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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/06/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 183/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...],
e da
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.
Giancarlo Biazzo, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del dì 07.05.2025.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile a Vittoria l'11.09.2004, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 46, parte I, dell'anno 2004, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dall'unione coniugale sono nati i figli (Comiso, 02.04.2007), (Vittoria, Per_1 Per_2
30.08.2010) e (Vittoria, 27.08.2018); Per_3 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 31.01.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
Affidare i figli minori in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la casa familiare sita in Vittoria in Via O.
Sortino, 30, con collocamento prevalente con la madre IG.ra . Le decisioni di Parte_2 maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Assegnare la casa familiare sita in Vittoria in Via O. Sortino, 30, alla SI.ra , con Parte_2 ogni arredo e pertinenza.
Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli come a seguire: il padre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé i figli minori , e il sabato dalle 16,00 alle Per_1 Per_2 Per_3
20,30, compatibilmente con le eIGenze scolastiche dei minori;
Disporre che il IG. provveda al mantenimento dei figli, in via indiretta, mediante Parte_1 versamento alla IG.ra , dell'importo mensile di Euro € 1.000,00 (euro mille) da Parte_2
versarsi entro il giorno 5 di ogni mese. La somma sarà soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat purché l'indice sia positivo.
Disporre altresì che il IG. provveda al pagamento del 50% delle spese mediche Parte_1
non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate.
i coniugi dichiarano di rinunciare al reciproco mantenimento, di avere risolto ogni altro aspetto economico e di rinunciare, vicendevolmente, ad ogni ulteriore richiesta;
i coniugi potranno variare le rispettive residenze e si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio”; che l'udienza di comparizione del dì 07.05.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le condizioni di separazione concordate relativamente ai figli e inerenti ai rapporti economici tra le parti non appaiono in contrasto con l'interesse della prole né a disposizioni di legge e, possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale d ei coniugi e che Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio c ivile a Vittoria in data 11.09.2004, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 46, parte I, dell'anno 2004;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Vittoria perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di conIGlio della Sezione Civile del Tribunale, il 12.06.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 183/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...],
e da
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.
Giancarlo Biazzo, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del dì 07.05.2025.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile a Vittoria l'11.09.2004, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 46, parte I, dell'anno 2004, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dall'unione coniugale sono nati i figli (Comiso, 02.04.2007), (Vittoria, Per_1 Per_2
30.08.2010) e (Vittoria, 27.08.2018); Per_3 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 31.01.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
Affidare i figli minori in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la casa familiare sita in Vittoria in Via O.
Sortino, 30, con collocamento prevalente con la madre IG.ra . Le decisioni di Parte_2 maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Assegnare la casa familiare sita in Vittoria in Via O. Sortino, 30, alla SI.ra , con Parte_2 ogni arredo e pertinenza.
Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli come a seguire: il padre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé i figli minori , e il sabato dalle 16,00 alle Per_1 Per_2 Per_3
20,30, compatibilmente con le eIGenze scolastiche dei minori;
Disporre che il IG. provveda al mantenimento dei figli, in via indiretta, mediante Parte_1 versamento alla IG.ra , dell'importo mensile di Euro € 1.000,00 (euro mille) da Parte_2
versarsi entro il giorno 5 di ogni mese. La somma sarà soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat purché l'indice sia positivo.
Disporre altresì che il IG. provveda al pagamento del 50% delle spese mediche Parte_1
non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate.
i coniugi dichiarano di rinunciare al reciproco mantenimento, di avere risolto ogni altro aspetto economico e di rinunciare, vicendevolmente, ad ogni ulteriore richiesta;
i coniugi potranno variare le rispettive residenze e si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio”; che l'udienza di comparizione del dì 07.05.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le condizioni di separazione concordate relativamente ai figli e inerenti ai rapporti economici tra le parti non appaiono in contrasto con l'interesse della prole né a disposizioni di legge e, possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale d ei coniugi e che Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio c ivile a Vittoria in data 11.09.2004, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 46, parte I, dell'anno 2004;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Vittoria perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di conIGlio della Sezione Civile del Tribunale, il 12.06.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti