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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/05/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6021 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.iva , Parte_1 P.IVA_1
con sede in Messina, via C. D. Gallo n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio
Langher, presso il cui studio in Messina, via XXIV Maggio n. 21 ha eletto domicilio attore
E
Gestione Commissariale Fondo in persona del CP_1 Controparte_2
Commissario legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via C. Spinola n.
11, e in liquidazione, in persona dei Controparte_3
liquidatori legali rappresentanti pro tempore, con sede in Roma, viale Giulio Cesare n.
14, entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Dario Buzzelli ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv. Nino Gazzara in Messina, via Nicola Fabrizi n. 87 convenuta
OGGETTO: lesioni personali
CONCLUSIONI: come da memorie in atti
CONSIDERATO IN FATTO pagina 1 di 7 Con atto di citazione regolarmente notificato la citava in giudizio la Parte_1
Gestione Commissariale Fondo Buonuscita (d'ora in Controparte_4 avanti solo “Gestione o “ per comodità espositiva) e l' CP_5 CP_6 CP_3
per ottenere il risarcimento dei danni da questi causati al proprio immobile, riferendo quanto ivi richiamato.
La è proprietaria del complesso immobiliare “Giardini di Giano”, sito in Parte_1
Messina – località Torre Faro, via Comunale Ospizio, destinato ad attività turistico- ricettiva;
mentre il terreno confinante, identificato al catasto al foglio 47, part. 4, allegato A, è di proprietà della e dell' . CP_7 CP_3
Nel novembre del 2009, dopo anni di reclami e segnalazioni da parte della Pt_1
volti a richiedere ai convenuti la realizzazione di interventi di ordinaria manutenzione nel terreno di loro proprietà, questi ultimi conferivano l'appalto, ad una ditta di loro fiducia, per l'esecuzione di lavori di bonifica e pulizia;
tale ditta, tuttavia, sconvolgendo il livello del terreno nel fondo di proprietà della e dell , CP_7 CP_3
causava ingenti danni anche all'immobile dell'attrice. Per tali ragioni la agiva Pt_1
in giudizio chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità della Gestione
Commissariale e dell per i fatti descritti, ai sensi degli artt. 2043 e 840 c.c. e, CP_3
per l'effetto, di condannare i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali e non;
con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio la Gestione
Commissariale e l contestando CP_3 Controparte_3
integralmente le domande attoree.
Riferivano i convenuti che con ricorso ex artt. 688, co. 1 c.p.c. e 1172 c.c. del
04.03.2010, la aveva chiesto al Tribunale di Messina, in relazione ai medesimi Pt_1
fatti, di emettere i provvedimenti idonei ad eliminare i detriti provenienti dall'immobile confinante ed a rimettere in pristino e in sicurezza i luoghi.
Il Tribunale, sulla scorta della CTU espletata, riteneva che non sussistesse alcuna situazione di grave pericolo per la stabilità del muro perimetrale e che lo pagina 2 di 7 smantellamento della vegetazione arborea presente nel terreno dei convenuti non avesse arrecato alcun pregiudizio diretto al fondo del vicino.
Con riferimento, quindi, a tale valutazione, i convenuti ritenevano che la domanda proposta dalla fosse già stata giudizialmente apprezzata. Pt_1
Ancora, osservavano i convenuti che il muro perimetrale non è di esclusiva proprietà della , bensì di proprietà comune dei confinanti in forza della presunzione di Pt_1 comunione di cui all'art. 880 c.c.. In ogni caso rilevavano che i lavori eseguiti nel terreno di loro proprietà non avevano danneggiato il muro perimetrale, dal momento che i lavori di bonifica avevano determinato un rialzamento del terreno solo temporaneo ed eventuali danneggiamenti momentanei al muro perimetrale erano già stati oggetto di azioni di ripristino.
Allegavano, poi, che alcun danno era stato causato alla recinzione e agli arbusti ivi piantati, e che gli interventi di rimozione avevano interessato soltanto le piante esistenti nel terreno di loro proprietà.
Pertanto, chiedevano di rigettare le domande proposte da parte attrice;
con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 18.09.2017 parte attrice veniva ammessa alla prova testimoniale con i testi indicati in atto di citazione;
tuttavia, a causa della mancata citazione a comparire dei suddetti testi, alla successiva udienza del 14.05.2018, parte attrice veniva dichiarata decaduta dalla prova.
Il giudizio, non ulteriormente istruito, veniva assunto in decisione all'udienza del
12.02.2025 – in cui subentrava la scrivente – con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Il giudizio ha ad oggetto le richieste risarcitorie della nei confronti della Parte_1
Gestione Commissariale Fondo Buonuscita Lavoratori e della Controparte_2
pagina 3 di 7 , per i danni asseritamente causati all'immobile dell'attrice dai convenuti CP_3
durante le operazioni di bonifica e pulizia del terreno di loro proprietà.
Com'è noto, il danneggiato che agisce in giudizio invocando il regime di responsabilità aquiliana, deve provare gli elementi costitutivi della fattispecie delineata dall'art. 2043 c.c., dovendo dimostrare l'esistenza del danno subito e il nesso di causalità tra il danno e l'azione (o omissione) del convenuto danneggiante, la quale deve essere, inoltre, a lui imputabile a titolo di dolo o di colpa.
Nell'atto introduttivo del giudizio la lamentava essenzialmente tre tipologie di Pt_1
danni: il danneggiamento della stabilità del muro perimetrale, la asportazione della recinzione arborea insistente sul muro perimetrale consistente in circa sessanta arbusti rampicanti tipo “bouganville” presenti al di sopra del muro a mascheramento della proprietà di parte attrice e la continua tracimazione di sabbia e terra nell'immobile di sua proprietà; imputava tali danni ai lavori di pulizia e bonifica realizzati in modo negligente dai convenuti nel fondo di loro proprietà.
Orbene, a fronte della specifica contestazione dei convenuti circa il materiale probatorio prodotto da parte attrice (specificatamente la perizia di parte a firma dell'ing. ), che impedisce di ritenere provate ex se le circostanze allegate e Per_1
stante la decadenza di parte attrice dalla prova testimoniale per mancata intimazione dei testi, si ritiene che la non sia riuscita a fornire elementi di prova sufficienti Pt_1
a ritenere integrata, in capo ai convenuti, una responsabilità per la causazione dei danni asseritamente subiti.
Inoltre, la perizia tecnica a firma dell'ing. – resa nel pieno Persona_2
contraddittorio tra le medesime parti in causa, nel procedimento cautelare n.
1274/2010 r.g. – consente di escludere che i convenuti abbiano causato alla società attrice alcun danno ingiusto.
Occorre sul punto precisare che se è vero che tale perizia veniva resa in un giudizio diverso (di natura cautelare) da ritenersi pienamente autonomo rispetto al presente, è anche vero che in mancanza di specifica contestazione sul punto è consentito al pagina 4 di 7 giudice di merito utilizzare anche le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse parti o altre parti (Cass. SS.UU. n. 9040/2008), purché valutate all'interno dell'intero quadro probatorio delineatosi in forza del materiale ivi raccolto.
Ciò chiarito, sebbene fosse finalizzata a verificare il differente presupposto della
“situazione di grave pericolo di danno” all'immobile della , la perizia a firma Pt_1
dell'ing. permette di ritenere accertata, in alcuni casi, l'assenza di un Per_2
danno ingiusto e, in altri, di qualsivoglia comportamento colposo o doloso da parte della e dell' . CP_6 CP_3
Circa i danni alla stabilità del muro perimetrale di confine, il perito concludeva escludendo che “lo stato dei luoghi pregiudichi la solidità strutturale del muro di confine tra le due proprietà” (pag. 9 perizia) e, non avendo parte attrice fornito alcun elemento di prova di senso contrario, deve ritenersi che alcun danno ingiusto è stato causato dai convenuti in relazione alla stabilità del muro perimetrale.
Con riferimento ai danni derivanti dalla continua tracimazione di sabbia e terra nell'immobile della società attrice, posto che secondo il perito, ing. Per_2
“potrebbero verificarsi (…) in occasione di forti eventi ventosi, movimenti di particelle sabbiose verso la proprietà” della , di fatto alcun tipo di danno Pt_1
veniva provato dalla attrice.
Ed infatti, è pacifico che il fondo di proprietà dei convenuti sia costituito da un terreno di tipo sabbioso, sicché è inevitabile che in presenza di forti venti possano riversarsi nell'immobile dell'attrice particelle di sabbia o di terra. Inoltre, dal momento che la non dimostrava in alcun modo che tale tracimazione di sabbia Pt_1
sia “continua” – come asserito in sede di citazione – non si ritiene di poter addossare ai convenuti la responsabilità di uno spostamento di particelle sabbiose che appare, anche alla luce della perizia, soltanto occasionale.
Circa i danni derivanti dallo smantellamento della protezione arborea, parte attrice non dimostrava in alcun modo che i convenuti avessero reciso circa sessanta piante di pagina 5 di 7 arbusti “bouganville”, rimanendo tale allegazione priva di qualsivoglia riscontro probatorio.
Da tutto quanto sin qui richiamato, la domanda attorea di risarcimento dei danni subiti va rigettata in quanto infondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si pongono a carico dell'attrice e in favore dei convenuti.
In applicazione del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00 valori minimi in ragione della complessità della controversia per fase studio, introduttiva, trattazione e decisoria), gli onorari vanno liquidati nella complessiva somma di €
9.167,00 oltre spese generali, IVA e CPA, importo così determinato: € 1.276,00 per la fase studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase trattazione, €
2.127,00 per la fase decisoria, € 2.115,60 a titolo di aumento per il numero di parti ex art. 4, co. 2.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria
Militello, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 6021/2015 R.G. così provvede:
1) Rigetta integralmente le domande attoree;
2) Condanna la al pagamento delle spese processuali in favore della Parte_1
e della , che liquida complessivamente Controparte_8 CP_3
in € 9.167,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Messina, il 22.5.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Maria Militello)
pagina 6 di 7 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Angelo
Catalano, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6021 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.iva , Parte_1 P.IVA_1
con sede in Messina, via C. D. Gallo n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio
Langher, presso il cui studio in Messina, via XXIV Maggio n. 21 ha eletto domicilio attore
E
Gestione Commissariale Fondo in persona del CP_1 Controparte_2
Commissario legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via C. Spinola n.
11, e in liquidazione, in persona dei Controparte_3
liquidatori legali rappresentanti pro tempore, con sede in Roma, viale Giulio Cesare n.
14, entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Dario Buzzelli ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv. Nino Gazzara in Messina, via Nicola Fabrizi n. 87 convenuta
OGGETTO: lesioni personali
CONCLUSIONI: come da memorie in atti
CONSIDERATO IN FATTO pagina 1 di 7 Con atto di citazione regolarmente notificato la citava in giudizio la Parte_1
Gestione Commissariale Fondo Buonuscita (d'ora in Controparte_4 avanti solo “Gestione o “ per comodità espositiva) e l' CP_5 CP_6 CP_3
per ottenere il risarcimento dei danni da questi causati al proprio immobile, riferendo quanto ivi richiamato.
La è proprietaria del complesso immobiliare “Giardini di Giano”, sito in Parte_1
Messina – località Torre Faro, via Comunale Ospizio, destinato ad attività turistico- ricettiva;
mentre il terreno confinante, identificato al catasto al foglio 47, part. 4, allegato A, è di proprietà della e dell' . CP_7 CP_3
Nel novembre del 2009, dopo anni di reclami e segnalazioni da parte della Pt_1
volti a richiedere ai convenuti la realizzazione di interventi di ordinaria manutenzione nel terreno di loro proprietà, questi ultimi conferivano l'appalto, ad una ditta di loro fiducia, per l'esecuzione di lavori di bonifica e pulizia;
tale ditta, tuttavia, sconvolgendo il livello del terreno nel fondo di proprietà della e dell , CP_7 CP_3
causava ingenti danni anche all'immobile dell'attrice. Per tali ragioni la agiva Pt_1
in giudizio chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità della Gestione
Commissariale e dell per i fatti descritti, ai sensi degli artt. 2043 e 840 c.c. e, CP_3
per l'effetto, di condannare i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali e non;
con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio la Gestione
Commissariale e l contestando CP_3 Controparte_3
integralmente le domande attoree.
Riferivano i convenuti che con ricorso ex artt. 688, co. 1 c.p.c. e 1172 c.c. del
04.03.2010, la aveva chiesto al Tribunale di Messina, in relazione ai medesimi Pt_1
fatti, di emettere i provvedimenti idonei ad eliminare i detriti provenienti dall'immobile confinante ed a rimettere in pristino e in sicurezza i luoghi.
Il Tribunale, sulla scorta della CTU espletata, riteneva che non sussistesse alcuna situazione di grave pericolo per la stabilità del muro perimetrale e che lo pagina 2 di 7 smantellamento della vegetazione arborea presente nel terreno dei convenuti non avesse arrecato alcun pregiudizio diretto al fondo del vicino.
Con riferimento, quindi, a tale valutazione, i convenuti ritenevano che la domanda proposta dalla fosse già stata giudizialmente apprezzata. Pt_1
Ancora, osservavano i convenuti che il muro perimetrale non è di esclusiva proprietà della , bensì di proprietà comune dei confinanti in forza della presunzione di Pt_1 comunione di cui all'art. 880 c.c.. In ogni caso rilevavano che i lavori eseguiti nel terreno di loro proprietà non avevano danneggiato il muro perimetrale, dal momento che i lavori di bonifica avevano determinato un rialzamento del terreno solo temporaneo ed eventuali danneggiamenti momentanei al muro perimetrale erano già stati oggetto di azioni di ripristino.
Allegavano, poi, che alcun danno era stato causato alla recinzione e agli arbusti ivi piantati, e che gli interventi di rimozione avevano interessato soltanto le piante esistenti nel terreno di loro proprietà.
Pertanto, chiedevano di rigettare le domande proposte da parte attrice;
con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 18.09.2017 parte attrice veniva ammessa alla prova testimoniale con i testi indicati in atto di citazione;
tuttavia, a causa della mancata citazione a comparire dei suddetti testi, alla successiva udienza del 14.05.2018, parte attrice veniva dichiarata decaduta dalla prova.
Il giudizio, non ulteriormente istruito, veniva assunto in decisione all'udienza del
12.02.2025 – in cui subentrava la scrivente – con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Il giudizio ha ad oggetto le richieste risarcitorie della nei confronti della Parte_1
Gestione Commissariale Fondo Buonuscita Lavoratori e della Controparte_2
pagina 3 di 7 , per i danni asseritamente causati all'immobile dell'attrice dai convenuti CP_3
durante le operazioni di bonifica e pulizia del terreno di loro proprietà.
Com'è noto, il danneggiato che agisce in giudizio invocando il regime di responsabilità aquiliana, deve provare gli elementi costitutivi della fattispecie delineata dall'art. 2043 c.c., dovendo dimostrare l'esistenza del danno subito e il nesso di causalità tra il danno e l'azione (o omissione) del convenuto danneggiante, la quale deve essere, inoltre, a lui imputabile a titolo di dolo o di colpa.
Nell'atto introduttivo del giudizio la lamentava essenzialmente tre tipologie di Pt_1
danni: il danneggiamento della stabilità del muro perimetrale, la asportazione della recinzione arborea insistente sul muro perimetrale consistente in circa sessanta arbusti rampicanti tipo “bouganville” presenti al di sopra del muro a mascheramento della proprietà di parte attrice e la continua tracimazione di sabbia e terra nell'immobile di sua proprietà; imputava tali danni ai lavori di pulizia e bonifica realizzati in modo negligente dai convenuti nel fondo di loro proprietà.
Orbene, a fronte della specifica contestazione dei convenuti circa il materiale probatorio prodotto da parte attrice (specificatamente la perizia di parte a firma dell'ing. ), che impedisce di ritenere provate ex se le circostanze allegate e Per_1
stante la decadenza di parte attrice dalla prova testimoniale per mancata intimazione dei testi, si ritiene che la non sia riuscita a fornire elementi di prova sufficienti Pt_1
a ritenere integrata, in capo ai convenuti, una responsabilità per la causazione dei danni asseritamente subiti.
Inoltre, la perizia tecnica a firma dell'ing. – resa nel pieno Persona_2
contraddittorio tra le medesime parti in causa, nel procedimento cautelare n.
1274/2010 r.g. – consente di escludere che i convenuti abbiano causato alla società attrice alcun danno ingiusto.
Occorre sul punto precisare che se è vero che tale perizia veniva resa in un giudizio diverso (di natura cautelare) da ritenersi pienamente autonomo rispetto al presente, è anche vero che in mancanza di specifica contestazione sul punto è consentito al pagina 4 di 7 giudice di merito utilizzare anche le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse parti o altre parti (Cass. SS.UU. n. 9040/2008), purché valutate all'interno dell'intero quadro probatorio delineatosi in forza del materiale ivi raccolto.
Ciò chiarito, sebbene fosse finalizzata a verificare il differente presupposto della
“situazione di grave pericolo di danno” all'immobile della , la perizia a firma Pt_1
dell'ing. permette di ritenere accertata, in alcuni casi, l'assenza di un Per_2
danno ingiusto e, in altri, di qualsivoglia comportamento colposo o doloso da parte della e dell' . CP_6 CP_3
Circa i danni alla stabilità del muro perimetrale di confine, il perito concludeva escludendo che “lo stato dei luoghi pregiudichi la solidità strutturale del muro di confine tra le due proprietà” (pag. 9 perizia) e, non avendo parte attrice fornito alcun elemento di prova di senso contrario, deve ritenersi che alcun danno ingiusto è stato causato dai convenuti in relazione alla stabilità del muro perimetrale.
Con riferimento ai danni derivanti dalla continua tracimazione di sabbia e terra nell'immobile della società attrice, posto che secondo il perito, ing. Per_2
“potrebbero verificarsi (…) in occasione di forti eventi ventosi, movimenti di particelle sabbiose verso la proprietà” della , di fatto alcun tipo di danno Pt_1
veniva provato dalla attrice.
Ed infatti, è pacifico che il fondo di proprietà dei convenuti sia costituito da un terreno di tipo sabbioso, sicché è inevitabile che in presenza di forti venti possano riversarsi nell'immobile dell'attrice particelle di sabbia o di terra. Inoltre, dal momento che la non dimostrava in alcun modo che tale tracimazione di sabbia Pt_1
sia “continua” – come asserito in sede di citazione – non si ritiene di poter addossare ai convenuti la responsabilità di uno spostamento di particelle sabbiose che appare, anche alla luce della perizia, soltanto occasionale.
Circa i danni derivanti dallo smantellamento della protezione arborea, parte attrice non dimostrava in alcun modo che i convenuti avessero reciso circa sessanta piante di pagina 5 di 7 arbusti “bouganville”, rimanendo tale allegazione priva di qualsivoglia riscontro probatorio.
Da tutto quanto sin qui richiamato, la domanda attorea di risarcimento dei danni subiti va rigettata in quanto infondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si pongono a carico dell'attrice e in favore dei convenuti.
In applicazione del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00 valori minimi in ragione della complessità della controversia per fase studio, introduttiva, trattazione e decisoria), gli onorari vanno liquidati nella complessiva somma di €
9.167,00 oltre spese generali, IVA e CPA, importo così determinato: € 1.276,00 per la fase studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase trattazione, €
2.127,00 per la fase decisoria, € 2.115,60 a titolo di aumento per il numero di parti ex art. 4, co. 2.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria
Militello, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 6021/2015 R.G. così provvede:
1) Rigetta integralmente le domande attoree;
2) Condanna la al pagamento delle spese processuali in favore della Parte_1
e della , che liquida complessivamente Controparte_8 CP_3
in € 9.167,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Messina, il 22.5.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Maria Militello)
pagina 6 di 7 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Angelo
Catalano, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina
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