire su tale frequenza era intervenuta la revoca in quanto i progetti per superare interferenze erano stati ritenuti non rispettosi dei vincoli radioelettrici stabiliti dalla Delibera AGCOM 402/15/CONS. Il ricorso n. 5692/2020, pendente al momento della proposizione di quello qui in esame, è stato respinto dalla sezione con sentenza n. 12855 del 25 giugno 2024. Ad ogni modo – questo è l’elemento dirimente – la revoca non è mai stata sospesa e perciò era pienamente efficace, atteso che la domanda cautelare proposta con tale ricorso è stata respinta con ordinanza n. 6073 del 30 settembre 2020, non appellata.
Peraltro anche l’autorizzazione concernente il CH 22 UHF è stata revocata ed il ricorso (RG 5696/2020) avverso il relativo provvedimento è stato respinto con sentenza n. 12856 del 25 giugno 2024, con rigetto della domanda cautelare con ordinanza n. 6074 del 30 settembre 2020, pure non appellata.
5.2. Ne deriva che correttamente le domande presentate dalla ricorrente nell’ambito della procedura di che trattasi sono state ritenute non idonee, posto che il relativo bando, all’art. 2, rubricato “Soggetti ammessi alla procedura”, per quanto qui interessa, stabiliva: “Possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura: a) tutti i soggetti titolari, alla data di pubblicazione del bando, di autorizzazione per fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale per uno o più marchi, ai sensi della delibera AGCOM n. 353/11/Cons, e diffusi con relativa numerazione automatica (LCN), attribuita ai sensi della delibera n. 366/10/Cons, nell’area tecnica n. 6 – Friuli Venezia Giulia” . È infatti evidente che mancasse l’autorizzazione ad esercire sulla frequenza CH 31 UHF e non solo.
6. Deve, pertanto, concludersi che il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere respinto.
7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, ponendosi a carico della ricorrente, e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso, come in epigrafe proposto;
- condanna la ricorrente alla refusione delle spese di giudizio, che liquida forfetariamente in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), otre oneri di legge, in favore dell’Amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2025 con l'intervento dei Magistrati:
Rita Tricarico, Presidente, Estensore
Luca De Gennaro, Consigliere
Silvia Piemonte, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO