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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/03/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G: 1276/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente - dott. Luigia Franzese - Giudice - dott. Maria Rita Guarino - Giudice Relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1276/2021promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Tartaglione Pasquale, presso cui elettivamente Parte_1 domicilia
RICORRENTE
Contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Senese Italia, presso cui elettivamente domicilia CP_1
RESISTENTE
AVV. SANTUCCI LUISA, curatrice degli interessi dei figli minori
INTERVENUTO
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI Le parti costituite hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Il P.M ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti contraevano matrimonio con rito concordatario in Napoli (NA) in data 16.07.2005 e dalla loro unione nascevano i figli l 15.04.2007, e il 28.05.2009. Per_1 Per_2
In data 17.03.2014 le parti si accordavano consensualmente per la separazione e con decreto del Tribunale di Santa Maria C.V. del 17.04.2014 e (R.G. 5189/2013) il Presidente del Tribunale omologava l'accordo alle seguenti condizioni:
“a) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
b) I figli vengono affidati ad entrambi i genitori, con elezione di domicilio e di residenza stabile dei minori presso la casa familiare sita in Caserta alla via Iannelli nr.3; c) Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione e alla salute dei figli (scuola ,tempo libero, sport etc.) verrà presa di comune accordo da entrambi i genitori;
d) Il padre potrà vedere e tenere con se i figli il mercoledì ed il sabato dalle ore 16,00 alle ore 20,00 e a domeniche alterne dalle 10,00 alle 21,00. Durante le festività natalizie i minori staranno dal 23.12 al 31.12 con la madre
e dal 01.01 al 06.01 con il padre. Le vacanze pasquali con ciascun genitore ad anni alterni. Durante il periodo estivo, i minori trascorreranno con il padre 15 giorni consecutivi;
che il sig. comunicherà entro il 1 giugno di ogni Parte_1 anno;
d) Nel caso in cui uno dei coniugi si allontanerà con i minori per un periodo superiore ad un giorno, avrà l'obbligo di comunicare all'altro con esattezza la località ed il periodo;
Il signor si impegna a comunicare alla sig.ra Parte_1
quanto prima il nuovo domicilio;
e) La casa coniugale di via Iannelli nr. 33 in Caserta viene assegnata alla Parte_2 sig.ra dove vivrà insieme ai figli;
il signor si impegna al pagamento del mutuo gravante sulla casa CP_1 Pt_1 coniugale, le utenze e le spese condominiali ordinarie sono a carico della sig. ; f) Il Sig. corrisponderà alla CP_1 Pt_1 sig.ra entro il 5 di ogni mese la somma di euro 800,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, tale somma CP_1 sarà aggiornata secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo a quello della omologazione oltre il 50% delle spese straordinarie (scolastiche, sportive, ludiche, sanitarie non coperte dal SSN”.
Con ricorso ritualmente depositato, la resistente adiva il Tribunale per i Minorenni di Napoli (cfr. procedimento 658/2014), e con una prima ordinanza inaudita altera parte emanata in data 13.11.2014, il Co
sospendeva il ricorrente dall'esercizio della responsabilità genitoriale e affidava i minori ai Servizi
Sociali del Comune di Recale (CE), predisponendo che venissero condotti in una casa-famiglia; inoltre disponeva il divieto nei confronti del padre di avere incontri con i figli e di recarsi nei luoghi da loro frequentati.
Con successiva ordinanza del 13.01.2015, veniva disposto il rientro dei minori presso la madre con le cautele e le modalità previste dai Servizi Sociali, cui veniva affidato il compito di avviare un percorso terapeutico per i minori e la madre e predisponendo degli incontri protetti con il padre, fermo restando quanto statuito nell'ordinanza precedente.
Nel 2017, la resistente adiva nuovamente il Tribunale per i Minorenni di Napoli, dichiarando di aver raggiunto con il marito un accordo circa le modalità di visita del padre ai minori ed entrambe le parti chiedevano pronunciarsi cessata materia del contendere. In quella sede, il Collegio revocava il provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale e dichiarava cessata materia del contendere, pur dichiarando la propria incompetenza circa il recepimento dell'accordo sulle modalità di visita, di competenza del Tribunale Ordinario.
Nel 2017, il ricorrente adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (cfr. RG. 1653/2017), affinché venissero modificate le condizioni di separazione ex art. 710 cpc, in particolare relativamente alla diminuzione dell'importo dell'assegno di mantenimento da versare a favore dei figli minori.
Il Tribunale, con decreto del 11.03.2019 rigettava le richieste del ricorrente, disponendo che le parti proseguissero i percorsi terapeutici, con monitoraggio dei Servizi Sociali del Comune di Caserta e che il ricorrente accompagnasse i figli presso l'abitazione di parte resistente al termine dell'esercizio del suo diritto di visita.
Avverso il sopracitato provvedimento veniva esperito da parte del ricorrente reclamo presso la corte d'Appello di Napoli, che veniva rigettato (cfr. Decr. n. 5165/2019 del 27/09/2019 RG n. 1033/2019).
Nel 2020 il ricorrente adiva nuovamente il Tribunale per i Minorenni di Napoli (cfr. procedimento RG
543/2020 VG) chiedendo la revoca dell'affidamento dei figli alla madre ed in via subordinata la revoca e la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale della resistente. Il T.M si pronunciava con decreto datato 08.09.2021(cfr. Decr. n. 6238/2021) con cui sospendeva il ricorrente dall'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, con divieto di avvicinamento alla madre e ai figli e l'invio dei Servizi Sociali ai genitori per un percorso di valutazione e rafforzamento delle capacità genitoriali, oltre che la predisposizione di eventuali incontri protetti tra padre e figli.
Nel 2021, con ricorso ritualmente depositato, il ricorrente, premesso di essere sposato con la resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere affinché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo nuovamente la modifica delle condizioni di separazione in relazione all'importo dell'assegno di mantenimento dei figli minori, e di statuire sull'affido degli stessi e sull'assegnazione della casa coniugale alla resistente.
Si costituiva in giudizio parte resistente, nulla opponendo in merito alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo rigettarsi le richieste del ricorrente in merito alla diminuzione dell'assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli e all'assegnazione della casa coniugale al ricorrente, oltre a richiedere l'affido esclusivo dei figli minori. In data 10.06.2021 le parti comparivano per la prima volta dinanzi al Tribunale e il Presidente, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, confermava la disciplina della separazione ed aumentava a 900,00 euro l'importo dell'assegno di mantenimento per i figli Per_1 Per_2
In data 30.10.2021 si costituiva in giudizio il curatore speciale dei minori, chiedendo l'affido in via esclusiva alla madre dei minori.
In data 02.11.2022 il Tribunale per i Minorenni di Napoli dichiarava la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, con divieto di incontro con i figli minori.
All'udienza del 23.04.2024 si rinviava al 24.09.2024 per la precisazione delle conclusioni.
In questa sede il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sull'assegnazione della casa coniugale, sull'affidamento dei minori e disciplina del diritto di visita da parte del padre, e sull'assegno di mantenimento a favore dei figli minori.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale dal 17.03.2014. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett.
b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. n. 55 del 2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione, le cui condizioni sono state omologate dal Presidente del Tribunale, atteso che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
La domanda posta da entrambe le parti è fondata e merita pertanto accoglimento.
Sull'assegnazione della casa coniugale
Circa la assegnazione della casa coniugale, parte ricorrente ha chiesto disporsi la assegnazione in suo favore in forza del titolo di proprietà del medesimo.
Parte resistente si è invece opposta chiedendo la conferma dell'assegnazione della casa coniugale.
Sul punto, si osserva che la casa coniugale è intesa come luogo privilegiato per consentire lo sviluppo del benessere psico-fisico del minore ed è funzionale a preservare l'habitat dei medesimi.
Orbene, stante la coabitazione della madre con i figli minori, il Collegio accoglie la domanda di assegnazione della casa coniugale alla madre affinchè continui a vivere presso la stessa con i minori.
Sull'affido e sul diritto di visita dei figli minori Parte ricorrente ha chiesto statuirsi in merito all'affidamento dei figli minori. Parte resistente ha chiesto invece, disporsi l'affido in via esclusiva di questi ultimi a causa delle condotte pregiudizievoli, oltre che criminose, tenute dal domanda a cui ha aderito anche il curatore speciale dei minori. Pt_1
Ritiene il Tribunale che, in considerazione di quanto emerso nel corso del giudizio, vadano accolte le richieste della resistente e del curatore dei minori e che pertanto gli stessi, in conformità a quanto previsto con decreto del T.M., vadano affidati solo alla madre, in ossequio ai principi di cui all'art. 337 quater primo comma c.c., interpretato in conformità all'orientamento prevalente della Suprema Corte, come disposto dal Tribunale con decreto dell'8.03.2019.
Si osserva infatti che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
Nel caso di specie, la previsione dell'affido esclusivo alla madre appare conforme agli interessi dei minori.
Il Tribunale per i Minorenni ha infatti, dichiarato la decadenza del dall' esercizio della Pt_1 responsabilità genitoriale, con divieto di avvicinamento di quest'ultimo ai figli ed il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere ha pronunciato sentenza di condanna per maltrattamenti perpetrati dal ricorrente ai danni della resistente (cfr. RGNR 5982/2016, sent. N. 1839/2023), condotte poste in essere anche in presenza dei figli minori.
Pertanto, i minori vanno affidati alla madre, autorizzando il genitore affidatario a prendere tutte le decisioni, anche di maggiore rilevanza, nell'interesse dei figli ai sensi dell'art. 337 quater c.c.
Si dispone inoltre la sospensione degli incontri padre figli essendo pregiudizievole allo stato per i minori una regolamentazione del diritto di visita del padre dovendo quest'ultimo recuperare le proprie competenze genitoriali e svolgere un percorso di sostegno alla genitorialità al fine di una eventuale riattivazione degli incontri in modalità protetta.
Sull'assegno di mantenimento in favore dei figli minori Per_1 Per_2 In merito al mantenimento dei figli minori, parte ricorrente ha chiesto una diminuzione dell'importo dello stesso pari a 300,00 euro mensili (150,00 euro per ciascun figlio) a seguito di un mutamento in peius delle proprie condizioni economiche. Parte resistente si è opposta, chiedendo che venga confermato l'importo pari a 900,00 euro mensili (450,00 per ciascun figlio) previsto con ordinanza presidenziale.
Considerato il regime di affido dei figli alla madre, deve essere riconosciuto un assegno di mantenimento in capo al genitore non collocatario, il padre.
Pertanto, alla luce della granitica giurisprudenza richiamata, ritenuto necessario disporre la corresponsione di un assegno di mantenimento a carico del padre in favore dei figli minori e passando alla disamina dei singoli criteri indicati dal legislatore per la determinazione del quantum del contributo paterno al mantenimento dei figli, va evidenziato quanto segue.
Il contributo al mantenimento è determinato in considerazione delle condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori ed è parametrato ai sensi dell'art. 337 ter quarto comma alle attuali esigenze.
Nel caso di specie, oltre all'età del minore, va tenuto conto delle condizioni economiche delle madre, la quale lavora come impiegata presso la società Tarì Marketing s.r.l sita in Marcianise (CE), percependo una retribuzione annua di circa 19.000 euro lordi nel 2019, e di circa 15.000 euro negli anni successivi e di quella del padre. Quest'ultimo in data 23.12.2015 ha trasformato la propria ditta individuale in una società a responsabilità limitata con un unico socio con denominazione “regali e bomboniere s.r.l”.
Attualmente, secondo quanto asserito nel ricorso introduttivo, vive attraverso i prestiti dei propri genitori e paga un canone di locazione per un'abitazione in Recale (CE) pari a 280,00 euro.
Orbene, dalla documentazione in atti relativa alla situazione economica-reddituale dedotta ed esibita dal
è evidente la palese inattendibilità delle dichiarazioni dei redditi, atteso che ISEE prodotti in Pt_1 giudizio contrasta palesemente con il tenore di vita esibito sui social network e quello emerso nel presente giudizio in quanto lo stato di dedotta difficoltà economica è contraddetto dallo stile di vita del ricorrente, che ha acquistato un immobile nel centro di Caserta, non provvede al mantenimento dei minori (vi è sentenza di condanna anche ex. art. 570 c.p pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel
2024) ma acquista regali costosi agli stessi ed inoltre, come riportato anche nella parte motiva della sentenza di condanna penale, nel 2020 con due assegni datati il giorno prima provvedeva al pagamento di euro 39500,00 ed euro 5000,00 in favore della resistente in attuazione di una transazione delle parti. Le modalità di pagamento della transazione, i costosi regali e lo svolgimento di una attività economica imprenditoriale dei cui introiti nulla riferisce il ricorrente e che risulta in attività e dunque produttiva di reddito, sono elementi sintomatici di una capacità reddituale elevata che rende totalmente inattendibili le dichiarazioni Isee agli atti.
Ciò detto, considerata dunque la effettiva e dissimulata capacità economica del ricorrente di professione imprenditore, il Tribunale ritiene congruo il versamento della somma pari ad euro 900,00 mensili a titolo di mantenimento a carico del padre in favore dei figli minori, così come già statuito nella precedente ordinanza presidenziale. Alla luce del principio di proporzionalità, la resistente provvederà al mantenimento diretto dei figli minori atteso che gli stessi vivono nella sua residenza, mentre il ricorrente verserà un assegno di mantenimento mensile pari ad € 900,00.
L'assegno mensile, come determinato a favore dei figli, andrà versato alla resistente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese ed automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di febbraio 2026.
Il padre dovrà altresì partecipare nella misura del 50% delle spese scolastiche, mediche e a tutte le altre spese straordinarie necessarie in favore dei figli (si richiama il Protocollo del Tribunale di S.M.C.V.).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia, secondo le condizioni e con le integrazioni riportate in parte motiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Napoli (NA) in data 16.07.2005 con rito concordatario, tra e (atto n. 230 parte II, Serie Parte_1 CP_1
A Sez. B anno 2005);
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• Assegna la casa coniugale alla resistente;
• Dispone l'affido super esclusivo dei figli minori alla resistente e sospende il diritto di visita del padre nei confronti dei minori;
• Pone a carico del ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento nei confronti del figlio minore, la somma mensile di € 900,00 da corrispondere alla resistente entro e non oltre il giorno
5 di ogni mese;
somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat
a decorrere dal mese di febbraio 2026; • Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano in complessivi € 2540,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge da liquidarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario
Così deciso in Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere all'esito della camera di consiglio del
27.2.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente - dott. Luigia Franzese - Giudice - dott. Maria Rita Guarino - Giudice Relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1276/2021promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Tartaglione Pasquale, presso cui elettivamente Parte_1 domicilia
RICORRENTE
Contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Senese Italia, presso cui elettivamente domicilia CP_1
RESISTENTE
AVV. SANTUCCI LUISA, curatrice degli interessi dei figli minori
INTERVENUTO
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI Le parti costituite hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Il P.M ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti contraevano matrimonio con rito concordatario in Napoli (NA) in data 16.07.2005 e dalla loro unione nascevano i figli l 15.04.2007, e il 28.05.2009. Per_1 Per_2
In data 17.03.2014 le parti si accordavano consensualmente per la separazione e con decreto del Tribunale di Santa Maria C.V. del 17.04.2014 e (R.G. 5189/2013) il Presidente del Tribunale omologava l'accordo alle seguenti condizioni:
“a) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
b) I figli vengono affidati ad entrambi i genitori, con elezione di domicilio e di residenza stabile dei minori presso la casa familiare sita in Caserta alla via Iannelli nr.3; c) Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione e alla salute dei figli (scuola ,tempo libero, sport etc.) verrà presa di comune accordo da entrambi i genitori;
d) Il padre potrà vedere e tenere con se i figli il mercoledì ed il sabato dalle ore 16,00 alle ore 20,00 e a domeniche alterne dalle 10,00 alle 21,00. Durante le festività natalizie i minori staranno dal 23.12 al 31.12 con la madre
e dal 01.01 al 06.01 con il padre. Le vacanze pasquali con ciascun genitore ad anni alterni. Durante il periodo estivo, i minori trascorreranno con il padre 15 giorni consecutivi;
che il sig. comunicherà entro il 1 giugno di ogni Parte_1 anno;
d) Nel caso in cui uno dei coniugi si allontanerà con i minori per un periodo superiore ad un giorno, avrà l'obbligo di comunicare all'altro con esattezza la località ed il periodo;
Il signor si impegna a comunicare alla sig.ra Parte_1
quanto prima il nuovo domicilio;
e) La casa coniugale di via Iannelli nr. 33 in Caserta viene assegnata alla Parte_2 sig.ra dove vivrà insieme ai figli;
il signor si impegna al pagamento del mutuo gravante sulla casa CP_1 Pt_1 coniugale, le utenze e le spese condominiali ordinarie sono a carico della sig. ; f) Il Sig. corrisponderà alla CP_1 Pt_1 sig.ra entro il 5 di ogni mese la somma di euro 800,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, tale somma CP_1 sarà aggiornata secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo a quello della omologazione oltre il 50% delle spese straordinarie (scolastiche, sportive, ludiche, sanitarie non coperte dal SSN”.
Con ricorso ritualmente depositato, la resistente adiva il Tribunale per i Minorenni di Napoli (cfr. procedimento 658/2014), e con una prima ordinanza inaudita altera parte emanata in data 13.11.2014, il Co
sospendeva il ricorrente dall'esercizio della responsabilità genitoriale e affidava i minori ai Servizi
Sociali del Comune di Recale (CE), predisponendo che venissero condotti in una casa-famiglia; inoltre disponeva il divieto nei confronti del padre di avere incontri con i figli e di recarsi nei luoghi da loro frequentati.
Con successiva ordinanza del 13.01.2015, veniva disposto il rientro dei minori presso la madre con le cautele e le modalità previste dai Servizi Sociali, cui veniva affidato il compito di avviare un percorso terapeutico per i minori e la madre e predisponendo degli incontri protetti con il padre, fermo restando quanto statuito nell'ordinanza precedente.
Nel 2017, la resistente adiva nuovamente il Tribunale per i Minorenni di Napoli, dichiarando di aver raggiunto con il marito un accordo circa le modalità di visita del padre ai minori ed entrambe le parti chiedevano pronunciarsi cessata materia del contendere. In quella sede, il Collegio revocava il provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale e dichiarava cessata materia del contendere, pur dichiarando la propria incompetenza circa il recepimento dell'accordo sulle modalità di visita, di competenza del Tribunale Ordinario.
Nel 2017, il ricorrente adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (cfr. RG. 1653/2017), affinché venissero modificate le condizioni di separazione ex art. 710 cpc, in particolare relativamente alla diminuzione dell'importo dell'assegno di mantenimento da versare a favore dei figli minori.
Il Tribunale, con decreto del 11.03.2019 rigettava le richieste del ricorrente, disponendo che le parti proseguissero i percorsi terapeutici, con monitoraggio dei Servizi Sociali del Comune di Caserta e che il ricorrente accompagnasse i figli presso l'abitazione di parte resistente al termine dell'esercizio del suo diritto di visita.
Avverso il sopracitato provvedimento veniva esperito da parte del ricorrente reclamo presso la corte d'Appello di Napoli, che veniva rigettato (cfr. Decr. n. 5165/2019 del 27/09/2019 RG n. 1033/2019).
Nel 2020 il ricorrente adiva nuovamente il Tribunale per i Minorenni di Napoli (cfr. procedimento RG
543/2020 VG) chiedendo la revoca dell'affidamento dei figli alla madre ed in via subordinata la revoca e la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale della resistente. Il T.M si pronunciava con decreto datato 08.09.2021(cfr. Decr. n. 6238/2021) con cui sospendeva il ricorrente dall'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, con divieto di avvicinamento alla madre e ai figli e l'invio dei Servizi Sociali ai genitori per un percorso di valutazione e rafforzamento delle capacità genitoriali, oltre che la predisposizione di eventuali incontri protetti tra padre e figli.
Nel 2021, con ricorso ritualmente depositato, il ricorrente, premesso di essere sposato con la resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere affinché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo nuovamente la modifica delle condizioni di separazione in relazione all'importo dell'assegno di mantenimento dei figli minori, e di statuire sull'affido degli stessi e sull'assegnazione della casa coniugale alla resistente.
Si costituiva in giudizio parte resistente, nulla opponendo in merito alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo rigettarsi le richieste del ricorrente in merito alla diminuzione dell'assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli e all'assegnazione della casa coniugale al ricorrente, oltre a richiedere l'affido esclusivo dei figli minori. In data 10.06.2021 le parti comparivano per la prima volta dinanzi al Tribunale e il Presidente, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, confermava la disciplina della separazione ed aumentava a 900,00 euro l'importo dell'assegno di mantenimento per i figli Per_1 Per_2
In data 30.10.2021 si costituiva in giudizio il curatore speciale dei minori, chiedendo l'affido in via esclusiva alla madre dei minori.
In data 02.11.2022 il Tribunale per i Minorenni di Napoli dichiarava la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, con divieto di incontro con i figli minori.
All'udienza del 23.04.2024 si rinviava al 24.09.2024 per la precisazione delle conclusioni.
In questa sede il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sull'assegnazione della casa coniugale, sull'affidamento dei minori e disciplina del diritto di visita da parte del padre, e sull'assegno di mantenimento a favore dei figli minori.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale dal 17.03.2014. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett.
b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. n. 55 del 2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione, le cui condizioni sono state omologate dal Presidente del Tribunale, atteso che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
La domanda posta da entrambe le parti è fondata e merita pertanto accoglimento.
Sull'assegnazione della casa coniugale
Circa la assegnazione della casa coniugale, parte ricorrente ha chiesto disporsi la assegnazione in suo favore in forza del titolo di proprietà del medesimo.
Parte resistente si è invece opposta chiedendo la conferma dell'assegnazione della casa coniugale.
Sul punto, si osserva che la casa coniugale è intesa come luogo privilegiato per consentire lo sviluppo del benessere psico-fisico del minore ed è funzionale a preservare l'habitat dei medesimi.
Orbene, stante la coabitazione della madre con i figli minori, il Collegio accoglie la domanda di assegnazione della casa coniugale alla madre affinchè continui a vivere presso la stessa con i minori.
Sull'affido e sul diritto di visita dei figli minori Parte ricorrente ha chiesto statuirsi in merito all'affidamento dei figli minori. Parte resistente ha chiesto invece, disporsi l'affido in via esclusiva di questi ultimi a causa delle condotte pregiudizievoli, oltre che criminose, tenute dal domanda a cui ha aderito anche il curatore speciale dei minori. Pt_1
Ritiene il Tribunale che, in considerazione di quanto emerso nel corso del giudizio, vadano accolte le richieste della resistente e del curatore dei minori e che pertanto gli stessi, in conformità a quanto previsto con decreto del T.M., vadano affidati solo alla madre, in ossequio ai principi di cui all'art. 337 quater primo comma c.c., interpretato in conformità all'orientamento prevalente della Suprema Corte, come disposto dal Tribunale con decreto dell'8.03.2019.
Si osserva infatti che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
Nel caso di specie, la previsione dell'affido esclusivo alla madre appare conforme agli interessi dei minori.
Il Tribunale per i Minorenni ha infatti, dichiarato la decadenza del dall' esercizio della Pt_1 responsabilità genitoriale, con divieto di avvicinamento di quest'ultimo ai figli ed il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere ha pronunciato sentenza di condanna per maltrattamenti perpetrati dal ricorrente ai danni della resistente (cfr. RGNR 5982/2016, sent. N. 1839/2023), condotte poste in essere anche in presenza dei figli minori.
Pertanto, i minori vanno affidati alla madre, autorizzando il genitore affidatario a prendere tutte le decisioni, anche di maggiore rilevanza, nell'interesse dei figli ai sensi dell'art. 337 quater c.c.
Si dispone inoltre la sospensione degli incontri padre figli essendo pregiudizievole allo stato per i minori una regolamentazione del diritto di visita del padre dovendo quest'ultimo recuperare le proprie competenze genitoriali e svolgere un percorso di sostegno alla genitorialità al fine di una eventuale riattivazione degli incontri in modalità protetta.
Sull'assegno di mantenimento in favore dei figli minori Per_1 Per_2 In merito al mantenimento dei figli minori, parte ricorrente ha chiesto una diminuzione dell'importo dello stesso pari a 300,00 euro mensili (150,00 euro per ciascun figlio) a seguito di un mutamento in peius delle proprie condizioni economiche. Parte resistente si è opposta, chiedendo che venga confermato l'importo pari a 900,00 euro mensili (450,00 per ciascun figlio) previsto con ordinanza presidenziale.
