Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 30/05/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
Nr. 59 /2024 R.G. Trib.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
La G.O.P. del Tribunale di Caltanissetta, Sabina Giunta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 14/05/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
nato a [...] il [...] e residente in [...] C.F. Parte_1 [...]
), rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Sanfilippo, ed elettivamente C.F._1
domiciliata in Riesi, via Roma, 97/99.
- opponente- contro
– in persona del Presidente, Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro Il Grande n. 21, c.f. P.IVA_1
- in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti Controparte_2 con sede in Roma, ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 448/98 nonché della procura a rogito della
Dott.ssa notaio in Tivoli, repertorio n. 37521 (raccolta n. 5762) del 3.7.2014, Persona_1
reg. in pari data al n. 3404, Serie 1T - rappresentato e difeso dagli Avv.ti dell'INPS Carmelo
Russo e Stefano Dolce ed elettivamente domiciliato in Caltanissetta, via Val d'Aosta 14/d.
e nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, con sede legale in Roma, Cap 00142, Via Giuseppe Grezar 14, e con sede in
Caltanissetta, viale della Regione n. 172, rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Edda Maria
Balistreri.
- opposti -
1
OPPONENTE:
Preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva della comunicazione preventiva di ipoteca, dei ruoli e delle cartelle di pagamento impugnati, concorrendo gravi motivi in considerazione della fondatezza delle eccezioni del ricorrente, nonché del pericolo di un danno grave ed irreparabile conseguente ad un'azione espropriativa da parte della Controparte_3
;
[...]
Nel merito, ritenere e dichiarare l'illegittimità e/o l'infondatezza dei ruoli, delle cartelle di pagamento, nonché della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnati per le causali sopra spiegate e, conseguentemente, annullarli, dichiararli nulli, ovvero con qualsiasi altra formula renderli giuridicamente inefficaci, dichiarando comunque non dovuta somma alcuna a nessun titolo da parte dell'odierno ricorrente. Il tutto con vittoria di spese e compensi
e onorari di causa.
CP_2
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, previa revoca dell'eventuale sospensione dell'esecuzione, -in via preliminare, ritenere e dichiarare l'inammissibilità del ricorso, relativamente alle domande relative all'an e al quantum dei contributi, in quanto proposto oltre il termine di quaranta giorni ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.lgs. n. 46/1999;
- sempre in via preliminare e senza recesso, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' in ordine a pretesi vizi della comunicazione preventiva di ipoteca e comunque ritenere e di are l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., in quanto proposta oltre il termine di venti giorni;
- nel merito, confermare in toto gli avvisi di addebito opposti (in subordine, senza recesso, soltanto in parte) e mandare assolto l' dalle domande tutte proposte nei suoi confronti. CP_2
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
: Controparte_3 in via preliminare, dichiarare l'estraneità della rispetto a tutti i motivi di doglianza CP_4 sollevati in ricorso relativi all'operato dell'ente impositore;
- Sempre in via preliminare, rigettare l'avversa richiesta di sospensione dell'efficacia dell'avviso, non sussistendone i presupposti;
- Nel merito rigettare tutte le domande proposte avverso la perché inammissibili, CP_4 infondate o con qualsiasi altra statuizione;
- Dichiarare comunque la legittimità dell'operato della CP_4
- Condannare in ogni caso la ricorrente e/o l' al pagamento delle spese e compensi CP_2 del presente giudizio in favore della Controparte_5
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 19/01/2024 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
2 29276202300000151000, per la somma complessiva di € 1.832.027,59 , di cui € 26.923,26 per il presunto omesso versamento di contributi IVS, ivi incluse sanzioni, interessi ed oneri accessori per gli anni 2009 e 2015, notificata in data 03.01.2024, con cui l' Controparte_3
aveva richiesto il pagamento delle somme ivi analiticamente indicate.
[...]
Il medesimo allegava che la comunicazione preventiva in questione era relativa alle pretese contributive di cui agli avvisi di addebito limitatamente a quella parte inerente agli avvisi di addebito, contraddistinti, nell'elenco di cui infra, dai medesimi numeri indicati in ricorso e di competenza dell'adito Giudice del Lavoro:
1) n. 59220150000977522000, relativa a contributi IVS sul reddito ecced. il minimale, anno
2009, presuntivamente notificata il 16.11.2015, di importo pari ad € 13.502,88;
2) n. 59220160000472267000 relativa a contributi IVS fissi e somme aggiuntive anno 2015, presuntivamente notificata il 18.05.2016, di importo pari ad € 2.756.86;
3) n. 59220160001298654000 relativa a contributi IVS fissi e somme aggiuntive anno 2015, presuntivamente notificata il 22.11.2016, di importo pari ad € 2.730,95;
4) n. 59220180001453985000 relativa a contributi IVS sul reddito ecced. il minimale e somme aggiuntive, fissi e somme aggiuntive anno 2009, presuntivamente notificata il 24.01.2019, di importo pari ad € 7.932.57; per l'importo complessivo di € 26.923,26.
Ha quindi convenuto in giudizio l' e l' (nel seguito, CP_2 Controparte_3 per brevità, anche solo , chiedendo accertarsi l'illegittimità dell'intimazione di CP_4
pagamento, per omessa notificazione degli atti presupposti e dichiararsi che nulla è dovuto, in relazione a detta intimazione di pagamento, in quanto i contributi di cui agli avvisi sarebbero estinti per prescrizione.
Si è costituita l' che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto ai CP_2 motivi di opposizione dedotti contro l'intimazione impugnata, trattandosi di atto proveniente non dall'ente impositore ma dall'agente della riscossione, cui è stato affidato il recupero del debito contributivo successivamente all'iscrizione a ruolo.
L'Ente ha eccepito inoltre la tardività dell'iniziativa di controparte in quanto esperita oltre il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica degli avvisi di addebito;
al riguardo, ha rilevato come questi ultimi siano stati notificati nelle date riportate nell'intimazione di pagamento, come si evince dagli avvisi di ricevimento offerti in comunicazione [doc. 1 e 2 ]. CP_2
Ha osservato, peraltro, che lo spirare del suddetto termine ha reso definitivo il credito contributivo oggetto dagli avvisi impugnati e la debenza di tali somme non è in alcun modo inficiata dall'eventuale nullità della loro notifica, in quanto la relativa eccezione avrebbe dovuto
3 essere fatta valere nel termine di 20 giorni ex art. 617 cpc.
Quanto alla prescrizione, ha rilevato che, con riguardo ai periodi antecedenti la notifica degli avvisi, ogni questione al riguardo è ormai preclusa dalla loro definitività mentre con riguardo al periodo successivo, grava sul concessionario della riscossione l'onere di dimostrare di aver tempestivamente notificato gli atti interruttivi del termine prescrizionale.
Si è costituita l' che ha argomentato sul rigetto Controparte_6
del ricorso evidenziando la mancata maturazione della prescrizione.
La causa è stata istruita attraverso la produzione documentale,
All'udienza del 14/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per discussione e decisione, la sottoscritta G.O.P. veniva delegata alla trattazione del presente giudizio.
Nelle note scritte depositate, i procuratori delle parti hanno discusso la causa e si sono infine riportati alle conclusioni di cui ai rispettivi atti, sopra trascritte.
La GOP definisce il procedimento con l'adozione, fuori udienza, della sentenza.
*******
Sembra opportuno rammentare, anzitutto, che - come ribadito da Cass. 15116/2015 - il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.);
c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata
(art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1).
4 Nel caso di specie, pare che il ricorrente, impugnando un'intimazione di pagamento unitamente agli atti presupposti, abbia inteso proporre tanto un'opposizione di merito (“contro l'iscrizione al ruolo”, ex art. 24 co. 5 d.lgs. n. 46/1999), onde invocare la prescrizione dei crediti di cui agli avvisi di addebito, maturata prima della notifica dei titoli esecutivi stragiudiziali, quanto domanda, ex art. 615 c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di (“asserita” o “eventuale”) notificazione degli avvisi stessi.
Infatti, “laddove si facciano valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risulta essere stata notificata la cartella e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi del
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, nel termine di 40 giorni dalla notifica della cartella (come avviene, ad es., quando si vuol far valere la prescrizione dei contributi verificatasi prima della notifica della cartella), è necessario recuperare l'azione dimostrando innanzi tutto che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo…” (Cass. n. 29294/2019).
Non sembra, del resto, potersi dubitare che l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, emessa sulla base di cartelle di pagamento o avvisi di addebito, con la quale la parte deduca che tale atto costituisce il primo con il quale è venuta a conoscenza del credito vantato dall'Ente impositore, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione degli atti presupposti, vada qualificata come opposizione c.d. recuperatoria (cfr. Cass. n. 20489/2018).
A fronte di entrambe le domande, dunque, il difetto di notificazione degli avvisi d'addebito può ritenersi dedotto in funzione meramente recuperatoria.
Nella fattispecie in esame, parte ricorrente ha esperito l'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., avendo eccepito l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva, nonché la mancata notifica delle cartelle di pagamento (cfr. Cass. 16425/2019).
Sulle cartelle impugnate, proprio la circostanza che la parte ricorrente abbia dedotto, oltre che l'intervenuta prescrizione, anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento consente di ritenere infondata l'eccezione di carenza di interesse ad agire sollevata dall' . CP_2
Ed infatti, la giurisprudenza di legittimità, ha precisato che “in materia di riscossione di crediti previdenziali, qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti
(nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva” (così da ultimo Cass. 6723/2019).
5 Da ciò consegue, come logico corollario, che l'azione è ammissibile qualora la parte alleghi, come nel caso di specie, che la cartella di pagamento non sia stata notificata, posto che l'azione ha evidente funzione recuperatoria.
Ed invero la normativa vigente dispone che i contributi obbligatori si prescrivano in 5 anni dal giorno in cui dovevano essere versati (R.D.L. 1827/1935 art. 55, convertito in legge
1155/1936). I termini del versamento dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dai suddetti enti sono gli stessi previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (art. 18 c. 4 d. lgs.
241/1997). Tali termini possono essere modificati da un DPCM tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili di imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione (art. 12 c. 5 d. lgs. 241/1997). Il DPCM trova fondamento normativo nel d. lgs. 241/1997 e ne integra le previsioni, esso ha natura regolamentare ed assume rango di fonte normativa (Cass. 17970/2022; Cass. 24047/2022; Cass. 22336/2022; Cass.
21816/2022).
Occorre, tuttavia, verificare, se l'allegazione del ricorrente in merito all'omessa notifica delle cartelle sia effettivamente fondata. CP_2
Entrambi gli Enti hanno depositato le copie delle notifiche delle cartelle sottostanti, e procedendo per ordine, si ricava che:
1. l'avviso di addebito contrassegnato in ricorso al n. 1 e precisamente l'avviso di addebito n.
592 2015 0000977522, relativo a contributi IVS sul reddito ecced. il minimale, anno 2009,
l' ha depositato copia racc. a/r ove si evince che l'avviso è stato notificato in data CP_2
16.11.2015 a mani della madre (cfr. all.1 tiff ) e non opposta nei Parte_2 CP_2
termini di 40 gg;
pertanto, la notifica di detto avviso è da considerarsi regolare;
premessa la notifica dell'avviso di addebito in data 16 novembre 2015, la successiva notifica dell'intimazione di pagamento è avvenuta da parte di tramite l'intimazione di pagamento CP_4
N. 292 2018 90003871 22/000, asseritamente notificata il 24.01.19 / 27.02.2019 per compiuta giacenza e rinotificata con successiva intimazione di pagamento n. 29220239000105403000 il
13.06.2023 ex art 139 cpc e successivamente con la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29276202300000151000, notificata in data 03.01.2024.
Ora, tornando al caso di specie, deve evidenziarsi che l'intimazione di pagamento N. 292 2018
90003871 22/000 (notificata in data 24/01/2019) la stessa risulta notificata all'opponente tramite posta per compiuta giacenza.
6 Venendo quindi all'esame delle contestazioni sulla regolarità della notifica dell'avviso di addebito preme ricordare che l'art. 26 comma 1 del DPR 607/1973 prevede che la notifica della cartella di pagamento, o in questo caso dell'avviso di addebito, “può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove
è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”. È pacifico che nel caso di specie per la notifica dell'avviso di addebito avesse utilizzato la posta raccomandata con avviso di ricevimento, poi CP_4
ritornata al mittente per compiuta giacenza.
“In tema di riscossione di contributi previdenziali, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del D.P.R. n.
602 del 1973, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con
l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione” (Cass. Sent. n. 19270/2018).
Dunque, la notifica eseguita direttamente dall'Ente a mezzo del servizio postale non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazione di atti giudiziari, ma solo alle disposizioni relative alla raccomandata ordinaria disciplinate dal regolamento postale (D.M. 9 aprile 2011, articoli
32 e 37).
Né tale soluzione sulla c.d. "notifica postale diretta" risulta essere contraddetta dalla recente pronunzia delle Sezioni Unite n. 10012 del 15 aprile 2021, che ha sì affermato la necessità di produrre in giudizio l'avviso di ricevimento contenente la comunicazione di avvenuto deposito
(C.A.D.) per l'ipotesi di irreperibilità "relativa" del destinatario, ma con riguardo alle notifiche degli atti impositivi tributari e degli atti processuali eseguite ex L. 20 novembre 1982, n. 890
(cfr. per una tale lettura, Cass. n. 38548 del 06/12/2021 cit.).
7 A tale autorevole e più recente filone ermeneutico si ritiene di prestare adesione, dovendosi dunque ritenere non necessario ai fini della validità della notifica cd. diretta, eseguita a mezzo posta ai sensi dell'art. 26 dpr. 602/1973, l'invio di una raccomandata informativa in caso di irreperibilità relativa del destinatario, essendo quindi sufficiente il rilascio dell'avviso di giacenza.
Nel caso di specie, le annotazioni compiute dall'ufficiale postale, indicate sulla busta, fanno fede fino a querela di falso, e sono ampiamente sufficienti a far ritenere la notifica validamente perfezionatasi decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza.
Pertanto, poiché nella specie ha prodotto copia della busta attestante la compiuta CP_4
giacenza del 24/01/2019, il Tribunale ritiene che alcun adempimento probatorio ulteriore dovesse esser posto a carico degli enti convenuti.
Trattandosi di contributi del 2009, ritenuta valida la notifica a mani della madre, da parte dell' del 16/11/2015, ed essendo l'atto interruttivo successivo (N. 292 2018 90003871 CP_2
22/000, notificato per compiuta giacenza perfezionatasi in data 27.02.2019 (essendo l'avviso del 24/01/2019) la prescrizione non risulta maturata.
2. Relativamente all'avviso indicato in ricorso al N. 2) e precisamente l'avviso n.
59220160000472267000 – su contributi IVS fissi e somme aggiuntive anno 2015, l' ha CP_2
depositato copia racc. a/r ove si evince che l'avviso è stato notificato in data il 18.05.2016 a mani della madre.
L ha depositato l'intimazione di pagamento n. 292 Controparte_6
2022 90000834 79/000, del 11/02/2022, ove insiste anche l'avviso di addebito impugnato, che risulta notificato in data 11/04/2022 a mani del ricorrente;
l'avviso di addebito impugnato pertanto risulterebbe ipoteticamente prescritto il 18/05/2021, ma nel caso de quo, il termine prescrizionale è comunque decorso, anche alla stregua della normativa emergenziale introdotta con l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
27/2020, da un lato, e con l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, dall'altro. Orbene, la prescrizione del credito contributivo di cui all'avviso di addebito n. 59220160000472267000 – la quale doveva maturare il 18/05/2021 - per effetto della sospensione (129 giorni + 182 giorni), sarebbe, per contro, maturata il 25/03/2022; di talché la notifica dell'intimazione di pagamento N. 292 2022
90000834 79/000, effettuata all'odierno opponente in data 11/04/2022, non ha validamente interrotto il decorso della prescrizione quinquennale che è spirata.
3. Lo stesso non può dirsi per l'avviso indicato al n. 3) del ricorso e precisamente l'avviso n.
8 59220160001298654000 relativo a contributi IVS fissi e somme aggiuntive anno 2015;
l' ha depositato copia racc. a/r ove si evince che l'avviso è stato notificato in data il CP_2
22.11.2016 a mani di Parte_2
Il termine prescrizionale del relativo credito è stato interrotto, dall' Controparte_6 tramite l'intimazione di pagamento n. 292 2022 90000834 79/000, del
[...]
11/02/2022, ove insiste anche l'avviso di addebito impugnato, (notificata in data 11.04/2022 - cfr. all.7 ; successivamente, la prescrizione è stata altresì interrotta dalla notifica della CP_4
comunicazione preventiva di ipoteca n. 29276202300000151000, notificata in data 03.01.2024,
(cfr. all.3 . CP_4
In particolare, il termine prescrizionale non è decorso alla stregua della normativa emergenziale introdotta con l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020 e ss modificazioni, dalla legge n.
21/2021.
Ed invero, la prescrizione del credito contributivo di cui all'avviso di addebito n.
59220160001298654000 – la quale doveva maturare il 22.11.2021 - per effetto della sospensione (129 giorni + 182 giorni), sarebbe, per contro, maturata il 29/09/2022; di talché, la notifica effettuata all'odierno opponente, in data 11.04.2022, dell'intimazione di pagamento N.
29220229000083479000, ha validamente interrotto il decorso della prescrizione.
4. Relativamente all'avviso di addebito contrassegnato in ricorso al n 4 e precisamente per l'avviso di addebito n. 59220180001453985000 relativo a contributi IVS sul reddito ecced. il minimale e somme aggiuntive, fissi e somme aggiuntive anno 2009., l' ha depositato copia CP_2 della ricevuta di ritorno recante, vergata a penna, la dicitura AT ON (Inc)” con la CP data 24/01/2019 e la sottoscrizione, illeggibile, dell'agente postale (cfr. all. 4 ). CP_2
A tal proposito la notifica deve ritenersi rituale, poiché alla luce del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602, art. 26, comma 1, essa si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica: l'avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l'atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di attestazione dell'agente postale assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. (v. Cass. n.19667/2019, che richiama Cass. n.4275/2018 e n. 29022/2017).
In tale sistema è l'ufficiale postale a garantire, nell'avviso di ricevimento, la regolare esecuzione della notifica e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella (Cass. n.
6295/2014; Cass. n. 4275/2018).
9 Anche la relazione tra la persona cui l'atto è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un accertamento preliminare di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente impugnabile soltanto in tal modo, attesa la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (cfr. Cass.
27 maggio 2011 n. 11708; Cass. 19 marzo 2014 n. 6395; Cass., 7 marzo 2018, n. 5404).
Ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario (Cass. Sez. Un. n. 9962/2010); infatti, come detto, l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione.
È onere del destinatario provare la mancanza di collegamento con il luogo di consegna e, all'uopo, non è neppure sufficiente la documentazione anagrafica, che ha valore meramente presuntivo, in assenza della proposizione di querela di falso (v., ex multis, Cass. n. 10170/2016;
Cass. n. 23521/2019).
Pertanto, non avendo il ricorrente impugnato l'avviso di addebito n. 59220180001453985000 nel termine di 40 gg l'intimazione è valida. Non può nemmeno, quindi ritenersi prescritto, poiché l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 03.01.2024 da parte di CP_4
tramite la notifica della comunicazione preventiva di ipoteca n. 29276202300000151000, ( cfr. all.3 . CP_4
In conclusione, per agli avvisi di addebito n. 592 2015 0000977522, n. 59220160001298654000
e n. 59220180001453985000, la prescrizione non può essere dichiarata;
mentre per l'avviso di pagamento n. 5922016000047226700 può essere dichiarata la prescrizione.
Il ricorso pertanto può trovare parziale accoglimento.
Quanto alle spese di lite, in considerazione della soccombenza reciproca e delle oscillazioni giurisprudenziali in punto al regime della prescrizione maturata successivamente alla notifica del titolo di riscossione contributiva non opposto, appare equa l'integrale compensazione tra tutte le parti.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 59/2024 R.G., disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara prescritti i crediti di cui all'avviso di addebito: n. 59220160000472267000 relativa a contributi IVS fissi e somme aggiuntive anno 2015, notificata il 22.11.2016;
- conferma gli avvisi di addebito n. 59220150000977522000, n. 59220160001298654000
e n. 59220180001453985000 e il relativo l'obbligo di pagamento delle somme ivi portate;
- dichiara integralmente compensate, tra tutte le parti, le spese di lite.
Caltanissetta, 30/05/2025
La G.O.P.
Sabina Giunta
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