Considerato il regime di affido dei figli alla madre, deve essere riconosciuto un assegno di mantenimento in capo al genitore non collocatario, il padre.
Pertanto, alla luce della granitica giurisprudenza richiamata, ritenuto necessario disporre la corresponsione di un assegno di mantenimento a carico del padre in favore dei figli minori e passando alla disamina dei singoli criteri indicati dal legislatore per la determinazione del quantum del contributo paterno al mantenimento dei figli, va evidenziato quanto segue.
Il contributo al mantenimento è determinato in considerazione delle condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori ed è parametrato ai sensi dell'art. 337 ter quarto comma alle attuali esigenze.
Nel caso di specie, oltre all'età del minore, va tenuto conto delle condizioni economiche delle madre, la quale lavora come impiegata presso la società Tarì Marketing s.r.l sita in Marcianise (CE), percependo una retribuzione annua di circa 19.000 euro lordi nel 2019, e di circa 15.000 euro negli anni successivi e di quella del padre. Quest'ultimo in data 23.12.2015 ha trasformato la propria ditta individuale in una società a responsabilità limitata con un unico socio con denominazione “regali e bomboniere s.r.l”.
Attualmente, secondo quanto asserito nel ricorso introduttivo, vive attraverso i prestiti dei propri genitori e paga un canone di locazione per un'abitazione in Recale (CE) pari a 280,00 euro.
Orbene, dalla documentazione in atti relativa alla situazione economica-reddituale dedotta ed esibita dal
è evidente la palese inattendibilità delle dichiarazioni dei redditi, atteso che ISEE prodotti in Pt_1 giudizio contrasta palesemente con il tenore di vita esibito sui social network e quello emerso nel presente giudizio in quanto lo stato di dedotta difficoltà economica è contraddetto dallo stile di vita del ricorrente, che ha acquistato un immobile nel centro di Caserta, non provvede al mantenimento dei minori (vi è sentenza di condanna anche ex. art. 570 c.p pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel
2024) ma acquista regali costosi agli stessi ed inoltre, come riportato anche nella parte motiva della sentenza di condanna penale, nel 2020 con due assegni datati il giorno prima provvedeva al pagamento di euro 39500,00 ed euro 5000,00 in favore della resistente in attuazione di una transazione delle parti. Le modalità di pagamento della transazione, i costosi regali e lo svolgimento di una attività economica imprenditoriale dei cui introiti nulla riferisce il ricorrente e che risulta in attività e dunque produttiva di reddito, sono elementi sintomatici di una capacità reddituale elevata che rende totalmente inattendibili le dichiarazioni Isee agli atti.
Ciò detto, considerata dunque la effettiva e dissimulata capacità economica del ricorrente di professione imprenditore, il Tribunale ritiene congruo il versamento della somma pari ad euro 900,00 mensili a titolo di mantenimento a carico del padre in favore dei figli minori, così come già statuito nella precedente ordinanza presidenziale. Alla luce del principio di proporzionalità, la resistente provvederà al mantenimento diretto dei figli minori atteso che gli stessi vivono nella sua residenza, mentre il ricorrente verserà un assegno di mantenimento mensile pari ad € 900,00.
L'assegno mensile, come determinato a favore dei figli, andrà versato alla resistente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese ed automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di febbraio 2026.
Il padre dovrà altresì partecipare nella misura del 50% delle spese scolastiche, mediche e a tutte le altre spese straordinarie necessarie in favore dei figli (si richiama il Protocollo del Tribunale di S.M.C.V.).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia, secondo le condizioni e con le integrazioni riportate in parte motiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Napoli (NA) in data 16.07.2005 con rito concordatario, tra e (atto n. 230 parte II, Serie Parte_1 CP_1
A Sez. B anno 2005);
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• Assegna la casa coniugale alla resistente;
• Dispone l'affido super esclusivo dei figli minori alla resistente e sospende il diritto di visita del padre nei confronti dei minori;
• Pone a carico del ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento nei confronti del figlio minore, la somma mensile di € 900,00 da corrispondere alla resistente entro e non oltre il giorno
5 di ogni mese;
somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat
a decorrere dal mese di febbraio 2026; • Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano in complessivi € 2540,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge da liquidarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario
Così deciso in Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere all'esito della camera di consiglio del
27.2.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio